TAR Basilicata Sez. I n. 597 del 11 settembre 2017
Sviluppo sostenibile.Impianti eolici e pronuncia di compatibilità ambientale
In termini generali, la pronuncia di compatibilità ambientale attiene a un sub-procedimento che si inserisce all’interno del più ampio e articolato procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del d.lgs. 387 del 2003. Tale pronuncia di compatibilità ambientale costituisce quindi il provvedimento conclusivo del relativo sub–procedimento, ha rilevanza esterna e, come tale, è impugnabile in via autonoma, a maggior ragione se di segno negativo, comportando l’arresto del procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Pubblicato il 11/09/2017
N. 00597/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00220/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 220 del 2016, proposto da:
- Eusebio Energia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Liberto Losa e Enzo Giuseppe Maria Sarli, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Potenza, alla via Mazzini n. 23/A;
contro
- Regione Basilicata, in Persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Nicoletta Pisani, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’Ente, in Potenza, alla via V. Verrastro n. 4;
- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in persona del Ministro in carica, Soprintendenza belle arti e paesaggio della Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in persona del
Ministro in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici domiciliano, in Potenza, al corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
- Comune di Genzano di Lucania, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
nei confronti di
- Ventisei s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- della deliberazione della Giunta regionale della Basilicata del 2 febbraio 2016, n. 90.
- di tutti gli atti comunque preordinati, consequenziali e connessi, e fra essi in particolare: - il parere espresso dal Comitato Tecnico Regione per l'Ambiente (CTRA) nella seduta del 28.11.2013; - i pareri espressi dal CTRA nelle sedute del 30.1.2014, 20.3.2015 e 4.11.2015; - i pareri espressi dalla Commissione Regionale per la Tutela del Paesaggio nelle sedute del 30.1.2014 e 31.7.2014;
- del parere paesaggistico espresso dalla Soprintendenza belle arti e paesaggio della Basilicata in data 23.2.2016, di contenuto meramente adesivo alla pronuncia negativa di compatibilità ambientale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata, della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Basilicata, del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2016, il referendario Benedetto Nappi;
Uditi i difensori delle parti, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con atto spedito per la notificazione in data 4 aprile 2016, depositato il successivo 14 di aprile, la Eusebio energia s.p.a. è insorta avverso gli atti in epigrafe, concernenti il rilascio del giudizio negativo di compatibilità ambientale e il diniego dell’autorizzazione paesaggistica relativamente al progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico, e relative opere connesse, da realizzare in agro del Comune di Genzano di Lucania.
1.1. In punto di fatto, la società deducente ha esposto quanto segue:
- con istanza presentata alla Regione Basilicata in data 15 gennaio 2011, ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione unica integrata per la costruzione e l’esercizio del predetto impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da 30 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 60 MW;
- ha successivamente presentato presso le competenti partizioni organizzative regionali l’istanza di valutazione di impatto ambientale, il 25 febbraio 2011, e l’istanza di autorizzazione paesaggistica, in data 27 marzo 2012;
- l’Ufficio urbanistica e tutela del paesaggio della Regione Basilicata, con nota del 7 settembre 2012, prot. 154676 ha espresso, per quanto di competenza, parere contrario sul progetto;
- la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Basilicata, con nota del 24 ottobre 2012, prot. 7388, ha comunicato preavviso di parere negativo, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la società esponente, pur non condividendo tali valutazioni negative, ha comunque presentato alla Regione, in data 29 aprile 2013, una variante ai fini della mitigazione e sostanziale rimodulazione del proprio progetto;
- stante l’inerzia dell’Amministrazione regionale, ha proposto ricorso avverso il silenzio inadempimento così formatosi, e questo Tribunale, con sentenza del 12 settembre 2015, n. 560, ha accolto il ricorso;
- quindi, l'Ufficio compatibilità ambientale della Regione, con nota del 20 agosto 2015, prot. 166327, ha comunicato che il CTRA, nella seduta del 20 marzo 2015, aveva espresso il proprio parere negativo al rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale, e al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- la Soprintendenza belle arti e paesaggio della Basilicata, con nota del 15 settembre 2015, prot. 7943, ha comunicato che, relativamente al progetto in questione, avrebbe manifestato “le proprie determinazioni esclusivamente in sede di conferenza dei servizi nell’ambito del procedimento di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003;
- Il CTRA, nella seduta del 4 novembre 2015, ha esaminato le osservazioni all’uopo presentate dalla ricorrente, confermando il parere contrario alla pronuncia di compatibilità ambientale “in coerenza con il parere del C.T.R.A. espresso nella seduta del 20 marzo 2015 e confermato nella seduta del 4 novembre 2015”;
- la Giunta regionale, con la contestata deliberazione 2 febbraio 2016, n. 90, ha formulato il proprio giudizio negativo di compatibilità ambientale, così denegando l’autorizzazione paesaggistica;
- infine la Soprintendenza belle arti e paesaggio della Basilicata ha comunicato il proprio parere, negativo, con l’impugnato atto del 23 febbraio 2016, prot. 1505.
