Cass.Sez. III n. 12772 del 4 aprile 2012 (Cc 28 feb.2012)
Pres.Mannino Est.Teresi Ric.Tallarini
Urbanistica.Lottizzazione abusiva reato progressivo nell'evento

La contravvenzione di lottizzazione abusiva è reato progressivo nell'evento, che sussiste anche quando l'attività posta in essere sia successiva agli atti di frazionamento o alle opere già eseguite, non esaurendo tali iniziali attività il percorso criminoso e protraendosi quest'ultimo attraverso gli interventi successivi incidenti sull'assetto urbanistico.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 28/02/2012
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - N. 513
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 38192/2011
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Tallarini Francesco, nato a Gandosso il 17.09.1945 (indagato dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30 e art. 44, lett. c);
art. 639 bis c.p.; D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181) avverso l'ordinanza del Tribunale di Latina in data 26.05.2011 che ha rigettato la domanda di riesame del decreto di sequestro preventivo d'immobili emesso dal GIP in data 28.04.2001;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata, il ricorso e la memoria difensiva;
Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG, Dott. Spinaci Sante, che ha chiesto rigettarsi l'eccezione d'incostituzionalità e il ricorso;
Sentito il difensore dell'indagato, avv. Macari Vincenzo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA
Con ordinanza 26.05.2011 il Tribunale di Latina rigettava la domanda di riesame proposta da Tallarini Francesco (indagato dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30 e art. 44, lett. c); art. 639 bis c.p.; D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181) avverso il decreto di sequestro preventivo d'immobili emesso dal GIP in data 28.04.2001. Rilevava il tribunale (alla stregua della relazione del CT del PM e della documentazione fotografica in atti) che su un'area di circa 130.000 mq., sulla quale veniva asseritamente esercitata un'attività campeggistica da parte della s.a.s. del Tallarini insistevano: 500 piazzole (di cui 60 libere da manufatti); aree di parcheggio per 10.000 mq oltre la relativa viabilità; impianto di depurazione delle acque reflue; 3 campi da tennis e un campo di calcio; una chiesa; un manufatto destinato a reception; uffici; magazzini; un tendone destinato a sala giochi di 200 mq; un bar e relativi servizi; una sala polivalente in pallone tensostatico di 758 mq; un tendone adibito a sala proiezioni con struttura portante in tubolari di ferro, di 250 mq; 2 piscine estese complessivamente 500mq; un edificio polifunzionale (adibito a market, studio medico e altro) di 627 mq; un palcoscenico, una pista da ballo; un box di legno; un ufficio animazione; un'edicola e rivendita tabacchi; un bazar; 3 abitazioni per alloggio del personale; un edificio occupato - al piano terra di 191 mq - da 7 camere con bagno, tutte con accesso autonomo e, al primo piano, da un'unica abitazione di 127 mq; un edificio a uso residenziale di 84 mq; 11 bungalows di legno; un edificio dei 950 mq destinato, al piano terra, a bar, ristorante e pizzeria e al piano superiore occupato da 15 camere con bagno autonomo; 3 bungalows; 8 case mobili; 20 unità abitative in prefabbricato in corso d'installazione per una superficie complessiva di 760 mq (oltre alle verande previste per ciascuna di esse); 440 roulottes non trasportabili con mezzi ordinari con preingressi e cucinotti, dotate di allacci alla rete elettrica e alcune anche alla rete idrica, prive di targa per la quasi totalità coperte da tettoie con struttura portante in ferro e recinzione di delimitazione. Dette installazioni occupavano una superficie coperta totale pari a 6.700 mq e a un volume di 23.000 mc.
Parte dell'area complessiva di 130.000 mq risultava appartenere per mq 47.256 al demanio comunale e il Comune di Fondi, a partire dal 1996, aveva richiesto e percepito dal Tallarini somme di denaro per l'occupazione sine titulo.
