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  Consiglio di Stato Sez. V sent. 3975 del 3 luglio 2003
Urbanistica.
Modifica di destinazione d'uso

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                REPUBBLICA ITALIANA           

           IN NOME DEL POPOLO ITALIANO              

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,   Quinta  Sezione       

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul ricorso in appello n. 6400/1997 proposto da Bruno Coletti rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Alberto Romano e Rodolfo Ludovici ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio del primo in Piazza Borghese n. 3;

CONTRO

Il condominio “Palazzo Martella” in persona dell’amministratore pro tempore Valerio Valeri nonché dei condomini Nando Marini, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minorenne, Luigi Fidecicchi, Carlo Brutti, Ennio Elia, Luigi Bignardi, Giuseppina di Marco, Giancarlo de Bernardinis, Lucilla Del Giudice, Novella Giampellegrini, Adele Melchiorre, Arnaldo Foresti e Maria Grazia Baliva   rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Quadruccio e Franco Gaetano Scoca  ed elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio del secondo in via Paisiello n. 55;

e nei confronti

del Comune di L’Aquila in persona del Sindaco in carica rappresentato e difeso dall’avv. Egidio D’Angelo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. M.A. Lorizio in Roma Via Dora, 1;

sul ricorso in appello n. 6823/1997 proposto dal Comune di L’Aquila in persona del Sindaco in carica rappresentato e difeso dall’avv. Egidio D’Angelo   e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M.A. Lorizio in Roma via Dora n. 1;

CONTRO

Il condominio “Palazzo Martella “in persona dell’amministratore Valerio Tiberi ed i condomini come sopra indicati rappresentati e difesi dagli avv. ti Paolo Quadruccio e Franco Gaetano Scoca ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma via Paisiello n. 55;

e nei confronti

di Bruno Coletti non costituitosi in giudizio;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale  per l’Abruzzo n. 225/1997;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del condominio “ Palazzo Martella”;

Visto l’atto di appello incidentale proposto dalla TO.MA. s.a.s. con rappresentanza e difesa dell’avv. Sergio Panunzio e domicilio eletto presso il suo studio in Roma Corso Vittorio Emanuele n. 284;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

data per letta alla pubblica udienza dell’otto aprile 2003  la relazione del Consigliere dottor Goffredo Zaccardi e uditi, altresì, gli avvocati Romano, Scoca e D’Angelo

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

La sentenza appellata ha accolto il ricorso proposto in primo grado dal condominio “Palazzo Martella “per l’annullamento della concessione edilizia rilasciata in sanatoria, a tenore dell’art. 13 della legge 47/1985, al sig. Bruno Coletti per la realizzazione di un intervento edilizio diretto a trasformare un edificio preesistente in discoteca in zona destinata ad uso residenziale.

La decisione in esame, dopo aver respinto varie eccezioni di inammissibilità avanzate dalle parti resistenti, ha in definitiva ritenuto che l’intervento assentito non fosse realizzabile in zona residenziale in forza delle disposizioni delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di L’Aquila (NTA) che escludono la realizzazione in detta zona di locali destinati a spettacoli e di tutte le attività in contrasto con tale destinazione fatta eccezione per le attività preesistenti ed inoltre per le attività commerciali al dettaglio.

Negli appelli indicati in epigrafe si eccepisce la mancata integrazione del contraddittorio e si confuta nel merito la tesi accolta dal primo giudice.

La TO.MA. s.a.s. ha proposto appello, qualificato incidentale, aderendo in sostanza alle tesi difensive esposte dal Coletti e dal Comune di L’Aquila.

La difesa del condominio appellato ha eccepito la tardività dell’appello proposto dal Comune appellante ed ha, inoltre, ribadito le tesi difensive accolte dal primo giudice.

DIRITTO

1). Deve essere preliminarmente disposta la riunione degli appelli indicati in epigrafe, non solo per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, ma perché diretti contro una unica sentenza.

