Cass. Sez. III Sen. 39355 del 29112006 (Ud. 12/10/2006 )
Presidente: Vitalone C. Estensore: Gentile M. Imputato: Cocchi.
(Rigetta, App. Perugia, 28 Aprile 2006)
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - In genere - Bosco - Realizzazione di recinzione in legno e rete metallica - In difetto di autorizzazione - Reato di cui all'art. 181 D.Lgs. n. 42 del 2004 - Configurabilità.

In tema di paesaggio, configura il reato di esecuzione di lavori su beni paesaggistici, di cui all'art. 163 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (ora sostituito dall'art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42), la realizzazione, all'interno di un bosco e in difetto della preventiva autorizzazione, di una recinzione con traverse di legno e rete metallica di oltre metri cento, atteso che anche in tale ipotesi si determina una modificazione dell'assetto paesaggistico della zona.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 12/10/2006
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1614
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 31539/2006
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Cocchi Pietro, nato l'01/03/1933;
avverso la Sentenza della Corte di Appello di Perugia, emessa il 28/04/06;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. GENTILE Mario;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Perugia, con sentenza emessa il 28/04/06, confermava la sentenza del Tribunale di Perugia in data 27/10/04, appellata da Cocchi Pietro imputato del reato i cui al D.Lgs. n.490 del 1999, art. 163, in relazione al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), e condannato alla pena di gg. 20 di arresto ed
Euro 10.000,00 di ammenda; pena sospesa.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). In particolare, il ricorrente esponeva che nella fattispecie non ricorreva l'elemento oggettivo del reato de quo, poiché la recinzione realizzata da Cocchi Pietro non aveva arrecato danno ambientale, come rilevato ed accertato dalla competente Commissione Edilizia.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 12/10/06, ha chiesto il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1^ grado - i due provvedimenti si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile - mediante un procedimento argomentativo privo di errori di diritto e vizi logici, ha motivato in modo esauriente in ordine a tutti i punti determinanti della decisione.
In particolare, risulta provato che Cocchi Pietro - nelle condizioni di tempo e di luogo, come contestate ed accertate in atti - ha realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, una recinzione avente le seguenti dimensioni mt. 115 (lunghezza) x mt. 2 (altezza); mediante traverse di legno infisse nel suolo sulle quali era stata posta una rete metallica zincata, alta mt. 1,50 (da terra); il tutto all'interno di un bosco con età variabile da anni 10 ad anni 50, senza che fosse stata rilasciata la prescritta autorizzazione ambientale.
Trattasi di lavori che incidevano in modo giuridicamente rilevante sull'assetto paesaggistico della zona de qua, per cui era necessaria l'autorizzazione dell'Ente preposto alla tutela ambientale, D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 150, (norma ora riprodotta nel D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 146, comma 2. Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate e comunque errate in diritto.
In particolare va disatteso l'assunto difensivo principale secondo cui nella fattispecie non ricorreva ne' il danno ambientale ne' il pericolo concreto di detto danno con conseguente esclusione dell'elemento oggettivo del reato de quo.
In primo luogo si osserva - come congruamente motivato dai giudici di merito - che la citata recinzione, tenuto conto delle sue dimensioni e della sua struttura, aveva modificato l'assetto paesaggistico della zona, caratterizzato da vegetazione boschiva, con conseguente rilevanza giuridica ai fini della compatibilità ambientale.
In secondo luogo va affermato che la predetta opera abusiva era idonea, mediante una valutazione ex ante, a porre in pericolo il bene protetto.
Al riguardo va ribadito che il reato di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163, ha natura di reato di pericolo astratto, onde per
la sua configurabilità non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendosi escludere dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici (Giurisprudenza consolidata:
Cass. Sez. III Sent. n. 14461 del 28/03/03, ric. Carparelli; Cass. Sez. III Sent. n. 19761 del 29/04/03; Cass. Sez. III Sent. n. 38051 del 28/09/04 ; Cass. Sez. III Sent. n. 23980 del 26/05/04, rv 224468 ; Cass. Sez. III Sent. n. 12863 del 20/03/03, ric. Abate).
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Cocchi Pietro, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2006