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Cass. Sez. III n. 13705 del 19 aprile 2006
Pres. Lupo Est. Ianniello Ric. Mulas
Urbanistica. Interventi precari

La stabilità di un manufatto non va confusa con l'irremovibilità, potendo il manufatto soggetto a permesso di costruire essere anche solo appoggiato al suolo, o con lapeprpetuità della funzione ad esso assegnata, estrinsecatesi viceversa nell'oggettiva destinazione dell'opera a soddisfare bisogni non provvisori

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 21/02/2006
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 294
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 38000/2005
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MULAS BENITO, N. IL 19/10/1932;
avverso SENTENZA del 25/05/2005 CORTE APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. IANNIELLO ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G. Izzo che ha concluso per: annullamento senza rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 30 ottobre 2002, il Tribunale di Terni aveva assolto Benito Mulas dai reati di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, comma 1, lett. c) e D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 163, perché il fatto non costituisce reato.
L'ipotesi accusatoria aveva riguardato il fatto di avere realizzato, all'interno di un camping in area di proprietà del Comune di Terni soggetta a vincolo paesaggistico e, in quanto area naturale protetta, compresa nel parco fluviale del Nera ai sensi della L. R. Umbria 3 marzo 1995, n. 9, un manufatto in legno, stabilmente assicurato al suolo con piastre metalliche, di mt. 2,50 di lunghezza, mt. 5 di larghezza e mt. 2,50 di altezza, destinato a scopo residenziale, con accesso collegato ad una roulotte e, su un'area contigua, una pedana in legno, attrezzata con tavole e panche, senza concessione edilizia e senza autorizzazione delle autorità preposte alla tutela del vincolo. In Terni, località Marmore, in epoca antecedente l'agosto 2001.
Il Tribunale, richiamando anche un articolato parere della Commissione edilizia comunale integrata del Comune di Terni, aveva infatti ritenuto il "piccolo manufatto in legno a servizio di una roulotte" come non soggetto a concessione edilizia e a nulla osta paesaggistico, rilevando il carattere precario dello stesso e il suo inserimento in un complesso unitario autorizzato sia sotto il profilo paesaggistico che urbanistico.
Su appello del P.M., la Corte d'appello di Perugia ha riformato con sentenza del 25 maggio 2005 la decisione di primo grado, riconoscendo l'imputato colpevole dei reati ascrittigli e condannandolo alla pena di giorni sei di arresto e Euro 11.500,00 di ammenda oltre al risarcimento danni - da liquidare in separato giudizio - al Comune di Terni, costituito parte civile.
In contrasto con quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la Corte territoriale ha valutato la struttura in esame come una vera e propria costruzione edilizia, "sia per le non irrilevanti dimensioni, sia per la stabilità
della costruzione", quindi "evidentemente destinata a diuturna, stabile esistenza".
Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore, ricordando che nelle conclusioni in udienza, il P.G. aveva chiesto in appello la sua assoluzione perché il fatto non costituisce reato e deducendo:
- violazione e falsa applicazione della legge, per aver ritenuto costruzione edilizia un manufatto che costituisce un semplice preingresso alla roulotte parcheggiata sulla piazzola del camping, non utilizzabile quindi autonomamente ne' modificativo di un fabbricato preesistente e quindi anche da ritenere manufatto non stabile perché smontabile con lo spostamento della roulotte alla fine della stagione. Infatti, il campeggio è stagionale, essendo in funzione dal primo aprile al trenta settembre e la relativa autorizzazione è annuale;
- inoltre, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il manufatto sarebbe consentito dalla L. R. n. 8 del 14 marzo 1994 che consente nei campeggi "la presenza di ... gusci, anche vincolati saldamente al suolo o unità abitative proprie dei villaggi turistici istallate a cura della gestione o proprie dei residenti stagionali";
- la sentenza d'appello altererebbe sbrigativamente la valutazione dei fatti operata dal giudice di primo grado e non darebbe alcuna risposta al rilievo circa il parere della Commissione edilizia comunale citata dalla sentenza di primo grado;
- infine l'imputato deduce la mancanza dell'elemento soggettivo del reato ipotizzato.