L'area, all'atto della realizzazione delle opere, era destinata dal PRG parte a zona di verde pubblico e parte a zona di rispetto della duna e del canale nelle quali non era ammesso alcun intervento edificatorio e assoggetta a specifica tutela paesaggistica in forza di dichiarazione di notevole interesse pubblico disposta con DM 15.212.1959 ed era inclusa nell'ambito n. 13 del vigente PTP e nel PTPR "nel paesaggio naturale di continuità nonché nella fascia costiera" e, ricadendo all'interno della fascia di 300 metri dalla linea della battigia del mare Tirreno, era sottoposta alla disciplina regionale di salvaguardia che imponevano un indice volumetrico minimale pari a 0,001 mc/mq, donde la sostanziale inedificabilità delle aree ricadenti in tale fascia.
Osservava, quindi, il tribunale che il complesso turistico, per le modifiche intervenute nel corso del tempo e nell'accettata consistenza da parte del CT del PM e dal NIPAF all'atto dell'accesso del 18 marzo 2011, non era qualificabile come campeggio secondo la nozione datane dall'art. 2 del regolamento n. 18/2008, attuativo della L.R. Lazio n. 13 del 2007 e che lo stesso, nella consistenza accertata, risultava realizzato in assenza di qualsiasi titolo abilitativo edilizio e in violazione della pluralità di vincoli gravanti sull'area donde la sussistenza del fumus del reato di lottizzazione abusiva per lo stravolgimento dell'originaria struttura campeggistica, da precaria e temporale (siccome riservata prevalentemente a tende e ad altre unità abitative mobili, trasportabili con mezzi ordinari, destinate a rimanere in loco per periodi limitati di tempo) in un insediamento residenziale stabile sia per la permanenza nel tempo dei manufatti che per consistenza degli stessi.
Si era perciò concretata una rilevante modificazione urbanistica e edilizia dei terreni in zona non adeguatamente urbanizzata in contrasto con gli strumenti urbanistici e con la normativa paesaggistica.
Sussisteva anche il fumus del reato di cui agli artt. 633 e 639 bis c.p. essendo risultato che l'insediamento de quo si estende anche su un'area di mq 47.256 appartenente al Comune di Fondi e dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis per la realizzazione, non ultimata, di 20 unità abitative in prefabbricato istallati in area sottoposta a vincolo paesaggistico.
Proponeva ricorso per cassazione l'indagato sollevando questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30 per violazione degli art. 3, 24 e 25 Cost. per l'indeterminatezza dell'espressione inizio di opere che comportino trasformazione edilizia o urbanistica dei terreni e denunciando violazione di legge sulla ritenuta sussistenza del fumus per il reato di lottizzazione abusiva perché:
- Ove, nella specie, fosse ipotizzabile la lottizzazione materiale, la stessa era stata realizzata in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della L. n. 47 del 1985, art. 18 e, quindi, in epoca in cui la lottizzazione abusiva non era prevista come reato dall'ordinamento giuridico. La norma fa riferimento a quando vengono iniziate le opere, sicché la trasformazione urbanistica si era consumata molti anni prima dell'entrata in vigore dell'art. 18 della norma sopraindicata. Il novum non poteva trovare applicazione retroattiva. Sul punto l'ordinanza era immotivata;
- l'eventuale ulteriore attività edilizia era intervenuta su un territorio urbanisticamente trasformato;
- la Delib. Comune di Fondi 19 aprile 2011, n. 50, con cui era stata adottata la variante al PRG per la definitiva regolarizzazione delle strutture ricettive all'aria aperta presenti sul territorio comunale, aveva significato sostanziale di pianificazione e indirizzo sull'uso del territorio da parte del Comune, sicché di fatto l'eventuale abuso poteva ritenersi sanato donde l'inapplicabilità della confisca dei terreni;
- era stata disapplicato la L.R. n. 59 del 1985, art. 27 in forza del quale le aree relative a campeggi per le quali erano state rilasciate autorizzazioni all'apertura e all'esercizio potevano mantenere la loro destinazione d'uso ed essere inserite negli strumenti urbanistici in corso d'adozione o nelle apposite varianti dal momento che non risultava provato che l'insediamento avesse perduto la sua originaria configurazione;
- sulla ritenuta configurabilità del reato di cui agli art. 633 e 639 bis c.p. sia perché l'occupazione era stata autorizzata con Delib. n. 225 del 1985 sia perché l'indagato versava al Comune l'indennizzo annuo, sicché il possesso era divenuto legittimo. Quanto al periculum in mora il ricorrente ne deduceva l'insussistenza per l'impossibilità di configurare la lottizzazione abusiva e per la mancanza di aggravio del carico urbanistico relativo alle 20 case mobili di recente realizzazione che erano assemblate prima dell'installazione e amovibili.
