Cass. Sez. III n. 10123 del 16 marzo 2021 (UP 20 gen 2021)
Pres. Ramacci Est. Gai Ric. Selvaggio  
Urbanistica.Lottizzazione prescrizione del reato e confisca

Qualora il giudice abbia rilevato una diversa data di consumazione del reato rispetto a quanto indicato dal capo di imputazione a seguito della audizione di testimoni, nel prendere atto che la prescrizione, decorrente dalla nuova data, è maturata, se  l’accertamento del reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo si è completato nel momento che ha coinciso con l’accertamento della – diversa - data di consumazione egli legittimamente, nel dichiarare la prescrizione, può disporre anche la confisca del terreno e delle opere abusivamente realizzate.


RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza, emessa in data 10/12/2018, la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina che, previa dichiarazione di estinzione del reato di lottizzazione abusiva e del reato paesaggistico per prescrizione, aveva confermato la confisca urbanistica del terreno sequestrato e delle opere su di esso realizzate.
La corte territoriale, richiamati i principi giurisprudenziali nazionali e sovranazionali, tra cui la sentenza della Grande Camera della Cedu nel noto caso G.I.E.M.c/Italia del 18 giugno 2018, che aveva riconosciuto la compatibilità con l’art. 7 Cedu della confisca urbanistica purché disposta a seguito di un accertamento che, pur non avendo le caratteristiche formali della condanna, ne presenti i requisiti sostanziali, in quanto riconosca la sussistenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di lottizzazione abusiva, ha ritenuto sussistenti, come accertato dal giudice di primo grado, gli elementi oggettivo e soggettivo del reato di lottizzazione c.d. “mista”, consistiti nel frazionamento in lotti di un terreno agricolo con recinzione ed edificazione di una struttura a copertura, ancorata al suolo, con posizionamento di n. 3 roulotte, e, sulla scorta di tale accertamento di responsabilità ha confermato la disposta confisca.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Selvaggio e ne ha chiesto l’annullamento deducendo, con un unico articolato motivo, la violazione di cui all’art. 44 comma 2 del d.P.R. 380 del 2001.
Argomenta il ricorrente che secondo il disposto di cui all’art. 44 comma 2 d.P.R. n. 380 del 2001, secondo cui “la sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva dispone la confisca dei terreni abusivamente realizzati e delle opere abusivamente costruite, non potrebbe essere interpretata, quanto alla dizione “definitivo accertamento”, se non come riferimento alla sentenza di condanna, non potendosi ritenere conforme al dato normativo che al giudice penale residui, in caso di prescrizione del reato, un potere di verifica al di fuori di quello di cui all’art. 129 comma 2 cod.proc.pen. Ciò significherebbe che una volta estinto il reato per prescrizione, ogni potere di accertamento non possa avvenire in malam partem e il suo eventuale esercizio si porrebbe al di fuori delle prerogative assegnata dall’ordinamento al giudice. Tale conclusione troverebbe autorevole avvallo dalla pronuncia di Questa Corte di legittimità Sezioni Unite n. 13539/2020, Perroni che ha statuito che, ove la prescrizione maturi nel corso del giudizio di primo grado, il disposto dell’art. 129 comma 1 cod.proc.pen. non consente la prosecuzione dello stesso ai fini di disporre la confisca. La prosecuzione del giudizio di primo grado a fini di disporre a confisca sarebbe avvenuta in violazione di legge come sancito dalla citata pronuncia. Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza in punto disposta confisca.

3. Il Procuratore generale nella sua articolata requisitoria scritta ha sollecitato la rimessione del procedimento davanti alle Sezioni Unite della Corte.
Sotto un primo profilo, pone la questione se il principio di diritto vincolante, cui si riferisce l’art. 618, comma 1-bis, c.p.p., sia solo quello con cui le Sezioni unite risolvono la questione oggetto della rimessione o anche quello che, come nel caso del mutamento interpretativo che ci occupa, si risolve in un obiter dictum. Tale sarebbe, secondo il Procuratore generale, il principio enunciato dalle Sezioni Unite Perroni secondo cui «una volta intervenuta la causa estintiva del reato determinata dalla prescrizione, il giudizio, in applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non può proseguire al solo fine di accertare la sussistenza del fatto...».
