TAR Toscana, Sez. III, n. 1006, del 1 luglio 2013
Urbanistica.Condono edilizio, l’atto notorio non è sufficiente ad attestare la data dell’abuso

E’ sufficiente, per respingere la domanda di condono, pur in presenza di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che l’Amministrazione non riscontri elementi dai quali risulti univocamente l’ultimazione dell’edificio entro la data prescritta dalla legge. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01006/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02608/1996 REG.RIC.

N. 03248/1997 REG.RIC.

N. 03275/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2608 del 1996, proposto da: 
Mugnani Guido, cui sono subentrati in corso di causa, a seguito di decesso del medesimo, in qualità di eredi, Mugnani Stefano, Mugnani Roberto e D'Inzeo Maria, rappresentati e difesi dagli avv. Donatella Pollidori e Romano Zipolini, ed elettivamente domiciliati presso la prima in Firenze, via di Mezzo n. 16;

contro

Comune di Capannori, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Stancanelli, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in in Firenze, via Masaccio n. 172;




sul ricorso numero di registro generale 3248 del 1997, proposto da: 
Mugnani Guido, cui sono subentrati in corso di causa, a seguito di decesso del medesimo, in qualità di eredi, Mugnani Stefano, Mugnani Roberto e D'Inzeo Maria Teresa, rappresentati e difesi dall'avv. Romano Zipolini, ed elettivamente domiciliati presso Donatella Pollidori in Firenze, via di Mezzo n. 16;

contro

Comune di Capannori, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Andreucci, ed elettivamente domiciliato presso Fabio Colzi in Firenze, via San Gallo n. 76;

nei confronti di

originariamente
D'Inzeo Maria Teresa, odierna ricorrente;




sul ricorso numero di registro generale 3275 del 1998, proposto da: 
Mugnani Stefano, rappresentato e difeso dall'avv. Romano Zipolini, con domicilio eletto presso Donatella Pollidori in Firenze, via di Mezzo n. 16;

contro

Comune di Capannori, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Stancanelli, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Firenze, via Masaccio n. 172;

nei confronti di

Mugnani Guido Giovanni, dapprima non costituitosi in giudizio, e poi deceduto in corso di causa;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 2608 del 1996:

del provvedimento 13.4.1996 notificato il 6.5.1996, con il quale l'Assessore all'Urbanistica del Comune di Capannori, in riferimento alla domanda di condono presentata ai sensi della L. 724/94 in data 1.3.1995, prot. gen. 12651, n. d'ordine 1963, relativamente ad abusi edilizi realizzati in Matraia via di Casale, comunica che in data 12.4.1996 la Commissione Edilizia ha espresso il seguente parere: "Vista l'istruttoria dalla quale risulta che l'immobile oggetto della richiesta di sanatoria non risulta dalle foto aeree esistente al 30.3.1994, esprime parere negativo, in contrasto con l'art. 39 L. 724/94";

quanto al ricorso n. 3248 del 1997:

del provvedimento recante diniego della domanda di concessione edilizia in sanatoria classificata al n. 006/97, del Sindaco del Comune di Capannori (Per il Sindaco L’Assessore all’urbanistica Prof. Armando Carnini), emesso il giorno 8.5.1997 e notificato a mezzo posta in data successiva al 2.6.1997, nonché di ogni atto presupposto e connesso, se lesivo, tra cui il parere della Commissione Edilizia del 18.2.1997;

quanto al ricorso n. 3275 del 1998:

