Cass. Sez. III n. 15665 del 30 aprile 2026 (UP 4 marzo 2026)
Pres. Liberati Rel. Bove Ric. Luzzo e altri
Urbanistica. Limiti al principio di indifferenza urbanistica per gli Enti del Terzo Settore
Il principio di cosiddetta "indifferenza urbanistica" introdotto dall'art. 71, comma 1, del d.lgs. n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) stabilisce una specifica tutela per gli enti del Terzo settore, rendendo le loro sedi e i locali per le attività istituzionali non produttive compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee, a prescindere dalle previsioni degli strumenti urbanistici locali. Tuttavia, tale norma ha natura derogatoria e non urbanistica in senso stretto: essa consente esclusivamente il mutamento di destinazione d'uso di immobili già esistenti per l'esercizio delle attività sociali, ma non autorizza in alcun modo l'esecuzione di "nuove costruzioni" o interventi di trasformazione permanente del territorio in assenza del prescritto permesso di costruire o degli altri titoli abilitativi edilizi, paesaggistici e idraulici previsti dalla normativa ordinaria. La qualifica soggettiva dell'ente non giustifica, pertanto, la realizzazione di complessi edilizi abusivi in zone vincolate o non conformi alla pianificazione territoriale.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 5 giugno 2025 la Corte di appello di Genova confermava la pronuncia del 14 settembre 2023 con cui il Tribunale di Savona ha dichiarato Alessio Luzzo, Stefania Grimaccia e Luisa Cotta, in qualità, il primo, di legale rappresentante della A.S.D. "The Camp Schooting Scholl" committente dei lavori; la Grimaccia, quale geometra direttore dei lavori; la Cotta quale ingegnere istruttore tecnico presso l'Ufficio tecnico del Comune di Pontinvrea, responsabili del reato di cui agli artt. 110, 113, 81, comma primo, cod. pen., 44, comma 1, lett. b, c, d.P.R. n. 380 del 2001 (capo a) perché, in concorso e cooperazione colposa tra di loro, eseguivano sulle sponde e sull'alveo del Rio Giovo, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g, d.lgs. n. 42 del 2004, in quanto area boscata, in assenza di permesso di costruire, un nuovo campo di tiro sportivo con relative infrastrutture e opere accessorie, e in particolare otto corsie di tiro, recinzione dell'intero sito, realizzazione di viabilità interna e di una struttura uso ufficio, accesso carrabile con attraversamento costituito da un guado in blocchi di calcestruzzo e relativo accesso, in ciò realizzando un intervento qualificabile come nuova costruzione, con trasformazione edilizia e urbanistica permanente del territorio da agricolo incolto in un sito strutturato per lo svolgimento di attività ludica; del reato di cui agli artt. 110, 113 cod. pen., 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004 (capo b) per aver eseguito le opere indicate in area soggetta a tutela paesaggistica ambientale, modificando lo stato dei luoghi in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 d.lgs. cit.; del reato di cui agli artt. 110, 113 cod. pen., 93 e 96 lett. g, h, R.D. 523 del 1904 sanzionato dall'art. 374 legge n. 2248 del 1865 (capo c) per aver eseguito le opere indicate, consistite nell'accesso carrabile, nella recinzione del campo da tiro, nella parte di sedime del campo da tiro, in assenza del permesso da parte della Regione Liguria; la sola Grimaccia anche del reato di cui agli artt. 81, comma secondo, cod. pen., 19, comma 6, legge 241 del 1990 (capo d) perché quale progettista dichiarava, attestava o asseverava falsamente, nella CILA e nelle SCIA presentate, che la zona di intervento non era soggetta a tutela paesaggistica ambientale e l'esistenza dei requisiti e presupposti per poter eseguire l'opera, fatto non rispondente al vero, trattandosi di un intervento edilizio non conforme allo strumento urbanistico in quanto ricadente in zona agricola, nella fascia con vincolo di inedificabilità assoluta e, concesse le circostanze attenuanti generiche a Luzzo ed a Grimaccia (non anche a Cotta), condannava ognuno di loro alle pene ritenute di giustizia, con sospensione condizionale della stessa e non menzione della condanna, oltre alla demolizione delle opere e al ripristino dello stato dei luoghi.