Sotto altro profilo manifesta la non condivisione del principio affermato privilegiando l’opzione ermeneutica espressa dalla giurisprudenza della Terza Sezione (sentenza n. 2293/2020, Romano) ed evidenzia un possibile esito interpretativo secondo cui la confisca può essere disposta solo in presenza di sentenza di condanna, fondato sull’affermazione, al paragrafo 7.6 del considerato in diritto della sentenza citata secondo cui «il principio di adozione in via immediata del proscioglimento va dunque riaffermato, sicchè il giudice di primo grado potrà disporre la confisca solo ove, anteriormente al momento di maturazione della prescrizione, sia stato comunque già accertato, nel contraddittorio delle parti, il fatto di lottizzazione nelle sue componenti oggettive e soggettive» (cfr. par. 7.6.).
In ogni caso, argomenta il Procuratore generale l’opportunità di rimettere alla decisione delle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 618 comma 1 cod.proc.pen., in conseguenza dell’obiter dictum contenuto nella pronuncia delle Sezioni Unite Perroni che ha generato un contrasto con la giurisprudenza preesistente che rende opportuno un esame della seguente questione da parte delle Sezioni unite: “se il giudice di primo grado potrà disporre la confisca solo ove, anteriormente al momento di maturazione della prescrizione, sia stato comunque già accertato, nel contraddittorio delle parti, il fatto di lottizzazione nelle sue componenti oggettive e soggettive”. Non si tratta, secondo il Procuratore generale, di una riproposizione della medesima questione, poiché essa viene proposta direttamente all’esame delle sezioni unite per la prima volta. D’altra parte, l’art. 172, comma 1, disp. att. cod.proc.pen. attribuisce al Presidente della Corte di cassazione il potere di restituire alla sezione il ricorso qualora siano stati assegnati alle sezioni unite ricorsi sulla “medesima questione” o qualora risulti superato il contrasto, con la precisazione però che in nessun caso il ricorso può essere restituito se vengono enunciate “ragioni che possono dar luogo a un nuovo contrasto”. I presupposti della norma risultano del resto funzionali ad evitare, per una sorta di eterogenesi dei fini, di paralizzare il sistema (attraverso continue remissioni, spesso di esito scontato) e portare a una inflazione di sentenze delle medesime sezioni unite (ciò che finirebbe per pregiudicarne l’autorevolezza).
Ribadisce il Procuratore generale che, nella specie, non può ritenersi che le Sezioni Unite Perroni fossero state investite di un ricorso sulla ‘medesima questione’ così da precludere la remissione per tale ragione, neppure può ritenersi sussistere l’ipotesi del “superato contrasto” giurisprudenziale, in quanto le Sezioni unite sono intervenute su una questione dove il diritto vivente era consolidato in senso opposto, fino a potersi sostenere che in realtà non sussistesse alcun reale contrasto sul punto specifico e, quindi, sono state loro stesse a innovare la giurisprudenza.  
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato sulla base delle seguenti ragioni.
2. Secondo l’accertamento di fatto operato nelle conformi sentenze di merito, non più rivalutabile in questa sede e nemmeno contestato dal ricorrente, a seguito di vendita dell’originario lotto di terreno agricolo, situato in agro del Comune di Fondi, località Borgo Sant’Antonio, esteso per h. 1.04,71, partita 22575, foglio 83, part. 839 e 840, a sedici acquirenti tra cui Selvaggio Domenico, questi aveva provveduto a recintare una parte di questo, bonariamente a lui assegnata, e a realizzare una struttura in ferro, con copertura e ancoraggio al suolo, sotto la quale collocava tre roulotte collegate alla rete elettrica. L’atto di vendita era datato 4 marzo 1989 e i lavori di realizzazione delle opere abusive erano collocati, secondo la sentenza del Tribunale, nell’anno 2006 sulla scorta delle dichiarazioni del teste Perrotti, datazione dalla quale il Tribunale ha tratto la conclusione della prescrizione del reato maturata al 2011 e l’ha dichiarata con la sentenza del 10 aprile 2015.
