Sez. 3, Sentenza n. 10624 del 23/02/2006 Ud. (dep. 28/03/2006 ) Rv. 233678
Presidente: Onorato P. Estensore: Ianniello A. Relatore: Ianniello A. Imputato: Nuzzo ed altri. P.M. Passacantando G. (Parz. Diff.)
(Annulla senza rinvio, App. Napoli, 5 Aprile 2005)
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Costruzione abusiva - Sanatoria edilizia - Effetti - Retrodatazione al momento di presentazione della domanda - Conseguente dichiarazione di estinzione per sanatoria e non per prescrizione.

In materia edilizia in caso di coesistenza delle due cause di estinzione, costituite dalla prescrizione e dalla sanatoria di cui agli artt. 13 e 22 L. n. 47 del 1985 (ora sostituiti dagli artt. 36 e 45 del d.P.R. n. 380 del 2001), va dichiarato il non doversi procedere per intervenuta sanatoria, in quanto questa retroagisce al momento della proposizione della domanda, non potendosi fare gravare sul privato le conseguenze dei ritardi procedimentali della pubblica amministrazione.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 23/02/2006
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 00353
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 035589/2005
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NUZZO PASQUALE N. IL 26/09/1942;
2) PASCARELLA ALESSANDRO N. IL 26/09/1942;
3) DIGLIO GRAZIA N. IL 18/05/1957;
4) DIGLIO VINCENZO N. IL 04/08/1956;
5) DIGLIO MARIA GRAZIA N. IL 04/03/1960;
6) DIGLIO ANTONIETTA N. IL 10/11/1967;
7) DIGLIO ROSA N. IL 12/12/1954;
8) DIGLIO BRUNO N. IL 09/02/1963;
9) DIGLIO MICHELE N. IL 01/03/1952;
avverso SENTENZA del 05/04/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNIELLO ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Udito il difensore avv. PATIERNO FRANCESCO (LIMATOLA). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 5 aprile 2005, la Corte d'appello di Napoli ha confermato integralmente la decisione di primo grado del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - sezione distaccata di Marcianise - che il 19 luglio 2002 aveva riconosciuto Nuzzo Pasquale, Pascarella Alessandro, Diglio Grazia, Diglio Vincenzo, Diglio Maria Carmela, Diglio Antonietta, Diglio Rosa, Diglio Bruno e Diglio Michele responsabili della contravvenzione di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, comma 1, lett. c), per avere realizzato, in concorso tra di loro, come accertato in Santa Maria a Vico il 9 maggio 2000, una strada a mezza costa in roccia e terreno vegetale misto ad argilla di circa 1.100 metri di lunghezza e metri cinque di larghezza, senza concessione edilizia e in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, condannandoli alla pena di giorni venti di arresto e di Euro 4.000,00 di ammenda ciascuno. Pena sospesa.
Avverso tale sentenza, propongono ricorso per Cassazione personalmente gli imputati, deducendo l'estinzione della contravvenzione contestata per intervenuta prescrizione alla data del 9 novembre 2004.
Con memoria aggiuntiva pervenuta a questa Corte il 13 febbraio 2006, il difensore degli imputati ha trasmesso copia autentica del permesso di costruzione in sanatoria n. 4/06 relativamente alla strada per cui è giudizio, rilasciato in data 8 febbraio 2006 dal Comune di Santa Maria a Vico - anche a seguito di autorizzazione del 3 agosto 2004 della Provincia di Caserta, per ciò che riguarda il vincolo idrogeologico, in sanatoria delle opere realizzate per l'apertura della medesima strada -, chiedendo la dichiarazione di estinzione della contravvenzione contestata ai ricorrenti ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 22 e successive modifiche.
All'udienza del 23 febbraio 2006 le parti hanno concluso come in epigrafe indicato.
Alla luce della documentazione da ultimo citata, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per sopraggiunta estinzione del reato per sanatoria.
Tra le due cause di estinzione (la prescrizione, maturata - ai sensi del combinato disposto dell'art. 157 c.p., comma 1, punto 5 e art. 160 c.p., applicabile al caso in esame - in data 9 novembre 2004, essendo stato il reato commesso in data 9 maggio 2000 e la sanatoria di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22) va preferita la seconda - alla stregua del resto della richiesta formulata in udienza dalla difesa - in quanto verificatasi in epoca precedente alla prima. Dovendosi infatti ritenere che la concessione in sanatoria retroagisca, ai fini considerati, al momento delle proposizione della domanda - non potendosi gravare il privato cittadino delle conseguenze degli eventuali ritardi della Pubblica Amministrazione nello svolgimento dei propri compiti istituzionali - si rileva dagli atti che nel caso in esame la domanda in sanatoria dei ricorrenti risale al 10 febbraio 2003 e quindi che l'estinzione conseguente all'accoglimento della stessa è antecedente a quella che sarebbe derivata dalla prescrizione del reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata essendosi il reato estinto per sanatoria.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2006