Avverso la sentenza indicata hanno proposto ricorso tutti e tre gli imputati.
2.1. Il difensore di Alessio Luzzo si è affidato a due motivi.
2.1.1 Con il primo motivo, lamenta vizio di motivazione in punto di elemento soggettivo del reato. Si osserva che la sentenza si disinteressa dell'elemento psicologico con conseguente omessa motivazione sul punto. Manca nella sentenza una motivazione sull'atteggiamento psicologico individualizzato, che abbia riguardo ad ogni singola persona, essendosi il giudice limitato ad affermare che dalle conversazioni captate emergeva che il gruppo era a conoscenza delle problematiche che comportava il nuovo intervento edilizio e, ciò nonostante, ha deciso di procedere. Nessuna conversazione viene indicata e anche le deposizioni non vengono commentate, essendosi il giudice di appello limitato ad un rinvio generico. Si afferma che la lacuna motivazionale non può essere colmata dalla sentenza di primo grado che erroneamente ritiene il Luzzo proprietario e che valorizza una conversazione soltanto, trascurando una serie di elementi evidenziati dalla difesa tutti indicativi di comportamenti attivi della Pubblica amministrazione che potevano indurre in errore un comune cittadino a convincersi della liceità della sua condotta.
2.1.2 Con il secondo motivo lamenta omessa motivazione in ordine all'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Si osserva che il giudice di primo grado ha escluso l'operatività in considerazione dell'entità dell'intervento e l'insistenza di numerosi vincoli sull'area non diversamente dal giudice di appello, così trascurando entrambi la condizione soggettiva dell'imputato, posto che gli elementi indicati non escludono la sussistenza della causa di non punibilità.
2.2. Il difensore di Stefania Grimaccia si è affidato a tre motivi.
2.2.1 Con il primo motivo lamenta inosservanza ed erronea applicazione di norme di legge e manifesta illogicità della motivazione riguardo la possibilità di eseguire l'intervento edilizio in deroga alla previsione del PRG del Comune di Pontinvrea. Si osserva che l'intervento non può essere considerato come una nuova costruzione per la quale occorreva il permesso di costruire, e che comunque in questo caso dovesse operare la deroga prevista dall'art. 71 d.lgs. n. 117 del 2017, che consente l'operatività, appunto, della deroga per i siti, nel cui novero rientrano gli impianti sportivi, ove viene ubicata la sede delle associazioni del Terzo settore. La circostanza che alla data del 2019 l'associazione non era iscritta nel registro degli enti del Terzo settore non ha alcuna rilevanza perché il registro è stato istituito nel 2021 e si indicano una serie di elementi, quali l'affiliazione della associazione allo CSEN, ente che all'epoca aveva la qualifica di APS, circostanza che si ritiene dirimente.
2.2.2 Con il secondo motivo, si lamenta manifesta illogicità della motivazione riguardo al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Si osserva che i capi b, c, considerati singolarmente risultano essere di minima offensività, posto che, con riferimento al capo b, esso si sarebbe sostanziato nella viabilità interna e nella posa di un gabbiotto di legno rimovibile e, in relazione al vincolo idraulico di cui al capo c, viene omessa alcuna analisi sulla offensività delle installazioni.
2.2.3 Con il terzo motivo si deduce manifesta illogicità della motivazione per quanto attiene alla valutazione dell'elemento soggettivo del capo d, e con riguardo all'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Si osserva che in relazione all'asserita falsa attestazione sull'insussistenza del vincolo paesaggistico è irrilevante il riferimento, della Corte di appello, al contenuto degli audio e in ogni caso quanto affermato in nessun caso può rilevare sotto il profilo del dolo; allo stesso modo, in ordine alla viabilità interna e più in generale con riferimento a quanto affermato nella SCIA, si tratta di elementi che sono frutto, a tutto voler concedere, di una errata interpretazione della normativa interna di settore, ma non sono espressione di agire doloso. Inoltre, la Corte di appello nulla ha motivato in relazione alla possibilità di concedere la particolare tenuità del fatto con riferimento al capo d.