Per un migliore inquadramento della questione, deve darsi atto che il Pubblico Ministero esercitava, con decreto di citazione diretta a giudizio, emesso in data 26 ottobre 2011, l’azione penale per il reato di lottizzazione abusiva e per il reato paesaggistico, accertato il 1° giugno 2010, nei confronti di Selvaggio Domenico; che il procedimento penale, fissato originariamente all’udienza del 27 giugno 2012, veniva ripetutamente rinviato sino all’udienza del 7/02/2014, udienza nella quale si dava corso all’istruttoria dibattimentale che proseguiva all’udienza del 01/12/2014, e il procedimento si concludeva con la sentenza, in data 10 aprile 2015, che dichiarava non doversi procedere per estinzione dei reati per prescrizione e disponeva la confisca dei terreni lottizzati e delle opere abusivamente realizzate.
2.1. Ciò premesso in fatto, argomenta il ricorrente che l’applicazione del dictum delle Sezioni Unite Perroni, secondo cui qualora la prescrizione maturi nel corso del giudizio di primo grado, il disposto di cui all’art. 129 comma 1 cod.proc.pen. non consente la prosecuzione del giudizio ai fini di disporre la confisca, dovrebbe comportare l’annullamento della sentenza sul punto poiché la prescrizione del reato di lottizzazione abusiva era maturata in primo grado, ma il Tribunale aveva comunque disposto la confisca. Da cui la richiesta di annullamento della sentenza che l’ha disposta.
3. Nel ripercorrere le tappe del dibattito sulla confisca urbanistica nel caso di reato prescritto, la giurisprudenza di legittimità aveva, sin da epoca risalente, affermato che l'estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione, maturata in data antecedente all'esercizio dell'azione penale, preclude al giudice l'accertamento, a fini di confisca, del reato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi (Sez. 3, n. 30933 del 19/05/2009, Costanza, Rv. 244247 – 01; Sez. 3, n. 35313 del 19/05/2016, Imolese, Rv. 267534 – 01).
In particolare nella sentenza Imolese, si era chiarito che la confisca dei terreni in caso di lottizzazione abusiva può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato purché sia accertata la sussistenza della lottizzazione stessa sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che assicuri il contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, e che verifichi, sotto il secondo aspetto, l'esistenza di profili quantomeno di imprudenza, negligenza e difetto di vigilanza dei soggetti nei confronti dei quali la misura viene ad incidere (Sez. 3, n. 17066 del 04/02/2013, Volpe e altri, Rv. 255112).
È, dunque, proprio in ragione della necessità di un tale compiuto accertamento, nei termini appena evidenziati, e a prescindere dalla compatibilità o meno di una tale conclusione in particolare con la previsione dell'art. 7 della Convenzione Edu, la Corte di legittimità aveva precisato che se l'esercizio della stessa azione penale risulti precluso essendo già maturata la prescrizione, nessuna confisca potrebbe essere legittimamente adottata.
Infatti, la stessa impossibilità di esercitare l'azione penale non potrebbe che impedire al giudice di compiere quell'accertamento del reato invece indispensabile, alla stregua dell'indirizzo sin qui ricordato, e con le richieste modalità di ampia partecipazione dei soggetti interessati, accertamento del reato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, quale necessario presupposto per l'adozione della confisca (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 24162 del 06/04/2011, Vitale, Rv.250641; Sez. 3, n. 5857/11 del 06/10/2010, Grova e altri, Rv.249517; Sez. 3, n. 30933 del 19/05/2009, Costanza, Rv. 244247).
In coerenza con tali principi, si era affermato, nella giurisprudenza antecedente alla pronuncia delle Sezioni Unite Perroni, l’indirizzo ermeneutico secondo cui, nel caso in cui la prescrizione venga a maturare nel corso del giudizio, ciò non era di ostacolo alla prosecuzione di questo ai fini dell’accertamento dei presupposti per disporre la confisca.
