Trib. Chieti ord. 18 dicembre 2012. Pres. Spiniello Est. Allieri
(rigetto richiesta di revoca di sequestro emesso dal Gip Trib. Lanciano su richiesta della Procura della Repubblica di Lanciano)
Urbanistica.Impianti fotovoltaici e procedura autorizzatoria

La procedura autorizzatoria semplificata (PAS) per gli impianti fotovoltaici, che può essere estesa dalle regioni nel caso di soglia massima di potenza di energia elettrica pari a 1 MW, non è consentita qualora più impianti, pur formalmente autonomi e tali da non determinare il c.d. effetto cumulo sulla base di disposizioni regionali (nella specie della Regione Abruzzo), evidenzino oggettivamente l’unitarietà dell'iniziativa imprenditoriale.


NOTA: sono pubblicati di seguito la richiesta della Porcura ed il provvedimento del Tribunale

 

N. 2072/2012 R.G.N.R.

P R O C U R A D E L L A R E P U B B L I C A

presso il TRIBUNALE di LANCIANO

 

RICHIESTA DI SEQUESTRO PREVENTIVO

- artt. 321 c.p.p., 104 D.Lv. 271/89 -

 

Al Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di

LANCIANO

 

Il Pubblico Ministero Dott. Francesco MENDITTO, visti gli atti del procedimento suindicato nei confronti di:

INDAGATO 1

INDAGATO 2;

INDAGATO 3

INDAGATO 4

 

indagati

INDAGATO 1, quale leg. rapp. della SOCIETA 1 committente dei lavori e richiedente la Procedura Abilitativa semplificata prevista dall’art. 6 d.lgs. n. 28/11. Successivamente al 21.5.12 come titolare di fatto della società, comunque concretamente impegnato in tutte le attività della stessa,

INDAGATO 2, quale leg. rapp. della SOCIETA 2, esecutore materiale dei lavori,

INDAGATO 3, quale direttore dei lavori,

  1. del reato p. e p. dagli artt. 181 d.lgs. n. 42/08 e 44, lett. c), D.P.R. 380/01 perché, eseguivano, senza il nulla osta della competente Sopraintendenza, opere edili dirette alla realizzazione di un impianto fotovoltaico di complessivi 3 MW in un’area di circa mq 54.000 sita in Quadri, località “Santa Fina”, sottoposta a vincolo paesaggistico :

  1. ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera g), del D.Lgs 42/04 in relazione all’art. 2 comma 6 del D.Lgs 227/01;

  2. ai sensi degli artt. 134, comma 1, lett a), 136, 138 ss. d.lgs. n. 42/04.

  1. del reato p. e p. dag dall’art. 44, lett. a), D.P.R. 380/01 perché, eseguivano, senza il prescritto titolo abilitativo della Competente Autorità di Bacino sulla compatibilità idrogeologica dell'opera insistente in area P2 del PAI;

  2. del reato p.e.p. dall’art. 44 lett. c) DPR 380/01 perche realizzavano le opere descritte al capo a) in assenza di permesso a costruire, titolo necessario perché veniva realizzato un impianto fotovoltaico di complessivi 3 MW, formalmente frazionato in tre diversi impianti di 1 MW, per beneficiare della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) prevista dall’art. 6 d.lgs. n. 28/11 (sostitutiva del permesso a costruire) ed eludere detta normativa; frazionamento operato formalmente realizzando, nonostante l’unicità dell’opera, il collegamento a tre diverse cabine di consegna la cui potenza complessiva non supera 1 MW, come previsto dal D.G.R. n. 246 del 31.05.2010 (punto iii del capitolo 5, paragrafo 5.2, delle Linee Guida), disposizione illegittima perché in violazione degli artt. 4, comma 3, 5 e 6 del d.lgs. n. 28/11.

In Quadri dall’ottobre 2012, reato in atto.

 

INDAGATO 2

  1. del reato p. e p. dagli artt. 65 e 72 DPR 380/01 perché realizzava i lavori di cui al capo a) consistenti anche in opere in conglomerato cementizio armato senza presentare la prevista denuncia al competente ufficio regionale.

Accertato in Quadri, dall’ottobre 2012, reato in atto.