2). L’appello proposto dal Comune di L’Aquila (n. 6823/1997) è irricevibile come ha eccepito la difesa del condominio appellato con nota, depositata in atti, del 26 marzo 2003. La notificazione della sentenza appellata è stata infatti effettuata in data 8 maggio 1997 mentre l’appello del Comune di L’Aquila è stato notificato in data 17 luglio 1997 quando il termine di sessanta giorni, previsto a pena di decadenza per l’impugnazione delle sentenze di primo grado nei giudizi amministrativi, era scaduto.

3). Si può ora procedere all’esame dell’appello proposto dal sig. Bruno Coletti (n. 6400/1997) che si manifesta, a giudizio del Collegio, infondato.

A). Con il primo motivo la difesa dell’appellante deduce la violazione delle norme in materia di integrazione del contraddittorio nel processo amministrativo. Si sostiene con tale censura che il sig. Livio Del Guzzo, comproprietario unitamente all’attuale appellante dell’immobile oggetto dell’intervento edilizio assentito con la concessione edilizia n. 108 del 17 giugno 1996 annullata in primo grado, nonché la TO.MA. s.a.s. e gli affittuari fratelli Di Sabbato che stavano realizzando lavori nell’immobile in questione per la gestione della discoteca, dovevano essere parti del giudizio.Ciò in quanto la concessione edilizia aveva riportato i nomi del Del Guzzo e del Di Sabbato quali dichiaranti negli atti di notorietà sulle utilizzazioni pregresse dell’immobile, i ricorrenti in primo grado con numerosi esposti avevano dimostrato di conoscere le suddette circostanze di fatto, la stessa sentenza, infine, aveva qualificato il Del Guzzo come comproprietario ed i fratelli Di Sabbato come gestori della discoteca. Sulla base di tali elementi il giudice di primo grado, secondo la tesi difensiva dell’appellante, avrebbe dovuto disporre la integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti qui indicati e, pertanto, in questa sede dovrebbe essere disposto l’annullamento della decisione con rinvio al primo giudice.

Correttamente la decisione appellata ha, invece, ritenuto che controinteressati al ricorso fossero solo i soggetti contemplati nell’atto ed agevolmente individuabili sulla base del tenore dell’atto stesso e quindi, nel caso di specie, il solo Coletti. La statuizione si pone in linea con indirizzi giurisprudenziali assolutamente pacifici dai quali non sussistono motivi per discostarsi con riguardo al caso di specie. La stessa difesa dell’appellante dichiara di condividerli in via di principio salvo poi sostenere che nella specie non vi sarebbero i presupposti per la loro applicazione. Senonchè nessun valore assume infatti la circostanza che la concessione edilizia di cui trattasi abbia nominato il Del Guzzo ed il Di Sabbato quali soggetti che avevano reso dichiarazioni di notorietà circa le utilizzazioni dell’immobile. Si tratta, con evidenza, della mera indicazione di elementi istruttori ritenuti dall’Amministrazione significativi per documentare uno dei presupposti di fatto essenziali per il rilascio della concessione – il pregresso uso commerciale dell’immobile- unitamente alla nota del Corpo dei vigili urbani del 23 novembre 1995 n. 1468/PM, ma che in alcun modo possono significare che l’atto autorizzatorio coinvolgesse i loro interessi. Né al ricorrente in primo grado si poteva imporre l’onere di verificare i contenuti delle dichiarazioni rese dai due soggetti per individuare altri possibili controinteressati all’annullamento della concessione edilizia. Accettando tale impostazione si verrebbero ad imporre una serie di accertamenti, spesso complessi e di difficile attuazione per i ricorrenti, certamente incompatibili con la ristrettezza del termine per l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi. E’ poi irrilevante la eventuale conoscenza personale delle circostanze di cui trattasi da parte dei ricorrenti che non sia confermata dalle risultanze formali dell’atto da impugnare. Parimenti priva di rilievo è, ancora, la indicazione contenuta nella sentenza appellata della qualità di comproprietario del Del Guzzo e di gestori della discoteca dei fratelli Di Sabbato, circostanze conosciute nel corso giudizio ma , lo si ribadisce, ininfluenti perché non desumibili agevolmente dall’atto impugnato al momento della proposizione del ricorso. La posizione del Del Guzzo e dei fratelli Di Sabbato avrebbe potuto giustificare solo un intervento adesivo essendosi il contraddittorio instaurato ritualmente.