1.2. In diritto, parte ricorrente ha dedotto i motivi di seguito rubricati:
I. violazione dei principi di buon andamento dell'amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione - violazione di legge: art. 12 d.lgs. 29.12.2003, n. 387; art. 14, punto 14.9 delle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, approvate con dm 10.9.2010 - eccesso di potere per violazione delle regole del giusto procedimento, illogicità manifesta;
II. violazione di legge: art. 16, comma 2-bis l.r. Basilicata 14 dicembre 1998, n. 47 - Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento;
III. Violazione di legge : art. 12 d. lgs. 29.12.2003, n. 387; artt. 19 e ss. d. lgs. 3.4.2006, n. 152; art. 146 d.lgs. 22.1.2004, n. 42; art. 16 l.r. Basilicata 14.12.1998, n. 47, artt. 3 e 6 legge 7.8.1990, n. 241 - eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento, carenza d’istruttoria, difetto e incongruità della motivazione;
IV. Violazione di legge: art. 12 d. lgs. 29.12.2003, n. 387; art. 4 del d.lgs. 3.3.2011, n. 28; art. 1 del dm 10.9.2010, linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili; artt. 19 e ss. d. lgs. 3.4.2006, n. 152; art. 146 d.lgs. 22.1.2004, n. 42; art. 16 l.r. Basilicata 14.12.1998, n. 47, artt. 3 e 6 legge 7.8.1990, n. 241 - eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento, carenza d'istruttoria, difetto e incongruità della motivazione;
V. Violazione di legge: art. 12 d. lgs. 29.12.2003, n. 387; artt. 19 e ss. d. lgs. 3.4.2006, n. 152; art. 146 d.lgs. 22.1.2004, n. 42; art. 16 l.r. Basilicata 14.12.1998, n. 47, artt. 3 e 6 legge 7.8.1990, n. 241 - eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento, carenza d'istruttoria, difetto e incongruità della motivazione, contraddittorietà, disparità di trattamento;
VI. Violazione di legge: art. 12 d. lgs. 29.12.2003, n. 387; artt. 19 e ss. d. lgs. 3.4.2006, n. 152; art. 146 d.lgs. 22.1.2004, n. 42; art. 16 l.r. Basilicata 14.12.1998, n. 47, artt. 3 e 6 legge 7.8.1990, n. 241 - eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento, carenza d'istruttoria, difetto e incongruità della motivazione;
VII. Violazione di legge : art. 12 d. lgs. 29.12.2003, n. 387; artt. 19 e ss. d. lgs. 3.4.2006, n. 152; art. 146 d.lgs. 22.1.2004, n. 42; art. 16 l.r. Basilicata 14.12.1998, n. 47, artt. 3 e 6 legge 7.8.1990, n. 241 - eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento, carenza d'istruttoria, difetto e incongruità della motivazione, contraddittorietà, disparità di trattamento;
VIII. Invalidità del parere della Soprintendenza derivata dalla d.g.r. Basilicata 2.2.2016, n. 90 e dai relativi atti preparatori e in particolare dal parere della commissione regionale paesaggio in data 30.1.2014 e dal parere del CTRA in data 20.3.2015;
IX. Violazione di legge: art. 12 d.lgs. 29.12.2003, n. 387; art. 14, punto 14.9 delle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, approvate con d.m. 10.9.2010; artt. 3 e 6 legge 7.8.1990, n. 241 - eccesso di potere per violazione delle regole del giusto procedimento, illogicità manifesta, carenza d'istruttoria, difetto e incongruità della motivazione.
2. Si è costituita in giudizio la Regione intimata, concludendo per la declaratoria di irricevibilità in rito, e per il rigetto del ricorso per sua infondatezza.
2.1. Si sono altresì costituite, con memoria di stile, le Amministrazioni statali intimate.
3. Alla camera di consiglio dell’11 maggio 2016, con ordinanza n. 55 del 2016, il Collegio ha fissato l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, n. 10, cod. proc. amm..