 

INDAGATO 1, INDAGATO 4

  1. del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 e 479, 61 n. 2 c.p. perché il INDAGATO 4 -quale responsabile del procedimento per il Comune di Quadri-, in concorso col INDAGATO 1 -beneficiario-,in esecuzione del medesimo disegno criminoso, al fine di commettere il reato di cui al capo e) attestava con provvedimento del 18.10.12 l’inesistenza del vincolo paesaggistico nei tre atti di conformità del deposito degli atti (prot. 69, 70 e 71 UTU) emessi nell’ambito della Procedura Abilitativa Semplificata prevista dall’art. 6 d.lgs. n. 28/11, vincolo esistente come indicato al capo a); così attestava falsamente fatti dei quali l’atto era destinato a provare la verità, consentendo alla richiesta di procedura abilitativa semplificata presentata dal INDAGATO 1 nella stessa data (18.10.12) di produrre formalmente gli effetti previsti dal citato art. 6 d.lgs. n. 28/11;

  2. del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 323 c.p. perché il INDAGATO 4, nella qualità sub d), in concorso col INDAGATO 1, in violazione delle disposizioni previste dall’art. 6 d.lgs. n. 28/11 e dei doveri incombenti su di lui quale pubblico ufficiale:

  1. poneva in essere la falsa attestazione di cui al capo d),

  2. non richiedeva il N.O. paesaggistico alla competente sopraintendenza benché l’opera insistesse in zona sottoposta a vincolo ex d.lgs. n. 42/04,

  3. non attendeva l’esito del parere richiesto all’Autorità di Bacino con riferimento al vincolo idreogeologico insistente nell’area,

così procurando intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale al INDAGATO 1 attraverso la definizione del procedimento ai sensi dell’art. 6 d.lgs. cit. che consentiva l’inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto di cui al capo a).

In Quadri il 18.11.2012.

 

1 Premessa.

E’ opportuno premettere che essendo attualmente in corso lavori che, ad avviso di questa Procura, integrano la commissione di reati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed idrogeologico, col conseguente rischio di danni irreparabili all’ambiente, si è proceduto a un immediato (ma non superficiale) esame degli atti per formulare la presente richiesta.

Le contestazioni, pertanto, devono ritenersi suscettibili di ulteriori integrazioni e correzioni alla luce delle ulteriori indagini che saranno svolte da questo Ufficio

2– La normativa nazionale applicabile per la realizzazione di impianti fotovoltaici.

2.1-La normativa nazionale previgente.

Le disposizioni vigenti in materia di autorizzazione alla realizzazione di impianti fotovoltaici sono state inizialmente poste nel D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, il cui art. 12 stabilisce, al comma 3, che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione (o dalla Provincia delegata) nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico - artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercitare l'impianto in conformita' al progetto approvato.

La medesima disposizione (art. 12), al comma 5, ha anche previsto una procedura autorizzatoria semplificata in relazione agli impianti con una capacità di generazione inferiore rispetto alle soglie di cui alla tabella A, allegata al medesimo D.Lgs., diversificate per ciascuna fonte rinnovabile (20 Kw per il fotovoltaico); agli impianti rientranti nelle suddette soglie si applica la disciplina della DIA, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 22 e 23.

L’art. 12, comma 4 ,ultima parte (nel testo vigente a seguito della modifica apportata dalla l. n. 244/07) fa espresso riferimento alla necessità, oltre che dell’autorizzazione unica, ordinaria o semplificata, all’espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità di impatto ambientale di cui agli artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 152/06 (VIA).

Il mancata rispetto della procedura, ordinaria o semplificata, integra gli estremi del reato urbanistico (art. 44 DPR lett. b) o c) 380/01), occorrendo il permesso a costruire, oltre che eventuali ulteriori reati di cui ricorrono i presupposti (ad esempio artt. 181 D.lgs. n. 42/04);

Nel vigore della disciplina ricordata alcune leggi regionali (ad esempio L.R. Puglia 19 febbraio 2008, n. 1, 21 ottobre 2008, n. 31) hanno previsto la semplice DIA (estendendo l’ambito della procedura semplificata prevista dall’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 387/03) anche per la realizzazione di impianti fotovoltaici di maggiore potenza complessiva purché contenuta in una determinata soglia (la Regione Puglia per impianti con potenza elettrica nominale fino a 1 MW, pari a 1000Kw, di gran lunga superiore alla soglia di 20 kw prevista dall’all. A del d.lgs. n. 387/03).

La Corte costituzionale (sent. n. 119/10) però ha ritenuto che tale normativa regionale contrastasse con il principio fondamentale posto dal D.Lgs. n. 387 del 2003, art. 12, comma 5, secondo cui “possono essere individuate maggiori soglie” solo nel rispetto del procedimento ivi previsto: decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 d.lgs. 281/97.