Ciò posto anche la analoga eccezione posta con il ricorso incidentale proposto dalla TO.MA. s.a.s., ricorso di cui per la sua infondatezza non vengono esaminati i profili di irritualità segnalati dalla difesa del condominio appellato, va respinta.

B). Nel merito si deve precisare che non è dubbio ad avviso del Collegio che con la concessione in sanatoria di cui trattasi il Comune abbia autorizzato una modifica della destinazione d’uso dell’immobile situato in località San Sisto (mapp. 886 e 159, foglio n 80 all. 19 del catasto di L’Aquila). Ciò risulta dalla natura industriale dell’attività svolta documentata negli atti riportati puntualmente nella sentenza appellata dai quali emerge con sufficiente certezza che fino al 1972 l’immobile di cui trattasi è stato utilizzato per la fabbricazione di mobili e sedie di legno curvato e che da tale data fino al 1987 è stato destinato dall’ENEL a deposito di mezzi, attrezzi e materiali. Anche ammettendo che prima del 1972 si sia svolta nel locale in questione anche una attività di vendita dei mobili e sedie ivi prodotti ciò non sarebbe sufficiente per la qualificazione commerciale dell’attività complessivamente effettuata nell’immobile medesimo in considerazione della prevalenza assunta dall’attività produttiva dei beni indicati. Sono sul punto convincenti e, quindi, qui condivise le osservazioni del primo giudice. In ogni caso è certo che la destinazione dell’immobile almeno dal 1972 non era commerciale ed al momento dell’acquisto da parte del ricorrente, intervenuto nel 1987, era in atto una utilizzazione che commerciale non era. Su tali presupposti la concessione non poteva essere rilasciata.

In proposito si deve, inoltre, tenere presente che in base all’art. 44 delle NTA del Comune di L’Aquila le sole attività commerciali consentite nelle zone residenziali sono quelle di vendita al dettaglio e l’esercizio di una discoteca non rientra tra queste con la conseguenza che anche se dovesse ammettersi la pregressa utilizzazione commerciale dell’immobile in questione una discoteca non potrebbe comunque essere localizzata nel medesimo.

La stessa norma prevede, altresì, che dalle zone residenziali sono esclusi “i locali per spettacolo” (secondo comma) ribadendo con chiarezza anche per tale via che una discoteca non può trovare sede nelle zone residenziali del Comune in parola.

Secondo un disegno che appare coerente una diversa disposizione delle NTA (art. 40) riserva, poi, alle zone per attrezzature ricettive la possibilità di insediare “attrezzature ricreative… sale di ritrovo .. sale da ballo ecc.” con il che appare confermata la volontà di escludere insediamenti di questa tipologia dalle aree residenziali. In questo contesto rimangono salve due distinte possibilità: la permanenza di attività già in atto garantita dall’art. 5 delle NTA e la facoltà di autorizzare attività commerciali di vendita al dettaglio.

Infine, e l’argomento potrebbe da solo essere sufficiente per il rigetto dell’appello, l’art. 5 delle NTA ora richiamato stabilisce che gli “edifici esistenti all’atto di adozione del PRG ed in contrasto con le destinazioni di zona e/o con parametri urbanistici del Piano, possono subire trasformazioni e modificazioni soltanto per essere adeguati alle norme del PRG” con il che risulta evidente, per converso, che qualunque fosse la natura dell’attività svolta nell’immobile di cui trattasi posto che di certo non si trattava di un uso residenziale non poteva subire variazioni che per mutare la sua destinazione in modo conforme alle previsioni del Piano stesso e divenire residenziale.

