Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3009, del 12 giugno 2014
Urbanistica.Aggiornamento del contributo di costruzione, illegittimità richiesta in epoca successiva
Ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. 380/2001, il contributo afferente al permesso di costruire, commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, è determinato e liquidato all'atto del rilascio del titolo edilizio, onde non può ammettersi, peraltro in mancanza dell'inserimento nel permesso di costruite di una clausola che ne riservi la rideterminazione, che l'Amministrazione comunale possa, in epoca successiva, e a distanza di alcuni anni, in relazione all'aggiornamento delle due componenti, provvedere ad una nuova liquidazione, richiedendo somme a conguaglio. La riliquidazione può essere consentita solo quando vi sia rilascio di nuovo titolo edilizio in relazione alla scadenza dell'efficacia temporale del precedente e per il completamento con mutamento di destinazione d'uso delle opere assentite in origine. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 03009/2014REG.PROV.COLL.
N. 02672/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2672 del 2013, proposto da:
Comune di Campi Salentina, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Bocca di Leone n. 18 (studio BDL), per mandato a margine dell'appello;
contro
Maria Mercede Conversano, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Rizzelli, e con questi elettivamente domiciliata in Roma, alla via Paolo Emilio n.57 (studio avv. Antonio Biasi), per mandato a margine del controricorso;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sezione III, n. 49 del 15 gennaio 2013, notificata il 23 gennaio 2013, resa tra le parti, con cui è stato accolto il ricorso in primo grado n.r. 932/2012, proposto per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 4515 di prot. del 23 marzo 2012 e di ogni ulteriore atto prodromico e connesso e per l'accertamento del diritto della ricorrente a non corrispondere al Comune di Campi Salentina la somma pari ad € 5.502,68 a titolo di aggiornamento del contributo di costruzione, con condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado liquidate in complessivi € 2.000,00
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Maria Mercede Conversano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2013 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi l'avv. Saverio Sticchi Damiani, per delega dell'avv. Ernesto Sticchi Damiani, per il Comune di Campi Salentina appellante e l'avv. Serra, per delega dell'avv. Rizzelli, per l'appellata Maria Mercede Conversano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.) Maria Mercede Conversano ha chiesto e ottenuto il rilascio del permesso di costruire n. 150 del 27 dicembre 2007, provvedendo al pagamento del contributo di costruzione, determinato in complessivi € 5.558,58 di cui € 3.754,17 per oneri di urbanizzazione ed € 1.805,41 per costo di costruzione.
Con la determinazione dirigenziale n. 4515 di prot. del 23 marzo 2012 è stato richiesto il versamento della ulteriore somma di € 5.503,68 a titolo di "aggiornamento del contributo di costruzione", secondo gli indirizzi impartiti con la deliberazione di Giunta Municipale n. 21 del 7 febbraio 2012, relativa ai permessi di costruire rilasciati dal 1° gennaio 2007 al 4 maggio 2010 (data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 26 aprile 2010 che ha provveduto all'aggiornamento dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. n. 380/2001).
Con il ricorso in primo grado n.r. 932/2012, l'interessata ha proposto cumulative domande di annullamento della determinazione e di accertamento negativo dell'obbligazione relativa al pagamento della somma ulteriore richiesta, deducendo, con unico motivo violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 ed eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, illogicità manifesta ed errore nei presupposti.
Con la sentenza in epigrafe il T.A.R. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, ha accolto il ricorso, rilevando, in sintesi, che la determinazione del contributo di costruzione deve riferirsi al momento del rilascio del titolo edilizio e secondo la normativa vigente a tale data, restando insensibile quindi a successive variazioni recate da determinazioni tariffarie di natura regolamentare, secondo il principio generale "tempus regit actum", e dovendosi senz'altro escludere alcun aggiornamento annuale, peraltro non contenendo nel caso di specie il permesso di costruire alcuna clausola di riserva in ordine alla provvisorietà della determinazione del contributo ivi liquidato, né potendosi qualificare la determinazione gravata come esplicazione di poteri di autotutela, che sarebbe comunque viziata per violazione dell'art. 21 nonies della legge n. 241/1990.
2.) Con appello notificato il 22 marzo 2013 e depositato il 10 aprile 2013, il Comune di Campi Salentina ha impugnato la predetta sentenza, deducendo in sintesi i seguenti motivi:
1) Inammissibilità del ricorso in primo grado, per l'omessa impugnazione della deliberazione di G.M. n. 21 del 7 febbraio 2012, recante gli indirizzi cui è uniformata la determinazione dirigenziale.