Va precisato che nessuna modifica alla disciplina autorizzatoria (ordinaria o semplificata) prevista dal d.lgs. n. 387/03 poteva desumersi da altre normative statali, talvolta impropriamente richiamate per ampliare la soglia della procedura semplificata, quali:

  • il decreto 19 febbraio 2007 del Ministero per lo sviluppo economico, relativo a
    “Criteri e modalita' per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”. Le relative disposizioni riguardano l’incentivazione del fotovoltaico e sono di rango secondario, perciò non tali, comunque, da consentire l’ampliamento dell’ambito di operatività della disciplina semplificata;

  • l’art. 27, comma 43, della l. 99/09 che modifica la disciplina dell’assoggettabilità alla verifica di impatto ambientale, originariamente prevista genericamente per “impianti industriali non termici per la produzione di energia” (parte II, all. IV, punto 2, lett. c), limitandola a “impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW”. La disposizione opera con esclusivo riferimento alla procedura di verifica di impatto ambientale, senza influire sull’autorizzazione prevista (ad altri fini) dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/03; tale norma, infatti, fa salve le disposizioni del d.lgs. n. 152/06 in materia di verifica di impatto ambientale.

2.2 – La normativa della Regione Abruzzo emanata nel vigore della disciplina nazionale previgente, “l’effetto cumulo”.

Per quello che interessa in questa sede, la Regione Abruzzo ha emanato alcuni atti normativi di rango non legislativo (delibere di giunta regionale) in materia di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Di conseguenza l’eventuale contrasto con la normativa nazionale (d.lgs. n. 387/03) non pone problemi rilevabili sotto il profilo del contrasto tra ripartizione tra legislazione nazionale regionale (come accaduto per il citato caso della L.R. Puglia) ma solo di eventuale disapplicazione per violazione di legge.

Si riassume la normativa regionale in materia di impianti fotovoltaici (reperibile anche sul sito internet della Regione) senza particolari approfondimenti perché, per quanto si esporrà oltre, pur se sembra che tendesse ad ampliare l’ambito di operatività della disciplina semplificata prevista dalla normativa statale, appare oggi rispettosa di quanto previsto dal d.lgs. n. 28/11.

Con DGR 12.4.07 n. 351 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” si prevede al punto 7 una procedura semplificata per il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/03, con specifico riferimento agli impianti fotovoltaici di potenza non inferiore a 20 KWp e non superiore a 200 kWp (perciò superiore alla soglia di 20 Kw prevista dal d.lgs. 387/03) installati su elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione. La disposizione non sembra in linea con la disciplina nazionale all’epoca vigente.

Con DGR n. 244 del 22.3.10 “D.G.R. n. 351 del 12 aprile 2007: D. Lgs. 387/2003 concernente "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e s.m.i. - Modifica, approvazione "Linee guida per il corretto inserimento di impianti fotovoltaici a terra nella Regione Abruzzo" e regolamentazione dell'art. 15 comma 2 L.R.16 del 19.08.2009 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio", si amplia ulteriormente l’ambito degli impianti soggetti ad autorizzazione semplificata.

In particolare si assoggetta a procedura semplificata la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra di potenza non inferiore a 20 kWp e non superiore a 1 MW. Questi si intendono autorizzati ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, in via generale, nei casi e secondo le modalità riportati nell’allegato 1 “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai fini dell’autorizzazione generalizzata”.

La disposizione sembra porsi in contrasto con le soglie ricordate previste dal D.lgs. n. 387/03 ed è motivata attraverso il richiamo a disposizioni che, come ricordato, hanno un diverso ambito:

  • l’operatività della verifica ad assoggettabilità ad impatto ambientale, di cui al d.lgs. 152/06, come modificato dalla l. n. 99/07 (esclusa per gli impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda di potenza complessiva non superiore a 1 MW. Da tale disposizione si desume “che gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore ad 1 MW non producono ulteriore impatto ambientale”);

  • le disposizioni del decreto 19 febbraio 2007 del Ministero per lo sviluppo economico.

Con D.G.R. n. 246 del 31.05.2010 “Modifica ed integrazione delle “Linee guida per il corretto inserimento di impianti fotovoltaici a terra nella Regione Abruzzo” – D.G.R. 22 marzo 2010, n.244” si affronta lo specifico problema di esplicitare e regolamentare il cd. “effetto cumulo”, vale a dire di quando diversi impianti fotovoltaici possono ritenersi unici ai fini della soglia (1 MW) della procedura semplificata (DIA).

Si prevede, in particolare, che sono tenuti alla verifica dell’effetto cumulo gli impianti fotovoltaici a terra di potenza inferiore o uguale a 1 MW, il cui punto di connessione alla rete di Distribuzione sia ubicato all’interno della medesima cabina di consegna e la cui potenza complessiva risulti superiore a 1 MW ( punto iii del capitolo 5, paragrafo 5.2, delle Linee Guida).

