La Cassazione civile torna sui limiti di  competenza dei diplomati,  in zona sismica.
(nota a margine di cass. civ. sez. 3, num. 39230 anno 2021 del 10/12/2021-nullità del contratto)

di Mauro FEDERICI

La Suprema Corte Civile torna sulla vexata quaestio della prestazione professionale del diplomato in zona sismica, e lo fa in modo indiscutibile.
Nel caso, la vertenza civilistica, per quanto al motivo terzo del ricorso, attiene a sentenza emessa dalla Corte di Appello di Perugia in contenzioso tra due committenti ed uno studio di geometri, afferente pagamento prestazioni professionali. La corte di merito, accogliendo in parte il ricorso dello studio tecnico, ha condannato i ricorrenti (committenti) al pagamento di un importo di circa 43.000€ a titolo di compenso per prestazioni professionali. I committenti ricorrono al supremo consesso eccependo l’illegittimità del decreto ingiuntivo ricevuto,  “…per nullità del contratto, in ragione di violazione di norme imperative …” (pagina 2 della sentenza).
A pagina 5 la SC riporta al punto 3.3. la censura offerta dai ricorrenti, committenti. La nullità del contratto viene eccepita sul fatto che gli interventi edilizi risultano avvenuti in zona sismica, ciò che di per sé implicava la necessità che la progettazione e direzione dei lavori di un immobile residenziale fosse svolta da professionisti laureati.
La Corte di legittimità accoglie il terzo motivo del ricorso (da pag.11  in poi), chiarendo e ribadendo una serie di principi, che dovrebbero essere oramai consolidati, nella materia qua circa il limite di competenza professionale dei diplomati in zona sismica, dove residua solo quella dei laureati abilitati.
Si afferma (pagina 12) che il rapporto professionale che sia riferito a una costruzione per civili abitazioni, è affetto da NULLITA’ il relativo contratto inter partes, anche concernente la direzione dei lavori, in quanto la progettazione richiedendo l’adozione anche parziale di calcoli in cemento armato, sia riservata alla competenza degli ingeneri (adde chi scrive e di architetti). Si richiama sentenza cass. civ. n. 100/2021.
La corte di merito aveva ritenuto di dovere escludere la detta nullità, sul presupposto che l’operato progettuale dei diplomati non avesse mai avuto ad oggetto la progettazione strutturale dell’opera.
La SC ricorda principi, elusi dalla corte di merito,  e cioè che la categoria del progetto architettonico non ha riscontro nella giurisprudenza delle sezioni civili, ricordando che i geometri non possono redigere progetti sia di massima che esecutivi di costruzioni che comportino l’impiego di conglomerati cementizi semplici o armati, in strutture statiche  e portanti.
Si aggiunge, condivisibilmente, a pagina 13 che l’eventuale successivo intervento, nella fase esecutiva ed in quella di direzione dei lavori di un tecnico di livello superiore a quello redattore del progetto originario, non può valere a sanare ex post la violazione di norme imperative del contratto d’opera professionale.
Ad abundantiam la SC osserva che non ha alcun effetto positivo il fatto che un progetto redatto da un geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere, ovvero che l’ingegnere esegua i calcoli in cemento armato, atteso che il professionista competente deve essere altresì titolare della progettazione.
Infine si rimarca che è sufficiente per dirimere il petitum il fatto che l’attività edilizia risulti avvenuta in ZONA SISMICA.
La sentenza termina con un preciso principio di diritto:

“ la categoria del <<progetto architettonico>> non ha riscontro ai fini ed agli effetti dell’art 16 del regolamento professionale di cui al r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, in base al quale i geometri non possono redigere progetti, sia di massima che esecutivi, di costruzioni che comportino l’impiego di conglomerati cementizi, semplice o ramati, in strutture statiche e portanti”.

La Suprema Corte ha accolto il terzo motivo del ricorso dei committenti e rinviato alla corte di merito di Perugia, ma  in diversa composizione,  perché decida nel merito, alla stregua  del detto principio di diritto.
La sentenza non deve essere vista in un contenzioso tra diplomati e laureati, ma solo in una chiarezza giurisprudenziale per omettere il ripetersi di simili circostanze.
 