2.3 Il difensore di Luisa Cotta si è affidato a cinque motivi.
2.3.1 Con il primo motivo lamenta inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 44, comma 1, lett. b e c, d.P.R. n. 380 del 2001, degli artt. 22 e 23 del citato d.P.R., dell'art. 71 del d.lgs. n. 117 del 2017 e dell'art. 35 legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4. Si osserva, in linea con il primo motivo di ricorso della Grimaccia, che per l'intervento non occorreva il permesso di costruire, ma la SCIA e che comunque in questo caso si rientrava nell'art. 71 d.lgs. n. 117 del 2017 che consente l'operatività, in deroga, per i siti, nel cui novero rientrano gli impianti sportivi, ove viene ubicata la sede delle associazioni del Terzo settore.
2.3.2 Con il secondo motivo si lamenta inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, degli artt. 93 e 96, lett. f, g, h, R.D. n. 523 del 1904 sanzionato dall'art. 374 legge n. 2248 del 1865 e mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione. Si contesta l'affermazione della Corte di appello che ha fondato la responsabilità della ricorrente rilevando che era stato accertato che alcune opere erano state realizzate in violazione della normativa locale sul vincolo idrico, nell'alveo del rio e a distanza non consentita dalla sponda e si contesta la sussistenza del vincolo paesaggistico.
2.3.3. Con il terzo motivo si lamenta inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 53 della legge n. 388 del 2000 e 42 cod. pen. Difetta l'elemento soggettivo in quanto l'ing. Cotta era solo una dipendente del Comune; si è limitata ad eseguire gli ordini impartiti dal sindaco e non era la responsabile dell'ufficio. Non vi è né dolo né colpa da parte sua.
2.3.4 Con il quarto motivo si lamenta inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p..
2.3.5. Con il quinto motivo ci si duole della inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 62-bis e 133 cod. pen. Si contesta che la Corte di appello non ha riconosciuto all'imputata le attenuanti generiche, senza considerare l'incensuratezza, l'età, l'assenza di motivazioni, la condotta di vita. L'imputata aveva partecipato al sopralluogo iniziale, richiesto dal committente, unitamente ai Carabinieri forestali per valutare la fattibilità dell'opera, chiedendo tutta la documentazione utile e necessaria.
Il Sost. Procuratore generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
3.1 Quanto al ricorso del Luzzo si osserva, con riferimento al primo motivo, che nel caso in esame viene in rilievo una "doppia conforme" e che al ricorrente sono contestate delle contravvenzioni, nella quale rileva, per la configurabilità del reato la colpa; quanto al secondo motivo si osserva che la valutazione di merito può essere sindacata dalla Corte solo ove supportata da una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, che nel caso di specie non ricorre, né il motivo di critica si riferisce ad una motivazione manifestamente contraddittoria, ma solo mancante.
3.2 In relazione al ricorso proposto da Stefania Grimaccia, si rileva, quanto al primo motivo che questa Corte (si indica Sez. 3, n. 24077 del 15/05/2024) ha affermato che l'art. 71 d.lgs. n. 117 del 2017 favorisce le attività del Terzo settore garantendone una più agevole collocazione territoriale, al fine di sollecitarne una omogenea distribuzione sulle diverse aree del Paese, dunque inerisce al "dove", senza, però, ammettere o giustificare alcuna deroga sul "come", che pertanto rimane assoggettato alla disciplina ordinaria. Si aggiunge che la decisione dei giudici di merito deve considerarsi pienamente rispettosa di tale principio, non potendo giustificarsi la violazione sulla sola natura soggettiva dell'ente autore, non trattandosi, in primo luogo, di zona omogenea, per essere quella in cui l'opera è stata realizzata a destinazione agricola, e, poi, per la mancanza di un'autorizzazione che possa comportare il superamento del vincolo ambientale, non essendo a tal fine sufficiente la natura soggettiva dell'autore.
3.3 Per quanto riguarda il ricorso presentato da Luisa Cotta si rappresenta, quanto al primo motivo - oltre a quanto già detto per la coimputata - che le opere hanno determinato una modifica della destinazione d'uso e necessitavano del rilascio del permesso di costruire. Quanto al vincolo di inedificabilità entro la fascia di rispetto da un impianto di depurazione esso deve considerarsi inderogabile (Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. n 11326 del 16/11/2023) ed assoluto. Infondati sono gli altri motivi ad eccezione dell'ultimo che è inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo proposto da Alessio Luzzo è inammissibile non confrontandosi il ricorrente con quanto affermato nella sentenza impugnata.
