PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI PER LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI EOLICI
di Laura Magnani
di Laura Magnani
Pubblicato su Giur. merito 2008 n. 9 pag. 2378 (si ringrazia la redazione)
Laura Magnani
SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Normativa comunitaria e statale in materia di energia elettrica da fonti tradizionali. - 3. Normativa nazionale e comunitaria sulle fonti di energia rinnovabile. - 4. Normativa della regione Puglia in tema di impianti eolici. - 5. Il caso.
1. INTRODUZIONE
Il problema della realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, in particolare i cd. «impianti eolici» sta acquistando sempre di più rilevanza sia per l'importanza che gli stessi assumono per venire incontro all'esigenza di eliminare la dipendenza dai carburanti fossili e, quindi, rispettare il protocollo di Kyoto e gli impegni presi in tal senso dall'Italia in sede internazionale, che per le problematiche legate al contemperamento tra progettazione di nuove infrastrutture ed esigenze di tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ordinato assetto del territorio.
È quindi quanto mai interessante la sentenza in esame perché da una parte traccia un'ampia panoramica della normativa di diritto comunitario, statale e regionale applicabile in materia di mercato dell'energia elettrica, con specifico riguardo alla disciplina della realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, dall'altra analizza in modo molto chiaro i poteri delle amministrazioni locali in tema di localizzazione ed autorizzazione degli impianti eolici, definendo anche la posizione giuridico soggettiva dei soggetti interessati a realizzare un impianto eolico.
2. NORMATIVA COMUNITARIA E STATALE IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI TRADIZIONALI
Dopo aver ricordato che la liberalizzazione del mercato dell'energia ha avuto inizio con la Direttiva 1996/92/CE (1), che ha introdotto il principio della necessità del superamento del regime di monopolio pubblico sulla produzione, sulla distribuzione e sulla vendita di energia, i giudici pugliesi hanno evidenziato come tale principio sia stato recepito nel nostro ordinamento con il d.lg. n. 79 del 1999 (2), che, all'art. 1, dispone che le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere, nel rispetto dei soli obblighi di servizio pubblico, mentre le attività di trasmissione, dispacciamento e distribuzione sono invece svolte in regime di concessione, sotto la vigilanza dell'Autorità di settore.
In particolare viene ricordato come il legislatore italiano abbia, con l'art. 8 d.lg. n. 79 del 1999, optato per il modello autorizzatorio puro in relazione all'attività di «produzione» di energia elettrica (3)(ripudiando quindi il sistema della gara d'appalto e conformandosi alle previsioni dell'art. 5 della Direttiva 1996/92/CE) (4).
Questa netta opzione per il sistema autorizzatorio è stata confermata con la l. n. 239 del 2004 (5) che, all'art. 1 comma 4, dispone che lo Stato e le Regioni garantiscono, tra l'altro, procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie per il rilascio delle autorizzazioni in regime di libero mercato.
3. NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA SULLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE
In questo quadro normativo, la questione delle fonti rinnovabili di energia compare nel nostro ordinamento con la l. n. 10 del 1991 (6), ove questo tipo di energia viene qualificata «di pubblico interesse e di pubblica utilità» ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche, con una previsione a favore delle Regioni, e dei Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, della competenza pianificatoria.
Successivamente, con la Direttiva 2001/77/CE (7) è stata integrata la disciplina procedurale dettata dalla Direttiva 96/92/CE per gli impianti di generazione di energia da fonti tradizionali. Tale direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento con il d.lg. n. 387 del 2003 (8) che, all'art. 12 dispone che la costruzione e l'esercizio degli impianti in questione, cosi come la loro modifica, il potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, sono soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione (o dalla Provincia delegata), nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Il procedimento autorizzatorio è relativamente semplice: deve essere convocata dalla Regione una conferenza di servizi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione ed il titolo abilitativo è rilasciato a seguito di un procedimento unico da concludersi nel termine massimo di 180 giorni, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate. La norma in parola stabilisce poi, per quello che qui può interessare, il divieto di prevedere misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province, prevedendo inoltre la futura approvazione, in Conferenza unificata Stato-Regioni, di linee guida per lo svolgimento del procedimento autorizzatorio, volte anche ad assicurare il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio.