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Cass. civ. Sez. 3, num. 39230 del 10/12/2021



FATTI DI CAUSA

1. S.M. e Si.Am. ricorrono, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 222/19, dell'11 aprile 2019, della Corte di Appello di Perugia, che - accogliendo parzialmente il gravame esperito dalla 2M Studio Associati contro la sentenza n. 46/15, del 10 febbraio 2015, del Tribunale di Spoleto - ha condannato gli odierni ricorrenti al pagamento, in favore della 2M Studio Associati, di Euro 42.989.82, oltre interessi legali, a titolo di compenso per prestazioni professionali.

2. Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti che, concesso dal Tribunale spoletino, alla predetta 2M Studio Associati, provvedimento monitorio che ingiungeva ad essi, nonché a Si.Di., il pagamento di Euro 78.280.41, oltre accessori di legge e spese della procedura, gli ingiunti proponevano opposizione ex art. 645 c.p.c..

Attraverso tale iniziativa eccepivano, preliminarmente, l'incompetenza o il difetto di giurisdizione del giudice adito (per essere la controversia devoluta ad un collegio arbitrale, in base al disciplinare di incarico), nonché - quanto, specificamente, alle posizioni di Si.Am. e S.M. - il difetto di legittimazione, o comunque di titolarità del rapporto, dal lato passivo, atteso che il disciplinare di incarico risultava firmato dal solo dal loro figlio, il suddetto Si.Di.. Nel merito, peraltro, eccepivano l'illegittimità del decreto ingiuntivo, per quanto qui ancora di interesse, per nullità del contratto, in ragione di violazione di norme imperative, contestando, infine, l'esistenza del credito in relazione sia all'"an" che al "quantum".

Dichiarato dal primo giudice il difetto di legittimazione dei predetti Si.Am. e S.M., nonché l'operatività della clausola arbitrale nei confronti del figlio Di., su gravame della convenuta opposta, esperito solo nei riguardi degli odierni ricorrenti, il giudice di appello - acquisita la consulenza tecnica espletata nel parallelo giudizio arbitrale - riformava la sentenza impugnata. Difatti, in parziale accoglimento del mezzo, non solo riconosceva la legittimazione passiva di Si.Am. e S.M., ma, disattesa l'eccezione di nullità del contratto per violazione di norme imperative (segnatamente, il R.D. 16 novembre 1939, n. 2229 e il D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212), condannava gli allora appellati al pagamento della ridetta somma di Euro 42.989.82, a titolo di compenso per prestazioni professionali resi dalla predetta associazione professionale di geometri.

3. Avverso la decisione della Corte perugina hanno proposto ricorso per cassazione la S. e il Si., sulla base - come detto - di cinque motivi.

3.1. Il primo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) - violazione o falsa applicazione dell'art. 81 c.p.c., oltre ad omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti.

Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la legittimazione passiva anche degli odierni ricorrenti, sebbene il disciplinare dell'incarico conferito allo studio professionale fosse stato firmato dal solo Si.Di.. In particolare, gli odierni ricorrenti riconosco che - alla stregua della giurisprudenza di questo giudice di legittimità, richiamata nella sentenza impugnata - la prova del conferimento dell'incarico possa essere fornita con qualunque mezzo istruttorio (individuato, nella specie, dalla Corte territoriale tanto nel contratto di compravendita dell'immobile oggetto delle prestazioni rese dallo studio professionale, quanto in una comunicazione scritta con cui i predetti Si.Am. e S.M., nel resistere ad una domanda di pagamento della 2M Studio Associato, invitavano la stessa al completamento dell'incarico). Nondimeno, gli odierni ricorrenti deducono che un simile accertamento è sottratto al sindacato di legittimità solo se adeguatamente e correttamente motivato, ciò che non sarebbe avvenuto, invece, con riferimento alla presente fattispecie. Difatti, nel caso che occupa, non vi sarebbe "documentazione attestante il conferimento dell'incarico" anche da parte degli odierni ricorrenti, esistendo, anzi, "ampia documentazione" che dimostrerebbe l'esatto contrario, documentazione che si addebita al giudice di appello di non aver minimamente considerato.