1.1. La deduzione relativa all'elemento soggettivo dei reati contestati era stata oggetto di doglianza in appello e su tale questione la Corte territoriale si è espressa con una motivazione che risulta congrua ed immune da vizi logici, essendosi dato atto che l'imputato era a conoscenza dell'esistenza dei vincoli (circostanza, questa, emergente dagli audio acquisiti) e del fatto che la realizzazione del guado necessitava dell'autorizzazione della Regione (si indica a tal proposito la relazione idraulica dell'Ing. Bonora e la conversazione registrata con la coimputata Cotta). Si è, altresì, osservato, anche in questo caso con motivazione immune da censure, che tali conoscenze non potevano ritenersi neutralizzate dalle rassicurazioni dell'operante Pedullà, posto che le stesse avevano riguardato solo la costruzione delle corsie di tiro in area boscata, ma non le altre opere ad esse successive, di cui l'operante non era a conoscenza. Correttamente, pertanto, si è ritenuto che la fattibilità degli interventi edilizi non poteva ricavarsi dalle rassicurazioni dell'operante e della coimputata e che sotto questo profilo non si versava in una ipotesi di ignoranza inevitabile, venendo, per converso, in rilievo un errore sulla legge penale non scusabile.
1.2 A fronte di quanto affermato dal giudice nel provvedimento impugnato, va ricordato che nel giudizio di cassazione, se da un lato sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507); dall'altro, deve comunque ritenersi inammissibile il motivo di ricorso che, oltre ad essere intrinsecamente indeterminato, difetti della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Infondati sono il secondo motivo di doglianza di Alessio Luzzo, il secondo motivo di doglianza di Stefania Grimaccia, il quarto motivo di doglianza di Luisa Cotta, che vanno trattati congiuntamente, riguardando tutti l'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen..
2.1 La sentenza impugnata ha escluso l'applicazione della particolare tenuità del fatto dando atto non solo - come sostiene il ricorrente - di un comportamento modellato sulla fattispecie di reato, ma anche degli specifici aspetti di disvalore della condotta (notevole consistenza dell'intervento abusivo e mancato rispetto di una pluralità di vincoli) che sono stati ritenuti ostativi al giudizio di tenuità.
2.2 Sul punto va chiarito che questo collegio aderisce a quanto affermato da Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016, Mancuso, Rv. 266586 — 01, secondo cui, ai fini della applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell'intervento abusivo - data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive - costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell'intervento.
2.3 Nel caso in esame — e su questo nessuno dei ricorrenti si confronta — viene in rilievo un intervento abusivo consistito nella creazione di un poligono di tiro con relative infrastrutture e opere accessorie, costituite da otto corsie di tiro, recinzione dell'intero sito, realizzazione di viabilità interna e di una struttura uso ufficio, accesso carrabile con attraversamento costituito da un guado in blocchi di calcestruzzo e relativo accesso; il tutto realizzato sulle sponde e sull'alveo di un fiume, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, trattandosi di un'area boscata, in assenza di permesso di costruire, con trasformazione edilizia e urbanistica permanente del territorio da agricolo incolto in un sito strutturato per lo svolgimento di attività ludica.
2.4 Facendo buon governo dei principi espressi da questa Corte, vengono in rilievo nel caso di specie una serie di elementi, compositi e congiunti, che portano alla esclusione dell'esimente, proprio in ragione della natura complessiva dell'opera abusiva, della molteplicità delle condotte di reato commesse, della lesione al territorio, sicchè, pur nella sinteticità della motivazione adottata, non può censurarsi la decisione assunta dalla corte territoriale che ha ritenuto, correttamente, non applicabile la menzionata esimente, con conseguente rigetto dei motivi di doglianza sul punto.