Si vedrà oltre la rilevanza nel caso in esame della disposizione dovendo fin da ora da ora sottolinearsi:

  • che la disposizione viene emanata, con norma di rango non legislativo (regionale) con riferimento a linee guida allegate a un DGR che ampliava la soglia nazionale di autorizzabilità semplificata;

  • che si ampliava la soglia consentendo anche l’artificioso frazionamento dell’impianto (per usufruire della procedura autorizzatoria con DIA) attraverso la realizzazione di allaccio singole cabine nel limite di 1 MW, senza prevedere alcun ulteriore criterio dei tanti che incidono sulla sicurezza e sull’assetto ambientale. In definitiva, sulla base della disposizione emanata possono ritenersi formalmente rispettosi della soglia di 1 MW un numero illimitato di impianti, tutti contigui, purchè frazionati attraverso l’allaccio a singole cabine nel limite di 1 MW.

2.3 La normativa statale vigente.

La disciplina statale è stata modificata dal d.lgs. 28/11.

Ripercorrendo il testo della recente sentenza n. 17433/12 della Suprema Corte la normativa vigente, per quanto interessa, può così essere sintetizzata:

  • il D.Lgs. n. 28 del 2011 ha dato attuazione alla direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009, che in materia di procedure di autorizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili invita gli Stati membri a preferire procedure semplificate e accelerate, prevedendo tra l'altro forme procedurali meno gravose per i progetti di piccole dimensioni (art. 13);

  • l’art. 5 del d.lgs. cit. conferma, in generale (al comma 1), l’autorizzazione unica prevista dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/03 e la necessità, ove previsto, della verifica di impatto ambientale di cui agli artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 152/06 (comma 2)

  • l’art. 6 d.lgs. cit., in attuazione della direttiva europea, disciplina una procedura abilitativa semplificata (PAS) per la costruzione e l'esercizio di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, riconoscendo inoltre alle Regioni e alle Province autonome la facoltà di estendere "la soglia di applicazione della procedura semplificata ... agli impianti di potenza nominale fino a 1 MW elettrico, definendo altresì i casi in cui essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono soggette altresì all'autorizzazione unica", disciplinata al successivo art. 5 del medesimo D.Lgs. n. 28 del 2011 (art. 6, comma 9)

Precisa la Suprema Corte “ È quindi solo con la nuova regolamentazione del 2011 che il legislatore statale ha dato facoltà alle Regioni di estendere l'ambito di applicazione del procedimento autorizzatorio semplificato fino ad una soglia massima di potenza di energia elettrica pari a 1 MW; fermo restando il vincolo per la legislazione regionale costituito dai limiti posti dall'art. 6 citato, che, secondo la giurisprudenza costituzionale (da ultimo. C. cost. n. 99 del 2012) esprime un principio fondamentale sicché il legislatore regionale è tenuto a rispettarlo nell'esercizio della sua potestà legislativa concorrente.

Nello specifico, l’art. 6 d.lgs. n. 28/11 prevede, quanto alla PAS:

  • che il proprietario dell’immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall’impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui a comma 4 dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 2411, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si applica il comma 5 (comma 2);

  • il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza; è comunque salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui comma 2, l’attività di costruzione deve ritenersi assentita. (comma 4);

  • qualora siano necessari atti di assenso, di cui all’ultimo periodo del comma 2, che rientrino nella competenza comunale e non siano allegati alla dichiarazione, il Comune provvede a renderli tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Se gli atti di assenso non sono resi entro il termine di cui al periodo precedente, l’interessato può adire i rimedi di tutela di cui all’articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Qualora l’attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l’amministrazione comunale provvede ad acquisirli d’ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi …..(comma 5).

Le sanzioni, relative alla violazione del disposto degli artt. 5 e 6, sono previste all’art. 44.

2.4 – La normativa della Regione Abruzzo emanata nel vigore del d.lgs. 28/11.

Con D.G.R. n. 294 del 02/05/2011 “Attuazione D.Lgs. 03.03.2011 n. 28 – Disposizioni in tema di Autorizzazione generalizzata ai sensi delle DD.GG.RR. n.351 del 12.04.2007 e n. 244 del 22.03.2010”, in attuazione dell’ art. 6, comma 9, primo periodo, D.Lgs. 3.03.2011 n. 28, è estesa la soglia di applicazione della procedura abilitativa semplificata “agli impianti di potenza nominale fino a 1MW elettrico, i quali non rientrano più nell’ambito di applicazione della D.G.R. n.244 del 22/03/2010”.

