Cass. Sez. III n. 6528 del 19 febbraio 2021 (PU 20 ott 2020)
Pres. Di Nicola Est. Andreazza Ric. Calia  
Acque.Nozione di scarico

Per scarico si deve intendere qualsiasi versamento di rifiuti, liquidi o solidi, che provenga dall'insediamento produttivo nella sua totalità e cioè nella inscindibile composizione dei suoi elementi, a nulla rilevando che parte di esso sia composta da liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo, come quelli, appunto, delle acque meteoriche, immessi in un unico corpo recettore


                              RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Con sentenza del Tribunale di Imperia del 27.11.2017 Calia Giuseppe veniva assolto dal reato di cui all’art.674 cod. pen. con la formula “perché il fatto non sussiste” e veniva altresì assolto dai reati ascritti agli artt.137, comma 9, in relazione all’art.113, comma 3, e 256, comma 1, lett. a) del d.lgs. n.152 del 2006 (in relazione alla raccolta di rifiuti non autorizzata risultante dall’avere omesso di convogliare e sottoporre a depurazione le acque di dilavamento recanti i percolamenti di rifiuti solidi urbani posti su mezzi di trasporto ubicati nel piazzale e trasferiti ai rispettivi compattatori, che in tal modo defluivano in una griglia e nella pavimentazione dell’area esterna e e nella rispettive canalette) perché dette condotte non venivano ritenute punibili per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art.131 bis cod. pen.
La Corte d’Appello di Genova, rigettando il gravame inteso ad ottenere l’assoluzione da tali due ultimi reati per insussistenza del fatto, confermava integralmente la sentenza di primo grado.
Calia ha dunque impugnato la sentenza d’appello con ricorso per Cassazione articolato in tre motivi.

2. Dopo avere premesso che l’inosservanza della disciplina di raccolta dei rifiuti e in particolare della permanenza degli stessi in sede era stata dovuta allo sciopero degli operatori della discarica Idroedil cui gli stessi dovevano essere conferiti, con il primo motivo lamenta l’erronea applicazione dell’art.256, comma 1, lett. a), e dell’art.137, comma 9, in relazione all’art.113, comma 3 e la violazione dell’art.193, comma 12 del D. lgs. n.152 del 2006, nonché dell’art.212, comma 6, del medesimo decreto legislativo.
Il ricorrente censura, quanto al reato ex art. 256 cit., la sentenza impugnata ove la stessa ha ritenuto ostativo alla invocazione di insussistenza del reato il fatto che il ricorrente abbia inoltrato all’Arpal e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia una nota di risposta ai verbali dei sopralluoghi solo dopo l’accesso dei tecnici presso la ditta di cui è amministratore, e non prima di essa. In realtà, rileva che ai sensi dell’art.193, comma 12, affinché un’attività si possa qualificare come stoccaggio di rifiuti in mancanza di autorizzazione, è sufficiente che lo stesso si protragga oltre il sesto giorno dal momento in cui ha avuto inizio la raccolta, salvo che sia stato dato avviso prima di tale termine alle autorità locali del caso fortuito o della forza maggiore necessitanti lo stoccaggio. Nel caso di specie non sarebbe possibile affermare la tardività della segnalazione alle autorità, non essendo possibile individuare con precisione la data in cui lo stoccaggio di rifiuti ha avuto inizio, essendo stata individuata soltanto la data in cui sono iniziate le proteste sindacali, cioè in data 2 agosto 2014, data che, se coincidesse con l’inizio della raccolta, dovrebbe far ritenere rispettato il termine di cui all’art.193, comma 12, in quanto la segnalazione è stata fatta appunto in data 8 agosto 2014.
La difesa contesta, inoltre, che le agitazioni sindacali non abbiano costituito un fatto imprevedibile, per la società Tradeco s.r.l., e di conseguenza lo fosse anche l’indisponibilità della discarica, aggiungendo che, in ogni caso, non si sarebbe potuta utilizzare alcuna altra discarica essendo quella della Idroedil l’unica del comprensorio.
Infine, secondo la difesa, quanto al reato di cui all’art. 137 comma 9, le percolazioni in oggetto, comunque non qualificabili come scarico essendo sprovviste della capacità di generare un contatto con le acque meteoriche, per cui non possono essere ricondotte né alle attività di cui all’art.124 del d.lgs. n. 152 del 2006 né all’art.9 del regolamento regionale n.4 del 10 luglio 2009, proprio perché derivanti dalle suddette circostanze imprevedibili e non già da attività di raccolta e stoccaggio di rifiuti stabilmente esercitate, non integrerebbero il reato.
Si precisa inoltre, che anche a voler qualificare l’attività contestata come attività di raccolta e deposito di rifiuti differenziati, la società di cui il ricorrente è legale rappresentante, in quanto iscritta all’albo nazionale dei gestori ambientali, ai sensi dell’art.212 del d.lgs. n.152 del 2006, non aveva bisogno di alcuna autorizzazione per svolgere l’attività suddetta.

3. Con il secondo motivo si contesta la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.
In particolare deduce che la motivazione del giudice di appello circa la irrilevanza del fatto che l’imputato fosse amministratore di società con più di 700 dipendenti e dunque non potesse avere materialmente contezza di tutte le vicissitudini della Tra.de.co. sarebbe contraddittoria; la affermazione per cui il ricorrente, al fine di ottimizzare la gestione, avrebbe dovuto dotarsi di una struttura di supporto, delegando alcune funzioni in caso di situazioni straordinarie a collaboratori all’uopo individuati, non ha tenuto conto del fatto, emergente dalla relazione dell’Arpal in atti e di cui la stessa sentenza dà conto, che la gestione del comprensorio oggetto del giudizio era stata delegata al Sig. Lomurno Pasquale.