dell'ordinanza del 27.5.1998 n. 215/98 del Comune di Capannori, notificata ex art. 140 c.p.c. il 18.6.1998, nonché di tutti gli atti presupposti ed ivi richiamati, se lesivi, con la quale "Dispone il diniego della Domanda di Condono Edilizio ai sensi della L. 724/94, classificata al n. 1963/95, presentata dal sig. Mugnani Giovanni Guido, istanza non accolta poiché l'immobile non risulta nelle foto aeree esistenti al 30.3.1994 e quindi l'opera risulta in contrasto con l'art. 39 L. 724/94 ...(e) Ingiunge ai sensi dell'art. 7 della Legge 28.2.1985 n. 47 (all'esponente ed ai soggetti appresso indicati) di demolire le opere abusivamente realizzate in Matraia, Via di Casale, presso l'area contraddistinta catastalmente sul foglio di mappa del Comune di Capannori n. 11, dai mappali 55,56 e 59, di proprietà dei Sigg.ri D'Inzeo Maria, Mugnani Stefano e Mugnani Roberto, e di cui risulta usufruttuario il Sig. Mugnani Giovanni Guido, nonché del mappale 57 (corte a comune ai mappali 55/1, 55/2, 56/1, 56/2 e 58) opere consistenti nell'ampliamento di un preesistente fabbricato per abitazione a schiera con altri di vetusta costruzione, eseguito sul fronte est, ancora al grezzo, oggetto di apposita Domanda di Condono edilizio ai sensi della L. 724/94 classificata al n. 1963, non accolta, e di richiesta per l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 12 L. 47/85, classificata al n. 6/97, anch'essa non accolta e per la quale veniva espresso apposito provvedimento di diniego, ampliamento costituito da una nuova costruzione su due piani compreso il terreno a quota più bassa dell'esistente, in muratura ordinaria, coperta in laterizio, delle dimensioni perimetrali di circa ml. 13,9 X 3,9 per un'altezza in gronda di circa ml. 4,6 e di ripristinare lo stato dei luoghi, entro e non oltre gg. 90 ed Ingiunge, ai sensi dell'art. 15 della L. 29.6.1939 n. 1497, di demolire le opere abusivamente realizzate...consistenti la sistemazione esterna di fronte al lato ovest del sottopassaggio autorizzato con la concessione edilizia n. 7324 ed in particolare la formazione della rampa di accesso allo stesso e spazio carrabile...";



Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Capannori;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti delle cause;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2012 il dott. Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori A. Paciscopi delegata da R. Zipolini, G. Stancanelli e F. Colzi delegato da M. Andreucci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. I Sigg.ri Mugnani Guido e Mugnani Stefano erano, rispettivamente, usufruttuario e nudo proprietario – il secondo insieme alla madre Maria Teresa D’Inzeo e al fratello Roberto Mugnani – di un fabbricato per civile abitazione posto nel Comune di Capannori, frazione Matraia, Via di Casale, situato in zona A1 del vigente strumento urbanistico e sottoposta ai vincoli paesaggistico ed idrogeologico.

In data 6 febbraio 1995 i Vigili Urbani, nel corso di un sopralluogo per la verifica della esecuzione dei lavori di ristrutturazione sul suddetto fabbricato autorizzati con concessione edilizia n. 7324, riscontravano l’esecuzione di alcune opere abusive.

In particolare, dall’accertamento effettuato emergeva che nell’esecuzione dei lavori si era proceduto anche all’ampliamento del fabbricato sul prospetto est mediante la costruzione in aderenza di un immobile costituito da un piano terra, dell’altezza interna di mt. 2,20 e da un piano primo, con altezza interna minima di mt. 2,30, in gronda, e massima di mt. 3,5 al colmo. Il fabbricato si trovava completato al grezzo delle strutture verticali e orizzontali.

Oltre all’ampliamento, risultavano eseguiti in difformità dal titolo anche interventi di sistemazione esterna di fronte al lato ovest di un sottopassaggio già autorizzato, con la formazione di una rampa di accesso allo stesso e di spazio carrabile.

In conseguenza di tale accertamento, il Sig. Guido Mugnani, in qualità di usufruttuario dell’abitazione, presentava in data 1° marzo 1995 prot. gen. 12651, n. d’ordine 1963, domanda di concessione edilizia a sanatoria ex art. 39 legge n. 724/1994, per l’esecuzione dei suindicati lavori di ampliamento.