Il reato paesaggistico, infine, era astrattamente ravvisabile soltanto per i suddetti manufatti e non per l'intera struttura ricettiva.
Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
È manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale secondo cui la norma censurata non determinerebbe in modo tassativo la fattispecie penale, in quanto il termine "lottizzazione" da essa usato sarebbe suscettibile d'interpretazioni divergenti, tali da comportare anche la violazione del diritto di difesa e del principio di obbligatorietà dell'azione penale. Con numerose pronunce la Corte costituzionale ha ritenuto legittimo, anche con riferimento alla materia edilizia, l'uso di espressioni di comune esperienza, e, con specifico riguardo all'uso del termine "lottizzazione", ha escluso che tale espressione imponga al giudice un onere esorbitante dal normale compito d'interpretazione (n.10778/1985; n.12816/1984).
Nel resto il ricorso è infondato e va rigettato con le conseguenze di legge.
Le censure del ricorrente non tengono conto che, anche a seguito della modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e), con la L. n. 46 del 2006, il sindacato della Corte di Cassazione attiene sempre al profilo di legittimità e che la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all'annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata" (Cassazione Sezione 6, n. 752/2006),
Pur di fronte alla previsione di un allargamento dell'area entro la quale deve operare, non cambia la natura del sindacato di legittimità; è solo il controllo della motivazione che, dal testo del provvedimento, si estende anche ad altri atti del processo specificamente indicati.
Tale controllo, però, non può "mai comportare una rivisitazione dell'iter ricostruttivo del fatto, attraverso una nuova operazione di valutazione complessiva delle emergenze processuali, finalizzata a individuare percorsi logici alternativi ed idonei a inficiare il convincimento espresso dal giudice di merito" (Cassazione Sezione 2, n. 23419/2007).
Va pure ribadito il consolidato indirizzo di questa Suprema Corte secondo cui "il reato di lottizzazione abusivo s'integra non soltanto in zone assolutamente inedificate, ma anche in quelle parzialmente urbanizzate nelle quali si evidenzia l'esigenza di raccordo con l'aggregato abitativo preesistente o di potenziamento delle opere di urbanizzazione pregresse, cosi che per escluderlo deve essersi verificata una situazione di pressoché completa e razionale edificazione della zona, tale da rendere del tutto superfluo un piano attuativo." (Cassazione Sezione 3, n.35880/2008, RV.241003; conf. Sezione 3, n. 20373/2004, RV 228447; conf. Sezione 3, n. 3074/2003, Russo, RV 223226).
Il reato di lottizzazione abusiva, a condotta libera, si realizza con varie modalità mediante operazioni con cui il suolo è abusivamente utilizzato per la realizzazione di una pluralità d'insediamenti residenziali e, in particolare, per quello che qui interessa, - in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata e non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell'intervento di nuova realizzazione;
- ma anche allorquando detto intervento non potrebbe in nessun caso essere realizzato poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o di localizzazione dello strumento generale di pianificazione che non possono essere modificate da piani urbanistici attuativi (Cfr. Cassazione SU 28.11.2001, Salvini; Sezione 3, 11.05.2005, Stiffi; Sezione 3, 29.01.2001, Matarrese; Sezione 3, 30.12.1996 n. 11249, Urtis). Alla luce di tali indirizzi interpretativi non può ritenersi legittimo un intervento urbanistico eseguito in assenza di piano di lottizzazione in assenza di una prova rigorosa della preesistenza e sufficienza delle opere di urbanizzazione primaria, tali da rendere del tutto superfluo lo strumento attuativo.