3.2. Il secondo motivo denuncia - ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4) - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112,346 e 819-ter c.p.c., nonché dell'art. 1292 c.c. e art. 39 c.p.c..

Si censura, in questo caso, la sentenza impugnata in quanto la Corte territoriale, in spregio al principio devolutivo dell'appello e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avrebbe disposto la condanna degli odierni ricorrenti al pagamento della somma di Euro 42.989.82, quantunque l'appellante avesse gravato la decisione del primo giudice solo in relazione al ritenuto difetto di legittimazione degli odierni ricorrenti, senza né impugnare la decisione con cui il Tribunale aveva dichiarato la nullità del Decreto Ingiuntivo per ritenuta incompetenza del giudice ordinario in favore del collegio arbitrale (dimostrando, anzi, di accettarla, avendo radicato la procedura di arbitrato verso Si.Di.), né riproporre la domanda di accertamento e/o condanna in relazione al proprio credito.

Inoltre, vertendosi in un'ipotesi di obbligazione solidale, sarebbe stato violato anche l'art. 1292 c.c., atteso che la simultanea pendenza del giudizio arbitrale comportava che il creditore avrebbe potuto ottenere due titoli esecutivi, ovvero la sentenza della Corte di Appello e il lodo.

3.3. Il terzo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) - violazione e/o falsa applicazione del R.D. 16 novembre 1939, n. 2229 e del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di nullità del contratto d'opera professionale, per violazione delle norme imperative suddette (ciò che avrebbe comportato, per ciò solo, l'esclusione del diritto al compenso), sul presupposto che, nel caso di specie, "l'attività dei professionisti si è incentrata esclusivamente sulla progettazione architettonica di un immobile da adibire a civile abitazione, sull'ottenimento delle relative autorizzazione paesaggistiche-ambientali, sulle pratiche edilizie, sull'autorizzazione sismica rilasciata a seguito della presentazione di calcoli antisismici ai sensi della L. n. 66 del 1974, e del D.Lgs. n. 380 del 2001, non avendo, al contrario, mai avuto ad oggetto la progettazione strutturale dell'opera".

Assumono, per contro, i ricorrenti che, essendo stato il contratto di incarico professionale concluso il 5 ottobre 2009, e dunque prima che il suddetto D.Lgs. n. 212 del 2010, abolisse le norme che impedivano ai geometri di progettare e dirigere i lavori comportanti anche opere in cemento armato, come avvenuto nella presente fattispecie, sussisterebbe violazione del R.D. n. 2229 del 1939, con conseguente nullità del contratto, come da costante giurisprudenza di questa Corte. Esito, vieppiù, confermato dal fatto che gli interventi edilizi risultano avvenuti in zona sismica, ciò che di per sé implicava la necessità che la progettazione e direzione dei lavori di un immobile residenziale fosse svolta da professionisti laureati.

3.4. Il quarto motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) - omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, segnatamente "sulla quantificazione del compenso professionale e sulla seconda integrazione della consulenza tecnica".

Si censura la sentenza impugnata per aver quantificato il compenso spettante allo studio professionale sulla base della CTU espletata nel parallelo giudizio arbitrale, omettendo, però, di considerare che il consulente - all'esito delle osservazioni formulate dagli odierni ricorrenti nella propria memoria di replica in appello avesse ammesso i propri errori nella quantificazione, affermando, pertanto, di "non ritenere valida la relazione in data 24 settembre 2018", da "ritenersi annullata".

3.5. Infine, il quinto motivo denuncia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) - violazione o falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e segg..

Si censura la sentenza impugnata per aver disposto la compensazione, per la metà, sia delle spese dei due gradi di giudizio di merito, che della fase monitoria, onerando ingiustamente di queste ultime la parte allora appellata, ancorché l'accoglimento del gravame avesse comportato la condanna della stessa per un importo di molto inferiore rispetto a quella oggetto del decreto ingiuntivo.