Dalla domanda di sanatoria emergeva che la realizzazione di tale ampliamento era stata effettuata previa demolizione di due preesistenti manufatti: uno della superficie di mq. 12,80 e volume mc. 52, l’altro di mq. 2,60 e mc. 5,90.

Nel corso dell’istruttoria, l’Amministrazione Comunale, per verificare l’effettivo periodo di esecuzione dei lavori – visto che nel 1995 il fabbricato risultava ancora al grezzo – richiedeva il deposito di documentazione comprovante l’epoca di realizzazione dell’abuso.

Al contempo, però, il Comune deliberava l’acquisizione delle foto aeree scattate sopra il territorio comunale, dall’esame delle quali emergeva che l’ampliamento per il quale era stato richiesto il condono edilizio non risultava nelle foto aeree del 30 marzo 1994.

Su tale rilievo, la Commissione Edilizia Integrata, nella seduta del 12 aprile 1996, esprimeva parere negativo alla sanatoria per contrasto con l’art. 39 della legge n. 724/1994, che stabilisce come termine massimo di esecuzione delle opere, per la loro sanabilità, il 31 dicembre 1993.

Tale parere veniva comunicato al Sig. Guido Mugnani con nota dell’Assessore all’Urbanistica del 13 aprile 1996, notificata il 6 maggio 1996.

Tale nota veniva impugnata dal Sig. Guido Mugnani con il ricorso R.G. n. 2608/1996 indicato in epigrafe.

A seguito del parere negativo, il Sig. Guido Mugnani, in data 4 gennaio 1997, presentava domanda di applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 12 della legge n. 47/1985, sulla base dell’asserita impossibilità di demolire l’opera abusivamente realizzata senza pregiudizio della parte conforme.

Anche per tale richiesta la Commissione Edilizia esprimeva, nella seduta del 18 febbraio 1997, parere negativo, in quanto l’intervento si poneva in contrasto con la normativa della zona A1 e la sua demolizione non avrebbe pregiudicato la stabilità del fabbricato adiacente e preesistente.

Sulla base di tali considerazioni, con provvedimento dell’8 maggio 1997, notificato al Sig. Guido Mugnani il 2 giugno 1997, il Sindaco rigettava la domanda di applicazione della sanzione ex art. 12, secondo comma, della legge n. 47/1985.

Anche tale provvedimento veniva impugnato dal Sig. Guido Mugnani, con il ricorso R.G. n. 3248/1997 indicato in epigrafe.

Successivamente, a conclusione del procedimento, il Dirigente del Settore Assetto del Territorio emetteva l’ordinanza n. 215/98 del 27 maggio 1998, con la quale veniva respinta la domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 724/1994 e, in considerazione del diniego di applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 12 della legge n. 47/1985, veniva ingiunta la demolizione ai sensi dell’art. 7 della legge n. 47/1985 dell’ampliamento realizzato, nonché, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 1497/1939, della rampa di accesso al sottopassaggio autorizzato e dello spazio carrabile.

A seguito dell’emissione dell’ordinanza in questione, il Sig. Stefano Mugnani, unitamente agli altri nudi proprietari, presentava in data 27 agosto 1998 domanda di concessione edilizia in sanatoria ex art. 13 della legge n. 47/1985, in relazione alla sola rampa di accesso al sottopassaggio e allo spazio carrabile ad esso adiacente, domanda che, allo stato, non risulta ancora definita.

Successivamente alla proposizione della domanda in questione, il Sig. Stefano Mugnani proponeva il ricorso R.G. n. 3275/1998 indicato in epigrafe avverso l’ordinanza n. 215/98 del 27 maggio 1998.