La valutazione del grado di urbanizzazione dell'area costituisce, secondo i principi di diritto enunciati, una questione di fatto, che deve essere esaminata in sede di merito.
In tale sede, nella specie, correttamente sono state ritenute illegittime le opere edilizie realizzate nell'insediamento turistico, con modalità tali da determinare lo stravolgimento dell'originaria destinazione a camping e in tempi recenti (nel marzo 2011 erano ancora in corso lavori di ulteriore ampliamento dell'insediamento, consistenti nell'istallazione di 20 prefabbricati), senza la previa e inderogabile approvazione di un piano di lottizzazione, in contrasto con lo strumento urbanistico e in violazione di plurimi di vincoli d'inedificabilità.
Ciò rende giuridicamente errate le asserzioni difensive secondo cui a) il reato si consumerebbe con l'inizio dell'esecuzione delle opere e b) nella specie sarebbe stata applicata in via retroattiva la norma che punisce la lottizzazione abusiva a fatti consumatisi prima della sua entrata in vigore stante che "la contravvenzione di lottizzazione abusiva è reato progressivo nell'evento, che sussiste anche quando l'attività posta in essere sia successiva agli atti di frazionamento o ad opere già eseguite, atteso che tali iniziali attività, pur integrando la configurazione del reato, non esauriscono il percorso criminoso che si protrae con gli interventi successivi che incidono sull'assetto urbanistico, in quanto l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria compromette ulteriormente le scelte di destinazione e di uso del territorio riservate alla competenza pubblica" (Sezione 3 n. 36940/2005 RV. 232190). Tanto premesso va richiamato l'indirizzo interpretativo di questa Corte secondo cui "l'esistenza di un'attività, sia pure autorizzata, di campeggio non è incompatibile con la figura del reato di lottizzazione abusiva ove la stessa venga radicalmente mutata, in uno stabile insediamento abitativo e di rilevante impatto negativo sull'assetto territoriale. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo)" (Sezione 3 n.4974/2007 RV.238789) e va rilevato che la motivazione sul riconoscimento del fumus è esaustiva e resistente alle censure difensive che sono inficiate da rilievi di carattere fattuale e avulse dalle affettive acquisizioni processuali oltre che giuridicamente erronee.
È pure infondato l'assunto che la delibera del Comune di Fondi n. 50 del 19.04.2011, con cui era stata adottata la variante al PRG per la definitiva regolarizzazione delle strutture ricettive all'aria aperta presenti sul territorio comunale, avrebbe di fatto sanato l'eventuale abuso donde l'inapplicabilità della confisca dei terreni. Il Tribunale, con motivazione adeguata rapportata alle obiettive acquisizioni d'indagine, ha escluso ciò perché la delibera, non approvata dalla Regione, non era ancora vigente e, comunque, non potrebbe avere efficacia sanante rispetto a una struttura mai autorizzata nella sua attuale consistenza non qualificabile in termini di campeggio e, quindi, esclusa dall'ambito di applicabilità della L.R. n. 59 del 1985, art. 27 che si riferisce alle sole aree relazione a complessi per i quali sono già state rilasciate autorizzazioni all'apertura e all'esercizio.
Correttamente, dunque, il tribunale per il riesame ha ravvisato il fumus del reato ipotizzato per la sostanziale alterazione dell'assetto urbanistico del territorio comunale previsto dagli strumenti urbanistici anche attraverso il coordinamento delle varie destinazioni d'uso.