4. Con il terzo ed ultimo motivo si lamenta la violazione dell’art.184, lett. bb) del d. lgs. n.152 del 2006.
In particolare il ricorrente censura la sentenza impugnata nella misura in cui non ha tenuto adeguatamente conto del volume dei rifiuti presenti nell’area in contestazione. L’art.184 lett. bb) del d. lgs. n.152 del 2006 prevede infatti, laddove il deposito temporaneo non si protragga oltre dodici mesi ed abbia ad oggetto un volume di rifiuti non superiore a 30 metri cubi, un regime derogatorio ed eccezionale, svincolato dalle autorizzazioni richieste per lo stoccaggio.
Nel caso di specie, pur non essendo stato accertato con sicurezza che il volume di rifiuti fosse inferiore a quanto richiesto dalla norma, appare evidente nei fatti come tale valore limite non sia stato superato, qualificandosi dunque l’attività del ricorrente come mero deposito temporaneo. E’ evidente, quindi, come l’elemento del volume dei rifiuti presenti avrebbe dovuto essere valorizzato dal giudice di appello, incidendo sulla qualificazione stessa dell’attività contestata.

5. Va premesso che, in relazione ad entrambi i reati, risulta decorso, pur tenuto conto della sospensione per giorni centotrentatre dovuta al rinvio dell’udienza dal 12/6/2017 al 23/10/2017 per adesione del difensore all’astensione dalle udienze, il termine di prescrizione quinquennale appare decorso in data 15/12/2019.
Ciò detto, il primo motivo di ricorso, formulato in relazione al reato di gestione non autorizzata di rifiuti di cui all’art. 256, comma 1, lett.a), cit., appare non manifestamente infondato.
La sentenza impugnata appare avere desunto, dalla non emersione di “non tempestivo preavviso” dell’agitazione interessante la discarica cui i rifiuti dovevano essere conferiti, il convincimento in ordine alla assenza della causa di forza maggiore, dovendo quindi tale circostanza essere considerato fatto prevedibile.
Al contrario, come dedotto dal ricorrente, un tale convincimento avrebbe dovuto essere più correttamente desunto dalla positiva emersione di comunicazione tempestiva del preavviso di agitazione, finendo, l’assunto, per risolversi in una congettura.
Sicché, anche a volersi ritenere condivisibile l’ulteriore punto del ragionamento della sentenza  in ordine alla mancata tempestiva comunicazione alle autorità competenti, da parte del ricorrente, della situazione di “stallo” nel processo di conferimento (va peraltro osservato che la norma del comma 12 dell’art. 193 cit., nella versione temporale applicabile alla fattispecie in oggetto, prevedeva che la decorrenza del termine massimo di sei giorni restasse “sospesa durante il periodo in cui perduri l’impossibilità per caso fortuito o forza maggiore”), il rilievo difensivo non appare certamente manifestamente infondato, tanto essendo sufficiente ai fini della rilevanza del decorso termine di prescrizione.
 
6. L’ulteriore censura contenuta nel primo motivo e relativa alla non corretta qualificazione giuridica del reato di cui all’art. 137 cit., e da cui, evidentemente, deriverebbe, nella prospettiva del ricorrente, l’inquadramento del fatto sempre nella disciplina dei rifiuti, con conseguente estensione, alla fattispecie, delle doglianze appena sopra esaminate, non appare fondata.
Se è vero che è costante l’orientamento di questa Corte secondo cui integra il reato previsto dall'art. 256, comma secondo, del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'abbandono incontrollato di liquami trasportati su autospurgo, in quanto sono da considerarsi rifiuti allo stato liquido i reflui stoccati in attesa di un successivo smaltimento, fuori del caso delle acque di scarico, ossia quelle oggetto di diretta immissione nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria mediante una condotta o un sistema stabile di collettamento (tra le tante, Sez. 3, n. 22036 del 13/04/2020, Chianura, Rv. 247627), non può non tenersi conto, allo stesso tempo, che l’elemento determinante ai fini della corretta qualificazione del fatto appare rappresentato dall’intervento, nella specie, delle acque meteoriche convoglianti i percolamenti creatisi durante il passaggio dei rifiuti dai mezzi di trasporto ai compattatori; di qui, allora, la necessità di richiamare l’orientamento, parimenti indiscusso, di questa Corte per cui, per scarico si deve intendere qualsiasi versamento di rifiuti, liquidi o solidi, che provenga dall'insediamento produttivo nella sua totalità e cioè nella inscindibile composizione dei suoi elementi, a nulla rilevando che parte di esso sia composta da liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo, come quelli, appunto, delle acque meteoriche, immessi in un unico corpo recettore (tra le altre, Sez. 3, n. 12186 del 30/09/1999, Bosso, Rv. 215081 in fattispecie di percolamento intrinseco di cumuli di vinacce, derivanti dalla distillazione, e di ceneri depositate sul terreno prospiciente la distilleria e di dilavamento di tale complessivo materiale per effetto delle acque meteoriche).
Di qui, dunque, la infondatezza dell’assunto difensivo sul punto, dimentico della necessità di inquadrare le valutazioni giuridiche nell’ambito della fattispecie in esame.  

7. Ne consegue, pertanto, inammissibili essendo i restanti motivi, che risultano proposti per la prima volta con il ricorso, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata a fronte dell’estinzione di entrambi i reati per intervenuta prescrizione.


                                                   P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Così deciso il 20 ottobre 2020