4. La 2M Studio Associati ha resistito, con controricorso, all'avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, di infondatezza.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso è fondato, sebbene in relazione al solo terzo motivo e nei termini di seguito precisati.

5.1. Il primo motivo, infatti, è inammissibile.

5.1.1. A tale esito, per vero, già potrebbe condurre il rilievo che la censura di omesso esame, più che avere ad oggetto il fatto storico del mancato conferimento dell'incarico professionale da parte degli odierni ricorrenti, sembra investire tout court la documentazione allegata che ne fornirebbe prova.

Già sotto questo profilo, quindi, il motivo appare di dubbia ammissibilità, visto che l'applicazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) richiede che l'omissione investa un "fatto vero e proprio", non una "questione" o un "punto" della sentenza, e, quindi, "un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo" (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 8 settembre 2016, n. 17761, Rv. 641174-01; nello stesso senso Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 646308-01), vale a dire "un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico" (Cass. Sez. 5, sent. 8 ottobre 2014, n. 21152, Rv. 632989-01; Cass. Sez. Un., sent. 23 marzo 2015, n. 5745, non massimata), "un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto" (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 5 marzo 2014, n. 5133, Rv. 629647-01).

Dirimente, tuttavia, nel senso dell'inammissibilità, è la constatazione che la censura risulta formulata in violazione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

I ricorrenti, infatti, non riproducono il contenuto - nemmeno in forma sintetica - di tali documenti, contravvenendo, così, a quanto affermato da questa Corte al suo massimo livello nomofflattico, essendosi ritenute "inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità" (Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34469, Rv. 656488-01).

5.2. Il secondo motivo risulta, invece, non fondato.

5.2.1. Tale esito si impone per ciascuna delle due censure in cui esso si articola.

Quanto, infatti, alla denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c., ipotizzata sotto il profilo dell'ultrapetizione (i ricorrenti assumono che 2M avrebbe, con il proprio atto di appello, solo censurato la statuizione relativa alla dichiarazione di difetto di legittimazione, accettando la devoluzione della controversia al giudizio arbitrale, neppure riproponendo, nei loro riguardi, la domanda di accertamento e/o condanna in relazione al proprio credito), la stessa si rileva non fondata in base ai seguenti rilievi.

Per un verso, infatti, deve notarsi che il Tribunale spoletino aveva ritenuto che solo la controversia tra 2M e Si.Di. fosse da definire con giudizio arbitrale, e ciò sul presupposto che unicamente costui avesse firmato il disciplinare di incarico contenente la clausola compromissoria. Per parte propria, viceversa, la Corte perugina ha ritenuto che la pattuizione intercorsa tra lo studio professionale e gli odierni ricorrenti avesse un'autonoma fonte negoziale rispetto al disciplinare, ovvero che fosse intervenuta - in coerenza con la natura di negozio a forma libera propria del contratto di prestazione d'opera professionale "per (acta condudentia"; esito al quale il giudice di appello è pervenuto sulla base dell'apprezzamento di una serie di risultanze documentali non scrutinabile in questa sede (anche alla luce dell'inammissibilità del primo motivo di ricorso).

