Cass. Sez. III n. 28132 del 27 giugno 2013 (Cc 12 feb 2013)
Pres.Teresi Est. Andronio Ric.Cinque
Urbanistica.Ordine di sospensione lavori e termine di efficacia

La prosecuzione delle opere edilizie, attuata durante il periodo di vigenza della ordinanza comunale di sospensione dei lavori, integra la fattispecie di reato di cui all'art. 44, comma primo, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001, indipendentemente dalla successiva decorrenza del termine di efficacia dell'ordinanza medesima.

RITENUTO IN FATTO

1. - Con ordinanza del 20 febbraio 2012, il Tribunale di Salerno ha rigettato la richiesta di riesame proposta dagli indagati avverso il decreto di sequestro preventivo del Gip del Tribunale di Salerno in data 19 dicembre 2011, emesso nei confronti degli indagati odierni ricorrenti, quali committenti delle opere, e di altri soggetti, in relazione alla realizzazione di un vano corsa di ascensore, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, in mancanza del permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica, nonchè del preventivo deposito degli atti progettuali presso l'ufficio del genio civile e della preventiva denuncia al competente ufficio del genio civile. Vi era stata, in particolare, un'ordinanza di sospensione dei lavori del Comune per la riscontrata carenza documentale in tema di immissioni acustiche e del deposito del progetto strutturale con riferimento ai lavori dell'ascensore e agli adempimenti connessi alle norme sullo smaltimento dei rifiuti di lavorazione, nonostante la quale i lavori erano proseguiti e si trovavano in corso di ultimazione.

2. - Avverso l'ordinanza del Tribunale gli indagati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo: 1) la violazione dell'art. 405 cod. proc. pen., sul rilievo che il Tribunale del riesame avrebbe rigettato la relativa richiesta affermando che i lavori erano proseguiti nonostante l'ordine di sospensione e, cioè, per una fattispecie non corrispondente con quella indicata nel capo d'imputazione, che fa riferimento all'esecuzione dei lavori in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo; 2) la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 27 perchè il giudice di merito avrebbe ritenuto persistente l'efficacia dell'ordinanza di sospensione dei lavori nonostante lo spirare del termine di 45 giorni previsto dalla disposizione richiamata; 3) la contraddittorietà della motivazione, sul rilievo che dal provvedimento impugnato si evincerebbe chiaramente che i lavori non erano in corso di esecuzione dopo l'emanazione dell'ordinanza di sospensione; 4) l'erronea applicazione della L. n. 1086 del 1971, art. 4 e segg. del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 65 della L. n. 64 del 1974, art. 20 perchè non si sarebbe considerato che gli indagati avevano conseguito l'autorizzazione paesaggistica, che le opere realizzate non rientravano nell'ipotesi contemplata dai richiamati articoli della L. n. 1086 del 1971, che la documentazione tecnica, la cui mancata produzione aveva provocato l'emanazione dell'ordinanza sindacale di sospensione dei lavori, non avrebbe potuto in ogni caso essere prodotta prima della fine dei lavori, perchè solo in quel momento avrebbe potuto essere rilevato l'impatto acustico delle opere realizzate.


CONSIDERATO IN DIRITTO

3. - I motivi di ricorso - che possono essere trattati congiuntamente, perchè attengono all'applicazione e all'interpretazione delle disposizioni su cui si fonda il ritenuto fumus boni iuris del disposto sequestro - sono nel complesso da rigettare.

Quanto alla doglianza relativa alla mancata corrispondenza tra la condotta per la quale il provvedimento di sequestro era stato emanato e la condotta indicata nell'imputazione, è sufficiente qui richiamare quanto correttamente evidenziato sul punto dal Tribunale, il quale - in presenza di una imputazione non definitiva - ha precisato che il primo giudice aveva ristretto la contestazione alla sola violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), relativamente alla prosecuzione dei lavori ad opera degli indagati nonostante il provvedimento comunale di sospensione degli stessi. Ne consegue che - come del pari correttamente rilevato dal Tribunale - le questioni relative alla sussistenza dei titoli abilitativi edilizi e paesaggistici e all'applicabilità delle normative antisismica e sul cemento armato non assumono alcuna rilevanza.

Nè alcuna rilevanza può essere attribuita alla circostanza che la documentazione relativa all'impatto acustico delle opere non avrebbe potuto essere prodotta se non a conclusione dei lavori, trattandosi di un profilo che attiene ai presupposti di legittimità del provvedimento amministrativo di sospensione, ma risulta inidoneo a far venire meno l'efficacia del provvedimento stesso ai fini penali.

Deve, infatti, affermarsi che l'eventuale illegittimità di un provvedimento amministrativo che inibisca al privato lo svolgimento di attività edilizia non consente in ogni caso la violazione del provvedimento stesso, avendo il privato l'onere di preventivamente impugnare, in via amministrativa o giurisdizionale, il provvedimento in questione, al fine di ottenerne l'annullamento o, quantomeno, la sospensione dell'efficacia, prima di poter svolgere l'attività edilizia da questo inibita.

A tali considerazioni va aggiunto che la violazione dell'ordinanza di sospensione integra di per sè i gravi indizi del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b), perchè essa non viene meno con la decorrenza del termine di efficacia dell'ordinanza stessa, fissato dall'art. 27, comma 3, dello stesso D.P.R. in 45 giorni. Deve, infatti, affermarsi che, ai fini della sussistenza del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b), è sufficiente che sia stata posta in essere la violazione di un'ordinanza di sospensione dei lavori che si sia consumata, come nel caso di specie, nel periodo in cui l'ordinanza stessa era efficace.

Manifestamente infondata risulta, infine, la censura dei ricorrenti secondo cui la motivazione sarebbe contraddittoria perchè dal provvedimento impugnato si evincerebbe chiaramente che i lavori non erano in corso di esecuzione dopo l'emanazione dell'ordinanza di sospensione.

Trattasi, infatti, di una mera affermazione del tutto sganciata dall'effettivo contenuto del provvedimento, il quale fa espresso riferimento all'accertata prosecuzione dei lavori oggetto dell'ordine di sospensione ritualmente notificato.

4. - Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2012.