Sez. 3, Sentenza n. 25224 del 14/06/2005 Cc. (dep. 12/07/2005 ) Rv. 231942
Presidente: Papadia U. Estensore: De Maio G. Relatore: De Maio G. Imputato: Bruno. P.M. Izzo G. (Conf.)
(Rigetta, Trib.Brindisi sez.dist. Ostuni, 22 Ottobre 2004)
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Procedimenti per reati edilizi - Sospensione - Applicabilità alla fase di esecuzione - Esclusione - Fondamento.

In materia di reati edilizi, la sospensione di cui agli artt. 22 e 44 Legge 28 febbraio 1985 n. 47 è applicabile alla sola fase del giudizio e non può estendersi a quella dell'esecuzione, che può essere bloccata esclusivamente dalla esistenza attuale di una determinazione contrastante assunta nel frattempo dalla pubblica amministrazione (fattispecie nella quale la Corte ha escluso che il parere istruttorio favorevole al piano di recupero redatto dall'ufficio tecnico comunale costituisse atto idoneo a sospendere l'esecuzione del provvedimento di confisca disposta dal giudice ex art. 19 della citata Legge n. 47 del 1985).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 14/06/2005
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 754
Dott. MANCIANI Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 6540/2005
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BRUNO GIUSEPPE COSIMO N. IL 13/10/1950;
avverso ORDINANZA del 22/10/2004 TRIB.SEZ.DIST. di OSTUNI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DE MAIO GUIDO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. che ha concluso: rigetto del ricorso.
MOTIVAZIONE
Con ordinanza in data 22.10.2004 il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Brindisi, sez. distacc. di Ostuni, ha respinto l'istanza proposta nell'interesse di Bruno Giuseppe Cosimo e volta ad ottenere la revoca della confisca dei terreni e dei corpi di fabbrica disposta, in relazione al reato di lottizzazione abusiva, con sentenza del Pretore di Ostuni del 20.4.2001, divenuta irrevocabile il 25.2.2004.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del suddetto Bruno denunciando mancata applicazione ed errata interpretazione dell'art. 240 cp, in relazione alla disposta confisca degli immobili in assenza delle condizioni previste dalla legge, errata interpretazione dell'art. 19 l. 47/85 e mancata applicazione dell'art. 22-43 e 44 l. 47/85. Il ricorrente, in particolare, sostiene che dovrebbe nel caso in esame applicarsi l'ultimo comma dell'art. 240 cp, secondo cui la confisca non si applica se la detenzione della cosa può essere consentita mediante autorizzazione amministrativa ovvero che, ove si volesse ritenere la confisca ex art. 19 l. 47/85 una sanzione amministrativa, essa dovrebbe essere revocata in presenza del procedimento della sanatoria della PA.
Il ricorso non merita accoglimento, essendo, innanzi tutto, infondati i rilievi sulla confisca ex art. 240 cp, sui quali il ricorrente insiste, nonostante le precise confutazioni dell'ordinanza impugnata. Ed invero, la giurisprudenza d questa Corte è consolidata nel ritenere la confisca ex art. 19 l. 47/85 non inquadrabile nello schema della misura di sicurezza di cui all'art. 240 cp, bensì una sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale (cfr., Sez. 3^, 6.5.99 n. 777, Iacoangeli, rv. 214.058 e, tra le più recenti, Sez. 3^, 7.7.2004 n. 38729). E tale consolidato indirizzo non è infirmato dalle deduzioni del ricorrente (circa, tra l'altro, il carattere di norma speciale dell'art. 19 l. 7/85, rispetto a quello generale dell'art. 240 cp; gli aspetti di politica economica e le prospettiva di una autorizzazione sanante).
Irrilevante, come ineccepibilmente ritenuto dal Giudice dell'Esecuzione, è che l'Ufficio Tecnico del comune di Ostuni abbia in data 18.5.2004 emesso parere istruttorio favorevole al piano di recupero del complesso immobiliare "Villaggio e Ulivi". Infatti, è vero che la confisca ex art. 19 può essere revocata dal Giudice dell'Esecuzione laddove risulti incompatibile con un provvedimento adottato dall'autorità amministrativa, ma tale non può essere considerato il citato parere dell'U.T.C., trattandosi di un atto interlocutorio e interno, nell'ambito di un procedimento amministrativo ancora in itinere e non sfociato in un vero e proprio provvedimento amministrativo (incompatibile con la disposta confisca). Del tutto infondato è, poi, il richiamo all'art. 22 l. 47/85 (l'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria...") "e ancora agli att. 43 e 44 riguardo alla sospensione dei procedimenti e alla ottenibilità della sanatoria in pendenza di impugnazione dei provvedimenti sanzionatori". Infatti, anche a non voler considerare che i provvedimenti di sanatoria (in senso tecnico) come quelli del c.d. condono edilizio estinguono il reato di costruzione abusiva ma non quello di lottizzazione abusiva, la formulazione letterale dei citati artt. 22 e 44 rende evidente che le sospensioni negli stessi previste riguardano solo la fase del giudizio (e non possono, invece, concernere quella dell'esecuzione, che, come già precisato, resta bloccata solo dalla esistenza attuale di una determinazione contrastante eventualmente assunta nel frattempo dalla P.A.). Del tutto inconferente è, infine, anche il richiamo all'art. 43 l. 47/85, in base al quale "l'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione, non impedisce il conseguimento della sanatoria". E, in effetti, la pendenza della fase dell'esecuzione della disposta confisca non avrebbe, in astratto, impedito una sanatoria (in senso lato), ma una tale sanatoria non è in concreto intervenuta. In definitiva, la concreta ed attuale situazione non giustifica la conclusione del ricorrente, secondo cui quella in esame configurerebbe "una fattispecie di legittimazione urbanistica già in essere"; metagiuridica e contrastante con il dato normativo è, invece, l'altra conclusione, alternativamente formulata dal ricorrente, secondo cui la detta legittimazione, anche se la si volesse considerare infierì, "non può essere inibita, nello stato in cui si trova, dalla presenza della confisca che, allo stato, ha più motivi per essere revocata che per essere mantenuta...". Sulla base di tali rilievi deve concludersi che, essendo infondate le censure di illegittimità dell'ordinanza impugnata, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente alle spese. P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2005