La maggioritaria giurisprudenza di legittimità aveva affermato che, in tema di lottizzazione abusiva, sulla base di una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, anche in presenza di una causa estintiva del reato, era necessario proseguire il processo per accertare il reato, nei suoi estremi oggettivo e soggettivo, al fine di adottare il provvedimento di confisca urbanistica, in quanto il principio generale della immediata declaratoria della causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. è implicitamente derogato da disposizioni speciali che prevedono l'applicazione di misure che il giudice penale è tenuto ad applicare (cfr. Sez. 3, n. 2292 del 25/10/2019, Romano, Rv. 278577 – 03; Sez. 3, n. 22034 del 11/04/2019, P.M.c/Pintore, Rv. 275969 – 01).
4. Sulla questione dei rapporti tra dichiarazione di prescrizione e prosecuzione dell’azione penale a fini di confisca è intervenuta la pronuncia della Corte di cassazione nel suo massimo consesso che, pur investita di un diverso quesito di diritto, si è pronunciata sul punto affermando il principio, di cui alla massima, secondo cui «in tema di lottizzazione abusiva, la confisca di cui all'art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato determinata dalla prescrizione, purché la sussistenza del fatto sia stata già accertata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio, in applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non può proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento» (Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870 – 01).
5. Anche se non era oggetto del quesito rimesso alla decisione, la Corte di legittimità nella sua massima espressione ha affrontato la questione interpretativa dei rapporti tra l’art. 129 cod.proc.pen. e la confisca nei termini sopra citati ed ha enunciato il principio di diritto sopra riportato.

6. Ritiene il Collegio di non aderire alla richiesta del Procuratore generale di rimessione alle Sezioni Unite.
Osserva, il Collegio, che a norma dell’art. 173, comma 3, disp. att. cod.proc.pen. «quando il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite, la sentenza enuncia sempre il principio di diritto sul quale si basa la decisione».
Ciò implica che spetta, senza dubbio, alle Sezioni Unite della Corte di cassazione un ampio potere di formulare il principio di diritto in modo da definire i confini, cosicché la regola enunciata possa essere di per sé esauriente a fungere da guida per orientare in maniera certa e prevedibile le decisioni in un’ottica di razionalizzazione del sistema in funzione nomofilattica, comprendente anche le questioni che pur non direttamente devolute alla decisione entrano in connessione con queste (Sez. 5, n. 1757 del 17/12/2020, Lombardo, non mass.)
Si tratta di un potere che, come osservato nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 1757/2020 cit.) le Sezioni Unite hanno fatto ripetutamente ricorso, come attestato, in tempi recenti dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 5292 del 26/11/2020, Sanna, nella quale, investite della questione sulla portata della sospensione del corso della prescrizione nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, ex art. 83 comma 3 bis, d.l. n. 18 del 2020, conv. in l. n. 27 del 2020, hanno esteso il proprio esame nell’ottica di sistema al fine di fornire una ricostruzione organica dell’istituto avuto riguardo alla propria funzione nomofilattica (Sez. 5, n. 1757/2020 cit.).
La richiesta del Procuratore generale di rimessione della decisione alle Sezioni Unite sul rilievo che, trattandosi di un obiter dictum, questo non sarebbe vincolante, non è, quindi, condivisibile.
Peraltro, osserva ancora il Collegio, che l’art. 618 comma 1 bis cod.proc.pen. sancisce un vincolo di precedente, non in termini assoluti e, seppur limitato all’interno della Corte di cassazione, consente alla Sezione semplice che non lo condivide, di rimettere la questione alle Sezioni Unite.
Ciò premesso, il Collegio non ritiene di non condividere il principio affermato dalle citate Sezioni Unite Perroni, sicchè non ricorrono i presupposti di cui all’art. 618 comma 1 bis cod.proc.pen.