2. I ricorsi indicati in epigrafe vanno previamente riuniti, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.

3. Il ricorso R.G. n. 2608/1996 va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, così come eccepito dall’Amministrazione resistente, in quanto la nota del 13 aprile 1996 – con la quale l’Assessore all’Urbanistica del Comune di Capannori aveva comunicato il parere negativo (così motivato: “l’immobile oggetto della richiesta di sanatoria non risulta dalle foto aeree esistente al 30.3.1994”) espresso dalla Commissione Edilizia in merito alla domanda di condono ex legge n. 724, presentata dal Sig. Guido Mugnani al fine di sanare gli abusi edilizi realizzati nell’immobile di cui lo stesso era usufruttuario – con lo stesso impugnata, risulta superata dall’ordinanza n. 215/1998 – gravata con il successivo ricorso R.G. n. 3275/1998 – con la quale il Dirigente del Settore Assetto del Territorio del Comune di Capannori, concludendo il procedimento, ha disposto il diniego della suindicata domanda di condono edilizio, ingiungendo altresì la demolizione delle opere abusive realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi.

4. Il ricorso R.G. n. 3275/1998, rivolto contro la suindicata ordinanza n. 215/1998 del 27 maggio 1998, è inammissibile per carenza di interesse – in linea con i rilievi mossi dall’Amministrazione resistente nella memoria depositata il 12 novembre 1998 - per la parte in cui l’impugnato ordine di demolizione si riferisce alla rampa di accesso al sottopassaggio e allo spazio carrabile ad esso adiacente, essendo stata presentata il 27 maggio 1998, e cioè prima della notifica del ricorso in esame, avvenuta il 28 settembre 1998, in relazione a tali opere, domanda di concessione edilizia in sanatoria ex art. 13 della legge n. 47/1985 che, come si è detto, non risulta, allo stato, ancora definita.

Infatti, la giurisprudenza dei Tribunali Amministrativi Regionali, in specie quella del T.A.R. Toscana, si è ormai consolidata – con orientamento dal quale il Collegio non intende discostarsi – nel senso che a seguito della presentazione di domanda di condono o sanatoria l’Amministrazione deve comunque ripronunciarsi, con provvedimento favorevole alla domanda o, in caso di diniego, con un nuovo provvedimento sanzionatorio, e che l’esercizio della facoltà di regolarizzare la propria posizione da parte del privato impedisce l’esercizio del potere repressivo dell’Amministrazione, almeno fino a quando la stessa non si pronunci in senso negativo sulla istanza medesima (cfr., ex multis, T.A.R. Toscana, III, 16.12.2005 n. 8817; 14.7.2005 n. 3349; 22.9.2005 n. 4525; n. 841/04).

Per la restante parte il ricorso R.G. n. 3275/1998 è, invece, infondato e, pertanto, va respinto.

Con il primo motivo di ricorso, si contesta la lettura data dall’Amministrazione comunale dei rilievi aerofotogrammetrici posti a fondamento del diniego di condono impugnato, sostenendosi che a diverso risultato circa l’epoca di realizzazione dell’abuso si sarebbe dovuti pervenire esaminando altra documentazione in atti, tra cui, in particolare, le fatture relative ai lavori di ampliamento effettuati.

Il rilievo non ha pregio.

Pacificamente la giurisprudenza afferma che l'onere della prova in ordine alla data di ultimazione delle opere per ottenere il condono grava sul richiedente la sanatoria; ciò perché mentre l'Amministrazione Comunale non è normalmente in grado di accertare la situazione edilizia di tutto il proprio territorio alla data indicata dalla normativa sul condono, colui che richiede la sanatoria può fornire qualunque documentazione da cui possa desumersi che l'abuso sia stato effettivamente realizzato entro la data predetta, non potendosi ritenere al riguardo sufficiente la sola allegazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (cfr., TAR Lazio Roma, sez. II, 3.3.2006, n. 1645). Mentre, ove il richiedente la sanatoria non dia la prova in questione, la domanda di condono deve essere respinta (TAR Campania Salerno, sez. II, 29.5.2006, n. 752).