4. NORMATIVA DELLA REGIONE PUGLIA IN TEMA DI IMPIANTI EOLICI
Venendo alla normativa regionale, i giudici del Tar Puglia ricordano come dopo la declaratoria di incostituzionalità della legge regionale n. 9 del 2005 (9), e nelle more dell'emanazione delle linee guida per lo svolgimento del procedimento autorizzatorio in sede di Conferenza unificata, la Regione Puglia abbia disciplinato la materia approvando il regolamento regionale n. 16 del 2006 (abrogativo del precedente regolamento n. 9 del 2006) e la delibera di Giunta regionale n. 35 del 2007 (che ha abrogato le precedenti delibere n. 716/2005, n. 1550/2006 e n. 1630/2006).
Caratteristiche peculiari delle norme in questione sono, quanto al regolamento n. 16 del 2006: a) la previsione dei Piani regolatori comunali ed intercomunali per l'installazione di impianti eolici -P.R.I.E., finalizzati all'identificazione delle «aree non idonee» ovvero delle aree nelle quali non è consentito localizzare gli aerogeneratori; b) la regolamentazione della «valutazione integrata» delle proposte progettuali concorrenti in uno stesso ambito pianificatorio; c) l'introduzione di un «parametro tecnico di controllo» limitativo del numero di aerogeneratori autorizzabili in determinate aree territoriali; quanto alla delibera di Giunta n. 35 del 2007; d) l'approvazione di norme di indirizzo e procedimentali, volte a colmare il vuoto normativo determinato dalla mancata adozione delle linee guida ministeriali per lo svolgimento del procedimento autorizzatorio.
5. IL CASO
Questo il quadro normativo alla base delle valutazioni dei giudici amministrativi pugliesi. La questione che ha portato la vicenda avanti ai giudici amministrativi è riassumibile, come sintetizzato dai giudici pugliesi, nell'«assegnazione di concessioni onerose per la costruzione di impianti eolici su terreni di proprietà privata (eventualmente soggetti ad esproprio), aventi durata indeterminata, aggiudicate in base al massimo rialzo sul corrispettivo fisso ed a percentuale».
Nel caso di specie, l'amministrazione comunale resistente, non ancora dotata di P.R.I.E., avendo ricevuto più domande rispetto a quelle assentibili all'interno del territorio comunale, invece di esaminare le pratiche secondo i normali criteri di valutazione (criterio cronologico della domanda, requisiti tecnici, esperienza dell'impresa), prov vedeva a bandire una gara per assegnare il numero massimo di impianti realizzabili sul suo territorio, e ciò anche al fine evidente di ricavare un vantaggio economico diretto dalla realizzazione di tali impianti. Criteri prevalenti di aggiudicazione, difatti, non erano le competenze tecniche delle imprese richiedenti o le caratteristiche degli aerogeneratori ma elementi puramente economici, ad esclusivo favore della stazione appaltante. Il bando prevedeva, difatti, un corrispettivo minimo una tantum, un aggio percentuale sull'energia prodotta, ed un aggio percentuale sulla vendita dei «certificati verdi».
Il Tar, dopo aver ricordato che la giurisprudenza più recente riconosce la legittimazione a ricorrere avverso un bando di gara e l'annesso capitolato speciale anche all'impresa che non abbia presentato la propria offerta, qualora sia prospettata l'esistenza di clausole immediatamente lesive tali da impedire l'utile presentazione dell'offerta, ovvero si contesti in radice il metodo di selezione del contraente (10), e dopo aver rilevato che la normativa di settore porta ad escludere che possa sussistere in capo al richiedente un'autorizzazione alla realizzazione di impianti eolici una posizione giuridica soggettiva di diritto soggettivo, stante l'alta discrezionalità in capo alle amministrazioni interessate per quanto riguarda il rilascio dell'autorizzazione all'installazione dell'impianto, ha ritenuto fondato il ricorso sotto altri profili.