D'altra parte, poi, l'iniziativa impugnatoria assunta da 2M innanzi al giudice di appello tendeva, appunto, a far dichiarare che il conferimento dell'incarico professionale non fosse limitato al solo firmatario del disciplinare, sicché non si vede in cosa si sarebbe sostanziata la denunciata ultrapetizione. Esito, questo, che si impone, vieppiù, alla stregua del consolidato principio affermato da questa Corte (ciò che rende superabile anche l'altra censura in cui si articola la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c., ovvero che 2M non avrebbe riproposto la domanda di accertamento e/o condanna in relazione al proprio credito) e secondo cui, "in caso di opposizione al decreto ingiuntivo, poiché la stessa dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso, il giudice non deve limitarsi ad accertare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa - e cioè se sussistessero le condizioni all'uopo richieste dalla legge - ma deve procedere ad un autonomo esame di tutti gli elementi offerti dal creditore (per dimostrare la fondatezza della pretesa già dedotta col ricorso per ingiunzione) e dall'opponente (per contrastare la pretesa stessa) non essendo necessario, in particolare, un'espressa domanda di pronunzia sul merito, ma essendo sufficiente quella di rigetto dell'opposizione" (così, in motivazione, già Cass. Sez. 2, sent. 17 febbraio 1998, n. 1656, Rv. 512697-01; in senso conforme anche Cass. Sez. 1, sent. 2 luglio 1999, n. 6804, Rv. 528195-01; Cass. Sez. 3, sent. 9 agosto 2001, n. 10981, Rv. 548930-01; Cass. Sez. 1, sent. 20 agosto 2003, n. 12222, Rv. 566036-01; Cass. Sez. 2, sent. 27 dicembre 2014, n. 24021; Rv. 579102-01).

Nella specie, dunque, 2M si sarebbe potuta limitare a richiedere al giudice di appello il rigetto dell'opposizione, avendo, in realtà, fatto molto di più, richiedendo (come attesta proprio il ricorso in esame, a pag. 4, nel riassumere le conclusioni dalla stessa rassegnate nel proprio atto di appello) non solo la reiezione di "ogni contraria domanda, istanza ed eccezione", ma anche che la Corte territoriale, "in riforma della sentenza impugnata volesse accogliere la domanda di 2M Studio".

Quanto, invece, alla seconda censura, che ipotizza violazione dell'art. 1292 c.c., deve rilevarsi che l'obbligazione solidale, salvo casi peculiari, non dà luogo, in caso di esercizio dell'azione di condanna, a litisconsorzio necessario (principio già affermato, addirittura, da Cass. Sez. 2, sent. 11 ottobre 1978, n. 4532, Rv. 394203-01; in tempi recenti, tra le molte, e con riferimento al giudizio di impugnazione, si vedano Cass. Sez. 3, ord. 21 agosto 2018, n. 20860, Rv. 650428-01; Cass. Sez.:3, sent. 5 giugno 2020, n. 10803, Rv. 658076-01). Da ciò deriva, dunque, la possibilità che si formino, in relazione ad un'obbligazione solidale, anche giudicati diversi (si veda Cass. Sez. 3, sent. 26 giugno 2013, n. 16117, Rv. 626989-01), con eventuale coesistenza di titoli esecutivi diversi nei confronti di singoli coobbligati, ferma restando in ogni caso, poi, l'applicazione dell'art. 1306 c.c..

5.3. Il terzo motivo, invece, è fondato, nei termini di seguito indicati.

5.3.1. Non e', infatti, corretto l'assunto con cui la Corte perugina ha escluso la nullità del contratto per cui è causa, derivante dalla violazione del R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, art. 1 (norma applicabile, "ratione temporis", alla presente fattispecie, risultando il contratto "de quo" stipulato prima che tale norma fosse abrogata dal D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212, "atteso che la menzionata abrogazione, comportando l'introduzione di una disciplina innovativa e non già interpretativa della normativa previgente, non ha prodotto effetti retroattivi idonei ad incidere sulla qualificazione degli atti compiuti prima della sua entrata in vigore e non ha, dunque, influito sulla invalidità del contratto, regolata dalla legge del tempo in cui lo stesso è stato concluso"; cfr., da ultimo, Cass. Sez. 2, ord. 12 novembre 2019, n. 29227, Rv. 656184-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 2, sent. 30 agosto 2013, n. 19989; Rv. 627757-01).

Sul punto, invero, occorre muovere dalla constatazione che la previsione normativa suddetta va coordinata con quella di cui al R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, comma 1, lett. m), secondo cui "la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato, mentre" in via d'eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, essendo riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato".

Ne deriva che, "qualora il rapporto professionale abbia avuto ad oggetto una costruzione per civili abitazioni, è affetto da nullità il contratto anche relativamente alla direzione dei lavori affidata a un geometra, quando la progettazione - richiedendo l'adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato - sia riservata alla competenza degli ingegneri" (così, da ultimo, Cass. Sez. 2, ord. 8 gennaio 2021, n. 100, Rv. 659984-01).