Nemmeno ritiene di dover rimettere la questione, di natura facoltativa ai sensi dell’art. 618 comma 1 cod.proc.pen., non ricorrendo un contrasto giurisprudenziale, anche solo potenziale, tra le Sezioni semplici sulla questione di diritto di cui ci si occupa, ovvero se il giudizio possa proseguire, nel caso di prescrizione maturata nel corso del giudizio di primo grado, ai fini di disporre la confisca, poiché su questo specifico punto si è già pronunciata la sentenza Perroni che ha enunciato un diverso principio di diritto vincolante per il giudice, che lo condivide, per le ragioni sopra esposte. Non si può, ritenere sussistente un contrasto interpretativo volto a rimettere in discussione, davanti alle Sezioni Unite, il recente arresto evocando, quale termine del contrasto, l’indirizzo interpretativo che proprio le Sezioni Unite hanno superato.
Non ritiene, conclusivamente il Collegio, che vi sia spazio, allo stato, per nuovamente investire le Sezioni Unite in relazione ai rapporti tra pronuncia ex art. 129 comma 1 cod.proc.pen. e confisca urbanistica.

6. Le Sezioni Unite Perroni, dopo avere richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il principio generale dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa estintiva del reato di cui all'art. 129 cod. proc. pen. rispetto al correlativo e coesistente "obbligo di accertamento" ricavabile dall'art. 44 cit., impone al giudice di "adottare altri provvedimenti a carattere reattivo o ripristinatorio, nei quali si sostanzia l'esigenza dell'ordinamento di ripristinare l'ordine giuridico violato dal fatto illecito" (così Sez. 3, n. 2292 del 25/10/2019, , Romano, non mass., Sez. 3, n. 53692 del 13/07/2017, Martino, Rv. 272791; Sez. 3, n. 43630 del 25/06/2018, Tammaro, Rv. 274196; Sez. 3, n. 31282, del 27/3/2019, Grieco, Rv. 277167), lo ha ritenuto recessivo, riaffermando (cfr. par. 7 del considerato in diritto) «la valenza, rispondente a principi di ordine costituzionale, dell'obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione del reato posto dall'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., unicamente derogabile, in melius, dal comma 2 della stessa norma, laddove già risulti con evidenza la sussistenza di una causa di proscioglimento nel merito e, in peius, nel senso, cioè, di consentire ugualmente la prosecuzione del processo ai fini dell'adozione di provvedimenti lato sensu sanzionatori, solo in presenza di norme che espressamente statuiscano in tal senso» e conclude che «Nessuna lettura della norma costituzionalmente o convenzionalmente orientata nel senso della prosecuzione del processo, a prescrizione maturata, quando non sia stato ancora accertato il fatto appare, dunque, sostenibile».
Del resto, si deve rammentare che, in fattispecie riguardante la confisca urbanistica, in conseguenza della stretta applicazione del "principio di immediatezza" di cui all'art. 129 cod.proc.pen., è stato da questa Corte ritenuto abnorme il decreto del giudice dell'udienza preliminare che, proprio al fine di consentire successivamente l'accertamento finalizzato a detta confisca, abbia disposto ugualmente il rinvio a giudizio per un reato, pur riconoscendo l'intervenuta estinzione dello stesso per prescrizione, in quanto esplicatosi al di fuori dei casi consentiti, al di là di ogni ragionevole limite (Sez. 1, n. 33129 del 06/07/2004, Confl. comp. in proc. Bevilacqua, cit.).
E, sempre in tema di confisca urbanistica, va ricordato come la Corte, pur attraverso il riferimento a quanto imposto specificamente dall'art. 469 cod. proc. pen., abbia ravvisato, a fronte di maturata prescrizione del reato di lottizzazione, l'impossibilità, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, e, dunque, ad azione penale già esercitata, e dunque in un momento processuale tale, in teoria, da consentire di accertare il fatto nelle sue componenti oggettive e soggettive, di protrarre oltre il giudizio (Sez. 3, n. del 14/11/2018, Bernardini, Rv. 277975).
Sicché, secondo tale prospettiva, che il Collegio condivide, «l'art. 129 cod.proc.pen. si muove nella prospettiva di troncare, allorché emerga una causa di non punibilità, qualsiasi ulteriore attività processuale e di addivenire immediatamente al giudizio, anche se fondato su elementi incompleti ai fini di un compiuto accertamento della verità da un punto di vista storico». Pertanto, il giudizio, che non abbia già accertato il reato al momento del maturare della prescrizione, non può proseguire ai fini della pronuncia della confisca.

