Cass. Sez. III n.31479 del 29 luglio 2008 (Ud. 29 mag. 2008)
Pres. De Maio Est. Gazzara Ric. Galatà
Urbanistica. Sanatoria e poteri del giudice penale

Le previsioni degli artt. 36 e 45 del T.U. n. 380/01, vanno interpretate in stretta connessione ai fini della declaratoria di estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ed il giudice penale, pertanto, ha il potere-dovere di verificare la legittimità della concessione edilizia rilasciata in sanatoria e di accertare che l'opera realizzata sia conforme alla normativa urbanistica. In mancanza di tale conformità la concessione non estingue i reati ed il mancato effetto estintivo non si ricollega ad una valutazione di illegittimità del provvedimento della pubblica amministrazione cui consegua la disapplicazione dello stesso, bensì alla effettuata verifica della inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto della estinzione del reato in sede di esercizio del doveroso sindacato della legittimità del fatto estintivo, incidente sulla fattispecie tipica penale. L'ambito di tale potere di controllo è strettamente connesso all'esercizio della giurisdizione penale, perché è il giudice che deve eseguire, in conclusione, la indispensabile verifica degli elementi di fatto e di diritto della causa estintiva. Trattasi, inoltre, di compiti propri dell'autorità giurisdizionale conformi al dettato degli artt. 101, co. 2, 102, 104, co. 1 e 112 Cost. - che non possono essere demandati neppure con legge ordinaria all'autorità amministrativa, in un corretto rapporto delle sfere specifiche di attribuzione.

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