TAR Emilia Romagna (BO), Sez. II, n. 64, del 17 gennaio 2014
Rumore.Legittimità ordinanza per risanamento acustico
E’ legittimità ordinanza comunale di provvedere alla presentazione di una documentazione di impatto acustico predisposto comprensivo del Progetto di Piano di Risanamento Acustico. L’ordinanza al di là della formale (ma di per sé irrilevante) indicazione dell’art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 2000 in essa contenuta, deve essere oggettivamente qualificata quale misura ordinariamente applicabile ex lege n. 447 del 1995 (artt. 6, 7 e 14), al fine di ripristinare il normale livello delle immissioni acustiche provenienti dall’impianto produttivo della ricorrente di cui, in sede di esercizio del potere di controllo attribuito ai Comuni con il supporto tecnico di A.R.P.A., era stato accertato l’avvenuto superamento. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 00064/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01321/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1321 del 2005, proposto da:
Electrolux Home Products Italy s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Maria Grazia Tinarelli e Ada Lucia De Cesaris, con domicilio eletto presso la seconda, con studio in Bologna, via Belluzzi n. 3;
contro
Comune di Forlì, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Balli, con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Bologna, via Altabella n. 3;
A.R.P.A. - Agenzia Reg. Prevenz. e Ambiente Emilia Romagna - A.R.P.A. -Agenz. Reg.le Prevenz. Ambiente Sez. Prov. Forlì –Cesena, non costituite in giudizio.
nei confronti di
Merendi Doris, Naldi Mariangela, Castagnoli Elsa, non costituite in giudizio.
per l'annullamento
1)dell'ordinanza n.314 del 7 luglio 2005, con la quale il Comune di Forlì ha ordinato alla società ricorrente "di provvedere per la sede Forlì Plant alla presentazione, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, alla presentazione di una documentazione di impatto acustico predisposto sulla base dei criteri di cui alla DGR n. 54 del 28/4/04 comprensivo del Progetto di Piano di Risanamento Acustico, redatti da tecnico competente (ex art. 2 L. 447/95) e contenente il programma temporale degli interventi da attuarsi; 2)del rapporto di prova ARPA relativo ai rilievi fonometrici effettuati tra il 12 e il 18 gennaio 2004 ed allegato all'ordinanza 07.07.2005; 3)dei rapporti e di tutti i documenti inerenti i sopraluoghi effettuati dall'ARPA nel corso del 2003 ma non inviati alla ricorrente e allo stato non conosciuti; 4)della deliberazione del consiglio comunale di Forlì n.106 del 2 luglio 2001 relativa all’approvazione della zonizzazione acustica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Forlì';
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2013, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, una società industriale avente stabilimento produttivo sito nel comune di Forlì impugna il provvedimento in data 7/7/2005, con il quale la locale civica amministrazione ha ordinato alla stessa di provvedere “…alla presentazione di una documentazione di Impatto Acustico predisposto sulla base dei criteri di cui alla DGR n. 54 del 28/4/04 comprensivo del Progetto di Piano di Risanamento Acustico redatti da tecnico competente (ex art. 3 L. 447/95). La ricorrente impugna, altresì, il precedente rapporto di prova ARPA contenente i rilievi fonometrici effettuati tra il 12 e 18 gennaio 2004, gli ulteriori rapporti effettuati da ARPA ma non conosciuti in quanto mai comunicati alla società e, infine, la deliberazione del Consiglio comunale di Forlì in data 2/7/2001, avente ad oggetto l’approvazione della zonizzazione acustica del territorio comunale.
A sostegno del gravame, la ricorrente evidenzia motivi in diritto rilevanti: Incompetenza del dirigente comunale che ha adottato l’ordinanza impugnata; violazione dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990; illegittimità degli accertamenti tecnici effettuati da ARPA perché troppo risalenti nel tempo; inapplicabilità alla fattispecie in esame del valore di limite differenziale, trattandosi di impianto produttivo a ciclo continuo; Violazione dell’allegato B comma 10 D.M. 16/3/1998 e dell’art. 4, comma 1 del DPCM 14/11/1997; Violazione dell’art. 4, comma 1, L. n. 447 del 1995 e dell’art. 2, comma 4, L.R. n. 15 del 2001; violazione dell’art. 3 D.M. 11/12/1996 e della circolare Ministero dell’Ambiente in data 6/9/2004; Violazione dell’art. 54, comma 1 e comma 2 , D.lgs. n. 267 del 2000; Eccesso di potere sotto diversi profili.
Il comune di Forlì, costituitosi in giudizio, in via pregiudiziale eccepisce l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente alla prosecuzione della causa o comunque l’inammissibilità dello stesso per acquiescenza al provvedimento impugnato. Nel merito, l’amministrazione chiede che il ricorso sia respinto, in ragione dell’infondatezza di tutte le censure ivi rassegnate.
Alla pubblica udienza del 14 novembre 2013, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione come da verbale.