7. Il tema, allora, si sposta su un diverso piano ed è correlato alla individuazione del momento consumativo del reato, tenuto conto della multiforme struttura del reato di lottizzazione abusiva e le conseguenti diverse modalità di individuazione del momento consumativo del reato determinante per il calcolo della prescrizione.
Senza addentrarci sulla disamina della multiforme struttura del reato (lottizzazione materiale, cartolare e c.d. mista) e della giurisprudenza di legittimità che ha operato distinzioni con riguardo alle diverse situazione concrete in cui può atteggiarsi il reato, l’applicazione dei principi ermeneutici al caso in esame è agevole.
In primo luogo, occorre dare atto che l’accertamento di fatto della sentenza del Tribunale di Latina non è oggetto di contestazione e che nel caso in esame ricorreva una lottizzazione c.d. mista.
Ciò posto, risulta che l’esercizio dell’azione penale era avvenuto in data 26 ottobre 2011, ma con riferimento ad una imputazione che contestava il reato alla data dell’accertamento del 1° giugno 2015, sicchè, sgombrato il campo da possibili equivoci, non può trovare applicazione il principio secondo cui l'estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione, maturata in data antecedente all'esercizio dell'azione penale, preclude al giudice l'accertamento, a fini di confisca, del reato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi (Sez. 3, n. 30933 del 19/05/2009, Costanza, Rv. 244247 – 01; Sez. 3, n. 35313 del 19/05/2016 Rv. 267534 – 01) e ciò in quanto al momento dell’esercizio dell’azione penale, tenuto conto della contestazione, il reato non era prescritto.
L’istruttoria dibattimentale, dopo numerosi rinvii, era stata svolta nelle udienze del 07/02/2014 (esame teste Peppe e acquisizione documenti) e del 01/12/2014 (audizione del teste Perrotta). Il processo veniva rinviato al 10/04/2015 per la discussione e la pronuncia della sentenza.
Ora, dal testo della sentenza del Tribunale di Latina, sulla scorta della deposizione del teste Peppe e dell’acquisizione del rogito di vendita, era risultata la vendita dell’appezzamento di terreno agricolo a sedici acquirenti, tra cui il Selvaggio, che il terreno era stato bonariamente frazionato con recinzione e che sulla particella attribuita all’imputato, questi aveva realizzato le opere abusive (tettoia con posizionamento di tre roulotte), ma solo sulla scorta della deposizione del teste Perrotta, avvenuta alla successiva udienza dopo che l’accertamento della lottizzazione c.d. mista era completo sulla scorta della deposizione del teste Peppe e dei documenti, aveva individuato l’epoca di consumazione del reato, da cui inizia a decorrere la prescrizione, al 2006 (data nella quale era stata completata l’installazione delle roulotte e dunque era avvenuta la trasformazione del territorio incompatibile con la destinazione urbanistica), da cui ha tratto la conclusione che i termini di prescrizione del reato contravvenzionale erano decorsi.
Come è noto, nel caso di lottizzazione abusiva c.d. mista, trattandosi di reato progressivo al quale si applica la disciplina del reato permanente, il termine di prescrizione inizia a decorrere solo dopo la ultimazione sia dell'attività negoziale, sia dell'attività di edificazione, e cioè, in quest'ultima ipotesi, dopo il completamento dei manufatti realizzati sui singoli lotti oggetto del frazionamento (Sez. 3, n. 24985 del 20/05/2015, Di Turco, Rv. 264122 – 01).
Nel caso in esame, la data di consumazione del reato decorrente dal momento del completamento delle opere, da cui inizia a decorrere il termine di prescrizione (cfr. pag. 5) era stata ritenuta, sulla base della deposizione del teste Perrotta, sentito all’udienza del 01/12/2014, al 2006, sicchè la prescrizione era maturata al 2011, essendo decorsi cinque anni dalla data di cessazione della permanenza. Quindi, richiamati i principi di matrice costituzionale e convenzionale, ritenuta accertata la lottizzazione abusiva nei suoi elementi oggettivo e soggettivo (che qui non vengono posti in discussione), il Tribunale ha confermato la confisca urbanistica.