4. Nell’approssimarsi dell’udienza pubblica le parti costituite hanno ritualmente depositato documenti, memorie e repliche.
5. Alla pubblica udienza del 23 novembre 2016 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive posizioni e il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In limine litis, va disattesa l’eccezione di irricevibilità, o più esattamente di inammissibilità, del ricorso sollevata dalla Regione intimata, secondo cui lo stesso investirebbe «atti di natura endoprocedimentale che, di per sé, non hanno effetti immediatamente lesivi della posizione giuridica soggettiva della società ricorrente». In senso contrario, deve infatti osservarsi che in termini generali, la pronuncia di compatibilità ambientale attiene a un sub-procedimento che si inserisce all’interno del più ampio e articolato procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del d.lgs. 387 del 2003. Tale pronuncia di compatibilità ambientale costituisce quindi il provvedimento conclusivo del relativo sub–procedimento, ha rilevanza esterna e, come tale, è impugnabile in via autonoma, a maggior ragione se di segno negativo, comportando l’arresto del procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. In tal senso, un condivisibile orientamento del giudice d’appello milita nel senso per cui «fin dal loro ingresso nel loro ordinamento (d.P.R. 12 aprile 1996), le procedure di VIA e di screening, pur inserendosi sempre all’interno del più ampio procedimento di realizzazione di un’opera o di un intervento, sono state considerate da dottrina e giurisprudenza prevalenti come dotate di autonomia, in quanto destinate a tutelare un interesse specifico (quello alla tutela dell'ambiente), e ad esprimere al riguardo, specie in ipotesi di esito negativo, una valutazione definitiva, già di per sé potenzialmente lesiva dei valori ambientali; di conseguenza, gli atti conclusivi di dette procedure sono stati ritenuti immediatamente impugnabili dai soggetti interessati alla protezione di quei valori» (Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2014, n. 5092e la giurisprudenza ivi richiamata). Del resto, la stessa decisione del Consiglio di Stato, sez. V, n. 5294/2012, citata da parte intimata, si esprime nel senso della autonoma impugnabilità della pronuncia (nel caso di specie favorevole) di compatibilità ambientale, precisando che: «ai fini della decisione della controversia non assume rilievo decisivo la questione che riguarda la rilevanza esterna, e la impugnabilità in via autonoma, di per sé considerate, della pronuncia di compatibilità ambientale. L’impugnabilità in via immediata della DGRT n. 454/07 è innegabile».
2. Nel merito, il ricorso è fondato, alla stregua delle ragioni che seguono.
2.1. Coi primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro connessione, è stata dedotta la violazione dell’art. 14, punto 14.9, delle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al d.m. 10 settembre 2010, e dell’art. 16, comma 2-bis della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 47, nonché l’eccesso di potere per violazione del giusto provvedimento, in quanto la Giunta regionale sarebbe pervenuta alla pronuncia negativa di compatibilità ambientale ed al diniego di autorizzazione paesaggistica in assenza del parere del Ministero dei beni ambientali e della sua articolazione territoriale. Ciò emergerebbe dalla motivazione della deliberazione giuntale impugnata, da cui si desumerebbe la mancata formulazione del richiesto parere da parte del Ministero e la decisione dell’Ente regionale di procedere in assenza di questo, ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004.
