Cass. Sez. III n. 38947 del 20 settembre 2013 (Cc. 9 lug 2013)
Pres. Fiale Est. Ramacci Ric. Amore
Urbanistica. Demolizione ordinata dal giudice ed ambito di applicazione

La demolizione ordinata dal giudice non riguarda soltanto l’immobile oggetto del procedimento che ha dato vita al titolo esecutivo, ma anche ogni altro intervento eseguito successivamente che, per la sua accessorietà all'opera abusiva, renda ineseguibile l'ordine medesimo, non potendo consentirsi che un qualunque intervento additivo, abusivamente realizzato, possa in qualche modo ostacolare l'integrale attuazione dell'ordine giudiziale di demolizione dell'opera cui accede e, quindi, impedire la completa restitutio in integrum dello stato dei luoghi disposta dal giudice con sentenza definitiva, poiché, se così non fosse, si finirebbe per incentivare le più diverse forme di abusivismo, funzionali ad impedire o a ritardare a tempo indefinito la demolizione di opere in precedenza illegalmente realizzate

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 09/07/2013
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - ORDINANZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 1653
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 11119/2013
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMORE ANTONIO N. IL 28/08/1949;
avverso l'ordinanza n. 312/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del 29/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAMACCI LUCA;
lette le conclusioni del PG. Dott. VOLPE Giuseppe, l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Salerno, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 29.1.2013 ha respinto l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione di opere abusive (casseformi armate dirette alla sopraelevazione di preesistente manufatto) presentata nell'interesse di Antonio AMORE.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione. 2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando che la Corte territoriale avrebbe errato nel non considerare, applicando in modo improprio la giurisprudenza di legittimità richiamata, che per le opere complementari al manufatto oggetto dell'esecuzione era intervenuta revoca dell'ordine di demolizione conseguente a declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, così considerando tamquam non esset una statuizione della stessa Corte di appello. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. All'odierna udienza il difensore dell'AMORE ha fatto pervenire istanza di rinvio per concomitante impegno professionale che questa Corte non ha però accolto, in quanto il presente procedimento viene trattato in camera di consiglio non partecipata, ai sensi dell'art. 611 c.p.p..
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
Risulta dal provvedimento impugnato che il ricorrente, nulla opponendo in merito alla disposta demolizione di un immobile abusivo consistente in un piano seminterrato, ha invece richiesto la revoca dell'ordine di demolizione delle opere eseguite in sopraelevazione, per le quali era intervenuta sentenza con cui, a seguito di declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, era stato revocato anche l'ordine di demolizione impartito dal primo giudice.
Risulta anche che il ricorrente, producendo un attestato relativo alla pendenza di una pratica di "condono edilizio" per il manufatto in questione, ha richiesto che l'abbattimento riguardasse soltanto il piano seminterrato e non anche le opere in sopraelevazione. A fronte di tale richiesta, evidentemente finalizzata ad opporre, in un secondo momento, l'impossibilità tecnica di una simile operazione, la Corte territoriale ha osservato che le opere nel loro complesso erano ricomprese nell'ordine di demolizione, riferito ad un fabbricato su due livelli e che, essendo stato l'intervento abusivo realizzato in zona sottoposta a vincolo idrogeologico e paesaggistico, difettava del requisito della condonabilità, come peraltro attestato dalla competente amministrazione comunale a seguito di accertamento disposto dalla Procura Generale. Rilevano inoltre i giudici dell'esecuzione che, accedendo le opere eseguite in sopraelevazione ad immobile abusivo, sono inevitabilmente destinate a seguirne la sorte.
4. Il provvedimento impugnato, contrariamente a quanto affermato in ricorso, è del tutto immune da censure.
Va infatti rilevato, in primo luogo, che la Corte territoriale ha correttamente esercitato il potere - dovere di verificare la sussistenza dei requisiti di condonabilità dell'intervento e correttamente applicato i principi giurisprudenziali richiamati. Va poi osservato come questa Corte abbia già avuto modo di affermare che la demolizione ordinata dal giudice non riguarda soltanto l'immobile oggetto del procedimento che ha dato vita al titolo esecutivo, ma anche ogni altro intervento eseguito successivamente che, per la sua accessorietà all'opera abusiva, renda ineseguibile l'ordine medesimo, non potendo consentirsi che un qualunque intervento additivo, abusivamente realizzato, possa in qualche modo ostacolare l'integrale attuazione dell'ordine giudiziale di demolizione dell'opera cui accede e, quindi, impedire la completa restitutio in integrum dello stato dei luoghi disposta dal giudice con sentenza definitiva, poiché, se così non fosse, si finirebbe per incentivare le più diverse forme di abusivismo, funzionali ad impedire o a ritardare a tempo indefinito la demolizione di opere in precedenza illegalmente realizzate (così Sez. 3^ n. 2872, 22 gennaio 2009. Conf. Sez. 3^ n. 16349, 10 aprile 2002; Sez. 3^ n. 10348, 13 marzo 2001).
Il principio, pienamente condiviso dal Collegio, che non intende discostarsene, è stato successivamente ribadito con la pronuncia opportunamente citata nel provvedimento impugnato (Sez. 3^ n. 21797, 31 maggio 2011).
Non vi è dunque alcun dubbio sul fatto che, nella fattispecie, l'opera nel suo complesso sia oggetto dell'ordine di demolizione impartito, a nulla rilevando la circostanza che, per le opere abusivamente aggiunte in sopraelevazione, sia stato revocato l'ordine di demolizione in conseguenza dell'estinzione dei reati per prescrizione, non avendo tale evenienza determinato alcuna modificazione delle condizioni del manufatto, che era ed è ancora abusivo nella sua interezza per le ragioni dianzi ricordate. 5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2013