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 14/06/2005 Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 754 Dott. MANCIANI Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 6540/2005 ha pronunciato la seguente: SENTENZA/ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1) BRUNO GIUSEPPE COSIMO N. IL 13/10/1950; avverso ORDINANZA del 22/10/2004 TRIB.SEZ.DIST. di OSTUNI; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DE MAIO GUIDO; lette/sentite le conclusioni del P.G. che ha concluso: rigetto del ricorso. MOTIVAZIONE Con ordinanza in data 22.10.2004 il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Brindisi, sez. distacc. di Ostuni, ha respinto l'istanza proposta nell'interesse di Bruno Giuseppe Cosimo e volta ad ottenere la revoca della confisca dei terreni e dei corpi di fabbrica disposta, in relazione al reato di lottizzazione abusiva, con sentenza del Pretore di Ostuni del 20.4.2001, divenuta irrevocabile il 25.2.2004. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del suddetto Bruno denunciando mancata applicazione ed errata interpretazione dell'art. 240 cp, in relazione alla disposta confisca degli immobili in assenza delle condizioni previste dalla legge, errata interpretazione dell'art. 19 l. 47/85 e mancata applicazione dell'art. 22-43 e 44 l. 47/85. Il ricorrente, in particolare, sostiene che dovrebbe nel caso in esame applicarsi l'ultimo comma dell'art. 240 cp, secondo cui la confisca non si applica se la detenzione della cosa può essere consentita mediante autorizzazione amministrativa ovvero che, ove si volesse ritenere la confisca ex art. 19 l. 47/85 una sanzione amministrativa, essa dovrebbe essere revocata in presenza del procedimento della sanatoria della PA. Il ricorso non merita accoglimento, essendo, innanzi tutto, infondati i rilievi sulla confisca ex art. 240 cp, sui quali il ricorrente insiste, nonostante le precise confutazioni dell'ordinanza impugnata. Ed invero, la giurisprudenza d questa Corte è consolidata nel ritenere la confisca ex art. 19 l. 47/85 non inquadrabile nello schema della misura di sicurezza di cui all'art. 240 cp, bensì una sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale (cfr., Sez. 3^, 6.5.99 n. 777, Iacoangeli, rv. 214.058 e, tra le più recenti, Sez. 3^, 7.7.2004 n. 38729). E tale consolidato indirizzo non è infirmato dalle deduzioni del ricorrente (circa, tra l'altro, il carattere di norma speciale dell'art. 19 l. 7/85, rispetto a quello generale dell'art. 240 cp; gli aspetti di politica economica e le prospettiva di una autorizzazione sanante). Irrilevante, come ineccepibilmente ritenuto dal Giudice dell'Esecuzione, è che l'Ufficio Tecnico del comune di Ostuni abbia in data 18.5.2004 emesso parere istruttorio favorevole al piano di recupero del complesso immobiliare "Villaggio e Ulivi". Infatti, è vero che la confisca ex art. 19 può essere revocata dal Giudice dell'Esecuzione laddove risulti incompatibile con un provvedimento adottato dall'autorità amministrativa, ma tale non può essere considerato il citato parere dell'U.T.C., trattandosi di un atto interlocutorio e interno, nell'ambito di un procedimento amministrativo ancora in itinere e non sfociato in un vero e proprio provvedimento amministrativo (incompatibile con la disposta confisca). Del tutto infondato è, poi, il richiamo all'art. 22 l. 47/85 (l'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria...") "e ancora agli att. 43 e 44 riguardo alla sospensione dei procedimenti e alla ottenibilità della sanatoria in pendenza di impugnazione dei provvedimenti sanzionatori". Infatti, anche a non voler considerare che i provvedimenti di sanatoria (in senso tecnico) come quelli del c.d. condono edilizio estinguono il reato di costruzione abusiva ma non quello di lottizzazione abusiva, la formulazione letterale dei citati artt. 22 e 44 rende evidente che le sospensioni negli stessi previste riguardano solo la fase del giudizio (e non possono, invece, concernere quella dell'esecuzione, che, come già precisato, resta bloccata solo dalla esistenza attuale di una determinazione contrastante eventualmente assunta nel frattempo dalla P.A.). Del tutto inconferente è, infine, anche il richiamo all'art. 43 l. 47/85, in base al quale "l'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione, non impedisce il conseguimento della sanatoria". E, in effetti, la pendenza della fase dell'esecuzione della disposta confisca non avrebbe, in astratto, impedito una sanatoria (in senso lato), ma una tale sanatoria non è in concreto intervenuta. In definitiva, la concreta ed attuale situazione non giustifica la conclusione del ricorrente, secondo cui quella in esame configurerebbe "una fattispecie di legittimazione urbanistica già in essere"; metagiuridica e contrastante con il dato normativo è, invece, l'altra conclusione, alternativamente formulata dal ricorrente, secondo cui la detta legittimazione, anche se la si volesse considerare infierì, "non può essere inibita, nello stato in cui si trova, dalla presenza della confisca che, allo stato, ha più motivi per essere revocata che per essere mantenuta...". Sulla base di tali rilievi deve concludersi che, essendo infondate le censure di illegittimità dell'ordinanza impugnata, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente alle spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2005. Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2005