8. La decisione del Tribunale che ha disposto la confisca urbanistica, confermata dalla sentenza impugnata, è corretta in diritto.
9. Il Tribunale ha rilevato una diversa data di prescrizione, connessa all’epoca di consumazione del reato individuata, diversamente dal capo di imputazione, al 2006, da cui era fatto decorrere il termine di prescrizione.
La diversa data di consumazione del reato segue la testimonianza del teste Perrotta che, nel 2014, ha introdotto nel processo gli elementi di valutazione che sono stati esaminati dal giudice del merito per addivenire, in quella data, ad una diversa data di consumazione del reato già accertato sulla scorta del precedente testimoniale, e a prendere atto che la prescrizione, decorrente dalla nuova data, era maturata. Ma considerato che l’accertamento del reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo si era completato all’udienza del 01/12/2014, momento che ha coinciso con l’accertamento della – diversa - data di consumazione del reato che, però era già stato accertato, il giudice del merito ha dichiarato la prescrizione del reato e, considerato che alla data in cui ha preso atto della prescrizione del reato, per effetto della diversa epoca di consumazione del reato, l’accertamento del reato di lottizzazione abusiva era compiuto, ha disposto la confisca del terreno e delle opere abusivamente realizzate.
In altri termini, la prescrizione del reato, per effetto della deposizione del teste Perrotta, è stata apprezzata solo dopo l’accertamento del reato conseguente all’esame del teste Peppe e all’acquisizione documentale avvenuti all’udienza dell’aprile 2014, momento nel quale, tenuto conto dell’accertamento fissato al 1° giugno 2015, il reato di lottizzazione non era ancora prescritto. Solo successivamente nel dicembre 2014, il Tribunale all’esito della deposizione del teste Perrotta è addivenuto ad un diverso accertamento della sola epoca di consumazione del reato che ha comportato il rilievo della prescrizione di questo che poi ha dichiarato nella successiva udienza del 2015. Ma tenuto conto dell’accertamento del reato, già compiuto prima dell’accertamento della diversa epoca di consumazione e in un momento nel quale, secondo la contestazione, il reato non era ancora prescritto, ha disposto la confisca urbanistica del terreno e delle opere abusivamente realizzate.
Il Tribunale, contrariamente all’assunto difensivo, non ha proseguito nell’accertamento del reato di lottizzazione abusiva dopo che aveva rilevato la prescrizione dello stesso ai soli fini della confisca, in violazione dell’art. 129 cod.proc.pen. come affermato dalle Sezioni Unite Perroni, ma nel momento in cui ha rilevato la prescrizione per effetto della diversa data di consumazione del reato, a seguito della testimonianza Perrotta, ha verificato che l’accertamento nel contraddittorio delle parti sul reato di lottizzazione abusiva era completo ed ha quindi disposto la confisca. In conclusione, l’accertamento del reato, compiuto nel contraddittorio delle parti, si era già perfezionato in un momento precedente al rilievo della prescrizione e preso atto di ciò ha disposto la confisca urbanistica.
Solo nel momento successivo all’accertamento del reato, nella sua componente oggettiva e soggettiva e nel contraddittorio delle parti, il Tribunale ha individuato la diversa data di consumazione del reato dalla quale è risultata accertata la prescrizione del reato che si è limitata a dichiarare.
La disposta confisca è intervenuta in presenza di una causa estintiva del reato determinata dalla prescrizione e di un accertamento del reato, già compiuto al momento dell’accertamento della causa estintiva, nelle sue componenti oggettive e soggettive nell'ambito di un giudizio che ha assicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati.
Il procedimento, contrariamente all’assunto difensivo, non è proseguito nel corso del giudizio di primo grado, ai fini di disporre la confisca, in violazione dell’art. 129 comma 1 cod.proc.pen. secondo il dictum delle S.U. Perroni.

10. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 20/01/2021