In definitiva la nuova normativa nazionale, che autorizza (diversamente dal d.lgs. n. 387/03) le Regioni a prevedere la PAS (laddove precedentemente si prevedeva nella procedura semplificata la DIA) per impianti con una soglia fino a 1 MW, ha consentito alla Regione Abruzzo, attraverso la citata DGR 294/11, di fare rientrare nell’ambito della procedura semplificata impianti (fino a 1MW) che già potevano rientrarvi sulla base delle già citate DGR n. 244 del 22.3.10.

2.5 – La normativa applicabile, l’effetto cumulo.

Per quanto interessa in questa sede, sulla base della vigente normativa, si può ritenere operante nella Regione Abruzzo per gli impianti fotovoltaici la seguente disciplina:

  • ai sensi della DGR n. 294/11, attuativa dell’art. 6, comma 9, d.lgs. n. 28/11, sono soggetti alla Procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui al citato art. 6, gli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico;

  • per gli impianti che rientrano nei limiti suindicati il proprietario o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall’impianto presenta al Comune almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali che attesti:

    • la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati,

    • il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie;

    • Oltre agli allegati previsti vanno prodotti gli atti di assenso relativi alle materie di cui all’art. 20, comma 4, l. n. 241/91 (vincoli ambientali, paesaggistici, etc.). Qualora siano necessari atti di assenso che rientrino nella competenza comunale e non siano allegati alla dichiarazione, il Comune provvede a renderli tempestivamente; qualora l’attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l’amministrazione comunale provvede ad acquisirli d’ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi.

Qualora l’impianto non rientri nella PAS ovvero non siano rispettate le condizioni per la PAS si applicano, oltre alle sanzioni amministrative previste dall’art. 44 le sanzioni derivati dalle violazioni di fattispecie penali di cui ricorrono i presupposti, esattamente come ricordato in precdenza al par. 2.. Il mancata rispetto della procedura, ordinaria o semplificata, integra, infatti, gli estremi del reato urbanistico (art. 44 DPR lett. b) o c) 380/01), occorrendo il permesso a costruire, oltre che eventuali ulteriori reati di cui ricorrono i presupposti (ad esempio artt. 181 D.lgs. n. 42/04);

 

Quanto all’effetto cumulo la Regione Abruzzo non ha ritenuto di emanare nuove disposizioni pur in presenza di una normativa nazionale che modifica profondamente quella precedente, sia nei procedimenti, sia nella soglia di procedura semplificata, e che tenta di conciliare le diverse esigenze in rilievo fissando univoci principi generali all’art. 4 fondati sul principio di proporzionalità. Tale articolo si preoccupa, al comma 3, di evitare effetti elusivi prevedendo: “ Al fine di evitare l’elusione della normativa di tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, fermo restando quanto disposto dalla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per quanto attiene all’individuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell’ambito della valutazione di impatto ambientale.

Può, pertanto, affermarsi che deve essere disapplicata qualsiasi disposizione amministrativa che consenta l’effetto elusivo in violazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 28/11.

 

3 – I fatti accertati.

Dalla comunicazione di reato del Corpo Forestale dello Stato del 13.11.12 (e relativi fascicoli) e dall’annotazione del 20.11.12 (e relativi fascicoli) , oltre che dagli atti allegati cui si farà riferimento, risultano le seguenti circostanze di fatto:

  • nell’anno 2011 il Comune di Quadri procedeva ad esproprio di numerosi terreni senza verificare se gli stessi fossero di natura demaniale con uso civico, con i conseguenti effetti sulla possibile illegittimità del procedimento e dell’esborso effettuato (cfr. fascicolo 12, nota 9.10.12 della Direzione regionale competente che richiama il principio di presunzione di demanialità), oltre che dell’ulteriore vincolo esistente (cfr. fascicolo 12, nota 16.3.11 della Direzione competente). Tali elementi sono noti al Comune di quadri e alla SOCIETA 1;

  • in data 12.7.11 il Comune di Quadri dava in concessione alla SOCIETA 1il diritto di superficie “del terreno comunale esteso mq. 53.800…per la realizzazione in concessione di lavori di un impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia elettrica atta ad alimentare la rete pubblica di distribuzione a costo zero per l’amministrazione…che l’impianto da realizzare dovrà produrre un quantitativo di energia elettrica incentivata non inferiore a 4.800.000. KW anno..” pari a 4.8 kw (cfr. nota del Comune di Quadri del 20.9.11, fascicolo 11);

  • con nota del 20.9.11, diretta alla regione Abruzzo, il Comune di Quadri (fasc. 11, cit.) rappresentava:

    • che sulla superficie insistono due strade comunali “che devono essere collegate da uno o più tracciati stradali che costituiranno vie pubbliche che l’amministrazione intende realizzare…”

    • che “…l’impianto da realizzare di circa 4 MW risulterà delimitato e diviso dalle predette strade pubbliche comunali che individueranno e separeranno impianti di diversa potenza nominale, fino a 1 MW”;

    • tanto al fine di conoscere se occorreva l’autorizzazione unica regionale con valutazione d’impatto ambientale ovvero PAS;

  • con nota del 23.9.11 la Competente direzione della Regione, rispondeva, citando la disposizione in precedenza ricordata sull’effetto cumulo, non operante nel caso in cui l’Enel assegnasse “cabine di consegna distinte”;

  • in data 19.10.11 la SOCIETA 1presentava tre diverse comunicazioni al Comune di Quadri con cui dichiarava di avvalersi della PAS “ai fini della costruzione e dell’esercizio…di un impianto fotovoltaico con moduli a terra e delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili, di potenza pari a 1 MW (cfr. atto 18.10.12 a firma del dott. INDAGATO 4, fascicolo 3);

  • con riferimento ai vincoli esistenti sul terreno interessato individuati dalla parte (SOCIETA 1):

    • in data 17 e 27.10.11 la SOCIETA 1, in persona del leg. rapp. INDAGATO 1, chiedeva allo Sportello Regionale Ambientale il necessario nulla osta beni ambientali ex art. 159 d.lgs. n. 42/04; con nota 25.1.12 la Direzione regionale trasmetteva la pratica, per competenza al Comune di Quadri, notiziando la società richiedente (fascicolo 8). Non risulta la trasmissione della richiesta da parte del Comune alla competente Sopraintendenza competente per il rilascio del N.O., come previsto dal citato art. 159 d.lgs. n. 42/04;

    • quanto al vincolo archelogico risulta rilasciato il relativo NO con prescrizioni (fascicolo 7);

    • in data 10.9.12 risultava richiesto il parere per il vincolo idrogeologico;

  • in data 28.9.12 il responsabile del procedimento amministrativo del Comune di Quadri, ing. INDAGATO 4, rappresentava alla SOCIETA 1: in relazione al PAS pervenuta il 18.10.11…., considerato che nella relazione asseverata si dichiarava che si era in attesa di numerosi NO relativi ai vincoli; dato atto che alla data odierna i medesimi non sono pervenuti, con la presente si comunica che, decorsi 30 giorni a far data dalla presente senza che gli stessi vengano trasmessi la pratica sarà archiviata” (fascicolo 3);

  • in data 18.10.12 INDAGATO 1 presentava al Comune di Quadri la relazione asseverativa per la PAS con riferimento a tre impianti da 1 MW, a firma dell’arch. INDAGATO 3, ove, con riferimento ai vincoli risulta, tra l’altro (fascicolo 3):

    • “paesistico ambientale, parte III d.lgs. n. 42/04 (beni paesaggistici) in attesa di NO”

    • “Idrogeologico compreso in zona PAI, in attesa di parere” ;

    • “Idrogeologico R.D. ….(forestale) parere n. del (parere allegato in copia)”.

    • Vincoli culturali e archeologici “è stato già ottenuto preventivamente la autorizzazione (parere allegato in copia)

    • “in relazione alla disciplina in materia di vincoli paesaggistici, è stata già richiesta la relativa autozzazione paesistica, come da domanda che si allega in copia, fermo restando che fino asl rilascio della predetta autorizzazione i termini per il permesso di costruire non decorrono”.

  • lo stesso 18.10.12 l’ing. INDAGATO 4, responsabile del procedimento, dopo avere evidentemente controllato la documentazione, attesta, con tre diversi provvedimenti, la conformità del deposito ai sensi della PAS per i tre impianti. Si legge, tra l’altro (fascicolo 3) :

    • riguardo al vincolo paesaggistico, “comunicazione del 27.10.11 effettuata ai sensi dell’art. 159 d.lgs. n. 159/11 alla Regione….riscontrata con nota 25.1.12”;

    • “N.O. della Sopraintendenza Beni Archeologici”,

    • “Visto il progetto da cui si evince che l’impianto ricade fuori dalle aree soggette a vincolo paesaggistico”

  • in data 23.10.12 l’autorità di bacino (richiesta di parere in data 10.9.12) con riferimento al vincolo idreogologico esprimeva parere negativo trattandosi di opera ricadente all’interno di un’area individuata dal PAI a pericolosità elevata (P2) ai sensi dell’art. 17, comma 1 lett. e). Si legge nell’articolato parere che le opere da realizzare (valutate complessivamente) incidono in modo significativo sul terreno e sul pericolo di frana dello stesso (fasc. 10). In data 26.10.12 la SOCIETA 1 riscontrava il parere negativo e anticipava la presentazione di un nuovo studio geognostico e geomorfologico.

