Cass. Sez. III n. 42190 del 29 novembre 2010 (Cc. 10 nov. 2010)
Pres. Petti Est. Lombardi Ric. Romano
Urbanistica. Opere stagionali

La mancata rimozione di un’opera edilizia allo spirare del termine stagionale, per il quale è stato rilasciato il provvedimento abilitativo, configura il reato di cui all’art. 44 del D.P.R. n. 380 del 2001, atteso che in tale ipotesi la responsabilità discende dal combinato disposto del citato ari 44 e dell’art. 40, comma secondo, c.p., per la mancata ottemperanza all’obbligo di rimozione insito nel provvedimento che ha autorizzato la installazione del manufatto per un determinato periodo di tempo.

 

UDIENZA del 10.11.2010

SENTENZA N.1499

REG. GENERALE N. 27385/2010


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Signori:

 

Dott. Ciro Petti                         Presidente
"   Alfredo Maria Lombardi     Consigliere  - Rel.
Silvio Atnoresano                    "

Giulio Sarno
Santi Gazzarra


ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


- Sul ricorso proposto dall'Avv. Giuseppe Guida, difensore di fiducia di Ro. An., n. a Nola il xx.ad.xxxx, avverso l'ordinanza in data 27.4.2010 del Tribunale di Napoli, con la quale è stato confermato il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Nola in data 30.3.2010.
- Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
- Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
- Udito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
- Udito il difensore Avv. Giuseppe Guida, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

 

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO


Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Nola in data 30.3.2010, con il quale è stato disposto il sequestro preventivo di un gazebo con struttura portante lignea stabilmente ancorato al suolo.


Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il fumus del reato di cui all'art. 44 lett. b) del DPR n. 380/2001, oggetto di indagine nei confronti di Ro. An., per essere stata omessa la rimozione del manufatto al termine della fase stagionale cui era limitato dal titolo abilitativo.


Il Tribunale ha, altresì, ritenuto sussistenti le esigenze cautelari connesse all'aggravio del carico urbanistico derivante dalla utilizzazione dell'opera.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'indagato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.


Con il primo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 44, primo comma lett. b), del DPR n. 380/2001.


Si deduce, in sintesi, che l'opera di cui si tratta non è caratterizzata dai requisiti della precarietà, ovvero della temporaneità della sua utilizzazione, e che la stessa è conforme a quanto previsto dal permesso di costruire, sicché non sussisteva alcun obbligo di rimozione al termine del periodo di utilizzo.


Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata applicazione dell'ari. 321 c.p.p..


Si deduce che la valutazione della esistenza delle esigenze cautelaci è fondata su una motivazione apodittica, disancorata dai dati fattuali emergenti dagli atti.


Si osserva sul punto che la struttura realizzata ha una funzione strumentale ed accessoria rispetto all'albergo cui è annessa, sicché dal suo utilizzo non può derivare una concreta e reale compromissione del territorio ovvero del carico urbanistico.


Con l'ultimo motivo di gravame si denuncia la illogicità e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza.


In sintesi, si denuncia la illogicità della motivazione in relazione alle risultanze dalle quali emerge la conformità dell'opera alle previsioni del permesso di costruire.


Il ricorso non è fondato.


Come osservato dallo stesso ricorrente, ai sensi dell'art. 3, comma primo lett. e5), del DPR n. 380/2001, sono considerati interventi di nuova costruzione, la cui realizzazione deve essere assentata mediante il permesso di costruire, la installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere .....utilizzate quali abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.


E' stato, inoltre, già affermato da questa Suprema Corte in fattispecie analoga a quella di cui si tratta che la mancata rimozione di un'opera edilizia allo spirare del termine stagionale, per il quale è stato rilasciato il provvedimento abilitativo, configura il reato di cui all'art. 44 del D.P.R. n. 380 del 2001, atteso che in tale ipotesi la responsabilità discende dal combinato disposto del citato art. 44 e dell'art. 40, comma secondo, c.p., per la mancata ottemperanza all'obbligo di rimozione insito nel provvedimento che ha autorizzato la installazione del manufatto per un determinato periodo di tempo. (cfr. sez. III, 6.6.2006 n. 29871, Sciavilla, RV 234939).


Correttamente, pertanto, il Tribunale del riesame ha ravvisato nella mancata rimozione del gazebo, al termine del periodo per il quale ne era prevista la utilizzazione, la fattispecie di reato oggetto di indagine.

Quanto all'esistenza dell'obbligo di rimozione del gazebo, al termine del periodo stagionale per il quale era stato autorizzato, il relativo accertamento costituisce una questione di fatto afferente alla interpretazione del titolo abilitativo, che deve essere compiutamente esaminata nella sede di merito, in quanto riguarda la colpevolezza dell'imputato, e, in ogni caso, non può formare oggetto di verifica in sede di legittimità.


Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.


Sul punto dell'aggravio del carico urbanistico, invero, la motivazione dell'ordinanza non è affatto apodittica e, pertanto, non è censurabile in sede di legittimità.


Il Tribunale del riesame ha correttamente osservato che l'aggravio del carico urbanistico è determinato dalla trasformazione di un'opera per la quale era previsto il carattere temporaneo in opera definitiva e che la sua utilizzazione incide sul rapporto tra popolazione del territorio ed attrezzature fissato dagli standard urbanistici, determinando una accresciuta utilizzazione di quest'ultimo rispetto a quanto stabilito in sede programmatica.


L'ultimo motivo di gravame, infine, è inammissibile ex art. 325 c.p.p..


Ai sensi della disposizione citata, infatti, i provvedimenti in materia di misure cautelari reali possono essere impugnati mediante ricorso per tassazione solo per violazione di legge.


Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.


Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 10.11.2010.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il 29 Nov. 2010