Ad avviso dei magistrati pugliesi, difatti, non solo alle amministrazioni comunali non spetta il rilascio delle autorizzazioni, di competenza della Regione, residuando in capo agli stessi esclusivamente una potestà localizzativa di questo tipo di impianti, ma è anche tassativamente vietato imporre un corrispettivo (le cd. misure di compensazione patrimoniale di cui all'art. 1 comma 4, lett. f), l. n. 239 del 2004) quale condizione per il rilascio di tali titoli abilitativi, tenuto anche conto che secondo l'ordinamento comunitario e quello nazionale la costruzione e l'esercizio di impianti per l'energia eolica sono libere attività d'impresa soggette alla sola autorizzazione amministrativa della Regione, secondo l'art. 12 d.lg. n. 387 del 2003, in attuazione dell'art. 6 Direttiva 2001/77/CE.
Interessante, tenuto conto dell'attuale assenza di linee-guida statali che dettino i criteri per la scelta tra più progetti concorrenti in uno stesso ambito territoriale limitato (nel senso che possono essere rilasciate solo un numero determinato di autorizzazioni), il ragionamento operato dal Tar Puglia per risolvere questo tipo di problema.
Escludendo a priori che il vantaggio economico diretto per l'amministrazione possa essere considerato un criterio corretto di scelta per l'amministrazione, salvo per i casi in cui l'area in cui installare gli impianti sia di proprietà dell'amministrazione stessa, validi criteri di scelta sono stati ritenuti il criterio cronologico di presentazione delle domande e quello di comparazione delle domande sotto il profilo tecnico qualitativo delle stesse. Nel caso di specie, in attesa che il legislatore risolva la questione in via definitiva con l'adozione delle linee guida sopra ricordate, si ritiene, tenuto conto della tipologia di intervento nonché della rilevanza pubblica che questo tipo di impianti ha, che il criterio da preferire, tra i due, sia quello della valutazione tecnico discrezionale delle domande, favorendo gli impianti che assicurano una maggiore capacità di produzione di energia elettrica e lasciando il criterio cronologico quale criterio residuale per risolvere i casi di domande aventi le stesse caratteristiche tecniche.
NOTE
(1) Direttiva 96/92/CE del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
(2) D.lg. 16 marzo 1999, n. 79, Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
(3) L'art. 4 Direttiva 1996/92/CE prevedeva infatti che «per la costruzione di nuovi impianti di generazione gli Stati membri possono scegliere tra un sistema di autorizzazioni e/o una procedura di gara di appalto. Le autorizzazioni e le gare di appalto devono essere svolte secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.».
(4) Art. 5 della Direttiva 96/92/CE: «1. Gli Stati membri che optano per la procedura d'autorizzazione stabiliscono i criteri di rilascio delle autorizzazioni di costruzione degli impianti di generazione sul loro territorio. Tale criteri possono riguardare: a) la sicurezza e l'integrità delle reti elettriche, degli impianti e dell'apparecchiatura correlata; b) la protezione dell'ambiente; c) l'assetto del territorio e la localizzazione; d) l'uso del suolo pubblico; e) l'efficienza energetica; f) la natura delle fonti primarie; g) le caratteristiche specifiche del richiedente quali la capacità tecnica, economica e finanziaria delle imprese; h) le disposizioni dell'articolo 3. 2. I criteri particolareggiati e le procedure devono essere resi pubblici. 3. I richiedenti sono informati dei motivi del diniego dell'autorizzazione, che devono essere obiettivi e non discriminatori; tali devono essere fondati e adeguatamente motivati e sono comunicati alla Commissione per informazione. Il richiedente deve poter ricorrere contro la decisione.».
(5) L. 23 agosto 2004, n. 239, Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.
(6) L. 9 gennaio 1991, n. 10, Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
(7) Direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 200, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.
(8) D.lg. 29 dicembre 2003, n. 387, Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.
(9) Cfr. C. cost. 9 novembre 2006, n. 364, che ha sottolineato il contrasto della moratoria (di cui alla l. reg. Puglia 11 agosto 2005 n. 9, Moratoria per le procedure di valutazione d'impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica) con l'art. 12 d.lg. n. 387 del 2003, laddove fissa un termine di 180 gg.
(10) Cfr. Tar Puglia, Bari, sez. I, n. 827 del 14 febbraio 2002; Tar Puglia, Bari, sez. II, n. 552 del 17 settembre 1996; Tar Sicilia, Catania, sez. II, n. 148 del 29 gennaio 2002; Tar Lazio, sez. III, n. 3412 del 26 aprile 2000.