5.3.2. Ciò premesso, il giudice di appello ha ritenuto di dover escludere tale nullità sul rilievo che, nel caso di specie, "l'attività dei professionisti si è incentrata esclusivamente sulla progettazione architettonica di un immobile da adibire a civile abitazione, sull'ottenimento delle relative autorizzazioni paesaggistiche - ambientali, sulle pratiche edilizie, sull'autorizzazione sismica rilasciata a seguito della presentazione di calcoli antisismici ai sensi della L. n. 66 del 1974 - D.Lgs. n. 380 del 2001, non avendo, al contrario, mai avuto ad oggetto la progettazione strutturale dell'opera".

Così argomentando, tuttavia, la sentenza impugnata non ha considerato che "la categoria del "progetto architettonico" non ha riscontro, ai fini di causa, nella legge e nella giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte, la quale ha sempre affermato (cfr. sentenze di questa Corte n. 3262 del 1979 e 286 del 1984, non recenti, ma mai contraddette) che i geometri, ai sensi dell'art. 16 del regolamento professionale di cui al R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, non possono redigere progetti, sia di massima che esecutivi, di costruzioni che comportino l'impiego di conglomerati cementizi, semplici o armati, in strutture statiche e portanti" (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. 5 novembre 2004, n. 21185, Rv. 577961-01; si veda anche Cass. Sez. 2, sent. 7 settembre 2009, n. 19229, Rv. 609967-01, che nega, del pari, rilievo anche alla nozione di "progetto di massima").

La Corte perugina, inoltre, neppure ha chiarito in cosa si sia sostanziata la successiva attività di "progettazione strutturale" (e da chi sia stata svolta), ovvero se essa abbia messo capo ad un autonomo progetto e, eventualmente, da chi lo stesso sia stato firmato. Circostanze, ambedue, di grande rilievo, posto che, da un lato, "l'eventuale successivo intervento, nella fase esecutiva ed in quella della direzione dei lavori di un tecnico di livello superiore a quello del redattore del progetto originario, non può valere a sanare ex post la nullità per violazione di norme imperative, del contratto d'opera professionale, da valutarsi con esclusivo riferimento al momento genetico del rapporto" (Cass. Sez. 2, sent. n. 19229 del 2009, cit.), così come, dall'altro, non idonea ad assicurare il rispetto della suddetta normativa imperativa è la circostanza che "un progetto redatto da un geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli in cemento armato, atteso che il professionista competente deve essere altresì titolare della progettazione, trattandosi di competenze inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità" (Cass. Sez. 2, ord. n. 100 del 2021, cit.).

D'altra parte, la sentenza impugnata non sembra attribuire adeguato rilievo al fatto che l'attività edilizia in questione risulti avvenuta in zona sismica, circostanza che di per sé comporta il "conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla L. n. 64 del 1974, la quale impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri" (da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. 8 marzo 2017, n. 5871, Rv. 643365-01; nello stesso senso Cass. Sez. 2, sent. 8 aprile 2009, n. 8543, Rv. 607639-01).

5.3.3. Il terzo motivo di ricorso deve essere, pertanto, accolto, nei termini appena indicati, cassando in relazione la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Perugia perché decida nel merito, alla stregua del seguente principio di diritto:

"la categoria del "progetto architettonico" non ha riscontro ai fini ed agli effetti dell'art. 16 del regolamento professionale di cui al R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, in base al quale i geometri non possono redigere progetti, sia di massima che esecutivi, di costruzioni che comportino l'impiego di conglomerati cementizi, semplici o armati, in strutture statiche e portanti".

5.3.4. I motivi quarto e quinto restano assorbiti dall'accoglimento del terzo.

6. Le spese del presente giudizio saranno definite all'esito del giudizio di rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il secondo, dichiara inammissibile il primo, nonché assorbiti il quarto e il quinto, cassando, in relazione, la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione, perché decida nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 8 giugno 2021.