Il primo motivo del ricorso proposto da Stefania Grimaccia e il primo motivo proposto da Luisa Cotta vanno rigettati per le ragioni di seguito esplicitate. Entrambe le ricorrenti censurano l'inosservanza e l'erronea applicazione delle norme penali, oltre alla manifesta illogicità, riguardo alla possibilità di eseguire l'intervento edilizio in deroga alle previsioni del PRG del Comune di Pontinvrea, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. n. 117 del 2017.
3.1 Ritine il collegio di ribadire e dare continuità a quanto già sostenuto da questa Corte in Sez. 3, n. 11999 del 06/03/2024, Virga, massimata su altro, che si è pronunciata sulle stesse questioni oggi al vaglio di questo Collegio, ossia, da un lato, sulla presunta appartenenza della società destinataria dell'opera al c.d. "Terzo settore" e dunque sui requisiti necessari per tale qualifica, e, dall'altro, sul significato da dare alla deroga prevista dall'art. 71 d.lgs. n. 117 del 2017. Partendo da quest'ultima questione, si è affermato «che l'art. 71 comma 1 d. lgs. 117/2017 non è una disposizione urbanistica «stricto sensu», non avendo a oggetto il governo o la regolazione del territorio in sé; si limita piuttosto a prevedere un trattamento speciale in favore di certe categorie soggetti, non già a disciplinare l'uso del territorio in quanto tale (così Consiglio di Stato, sez. V, n. 1737 del 10 marzo 2021). Pertanto, il comma in parola si qualifica come una norma di natura derogatoria alla disciplina urbanistica e non come una norma con natura urbanistica vera e propria. Da ciò consegue che la norma in parola facoltizza l'«utilizzo» di beni, anche se realizzati in modo difforme alla destinazione urbanistica, consentendo un «temporaneo» cambio di destinazione d'uso dei locali in cui si svolgono le attività istituzionali degli enti del Terzo Settore, che cesserebbe con il venire meno di uno dei requisiti, ma certamente non può intendersi nel senso di consentire in via generalizzata «nuove costruzioni» in assenza del rilascio dell'apposito titolo edilizio». La stessa giurisprudenza amministrativa, del resto, riconosce pur sempre all'amministrazione il potere di vagliare profili inerenti l'aggravio del carico urbanistico, ovvero elementi significativi quali la dotazione del titolo edilizio per gli interventi di trasformazione, o i requisiti igienico-sanitari (Consiglio di Stato, sez. 5, n. 1737 del 01/03/2021; Cons. Stato, Sez. 6, n. 7350 del 28/10/2019).». Con riferimento alla qualifica di ente del Terzo settore, la citata pronuncia ha precisato che : «l'attuale tenore della norma sostituisce alla precedente definizione (che genericamente parlava di «attività» senza specificare se vi fosse distinzione tra quelle di promozione sociale e quelle «svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria» di cui all'articolo 4 comma 1 lett. f), quella, alquanto più ristretta, di «attività istituzionali purché non di tipo produttivo», escludendone quindi, oltre a queste ultime se a carattere produttivo, anche le attività «non istituzionali», che pertanto non potranno beneficiarne anche qualora siano strumentali alle prime. Per le c.d. «imprese sociali», poi, giacché esse esercitano in via stabile e principale un'attività di impresa, sia pure di interesse generale, va escluso che si possa definire l'attività svolta dall'impresa sociale come «non produttiva» e, per l'effetto, la possibilità stessa di usufruire dell'effetto derogatorio stabilito dall'articolo 71 d. lgs. 117/2017.».