In altri termini, mentre il cittadino è destinatario di un preciso onere probatorio sull’epoca dell’abuso, trovandosi nella posizione di autore della realizzazione edilizia senza titolo, la PA conserva invece pienamente il potere di procedere ad una motivata verifica degli elementi esibitile, in merito alla loro idoneità a costituire prova del fatto asserito. E, in questa attività della PA, la presenza di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà si limita al più a rafforzare il dovere motivazionale a supporto delle proprie determinazioni negative, ma certamente non può estendersi sino a comprendere la necessità di dare una prova piena e certa che l’abuso è successivo alla data di riferimento assunta dalla legge per beneficiare del condono (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 24 dicembre 2008 n. 6548).

E’ perciò sufficiente, per respingere la domanda di condono, pur in presenza di dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l’Amministrazione non riscontri elementi dai quali risulti univocamente l’ultimazione dell’edificio entro la data prescritta dalla legge (sul punto v. ex multis Cons. Stato, sez. V, n. 748/2000 e n. 998/1994).

Ciò premesso, nel caso di specie, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio prodotta dal ricorrente in allegato all’istanza di condono presentata il 1° marzo 1995, risulta sconfessata dai rilievi aerofotogrammetrici disposti dall’Amministrazione.

Né il ricorrente ha fornito elementi idonei a confutare tali risultanze.

La documentazione prodotta dall’interessato, infatti, concernente le fatture rilasciate dalla ditta (Caselli Enrico s.r.l.) che avrebbe, a suo dire, fornito i materiali utilizzati per l’esecuzione dei lavori di ampliamento oggetto dell’istanza di condono, non provano alcunché in ordine all’effettivo utilizzo di tali materiali per l’opera abusiva in questione, né, tantomeno, sull’epoca di realizzazione della stessa.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente contesta – in quanto atto presupposto dell’ordinanza di demolizione n. 215/98 del 27 maggio 1998 - la legittimità del diniego di applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 12 della legge n. 47/1985, adottato per contrasto dell’intervento di ampliamento del fabbricato con la normativa della zona A1 e sulla base della considerazione che la sua demolizione non avrebbe pregiudicato la stabilità del fabbricato adiacente e preesistente.

A riguardo deduce che l’ampliamento sarebbe stato realizzato “inglobando” due preesistenti manufatti (un forno posto nel seminterrato e un ripostiglio posto al piano terra), previa parziale demolizione degli stessi, e che tali manufatti costituirebbero un fondamentale elemento strutturale di sostegno della parte del fabbricato originario regolarmente assentito; di tale problematica non si darebbe minimamente conto nel provvedimento impugnato, né del pubblico interesse alla demolizione piuttosto che alla conservazione del bene, ottenibile mediante l’irrogazione della sola sanzione pecuniaria.

Deduce, altresì, con riferimento al contrasto con lo strumento urbanistico, che quest’ultimo consentirebbe un aumento di volumetria (oltre i volumi esistenti ed “inglobati” nell’ampliamento), di circa mq. 6 di superficie per tutta l’altezza del fabbricato; e, pertanto, sarebbe stato opportuno e forse doveroso che l’Amministrazione consentisse e suggerisse (con una adeguata motivazione) la presentazione di un nuovo elaborato in modo da salvaguardare almeno i volumi preesistenti, oltre quelli, comunque “concedibili” (mq. 6, per tutta l’altezza del fabbricato).

La censura, a prescindere dall’esame dell’eccezione di tardività della stessa, sollevata dall’Amministrazione resistente, è destituita di fondamento sotto entrambi i profili prospettati.

Per quello che riguarda il primo profilo di doglianza, si deve rilevare che il privato sanzionato con l'ordine di demolizione per la costruzione di un'opera edilizia abusiva, non può invocare l'applicazione a suo favore dell'art. 12 comma 2, l. 28 febbraio 1985 n. 47, che comporta l'applicazione della sola sanzione pecuniaria nel caso in cui l'ingiunta demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, se non fornisce seria ed idonea dimostrazione del pregiudizio stesso sulla struttura e sull'utilizzazione del bene residuo (cfr., TAR Puglia, Lecce, sez. III, 1° luglio 2005, n. 3567; Consiglio Stato, sez. V, 12 novembre 1999, n. 1876; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 11 giugno 1991, n. 127).