Laura Magnani
SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Normativa comunitaria e statale in materia di energia elettrica da fonti tradizionali. - 3. Normativa nazionale e comunitaria sulle fonti di energia rinnovabile. - 4. Normativa della regione Puglia in tema di impianti eolici. - 5. Il caso.
1. INTRODUZIONE
Il problema della realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, in particolare i cd. «impianti eolici» sta acquistando sempre di più rilevanza sia per l'importanza che gli stessi assumono per venire incontro all'esigenza di eliminare la dipendenza dai carburanti fossili e, quindi, rispettare il protocollo di Kyoto e gli impegni presi in tal senso dall'Italia in sede internazionale, che per le problematiche legate al contemperamento tra progettazione di nuove infrastrutture ed esigenze di tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ordinato assetto del territorio.
È quindi quanto mai interessante la sentenza in esame perché da una parte traccia un'ampia panoramica della normativa di diritto comunitario, statale e regionale applicabile in materia di mercato dell'energia elettrica, con specifico riguardo alla disciplina della realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, dall'altra analizza in modo molto chiaro i poteri delle amministrazioni locali in tema di localizzazione ed autorizzazione degli impianti eolici, definendo anche la posizione giuridico soggettiva dei soggetti interessati a realizzare un impianto eolico.
2. NORMATIVA COMUNITARIA E STATALE IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI TRADIZIONALI
Dopo aver ricordato che la liberalizzazione del mercato dell'energia ha avuto inizio con la Direttiva 1996/92/CE (1), che ha introdotto il principio della necessità del superamento del regime di monopolio pubblico sulla produzione, sulla distribuzione e sulla vendita di energia, i giudici pugliesi hanno evidenziato come tale principio sia stato recepito nel nostro ordinamento con il d.lg. n. 79 del 1999 (2), che, all'art. 1, dispone che le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere, nel rispetto dei soli obblighi di servizio pubblico, mentre le attività di trasmissione, dispacciamento e distribuzione sono invece svolte in regime di concessione, sotto la vigilanza dell'Autorità di settore.
In particolare viene ricordato come il legislatore italiano abbia, con l'art. 8 d.lg. n. 79 del 1999, optato per il modello autorizzatorio puro in relazione all'attività di «produzione» di energia elettrica (3)(ripudiando quindi il sistema della gara d'appalto e conformandosi alle previsioni dell'art. 5 della Direttiva 1996/92/CE) (4).
Questa netta opzione per il sistema autorizzatorio è stata confermata con la l. n. 239 del 2004 (5) che, all'art. 1 comma 4, dispone che lo Stato e le Regioni garantiscono, tra l'altro, procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie per il rilascio delle autorizzazioni in regime di libero mercato.
3. NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA SULLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE
In questo quadro normativo, la questione delle fonti rinnovabili di energia compare nel nostro ordinamento con la l. n. 10 del 1991 (6), ove questo tipo di energia viene qualificata «di pubblico interesse e di pubblica utilità» ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche, con una previsione a favore delle Regioni, e dei Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, della competenza pianificatoria.
Successivamente, con la Direttiva 2001/77/CE (7) è stata integrata la disciplina procedurale dettata dalla Direttiva 96/92/CE per gli impianti di generazione di energia da fonti tradizionali. Tale direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento con il d.lg. n. 387 del 2003 (8) che, all'art. 12 dispone che la costruzione e l'esercizio degli impianti in questione, cosi come la loro modifica, il potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, sono soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione (o dalla Provincia delegata), nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Il procedimento autorizzatorio è relativamente semplice: deve essere convocata dalla Regione una conferenza di servizi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione ed il titolo abilitativo è rilasciato a seguito di un procedimento unico da concludersi nel termine massimo di 180 giorni, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate. La norma in parola stabilisce poi, per quello che qui può interessare, il divieto di prevedere misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province, prevedendo inoltre la futura approvazione, in Conferenza unificata Stato-Regioni, di linee guida per lo svolgimento del procedimento autorizzatorio, volte anche ad assicurare il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio.