L’argomento vale anche per confutare la tesi difensiva ulteriormente proposta dalla difesa dell’appellante secondo cui essendo stato realizzato l’immobile prima dell’approvazione del Piano Regolatore Generale del Comune di L’Aquila, doveva essere considerato “immobile a destinazione libera” suscettibile, quindi, di una qualsiasi utilizzazione a scelta del proprietario. La tesi confligge in primo luogo con le risultanze degli atti di causa dai quali emerge che l’immobile è stato utilizzato per usi industriali e poi come deposito e magazzino. Peraltro la ricordata norma tecnica impone invece, per gli edifici esistenti al momento di entrata in vigore del Piano, di conservare la destinazione originaria, se attuale, ovvero di trasformarla in quella propria delle aree di insistenza dell’immobile e per quel che concerne il caso di specie, quindi, in una utilizzazione a fini residenziali. Non vi è alcuno spazio per una libertà di scelta dell’uso dell’immobile in difformità dalle previsioni urbanistiche e dalla stessa effettiva utilizzazione attuata nel tempo.

C). Rimane ancora da confutare il diverso ordine di considerazioni con cui parte appellante sostiene che la concessione edilizia di cui trattasi non avrebbe autorizzato una modifica di destinazione d’uso ma avrebbe avuto il solo effetto di assentire l’esecuzione delle modeste opere edilizie di cui era stata chiesta la realizzazione. Senonchè è proprio l’atto di concessione sulla base della istruttoria effettuata che qualifica correttamente l’intervento edilizio come modifica di destinazione d’uso e altrimenti non avrebbe potuto fare tenendo conto delle disposizioni delle NTA qui sopra richiamate nelle quali la destinazione degli immobili assume un valore decisivo al fine della possibilità della loro realizzazione e condiziona pertanto il rilascio dei singoli titoli abilitativi alla costruzione. Nel Comune di L’Aquila in forza delle disposizioni che disciplinano la edificazione nelle aree residenziali di immobili con diversa destinazione d’uso non appare in alcun modo possibile scindere la realizzazione di opere edilizie dalla destinazione dell’immobile.

Del resto la principale tesi difensiva dell’appello si incentra nella qualificazione dell’attività precedentemente svolta nell’immobile come attività commerciale per poi dedurne la possibilità di esercizio di una discoteca con il che è evidente che una volta accertata la natura industriale dell’attività svolta nell’immobile di cui trattasi il Comune di L’Aquila solo con la modifica della destinazione d’uso poteva  assentire l’esercizio di una discoteca.

4). Alla stregua delle considerazioni che precedono l’appello n. 6823/1997 è dichiarato irricevibile mentre l’appello n. 6440/1997 è respinto con l’unica ulteriore precisazione che anche il ricorso incidentale proposto dalla TO.MA. s.a.s., più correttamente qualificabile come atto di intervento adesivo in appello, appare infondato per le stesse ragioni sin qui esposte.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sui ricorsi in appello di cui in epigrafe, previa loro riunione, cosi statuisce:

1). il ricorso contraddistinto dal numero n. 6823/1997 è irricevibile;

2) il ricorso n. 6400/1997 è respinto con conferma della sentenza appellata.

Condanna ciascuna delle parti appellanti al pagamento delle spese processuali a favore del Condominio appellato nella misura di 2.000 Euro.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa

Così deciso in camera di consiglio, addì 8 aprile 2003, con l’intervento di:

Emidio Frascione                      Presidente

Corrado Allegretta                       consigliere,

Goffredo Zaccardi                        consigliere est.,

Aldo Fera                                consigliere,

Claudio Marchitiello          consigliere.

 

 

L'ESTENSORE                             IL PRESIDENTE

f.to Goffredo Zaccardi                        f.to Emidio Frascione