  • in data 31.10.12 Il Corpo Forestale dello Stato accertava (fascicolo 1A):

    • “L’area, su cui si stanno realizzando i tre impianti fotovoltaici a terra, è stata debitamente picchettata e delimitata con apposita recinzione da cantiere. Il cantiere, delimitato da poche settimane, racchiude tutti e tre gli impianti, tutti adiacenti. All’interno di tale perimetro è presente un’area boscata e collegata, in una zona, ad una superficie boscata ben più ampia, che si snoda verso le località “Cupello” sempre in agro di Quadri e, quindi, rientrante nella definizione di bosco ai sensi del comma 6 dell’art. 6 D.Lgs 227/01.---//

    • Sono in corso i lavori, con mezzi meccanici e, quindi, in diverse aree si è verificata la presenza di operai (in gran parte nella zona dell’ingresso e nel lato Nord-Est). Sono avvenuti sbancamenti con mezzi meccanici, sradicamenti di piante isolate ed arbusti, livellamento di terreno, scavi a sezione obbligata con realizzazione di fondazioni in calcestruzzo armato. Nella zona dell’ingresso del cantiere sono state realizzate tre platee in calcestruzzo e, su una di esse è poggiato un box da cantiere. E’ presente il Progettista/Direttore lavori Architetto INDAGATO 3 il quale ha comunicato ai Forestali che procederà a richiedere le autorizzazioni per tagliare a raso le superfici boscate che interferiscono con l’area dell’impianto. A richiesta viene dichiarato dallo stesso che alla data attuale per il deposito delle opere in conglomerato cementizio armato non è stato presentato nulla in quanto la tipologia dei lavori potrebbe non ricomprendere tale adempimento.---//

  • in data 31.10.12 Il Corpo Forestale dello Stato accertava (fascicolo 1B):

    • “All’interno del perimetro è presente un’area boscata, verificata con GPS, di circa 6000 mq., con forma di governo in prevalenza a ceduo composto e con aree governate a fustaia disetanea e, quindi, rientrante nella definizione di bosco ai sensi del comma 6 dell’art. 6 D.Lgs 227/01 e, quindi, sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 comma 1 lettera g). La superficie boscata è ubicata nel lato Sud-Est del cantiere ed è contiguo, per una fascia di circa 40 metri, ad una superficie boscata ben più ampia che si snoda verso la località “Cupello”, sempre in agro di Quadri”.

    • “L’area boscata è stata interessata dalla posa in opera della recinzione, previo taglio e sradicamento di arbusti e piante di diametro ridotto, vengono rilevati potature a piante superiori in quanto interferenti con il rettifilo della recinzione. Nell’area di insidenza del bosco, nella parte più a valle, è stata realizzata, previo sbancamento e livellamento, una strada avente la larghezza di circa 4,00 metri. La stessa inizia dalla zona di ingresso del cantiere ed è stata sistemata con misto di cava. Vengono riscontrate circa 10 piante di Olmo campestre, di diametri variabili (8-16 cm. circa) tagliate e sradicate a causa dei lavori sopra descritti. Per tali piante verranno verificati i titoli autorizzativi con successivi atti di riferimento”

    • I lavori, con mezzi meccanici, sono in corso e quindi diverse aree sono risultate oggetto di lavori con presenza di operai (in gran parte nella zona dell’ingresso e nel lato Nord-Est): sbancamenti con mezzi meccanici, sradicamenti di piante isolate ed arbusti, livellamento di terreno, scavi a sezione obbligata con realizzazione di fondazioni in calcestruzzo armato (ferri longitudinali di armatura e staffe – grandezza delle staffe circa 35 cm. X 50) delle dimensioni di circa m. 0,40 X 0,60, di lunghezze variabili, finalizzati a fungere da piani di appoggio dell’intelaiatura dei pannelli fotovoltaici. Nella zona dell’ingresso del cantiere sono state realizzate due platee in calcestruzzo (non rilevabile se armato con appositi ferri) finalizzate a fungere a base di appoggio delle cabine di trasformazione dei primi due impianti fotovoltaici, oltre alla presenza di un box posizionato su una platea in calcestruzzo e, presumibilmente, anch’essa adibita, successivamente, a piano di appoggio di una cabina.--

  • in data 6.11.12 l’arc. INDAGATO 3 comunicava l’inizio dei lavori (fascicolo 3);

  • in data 8.11.12 veniva redatta documentazione fotografica di cui si riporta una foto (fascicolo 4)

OGGETTO : annotazione a verbale di sopralluogo, redatto in data 08.11.2012, in località Santa Fina in agro del comune di Quadri (CH).-

 

OMISSIS

Descrizione foto n. 2 : foto realizzata dall’elicottero CFS - veduta dell’area del cantiere, delimitata da apposita recinzione. Si nota sulla sx la superficie boscata ed inoltre, disgiunti dalla superficie boscata, i gruppi e filari di latifoglie---//

 

4 - I vincoli esistenti, il mancato rispetto della relativa normativa.