L'ordinanza impugnata ha adeguatamente motivato anche sulla sussistenza del fumus del reato di cui agli artt. 633 e 639 bis c.p. che ha natura permanente nel caso in cui l'occupazione si protragga nel tempo e che cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto dall'immobile o con la sentenza di condanna.
Dopo la pronuncia della sentenza la protrazione del comportamento illecito da luogo a una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione ma si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione (Sezione 2 n. 49169/2003 RV. 227692). L'invasione di cui all'art. 633 c.p. si riferisce al comportamento di colui che s'introduce arbitrariamente nell'immobile altrui, e cioè contro ius in quanto privo del diritto di accesso, e la conseguente "occupazione" è solo l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva occupazione.
Rilevante è l'arbitrarietà della condotta e la turbativa del possesso, con conseguente indisponibilità della zona demaniale agli usi cui è deputata (cfr. Sezione 2 n. 39130/2009).
Nella specie un'ampia zona demaniale è stata pacificamente utilizzata dal ricorrente, che vi ha realizzato numerose opere edilizia e ha presentato alcune istanze di condono edilizio. Incensurabile, quindi, è l'ordinanza impugnata poiché dalla motivazione non emergono evidenti vizi logici sulla ricostruzione dei fatti con riferimento all'invasione e all'occupazione da parte di Tallerini del terreno demaniale con immutazione dello stato dei luoghi, come desunto dagli atti d'indagine e dalla documentazione acquisita.
Infatti, la consapevolezza dell'illegittimità dell'invasione di un bene altrui, accompagnata dall'immutazione dei luoghi e dalla loro successiva utilizzazione, configura il dolo specifico richiesto per la sussistenza del reato di cui all'art. 633 c.p., caratterizzato dalla finalità di occupare l'immobile o trame altrimenti profitto. Dalla delibera comunale n. 255/55, prodotta per estratto dal ricorrente, nella quale si computa in mq 47.256 l'area illegittimamente occupata, sicuramente non può dedursi che l'occupazione dell'area demaniale fosse stata autorizzata atteso che in tutte le varie richieste di pagamento di indennizzo avanzate dal Comune di Fondi l'Ente da espressamente atto dell'assenza di titolo legittimante l'occupazione.
Il reato di arbitraria occupazione di area demaniale implica l'instaurazione di un rapporto di fatto illegittimo, che escluda in tutto o in parte quello preesistente del soggetto pubblico, e dal quale il privato tragga un qualsiasi profitto (3, Sentenza n. 865/1996 RV. 204303), sicché è irrilevante che il ricorrente abbia corrisposto al Comune somme di denaro quale ristoro per l'abusiva occupazione.
Sono inficiate da genericità le censure:
a) sulla ritenuta sussistenza del fumus dei reati urbanistico e paesaggistico contestati per la realizzazione delle unità abitative in prefabbricato che sono state istallate in area sottoposta a vincolo paesaggistico senza alcun titolo abitativo essendo uconfigurabile il reato di costruzione edilizia abusiva nell'ipotesi di installazione su un terreno, senza permesso di costruire, di strutture mobili quali camper, roulotte e case mobili, sia pure montate su ruote e non incorporate al suolo, aventi una destinazione duratura al soddisfacimento di esigenze abitative. (Nella specie si trattava di case prefabbricate munite di ruote gommate)" (Sezione 3 n.25015/2011 RV. 250601);
b) sul perì culum in mora collegate all'asserita impossibilità di configurare la lottizzazione abusiva e alla mancanza di aggravio del carico urbanistico per l'istallazione delle 20 case mobili stante che il tribunale ha ritenuto non illogicamente che la pervicace attività criminosa finalizzata all'ampliamento dell'impianto ricettivo (con successive occupazioni arbitrarie del suolo demaniale) rende concreto il pericolo che, ove l'impianto venisse lasciato nella disponibilità del titolare i reati verrebbero portati a conseguenze ulteriori con la prosecuzione dell'attività lottizzatoria.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 febbraio 2012. Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2012