Il Collegio ritiene di non dovere esaminare le eccezioni in rito sollevate dall’amministrazione comunale resistente, in ragione dell’infondatezza del ricorso nel merito. Innanzitutto non è condivisibile l’assunto della società, evidenziato nel primo motivo di ricorso, con il quale si ritiene necessario che l’avviso di avvio del procedimento ex art. 7 L. n. 241 del 1990 preceda anche l’effettuazione degli accertamenti tecnici in ordine al superamento dei limiti di cui alla classificazione acustica comunale. Per costante giurisprudenza, sul punto, tale avviso deve precedere necessariamente il provvedimento conclusivo del procedimento, ma non certo gli accertamenti tecnici che, allo scopo di garantire la genuinità dei risultati, ben possono essere effettuati senza preavvisare il soggetto interessato; fermo restando, tuttavia, l’obbligo per l’amministrazione procedente, di comunicare l’esito degli stessi al soggetto interessato, al fine di consentirgli di verificarne la veridicità o l’esattezza, nonché l’idoneità degli strumenti tecnici utilizzati ed eventualmente di evidenziare i propri rilievi in sede procedimentale.
Nel caso in esame, quindi, non risulta violato l’art. 7 della L. n. 241 del 1990, non essendo contestato che la ricorrente abbia potuto conoscere e valutare i suddetti risultati degli accertamenti tecnici effettuati da ARPA, ben prima dell’adozione dell’ordinanza impugnata (v., al riguardo, verbale di incontro di approfondimento tra le parti in contraddittorio del 17/6/2005 – doc. n. 5 del Comune). Risulta infondato, inoltre, il secondo motivo di ricorso, stante che gli accertamenti tecnici effettuati da ARPA sono chiari nell’evidenziare l’oggettivo ed effettivo superamento dei limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale, sia in riferimento ai limiti assoluti sia riguardo ai c.d. limiti differenziali, senza che risulti residuare alcuno spazio per argomentazioni concernenti l’asserita perplessità delle motivazioni di ARPA sul punto (v. Relazione ARPA pag. 1 doc. n. 2 del Comune). Per quanto concerne il rilievo in ordine alla ritenuta non rappresentatività e inattendibilità dei suddetti accertamenti tecnici, in quanto ritenuti troppo risalenti nel tempo, il Collegio osserva che l’argomentazione non può essere condivisa, stante che la stessa ricorrente non ha indicato né tanto meno dimostrato che siano state effettuate rilevanti modificazioni dell’impianto in questione o delle modalità di utilizzo dello stesso, dopo l’esecuzione degli accertamenti A.R.P.A. nel mese di gennaio 2004. Non sussiste, inoltre, il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti e contraddittorietà denunciato con il quarto motivo di ricorso, stante l’inconferenza della relativa censura riguardante una diversa tipologia di procedimento, in altra materia (edilizia).
Quanto, poi, al quinto motivo di ricorso, il Collegio osserva che, nella specie, a contrario di quanto sostiene la ricorrente, è applicabile il criterio differenziale di misurazione delle immissioni sonore, poiché, in riferimento all’impianto in questione (impianto produttivo a ciclo continuo), ARPA ha accertato il mancato rispetto dei valori assoluti di immissione ex art. 3, comma 1 D.M. 11/12/1996, con conseguente ricorrenza di una delle ipotesi previste dalla vigente normativa in materia per l’applicazione del suddetto criterio differenziale.
Parimenti infondato è il sesto motivo, non avendo l’interessata supportato con sufficienti ed idonei elementi probatori la mera affermazione in ordine all’illogicità dei risultati a cui è pervenuta ARPA negli accertamenti tecnici svolti sull’impianto. Con ulteriore censura si rileva inoltre una pretesa violazione dell’art. 4, comma 1 della L. n. 447 del 1995, nonché dell’art. 2, comma 4, della L.R. Emilia-Romagna n. 15 del 2001. La censura non coglie nel segno, risultando per tabulas la legittimità dell’ordinanza impugnata, dal momento che è la stessa normativa invocata dalla ricorrente (L. n. 447 del 1995) a prevedere che, nei casi – come quello in esame – di aree tra loro contigue, ma aventi tuttavia livelli sonori difformi nella classificazione acustica comunale debbano essere adottati i piani di risanamento disciplinati dall’art. 7 della stessa legge, con conseguente adozione di misure (come l’odinanza impugnata) dirette a ricondurre alla normalità le immissioni che hanno superano i suddetti livelli.
Risulta infondata, infine, anche l’ultima censura rassegnata in ricorso, poiché l’ordinanza impugnata – al di là della formale (ma di per sé irrilevante) indicazione dell’art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 2000 in essa contenuta, deve essere oggettivamente qualificata quale misura ordinariamente applicabileex lege n. 447 del 1995 (v. in particolare gli artt. 6, 7 e 14 della legge), al fine di ripristinare il normale livello delle immissioni acustiche provenienti dall’impianto produttivo della ricorrente di cui, in sede di esercizio del potere di controllo attribuito ai Comuni con il supporto tecnico di A.R.P.A., era stato accertato l’avvenuto superamento. Da qui, all’evidenza, l’inconsistenza della tesi esposta in ricorso, rilevante la mancanza dei presupposti necessari per l’adozione di ordinanza extra ordinem ex art. 54 D. Lgs. n. 267 del 2000, nella specie mai adottata.
Per le suesposte ragioni, il ricorso è respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente, quale parte soccombente, al pagamento, in favore del comune di Forlì, delle spese relative al presente giudizio, che liquida per l’importo onnicomprensivo di €. 4.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2013, con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Sergio Fina, Consigliere
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)