Nel caso di specie, tale dimostrazione non è stata, invece, fornita, essendosi il ricorrente limitato a generiche affermazioni in ordine al pericolo per la staticità dell'immobile che deriverebbe dalla demolizione delle parti abusive dello stesso.

E, a fronte di tale omissione, non era onere dell’Amministrazione dimostrare che il ripristino delle parti di opera difformi dalla concessione edilizia ben poteva avvenire senza pregiudizio delle parti conformi, ben potendo la stessa limitarsi – come avvenuto nel caso di specie – a dare conto di aver effettuato tale valutazione, e di essere pervenuta alla conclusione che la demolizione dell’opera abusiva “non pregiudica la stabilità del fabbricato adiacente e preesistente”.

Né incombeva sull’Amministrazione alcun onere di addurre particolari ragioni di pubblico interesse a giustificazione dell’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista nell’art. 12 comma 2 della legge n.47/1985, avendo tale sanzione quali unici presupposti la parziale difformità dalla concessione edilizia e l’impossibilità di provvedere alla demolizione senza pregiudicare la parte dell’opera eseguita in conformità (cfr., TAR Valle d’Aosta, 18 luglio 2002, n. 83; Cons.Stato, sez. V, 8 giugno 1994, n.614; idem, 1° febbraio 1995, n.151).

In relazione, poi, all’asserita conformità dell’opera rispetto alla normativa urbanistica, è sufficiente rilevare, al di là di ogni altra pur possibile considerazione, che l’aumento di volumetria che il ricorrente vorrebbe applicare al caso in esame è consentito unicamente, ai sensi dell’art. 2 delle N.T.A. del P.d.F. del Comune di Capannori, “per l’adeguamento igienico delle abitazioni nella misura strettamente necessaria al raggiungimento di una corretta soluzione architettonica, qualora sia dimostrata l’impossibilità di ottenere tale adeguamento all’interno della volumetria preesistente”.

La norma, cioè, consente ampliamenti volumetrici solo per adeguamenti igienici dell’abitazione che non siano realizzabili all’interno della volumetria preesistente, circostanza, questa, che non risulta ricorrere nel caso in esame, essendo incontestato che l’abitazione che si intende ampliare è perfettamente a norma ed igienicamente idonea all’uso abitativo.

Con l’ultimo motivo di ricorso, si contesta la legittimità dell’ordine di demolizione impugnato, in quanto emesso in pendenza del ricorso R.G. n. 2608/1996 proposto avverso la nota del 13 aprile 1996, con la quale l’Assessore all’Urbanistica del Comune di Capannori aveva comunicato il parere negativo della Commissione Edilizia nella seduta del 12 aprile 1996.

La doglianza è del tutto priva di pregio, in quanto, non essendo stata formulata alcuna istanza cautelare nel corso del giudizio instaurato con il ricorso R.G. n. 2608/1996, l’impugnata nota del 13 aprile 1996 risultava pienamente efficace, consentendo così la chiusura del procedimento e l’emissione dell’ingiunzione di demolizione.

5. Il ricorso R.G. n. 3248/1997, con cui è stato impugnato il provvedimento dell’8 maggio 1997, di reiezione della domanda di applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 12 della legge n. 47/1985, è infondato e, pertanto, va respinto.

Infatti, i motivi di ricorso dedotti sono sostanzialmente identici a quelli già esaminati nel paragrafo precedente con riferimento al ricorso R.G. n. 3275/1998.

6. Quanto alle spese dei giudizi, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione degli stessi, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso R.G. n. 2608/1996, in parte respinge e in parte dichiara inammissibile, nei termini di cui in motivazione, il ricorso R.G. n. 3275/1998, e respinge il ricorso R.G. 3248/1997.

Condanna le parti ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere al Comune di Capannori le spese di lite, che quantifica nella complessiva somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore

Gianluca Bellucci, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)