2.1.1. La censura coglie nel segno. Giova richiamare sinteticamente il quadro normativo di riferimento. Dispone il punto 14.9. delle citate linee guida che: «in attuazione dei principi di integrazione e di azione preventiva in materia ambientale e paesaggistica, il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa all'istruttoria di valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta per gli impianti eolici con potenza nominale maggiore di 1 MW, anche qualora l’impianto non ricada in area sottoposta a tutela ai sensi del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Con riguardo all’ordinamento settoriale della Regione Basilicata, viene in rilievo la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 47, intitolata “disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell’ambiente”. In particolare, tale ultima fonte normativa prevede, all’art. 6, n. 1, che: «per le opere soggette alla fase di valutazione, il giudizio di compatibilità ambientale spetta alla Giunta regionale che si esprime, visto il parere del Comitato tecnico regionale per l'ambiente (C.T.R.A.) di cui al successivo art. 16, con atto definitivo che considera le eventuali osservazioni proposte e allegazioni presentate ai sensi dei successivi artt. 8 - 9 e 10, esprimendosi sulle stesse», nonché, al successivo n. 1-bis, che: «per gli impianti assoggettati ad autorizzazione unica di cui all'articolo 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003, sottoposti alla procedura di V.I.A., il parere del Comitato tecnico regionale per l'ambiente (C.T.R.A.), di cui al successivo articolo 16 a conclusione delle procedure di cui ai commi n. 7 e 8 dello stesso articolo 16 viene riportato dall'ufficio regionale competente nella fase di procedimento unico di cui all'articolo 12 comma 4 del D.Lgs. n. 387/2003». L’art. 7 della legge demanda la relativa istruttoria all’ufficio regionale competente, ovverosia dall’Ufficio compatibilità ambientale, secondo quanto precisato dall’art. 5 della legge stessa. Il successivo art. 16 disciplina il “Comitato tecnico regionale per l'ambiente – CTRA” che: «esprime il parere di cui all’art. 6 comma 1 e art. 18 comma 4». Lo stesso art. 16, al n. 2-bis, dispone che: «in attuazione dei principi di azione preventiva e di tutela in materia ambientale e paesaggistica, il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa al Comitato Tecnico Regionale per l'Ambiente nell'ambito dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale degli impianti eolici, anche qualora l'impianto non ricada in area sottoposta a tutela ai sensi del citato Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e nei casi in cui la Soprintendenza verifichi che l'impianto alimentato da fonte rinnovabile ricade in aree interessate da procedimenti di tutela ovvero da procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003». Infine, l’art. 18 prevede che: «Per i progetti sottoposti alla procedura di V.I.A. e contemporaneamente assoggettati a pareri o autorizzazioni o nulla osta, da esprimersi in materia di emissioni in atmosfera, rifiuti e cave e bellezze paesaggistiche, la Regione si esprime con unico atto deliberativo a conclusione della fase di valutazione nell'ambito del giudizio, di cui al comma 1 del precedente art. 6».
2.1.2. Nel caso di specie viene in considerazione la realizzazione di un impianto di potenza superiore a 1 MW, sicché trova applicazione quanto disposto dall’art. 14.9 delle linee guida, dovendosi assicurare la partecipazione del Ministero dei beni culturali alle attività istruttorie concernenti la valutazione di impatto ambientale. Tale partecipazione avrebbe dovuto essere acquisita a opera dell’Ufficio compatibilità ambientale (artt. 5 e 7). Come si evince dal verbale della seduta del CTRA del 20 marzo 2015, detto Ufficio non risulta aver investito della questione il citato Ministero. Tuttavia, alla medesima seduta risulta aver preso parte un rappresentante dello stesso Dicastero, sicché può ritenersi che il coinvolgimento di quest’ultimo sia stato comunque realizzato.
2.1.3. Si deve pervenire a opposto approdo relativamente alla successiva seduta del 4 novembre 2015, ovverosia quella che ha avuto a oggetto, tra l’altro l’esame delle controdeduzioni della ricorrente sul parere negativo dello stesso Comitato del 20 marzo 2015. In questo caso, infatti, si legge, anzi, nel relativo verbale, che: « con nota n. MBAC-SBAP-BAS 0007943 del 15 settembre 2015, acquisita al protocollo dipartimentale in data 16 settembre 2015 e registrata in pari data al n. 0189751/19AB, la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Basilicata in riscontro alla nota n. 0166391/19AB dei 20 agosto 2015 ha fatto presente che relativamente al progetto di che trattasi “esprimerà le proprie determinazioni in merito esclusivamente in sede di Conferenza dei Servizi nell'ambito del procedimento di cui all'art, 12 del D.L. vo n. 387/2003”». Emerge quindi, per tabulas, dagli atti di causa, come il Ministero dei beni culturali non abbia partecipato all’istruttoria delle controdeduzioni proposte dalla ricorrente a seguito del preavviso di diniego di cui all’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, né alla seduta del CTRA ha preso parte un rappresentante del Ministero. Di talché, il difetto d’istruttoria e la violazione di quanto disposto dal richiamato punto 14.9 delle linee guida.