3.2 I principi affermati da Sez. 3, n. 11999 del 06/03/2024, Virga (ripresi successivamente da Sez. 3, n. 24077 del 15/05/2024, Delli Poggi, indicata dalla Procura generale nella requisitoria), vanno ribaditi anche in questa vicenda. La deroga prevista dall'art. 71, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) - a mente del quale «Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica» - non può essere intesa come una deroga generalizzata alle disposizioni in materia di titoli abilitativi edilizi o come una autorizzazione preventiva a qualsiasi attività costruttiva eseguita per iniziativa degli enti del Terzo settore, ma va interpretata nel senso indicato da questa Corte nella citata sentenza Sez. 3, Virga (e poi da Sez. 3, Delli Poggi), nella quale si è espressamente affermato che la citata disposizione «stabilisce il principio della c.d. «indifferenza urbanistica», ossia della possibilità data agli enti del terzo settore di usufruire di qualsiasi locale a prescindere dalla sua destinazione d'uso, per ivi stabilire la propria sede legale, centro di svolgimento dell'attività istituzionale, ma che per valutare la portata della disposizione, occorre rifarsi alle finalità perseguite dal codice del Terzo settore». Per valutare la portata del principio della c.d. "indifferenza urbanistica", Sez. 3, Virga, è partita dalle finalità perseguite dalla legge delega n. 106 del 2016 per la riforma del Terzo settore, volte, in attuazione del principio di "sussidiarietà orizzontale" (art. 118 u.c. Costituzione) a promuovere e favorire le associazioni private che realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Si è allora desunto che è «alla luce di tale ratio legis che deve essere interpretata la disposizione in parola: essa stabilisce una specifica tutela degli spazi utilizzati dagli enti del terzo settore per lo svolgimento delle attività di interesse generale, contro possibili scelte urbanistiche degli enti locali che potrebbero incidere negativamente su tali attività. In altri termini, come già affermato dalla giurisprudenza amministrativa, in considerazione della meritevolezza delle finalità perseguite dalle associazioni di promozione sociale, lo Stato consente che le relative sedi e i locali adibiti all'attività sociale siano localizzabili in tutte le parti del territorio urbano e in qualunque fabbricato a prescindere dalla destinazione d'uso edilizio ad esso impressa specificamente e funzionalmente dal titolo abilitativo (Cons. Stato, Sez. 6, n. 3803 del 25/06/2020; TAR Lombardia, Sez. Milano, n. 1269 del 01/07/2020; TAR Abruzzo, n. 519 del 25/10/2019)».
3.3 In disparte il rilievo - inerente alla affiliazione della associazione allo CSEN, ente che aveva, all'epoca dei fatti, la qualifica di APS - che l'indicata circostanza, presentata come dirimente nel ricorso della Grimaccia, non risulta essere stata prospettata tra i motivi di appello, questo Collegio, facendo propri i condivisibili principi espressi da questa Corte nella pronuncia indicata, ribadisce che l'art. 71, comma 1, d.lgs. cit., nel prevedere un trattamento speciale in favore di certe categorie soggetti, non disciplina l'uso del territorio in quanto tale, e deve quindi escludersi che essa consenta in via generalizzata «nuove costruzioni» in assenza del rilascio dell'apposito titolo edilizio. Alla luce di queste considerazioni vanno quindi rigettati il primo motivo del ricorso proposto da Stefania Grimaccia ed il primo motivo del ricorso presentato da Luisa Cotta.
4 Manifestamente infondato è anche il terzo motivo proposto da Stefania Grimaccia, che riguarda il reato di cui al capo d, del quale risponde solo la ricorrente.
4.1 Nel proposto ricorso la parte censura la valutazione in ordine all'elemento soggettivo del reato contestatole, in uno all'omessa applicazione, da parte della Corte di appello, dell'art. 131-bis cod. pen..
4.2 Quanto all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità si rimanda alle considerazioni già espresse con riferimento al secondo motivo proposto da Alessio Luzzo, al secondo motivo proposto dalla stessa Grimaccia e al quarto motivo di Luisa Cotta, con conseguente rigetto della censura, posto che alla ricorrente è contestata una condotta attraverso la quale sono state commesse le violazioni urbanistiche e paesaggistiche contestate e che, unitamente a tali molteplici violazioni, rende il fatto non di particolare tenuità.
4.3 In relazione alla valutazione dell'elemento soggettivo del reato, va evidenziato che nel caso in esame ricorre la c.d. "doppia conforme" e la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda perfettamente con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale. (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; in termini conformi, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01;). Con motivazione immune da censure i giudici di merito hanno ritenuto che l'imputata nel dichiarare che le opere erano conformi, che l'area non era soggetta al vincolo ambientale ed idraulico, che il vincolo del depuratore sarebbe stato superato dall'iscrizione dell'associazione tra gli enti del Terzo settore, che era possibile costruire in deroga, ha consapevolmente attestato una cosa non vera e tale consapevolezza - che la difesa censura nel motivo di gravame - viene congruamente tratta anche dal ruolo rivestito dall'imputata, di progettista delle opere, ruolo che le imponeva di informarsi in ordine all'esistenza di vincoli sulla zona e all'operatività, ed in che termini, di eventuali deroghe per il settore. A fronte di una motivazione che appare logica e coerente, la parte continua a sostenere l'insussistenza dell'elemento soggettivo della condotta, senza un valido confronto con la decisione impugnata, con conseguente inammissibilità di questa parte del motivo di gravame.