2) Improcedibilità del ricorso in primo grado per intervenuta cessazione della materia del contendere, perché tanto la deliberazione di G.M. n. 21/2012, quanto la determinazione dirigenziale, a suo tempo impugnata, sono state poste nel nulla: la prima è stata annullata in autotutela con deliberazione di Consiglio Comunale n. 143 del 23 luglio 2012, e a seguito della successiva deliberazione consiliare n. 33 del 9 agosto 2012 è stato disposto l'aggiornamento del solo costo di costruzione, provvedendosi quindi all'emanazione di nuova determinazione dirigenziale che ha riliquidato la somma dovuta dall'interessata.
3) Infondatezza nel merito, perché il Comune aveva comunicato con nota anteriore al rilascio del permesso di costruire che il contributo era determinato in misura provvisoria, e perché, nel caso di specie, non si verte in ipotesi di applicazione retroattiva di nuove determinazioni tariffarie, sebbene di doverosa determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. n. 380/2001.
Costituitasi in giudizio, l'appellata ha a sua volta dedotto l'infondatezza dell'appello, sia quanto alle eccezioni pregiudiziali (avendo comunque impugnato anche gli atti prodromici, annessi, connessi, presupposti e consequenziali, e proposto domanda cumulativa di accertamento negativo, e vertendo il giudizio sull'esistenza dell'obbligazione, e persistendo l'interesse a ricorrere proprio in funzione del contenuto del giudizio), sia quanto al merito, insistendosi nelle censure già dedotte in primo grado e condivise dalla sentenza impugnata.
All'udienza pubblica del 12 novembre 2013 l'appello è stato discusso e riservato per la decisione.
3.) L'appello in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza gravata.
3.1) Quanto all'eccezione pregiudiziale relativa all'inammissibilità originaria del ricorso in primo grado in funzione dell'omessa impugnazione della deliberazione di Giunta Municipale n. 21 del 7 febbraio 2012, è agevole rilevare che la controversia appartiene alla sfera di giurisdizione esclusiva amministrativa, poiché l'oggetto del giudizio è, anzitutto ed essenzialmente, costituito dall'accertamento del diritto dell'Amministrazione comunale, e del correlativo obbligo delle interessate, al versamento di un "conguaglio" sul contributo di costruzione in relazione all'aggiornamento sia della quota d'incidenza degli oneri di urbanizzazione sia del costo di costruzione.
Ciò esclude la rilevanza dell'omessa espressa impugnativa della deliberazione di G.M. n 21/2012, comunque richiamata nella narrativa del ricorso e alla quale devono quindi intendersi riferite le censure ivi articolate.
3.2) Deve altresì negarsi che il successivo ritiro in autotutela della deliberazione e della determinazione dirigenziale, e l'emanazione di ulteriore deliberazione e determinazione dirigenziale, che ha soltanto ridotto la misura della somma dovuta, limitando l'aggiornamento, e quindi il conguaglio, al solo costo di costruzione, possa configurare causa sopravvenuta d'improcedibilità del ricorso in primo grado sotto il profilo della cessazione della materia del contendere o della carenza d'interesse, che persiste, in riferimento alla domanda di accertamento negativo, quantomeno in relazione alla persistente pretesa di somma ragguagliata all'aggiornamento del costo di costruzione.
3.3) Nel merito i rilievi del giudice amministrativo salentino sono esatti e condivisibili, posto che, ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. 380/2001, il contributo afferente al permesso di costruire, commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, è determinato e liquidato all'atto del rilascio del titolo edilizio, onde non può ammettersi, peraltro in mancanza dell'inserimento nel permesso di costruite di una clausola che ne riservi la rideterminazione, che l'Amministrazione comunale possa, in epoca successiva, e a distanza di alcuni anni, in relazione all'aggiornamento delle due componenti, provvedere ad una nuova liquidazione, richiedendo somme a conguaglio (cfr. in tal senso tra le più recenti Cons. Stato, Sez. IV, 30 luglio 2012, n. 4320 e 27 aprile 2012, n. 2471, che ha in specie chiarito come la riliquidazione possa consentirsi solo quando vi sia rilascio di nuovo titolo edilizio in relazione alla scadenza dell'efficacia temporale del precedente e per il completamento con mutamento di destinazione d'uso delle opere assentite in origine).
4.) Alla stregua dei rilievi che precedono l'appello in epigrafe deve essere rigettato, con la conferma della sentenza impugnata.
5.) Il regolamento delle spese del giudizio d'appello, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) così provvede sull'appello n.r. 2672 del 2013:
1) rigetta l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sezione III, n. 49 del 15 gennaio 2013;
2) condanna il Comune di Campi Salentina, in persona del Sindaco pro-tempore, alla rifusione, in favore dell'appellata Maria Mercede Conversano, delle spese e onorari del giudizio d'appello, liquidati in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre IVA e CAP nella misura dovuta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Virgilio, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)