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Cass. Sez. III sent. 26123 del 15 luglio 2005 (Ud. 12 aprile 2005)
Pres. Grassi Est. Fiale Ric. C. ed altri

Urbanistica - Sanatoria ex art. 36 d.p.r. 380-01 - Effetto estintivo

L'effetto estintivo del reato a seguito di sanatoria ex art. 36 T.U. edilizia si estende a tutti i responsabili dell'abuso

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 12/04/2005
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - N. 717
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 23577/2003
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. C. E. ;
2. C. C. ;
3. C. I.;
4. C. G.;
e delle parti civili:
5. Bontà Danilo, n. a Samolaco il 14.6.1952;
6. Ghiringhelli Marisa, n. a Besnate il 26.10.1953;
avverso la sentenza 31.3.2003 della Corte di Appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo Fiale;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. IZZO Gioacchino che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Udito il difensore, degli imputati, avv. SGOTTO CIABATTINI Lidia, la quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta sanatoria e, in subordine, per prescrizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 31.3.2003 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza 11.4.2002 del Tribunale di Sondrio - Sezione distaccata di Morbegno, che aveva affermato la penate responsabilità di C E e CC (quali committenti), C I (quale direttore dei lavori) e C G (quale esecutore delle opere) in ordine al reato di cui:
all'art. 20, lett. b), legge n. 47/1985 (per avere realizzato la costruzione di una casa bifamiliare in difformità totale dalla concessione edilizia ottenuta in data 13.3.1995 - acc. in Mantello, il 28.3.2000);
e, riconosciute a tutti circostanze attenuanti generiche, aveva condannato ciascun imputato alla pena - condizionalmente sospesa - di giorni 30 di arresto ed euro 3.615,00 di ammenda, rigettando le domande di risarcimento del danno avanzate dalle parti civili Bontà Danilo e Ghiringhelli Marisa, proprietari di sedime confinante con quello interessato dai lavori.
La Corte territoriale ordinava, altresì, la demolizione del manufatto abusivo.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso gli imputati e le parti civili.
I primi prospettano - sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione - l'insussistenza del reato, anche con riferimento alle previsioni della legge 9.5.1992, n. 19 della Regione Lombardia, sul presupposto che le modifiche apportate al progetto approvato, inferiori al 7,5% del volume complessivo, non avrebbero comportato la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso, per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione, da quello oggetto della concessione. I secondi eccepiscono che la sussistenza del danno morale è in re ipsa, ossia consegue necessariamente alla consumazione del reato accertata con sentenza penale di condanna.
Le parti civili, successivamente, con dichiarazione dell'1.4.2005, hanno rinunciato al ricorso.
Il difensore degli imputati, all'odierna udienza, ha depositato "permesso di costruire in sanatoria" rilasciato a C. E., dal Comune di Mantello, in data 31.3.2005.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La concessione ottenuta da C. E., ex art. 36 del T.U. n. 380/2001 (già art. 13 della legge n. 47/1985) estingue - ai sensi del successivo art. 45, 3 comma, dello stesso T.U. - il reato di cui all'art. 20, lett. b), della legge n. 47/1985 (attualmente art. 44, lett. b, del TU.).
2. Va ribadito, in proposito, il costante orientamento di questa Corte Suprema secondo cui la speciale causa di estinzione di cui all'art. 45, 3 comma, del T.U. n. 380/2001 (già art. 22 della legge n. 47/1985) si estende a tutti i responsabili dell'abuso (come individuati dall'art. 29 dello stesso T.U.) e non ai soli soggetti che abbiano chiesto ed ottenuto il provvedimento sanante (vedi Cass., Sez. 3^; 7.9,2000, n. 9521, Fieri; 13.3.1998, n. 3209, Lombardi ed altro; 12.5.1997, n. 4398, Candela).
Ciò tenuto conto:
della valenza sostanziale ed oggettiva dell'accertamento di conformità disciplinato dall'art. 36 del T.U. a 380/2001, pacificamente riconosciuta anche dalla giurisprudenza costituzionale;
della circostanza che il meccanismo di estinzione "dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti", fissato dagli artt. 36 e 45 in esame, non si fonda su un effetto estintivo proprio connesso al pagamento di una somma a titolo di oblazione, bensì sul fatto diverso integrato dall'effettivo rilascio del permesso di costruire sanante previa verifica sostanziale della conformità delle opere abusive alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia nel momento della realizzazione sia in quello della richiesta;
del conseguente uso improprio, nel 2 comma dell'art. 36, dell'inciso "a titolo di oblazione" per qualificare il prescritto pagamento del contributo di costruzione in misura doppia, considerato che l'oblazione è un istituto che determina in via immediata e diretta l'effetto estintivo dei reato.
Deve evidenziarsi, in proposito, che il pagamento della ed. "oblazione" può essere richiesto una sola volta (e non a ciascun contravventore), trattandosi di un adempimento della procedura amministrativa che resta al di fuori dello schema penalistico. La correlazione al contributo di costruzione del computo delle somme da versare (in misura doppia a quella dovuta per il rilascio del permesso di costruire in via ordinaria) rende evidente, infatti, l'intento del legislatore di aggravare la misura di detto contributo con un importo che ha una duplice finalità di partecipazione agli oneri urbanistici e di riparazione pecuniaria sia pure parziale. Al riguardo la Corte Costituzionale - con la sentenza a 370/1988 - ha testualmente affermato che "data la particolare natura della sanatoria ex art. 13 della legge n. 47 del 1985, deve ritenersi che la sospensione del processo penate e l'estinzione del reato, chiesta da uno dei ricorrenti, giovi anche agli altri. Poiché la predetta sanatoria è concessa a seguito dell'accertamento che mai si è prodotto un danno urbanistico e poiché l'estinzione del reato, conseguentemente, è dovuta alla constatazione dell'inesistenza dell'antigiuridicità sostanziale del fatto imputato, a prescindere pertanto del tutto da valutazioni personali, sarebbe irrazionale che un'estinzione determinata da tale constatazione, e cioè da un dato che attiene all'oggettività lesiva del fatto, giovi ad uno e non ad altro concorrente".
L'annullamento senza rinvio per il reato urbanistico deve estendersi, dunque, a tutti gli imputali e, conseguentemente, deve essere eliminato l'ordine di demolizione impartito ex art. 31, ottimo comma, del T.U. n. 380/2001 (vedi Cass., Sez. 3^, 26.10.2000, n. 10982, Naturali).
3. I ricorsi dette patti civili devono essere dichiarati inammissibili per intervenuta rinuncia, con condanna solidale delle stesse al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615, 616 e 620 c.p.p.;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per avvenuto accertamento di conformità.
Dichiara inammissibili, per rinunzia, i ricorsi delle parti civili, che condanna, in solido, al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2005

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 12/04/2005 Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - SENTENZA Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - N. 717 Dott. FIALE Aldo - Consigliere