Inammissibili sono il secondo, il terzo, e il quinto motivo del ricorso proposto da Luisa Cotta, che possono essere trattati congiuntamente.
5.1 Va ribadito quanto già affermato in relazione al terzo motivo proposto da Stefania Grimaccia, ossia che nel caso in esame la sentenza del Tribunale di Savona e quella della Corte di appello di Genova si saldano perfettamente tra loro e formano un unico complesso motivazionale, avendo i giudici di appello esaminato le censure proposte dai singoli appellanti con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione, tenendo conto che i motivi di gravame non hanno riguardato elementi nuovi, se non con riferimento all'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (che si versi, in questa situazione, in un tipico caso di "doppia conforme" cfr. le già citate Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez.3, n.13926 del 01/12/2011, Valeri, Rv.252615-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 Argentieri). Nel caso di specie, per altro, le conformi sentenze di primo e di secondo grado si integrano perfettamente tra loro e fanno buon governo dei principi espressi da questa Corte sul tema (cfr Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611-01). Laddove, infatti, l'appellante si è limitato alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, o ha prospettato critiche generiche, il giudice dell'impugnazione ha motivato, correttamente, per relationem; mentre, quando sono state formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, come in relazione all'applicazione dell'art. 71 d.lgs. n. 117 del 2017, la Corte di appello le ha compiutamente analizzate e ciò esclude qualunque vizio di motivazione della decisione (in questo senso, oltre a Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611-01, anche le conformi, Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 2013, Santapaola, Rv. 256435-01 e Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Adduci, Rv. 255392-01). Versandosi, come detto, in una ipotesi di cd. "doppia conforme", va per completezza chiarito che «in tema di ricorso per cassazione, l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione. (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988-01), situazione, questa, che non si ravvisa nel caso in esame, in cui, come si vedrà, non si ravvisano, nel complesso, vizi di motivazione che inficiano la tenuta della decisione stessa.
5.2 A fronte di una "doppia conforme" nei termini indicati, la parte, con il secondo ed il terzo motivo, muove una serie di censure che mirano a escludere la responsabilità della ricorrente, nelle quali si afferma che la stessa non avrebbe assunto alcun ruolo, nonostante i compiti di fatto rivestiti all'interno dell'ufficio tecnico del comune e le condotte assunte nella istruzione della pratica, e ciò a prescindere del titolo con il quale era stata assunta. Tanto viene rimarcato con riferimento ad ogni singolo capo di imputazione, così offrendo una ricostruzione dei fatti che non si confronta - se non per affermarne l'insussistenza - con la motivazione dei giudici di merito. In tal modo, tuttavia, non si considera che nel giudizio di cassazione, se da un lato sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507); dall'altro, deve comunque ritenersi inammissibile il motivo di ricorso che, oltre ad essere intrinsecamente indeterminato, difetti della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
5.3 Quanto, infine, al quinto motivo di censura, alcun rilievo può essere mosso ai giudici di merito che hanno fatto corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte in tema di dosimetria della pena e di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che non sono state riconosciute alla ricorrente. La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato, in tema di circostanze attenuanti generiche, che solo la loro concessione necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione;in tali termini già Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace, Rv. 245241 e più di recente Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315; Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, Di Luca, Rv. 270694). Nel caso di specie la sentenza impugnata ha, con motivazione esente da censure, ritenuto congrua ed adeguata la pena inflitta ed ha evidenziato l'assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, valorizzando la gravità del fatto e il ruolo attivo nella realizzazione dell'illecito, quale rappresentante del Comune, garante del rispetto della normativa urbanistica, con una motivazione esente da manifesta illogicità, ed è come tale, in applicazione dei principi sopra esposti, insindacabile in cassazione.
6 Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 04/03/2026.