4. NORMATIVA DELLA REGIONE PUGLIA IN TEMA DI IMPIANTI EOLICI
Venendo alla normativa regionale, i giudici del Tar Puglia ricordano come dopo la declaratoria di incostituzionalità della legge regionale n. 9 del 2005 (9), e nelle more dell'emanazione delle linee guida per lo svolgimento del procedimento autorizzatorio in sede di Conferenza unificata, la Regione Puglia abbia disciplinato la materia approvando il regolamento regionale n. 16 del 2006 (abrogativo del precedente regolamento n. 9 del 2006) e la delibera di Giunta regionale n. 35 del 2007 (che ha abrogato le precedenti delibere n. 716/2005, n. 1550/2006 e n. 1630/2006).
Caratteristiche peculiari delle norme in questione sono, quanto al regolamento n. 16 del 2006: a) la previsione dei Piani regolatori comunali ed intercomunali per l'installazione di impianti eolici -P.R.I.E., finalizzati all'identificazione delle «aree non idonee» ovvero delle aree nelle quali non è consentito localizzare gli aerogeneratori; b) la regolamentazione della «valutazione integrata» delle proposte progettuali concorrenti in uno stesso ambito pianificatorio; c) l'introduzione di un «parametro tecnico di controllo» limitativo del numero di aerogeneratori autorizzabili in determinate aree territoriali; quanto alla delibera di Giunta n. 35 del 2007; d) l'approvazione di norme di indirizzo e procedimentali, volte a colmare il vuoto normativo determinato dalla mancata adozione delle linee guida ministeriali per lo svolgimento del procedimento autorizzatorio.
5. IL CASO
Questo il quadro normativo alla base delle valutazioni dei giudici amministrativi pugliesi. La questione che ha portato la vicenda avanti ai giudici amministrativi è riassumibile, come sintetizzato dai giudici pugliesi, nell'«assegnazione di concessioni onerose per la costruzione di impianti eolici su terreni di proprietà privata (eventualmente soggetti ad esproprio), aventi durata indeterminata, aggiudicate in base al massimo rialzo sul corrispettivo fisso ed a percentuale».
Nel caso di specie, l'amministrazione comunale resistente, non ancora dotata di P.R.I.E., avendo ricevuto più domande rispetto a quelle assentibili all'interno del territorio comunale, invece di esaminare le pratiche secondo i normali criteri di valutazione (criterio cronologico della domanda, requisiti tecnici, esperienza dell'impresa), prov vedeva a bandire una gara per assegnare il numero massimo di impianti realizzabili sul suo territorio, e ciò anche al fine evidente di ricavare un vantaggio economico diretto dalla realizzazione di tali impianti. Criteri prevalenti di aggiudicazione, difatti, non erano le competenze tecniche delle imprese richiedenti o le caratteristiche degli aerogeneratori ma elementi puramente economici, ad esclusivo favore della stazione appaltante. Il bando prevedeva, difatti, un corrispettivo minimo una tantum, un aggio percentuale sull'energia prodotta, ed un aggio percentuale sulla vendita dei «certificati verdi».
Il Tar, dopo aver ricordato che la giurisprudenza più recente riconosce la legittimazione a ricorrere avverso un bando di gara e l'annesso capitolato speciale anche all'impresa che non abbia presentato la propria offerta, qualora sia prospettata l'esistenza di clausole immediatamente lesive tali da impedire l'utile presentazione dell'offerta, ovvero si contesti in radice il metodo di selezione del contraente (10), e dopo aver rilevato che la normativa di settore porta ad escludere che possa sussistere in capo al richiedente un'autorizzazione alla realizzazione di impianti eolici una posizione giuridica soggettiva di diritto soggettivo, stante l'alta discrezionalità in capo alle amministrazioni interessate per quanto riguarda il rilascio dell'autorizzazione all'installazione dell'impianto, ha ritenuto fondato il ricorso sotto altri profili.
