Nuova pagina 1

Sez. 3, Sentenzan. 22743 del 12/05/2004 (Cc. 15/04/2004 n.00472 ) Rv. 228721
Presidente: Papadia U. Estensore: De Maio G. Imputato: Maffongelli. (Conf.)
(Annulla senza rinvio, Trib. Viterbo, 11 gennaio 2002).
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Opera abusiva- Sentenza di condanna - Ordine di demolizione dato dal giudice - Presupposti - Acquisizione dell'opera al patrimonio comunale - Vigenza dell'ordine di demolizione - Esclusione - Impossibilità del privato di ottemperare all'ingiunzione di demolire il manufatto.
CON MOTIVAZIONE

Nuova pagina 2

Massima (Fonte CED Cassazione)
L'ordine di demolizione del manufatto abusivo, adottato dal giudice penale ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, conserva efficacia fino a quando la Pubblica Amministrazione rimanga inerte, omettendo sia di ingiungere la demolizione, sia di procedere all'acquisizione di diritto del manufatto al patrimonio del Comune. (In applicazione di tale principio la S.C. ha annullato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto l'istanza di annullamento dell'ingiunzione ad eseguire l'ordine di demolizione di opere abusive - già acquisite al patrimonio del Comune a seguito della mancata ottemperanza all'ordine sindacale di demolizione - riconoscendo che il condannato, privato della titolarità e della disponibilità del bene stesso, non era più nella possibilità materiale e giuridica di ottemperare).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 15/04/2004
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - N. 00472
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 026413/2003
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MAFFONGELLI ANTONIO LUIGI N. IL 01/11/1943;
avverso ORDINANZA del 11/01/2002 TRIB. SEZ. DIST. di CIVITA CASTELLANA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO;
lette le conclusioni del P.G.: annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata e il provvedimento di ingiunzione emesso del P.M.. MOTIVAZIONE
In data 23.5.2000 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo emise, nei confronti di Maffongelli Antonio Luigi, provvedimento di ingiunzione per l'esecuzione dell'ordine di demolizione e del ripristino dello stato dei luoghi contenuto nella sentenza 14.12.1998, divenuta irrevocabile, del Pretore di Civita Castellana. Avverso tale provvedimento il predetto Maffongelli propose, sotto forma di incidente di esecuzione, istanza intesa ad ottenere l'annullamento del provvedimento stesso. Tale istanza fu rigettata dal giudice dell'esecuzione del Tribunale, sez. distacc. di Civita Castellana, con ordinanza 11.1.2002, contro la quale l'istante ha proposto ricorso per Cassazione. Il Proc. Gen. presso questa Corte ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio sia della ordinanza impugnata che del provvedimento di ingiunzione del P.M. Il difensore ha depositato in questa sede memoria con la quale, oltre a ribadire le ragioni del ricorso, fa presente di avere nel frattempo proposto domande di condono relative alle opere incriminate. Il ricorrente deduce, con il primo motivo - sotto i profili del vizio di motivazione e dell'esercizio da parte del Giudice di una potestà riservata alla P.A. e di violazione degli art. 7 co. 2 - 3 - 5 l. 47/85 - l'impossibilità da parte sua di dare esecuzione alla misura sanzionatoria e alla conseguente intimazione del P.M., in quanto egli non è più proprietario delle opere abusive, essendo le stesse, in base alle citate disposizioni dell'art. 7 l. 47/85, state acquisite al patrimonio indisponibile del Comune a seguito della mancata ottemperanza all'ordinanza sindacale di demolizione. Tale primo motivo è fondato (e il suo accoglimento esonera dall'esaminare le altre censure), dovendosi condividere i rilievi contenuti nella requisitoria del Proc. Gen., che vengono qui richiamati quasi nella loro integralità. In effetti, come osservato dal Proc. Gen., nel sistema delineato dall'art. 7 l. 47/85 i presupposti necessari del procedimento ablatorio in sede amministrativa sono costituiti dall'ingiunzione sindacale di demolizione e dalla sua inottemperanza nel termine indicato, alla cui scadenza senza che sia avvenuta l'eliminazione dell'abuso si verifica de ture, in forza dell'automatismo previsto dalla norma, la perdita per traslazione della proprietà del bene da parte dell'ingiunto. Ne deriva che, una volta esauritasi la procedura ablatoria con il provvedimento di acquisizione del bene al patrimonio comunale - provvedimento che costituisce titolo per la successiva immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari - il condannato è privato della titolarità e disponibilità del bene stesso e, quindi, viene a trovarsi nella condizione dell'impossibilità di eseguire l'ordine giudiziale di demolizione, se non compiendo un atto di intervento su cosa altrui. Giustamente, quindi, l'interessato, in opposizione all'intimazione del P.M., aveva nell'istanza propositiva dell'incidente addotto l'impossibilità di ottemperare all'ordine del giudice, dopo che l'effetto traslativo si era verificato. Nè potrebbe obiettarsi che, non essendo intervenuta una delibera del consiglio comunale che avesse dichiarato l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento dell'opera illegittima, anche dopo la detta acquisizione, la sanzione ripristinatoria disposta in sentenza non avrebbe perso efficacia, con conseguente perdurante effetto cogente per gli autori dell'abuso, infatti, l'obiezione si dimostra infondata sol che si consideri che, ove si dovesse ritenere la perdurante vigenza dell'ordine di demolizione e la conseguente vincolatività del relativo comando per il soggetto destinatario pur dopo il passaggio della res in proprietà del Comune,
l'amministrazione si vedrebbe privata di una facoltà attribuitale dalla norma, anche se non ancora esercitata: quella, per l'appunto, di optare per la conservazione dell'opera, destinandola, ove ne abbia la potenzialità, al soddisfacimento di prevalenti interessi pubblici. In realtà, a seguito dell'avvenuta acquisizione, si determina, in ordine alla sorte del bene, un regime incompatibile con interferenze esterne, infatti, solo all'amministrazione è rimessa in via esclusiva la determinazione circa l'eliminazione dell'opera ovvero il suo mantenimento in vista di una utilizzazione per finalità di pubblico interesse, senza che un eventuale ritardo nella scelta possa autorizzare un intervento sostitutivo, che si tradurrebbe in una ingerenza indebita. Ne deriva che, fino a quando la P.A. rimanga inerte, omettendo sia di ingiungere la demolizione sia di procedere all'acquisizione, l'ordine di demolizione conserva efficacia cogente e deve essere eseguito; ma una volta intervenuta l'acquisizione, la stessa determina una situazione giuridica nuova circa la titolarità del bene che si riflette sull'operatività stessa della misura ripristinatoria disposta dal Giudice, nel senso che la perdita della proprietà esclude la possibilità materiale e giuridica di darvi esecuzione. Pertanto, la decisione impugnata, in quanto inficiata dalla violazione di norme e principi fin qui enunciati, va annullata senza rinvio, così come deve essere annullata il provvedimento di ingiunzione del P.M.. P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il provvedimento 23.5.2000 di ingiunzione del P.M..
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2004