Con memoria depositata il 15 febbraio 2006, il Comune di Terni ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto. All'udienza del 21 febbraio 2006 le parti presenti hanno concluso come in epigrafe indicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I reati contestati al ricorrente sono estinti per prescrizione, maturata quantomeno in data 31 gennaio 2006.
Trattandosi infatti di contravvenzioni punibili anche con l'arresto, il periodo di prescrizione è previsto dall'art. 157 c.p.p., comma 1, n. 5, in tre anni, maggiorabili fino alla metà, al ricorrere di uno degli eventi interruttivi di cui all'art. 160 c.p.p. (ambedue le norme nel testo previgente alla modifica apportata dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, inapplicabile ratione temporis al caso in esame a norma dell'art. 10, comma 2 della legge) e pertanto, nel caso in esame, per effetto degli eventi interruttivi rappresentati dal decreto di citazione a giudizio e dalla sentenza di condanna, in quattro anni e sei mesi.
Poiché i reati sono stati accertati in epoca antecedente all'agosto 2001 e quindi non oltre il 31 luglio 2001, la prescrizione è maturata in data 31 gennaio 2006.
Non risultando dagli atti l'evidenza di una delle situazioni che, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2 consentirebbero l'assoluzione nel merito del ricorrente, la sentenza va pertanto annullata d'ufficio senza rinvio, ai sensi del 1 comma della norma processuale citata, essendosi i reati estinti per prescrizione.
Dovendosi peraltro decidere, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., sull'impugnazione ai soli effetti dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, va rilevato che il ricorso non appare fondato.
Si desume infatti dalla motivazione della sentenza impugnata che il manufatto in questione è anche utilizzabile autonomamente a fini residenziali, sia per la parte di esso che risulta circondata da pareti in legno sui quattro lati e con copertura e adibita infatti dal ricorrente a cucina, sia per la veranda arredata e anch'essa con copertura in legno.
Inoltre la Corte territoriale rileva come il manufatto sia stabilmente ancorato al suolo con piastre metalliche cementate al suolo, negandone pertanto anche per questo e ragionevolmente la natura precaria.
Tale conclusione non può essere messa in dubbio dal fatto che la struttura può essere smontata al termine della "stagione" in cui è aperto il camping (sei mesi all'anno) ed eventualmente trasportata altrove, perché la non rimuovibilità delle basi metalliche cementate appositamente preordinate all'inserimento e stabilizzazione della struttura ha evidentemente indotto la Corte territoriale a ritenere la destinazione stabile del manufatto nella funzione residenziale rilevata anche per le "stagioni" degli anni futuri. Ed invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la stabilità del manufatto non va confusa con l'irremovibilità, potendo il manufatto soggetto a concessione essere anche solo appoggiato al suolo, o con la perpetuità della funzione ad esso assegnata, estrinsecandosi viceversa nell'oggetti va destinazione dell'opera a soddisfare bisogni non provvisori (cfr., in proposito, tra le altre, Cass. sez. 3^, 27 settembre 2004 n. 37992, 13 novembre 2002 n. 38073, 20 febbraio 2002 n. 6806, 1^ agosto 2000 n. 1280, 18 ottobre 1999 n. 11839, 23 dicembre 1997 n. 12022).
Per quanto riguarda infine la violazione ambientale, questa non è stata a maggior ragione esclusa, in considerazione del fatto che la legge sottopone alla preventiva autorizzazione "le opere di qualunque genere" (del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 151) che si intendano eseguire su tali beni, con le sole eccezioni di cui al successivo artt. 152, delle quali l'unica che potrebbe in astratto essere invocata ("interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici) non si attaglia comunque al caso in esame (per cui, come aveva già rilevato il Procuratore della Repubblica, l'indicata legge statale prevale o comunque condiziona una interpretazione adeguatrice della L. R. 14 marzo 1994, n. 8, citata dal ricorrente). Alla stregua delle considerazioni esposte, deve concludersi che mantengono vigore le disposizioni della sentenza impugnata che riguardano la condanna dell'imputato al risarcimento danno e alle spese legali in favore della parte civile costituita, con conseguente rigetto nel resto del ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, essendo i reati estinti per prescrizione. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2006