Ad avviso dei magistrati pugliesi, difatti, non solo alle amministrazioni comunali non spetta il rilascio delle autorizzazioni, di competenza della Regione, residuando in capo agli stessi esclusivamente una potestà localizzativa di questo tipo di impianti, ma è anche tassativamente vietato imporre un corrispettivo (le cd. misure di compensazione patrimoniale di cui all'art. 1 comma 4, lett. f), l. n. 239 del 2004) quale condizione per il rilascio di tali titoli abilitativi, tenuto anche conto che secondo l'ordinamento comunitario e quello nazionale la costruzione e l'esercizio di impianti per l'energia eolica sono libere attività d'impresa soggette alla sola autorizzazione amministrativa della Regione, secondo l'art. 12 d.lg. n. 387 del 2003, in attuazione dell'art. 6 Direttiva 2001/77/CE.
Interessante, tenuto conto dell'attuale assenza di linee-guida statali che dettino i criteri per la scelta tra più progetti concorrenti in uno stesso ambito territoriale limitato (nel senso che possono essere rilasciate solo un numero determinato di autorizzazioni), il ragionamento operato dal Tar Puglia per risolvere questo tipo di problema.
Escludendo a priori che il vantaggio economico diretto per l'amministrazione possa essere considerato un criterio corretto di scelta per l'amministrazione, salvo per i casi in cui l'area in cui installare gli impianti sia di proprietà dell'amministrazione stessa, validi criteri di scelta sono stati ritenuti il criterio cronologico di presentazione delle domande e quello di comparazione delle domande sotto il profilo tecnico qualitativo delle stesse. Nel caso di specie, in attesa che il legislatore risolva la questione in via definitiva con l'adozione delle linee guida sopra ricordate, si ritiene, tenuto conto della tipologia di intervento nonché della rilevanza pubblica che questo tipo di impianti ha, che il criterio da preferire, tra i due, sia quello della valutazione tecnico discrezionale delle domande, favorendo gli impianti che assicurano una maggiore capacità di produzione di energia elettrica e lasciando il criterio cronologico quale criterio residuale per risolvere i casi di domande aventi le stesse caratteristiche tecniche.
NOTE
(1) Direttiva 96/92/CE del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
(2) D.lg. 16 marzo 1999, n. 79, Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
(3) L'art. 4 Direttiva 1996/92/CE prevedeva infatti che «per la costruzione di nuovi impianti di generazione gli Stati membri possono scegliere tra un sistema di autorizzazioni e/o una procedura di gara di appalto. Le autorizzazioni e le gare di appalto devono essere svolte secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.».
(4) Art. 5 della Direttiva 96/92/CE: «1. Gli Stati membri che optano per la procedura d'autorizzazione stabiliscono i criteri di rilascio delle autorizzazioni di costruzione degli impianti di generazione sul loro territorio. Tale criteri possono riguardare: a) la sicurezza e l'integrità delle reti elettriche, degli impianti e dell'apparecchiatura correlata; b) la protezione dell'ambiente; c) l'assetto del territorio e la localizzazione; d) l'uso del suolo pubblico; e) l'efficienza energetica; f) la natura delle fonti primarie; g) le caratteristiche specifiche del richiedente quali la capacità tecnica, economica e finanziaria delle imprese; h) le disposizioni dell'articolo 3. 2. I criteri particolareggiati e le procedure devono essere resi pubblici. 3. I richiedenti sono informati dei motivi del diniego dell'autorizzazione, che devono essere obiettivi e non discriminatori; tali devono essere fondati e adeguatamente motivati e sono comunicati alla Commissione per informazione. Il richiedente deve poter ricorrere contro la decisione.».
(5) L. 23 agosto 2004, n. 239, Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.
(6) L. 9 gennaio 1991, n. 10, Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
(7) Direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 200, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.
(8) D.lg. 29 dicembre 2003, n. 387, Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.
(9) Cfr. C. cost. 9 novembre 2006, n. 364, che ha sottolineato il contrasto della moratoria (di cui alla l. reg. Puglia 11 agosto 2005 n. 9, Moratoria per le procedure di valutazione d'impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica) con l'art. 12 d.lg. n. 387 del 2003, laddove fissa un termine di 180 gg.
(10) Cfr. Tar Puglia, Bari, sez. I, n. 827 del 14 febbraio 2002; Tar Puglia, Bari, sez. II, n. 552 del 17 settembre 1996; Tar Sicilia, Catania, sez. II, n. 148 del 29 gennaio 2002; Tar Lazio, sez. III, n. 3412 del 26 aprile 2000.