2.1.4. La Regione Basilicata, sul punto, nei propri scritti difensivi ha sostenuto che il modulo procedimentale deputato all'acquisizione, in un’unica sede, dei pareri delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento sarebbe la conferenza dei servizi, sicché solo in tale sede il Ministero sarebbe chiamato ad esprimere il proprio. In tale ottica e nel rispetto di tali principi, anche in ossequio a quanto disposto dalla legge 241/1990, espressamente richiamata dall’art 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, a Soprintendenza sarebbe «tenuta ad esprimere il proprio parere solo ed esclusivamente in Conferenza dei Servizi cosa che, nel caso di specie, è avvenuta, come si evince dal verbale di chiusura della stessa del 23 febbraio 2016». Tale tesi, tuttavia, è smentita dal capo 14 delle ripetute linee guida, rubricato “avvio e svolgimento del procedimento unico”, che distingue, al punto 14.9, il sub-procedimento per la valutazione di impatto ambientale, prescrivendo la partecipazione del Ministero dell’ambiente anche alle relative attività istruttorie. Né può tenersi conto, ai fini della valutazione della legittimità degli atti impugnati, del verbale di chiusura della conferenza dei servizi del 23 febbraio 2016, intervenuto in epoca successiva a quella di emanazione degli atti impugnati.
2.1.4. Nel provvedimento impugnato si è sostenuto che l’omessa partecipazione del rappresentante del Ministero dei beni culturali alle attività istruttorie concernenti le controdeduzioni della società ricorrente al preavviso di parere sfavorevole, culminata nell’assenza del medesimo rappresentante alla seduta del CTRA del 4 novembre 2015, sarebbe comunque superata per effetto di quanto disposto dall’art. 146, n. 9, del d.lgs. n. 42 del 2004, secondo cui, decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione paesaggistica. Tuttavia, altro è la valutazione di impatto ambientale di cui all’art. 6 della legge regionale n. 47 del 1998, altro è l’autorizzazione paesaggistica. In disparte la questione dell’applicabilità del cennato art. 146 nell’ambito del procedimento unico di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, ciò che rileva è che la partecipazione del MIBACT è contemplata, tanto dalle linee guida nazionali, quanto dalla legislazione regionale, nell’ambito delle attività istruttorie relative alla valutazione d’impatto ambientale, rispetto alla quale è inconferente il termine di cui all’art. 146, n. 9, riferito ad altra e distinta manifestazione di potere autorizzatorio.
2.2. Fondato risulta, altresì, l’ultimo motivo di ricorso, col quale è stata dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione del parere espresso dalla Soprintendenza belle arti e paesaggio della Basilicata in data 23 febbraio 2016. Invero, rileva il Collegio come dagli atti di causa non emerga lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, essendosi la stessa Soprintendenza meramente limitata a richiamare pedissequamente, senza addurre alcun autonomo elemento valutativo, i pareri espressi dai competenti Organi regionali. Si legge, infatti, nel medesimo parere, che la Soprintendenza: «ritiene di condividere i pareri espressi dall'Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio e dall'Ufficio Compatibilità Ambientale di codesta Regione per tutte le considerazioni e motivazioni ivi riportate». Peraltro, non risultano neppure citate, o comunque prese in considerazione, le controdeduzioni della società ricorrente al preavviso di parere negativo del C.T.R.A., espresso nella seduta del 20 marzo 2015, nonostante le stesse siano state acquisite in data 3 settembre 2015 (doc. n. 6 della difesa erariale). Del pari, come si è osservato innanzi, la ripetuta articolazione territoriale del Ministero dei beni culturali non ha preso parte alla seduta del CTRA del 4 novembre 2015, ove pure dette controdeduzioni sono state esaminate, né l’esito di tale ulteriore fase procedimentale risulta essere stato comunque acquisito e valutato. Fermo quanto innanzi, osserva il Collegio che, sul versante motivazionale, non emerge alcuno spunto in ordine alle ragioni per le quali la stessa Soprintendenza ha affermato di poter esprimere il proprio parere soltanto in sede di conferenza dei servizi (note del 22 maggio 2014 e del 15 settembre 2015, in atti), ovverosia in sede di esame congiunto di tutti gli interessi compresenti nella fattispecie, salvo poi, successivamente, aver formulato il contestato parere al di fuori della medesima conferenza, senza quella contestualità di disamina che costituisce uno degli aspetti centrali di tale modulo procedimentale.
3. Dalle considerazioni che precedono discende l’accoglimento del ricorso, con assorbimento delle ulteriori censure e, per l’effetto, l’annullamento della deliberazione giuntale e del parere della Soprintendenza impugnati, nonché del verbale del CTRA del 4 novembre 2015.
4. Sussistono giusti motivi, in ragione delle peculiarità della questione, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorni 23 novembre 2016, con l’intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente FF
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
Benedetto Nappi, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Benedetto Nappi Maria Cristina Quiligotti