4.1 - Il vincola paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. g) d.lgs. 42/04

Il Corpo Forestale dello Stato (cfr. comunicazione di reato citata) ha accertato che la realizzazione dell’opera (i tre impianti Fotovoltaici attigui) avrebbe dovuto necessariamente prevedere il taglio raso della superficie boscata, rilevata, di circa mq. 6000 e, quindi, sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi dell’art. 142 comma 1 lettera g) del D.Lgs 42/04 in relazione all’art. 2 comma 6 del D.Lgs 227/01.

Del resto la relazione asseverata del progettista depositata al Comune rileva che l’area è sottoposta a vincolo paesaggistico, pur non specificando il riferimento del vincolo stesso. Infatti, la SOCIETA 1 ha inoltrato la relativa istanza all’Ufficio della Regione – Direzione Affari della Presidenza, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia in data 17 e 27 ottobre 2011, ma tale Ufficio, in data 25.01.2012 , aveva comunicato al comune di Quadri (CH) e per conoscenza alla Società l’esatto iter del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (la relativa procedura è di competenza del comune di Quadri, in sub-delega, ai sensi del D.Lgs 42/04 e L.R. 2/2003 e s.m.i., che, come previsto dagli art. 146 e 159 del D.Lgs 42/04, deve richiedere alla Soprintendenza il N.O. sulla compatibilità dell’opera in area vincolata). A ciò si aggiunge la necessità di ottenere le dovute autorizzazioni presso gli Enti preposti, per il taglio raso della superficie boscata,e per lo sradicamento di ceppaie e, quindi, la trasformazione del bosco ai sensi dell’art. 4 del D. L.vo 227/01 (autorizzazione del responsabile dell’Ufficio Tecnico e della Soprintendenza, oltre che del CFS di Chieti), per la trasformazione del bosco (cfr. fascicolo n.9).

Benchè nell’atto asseverativo dell’arch. INDAGATO 3 si faccia riferimento al vincolo e all’attesa del N.O., il Comune non ha provveduto a trasmettere gli atti alla Sopraintendenza per il dovuto N.O. e l’ing. INDAGATO 4 ha evidenziato che l’area non è sottoposta a vincolo paesaggistico, in contrasto con quanto dichiarato nella relazione asseverata dal progettista dei lavori, Architetto INDAGATO 3, ed in contrasto anche con lo stato dei luoghi.

Va sottolineato, peraltro, che come accertato dal CFS (cfr. informativa) l’Ortofotocarta presentata dalla SOCIETA 1risale a prima dell’anno 2008, rappresentando un’area boscata di gran lunga inferiore a quella attuale (cfr. ortofotocarta presente nel fascicolo 5 e fascicolo fotografico n. 4, nonché fascicolo 2 alla annotazione 20.11.12)

Pertanto sono configurabili allo stato i seguenti reati:

  • artt. 181 d.lgs. n. 42/08 e 44, lett. c) D.P.R. 380/01, con riferimento alla realizzazione dei lavori descritti (in atto anche da prima della comunicazione di inizio dei lavori, come accertato dal CFS nel corso del sopralluogo del 31.10.12), ascrivibile a INDAGATO 1, quale leg. Rapp. della SOCIETA 1committente dei lavori, INDAGATO 2, quale leg. Rapp. della SOCIETA 2, esecutore materiale dei lavori, Rino Saverio, direttore dei lavori (presente anche in loco all’atto degli sopralluoghi del CGS) (capo a);

  • art. 479 c.p. con riferimento al falso ideologico dell’ing INDAGATO 4 che attestava l’inesistenza del vincolo paesaggistico nei tre atti di attestazione di conformità del deposito degli atti ai sensi della PAS. Allo stato deve configurarsi il concorso quanto meno del beneficiario, INDAGATO 1 (S.C. sent. n. 44308/05), essendo irrilevanti le clausole apposte alla fine dell’atto con cui si fa riferimento ad eventuali ulteriori pareri e nulla osta che si dovessero rendere necessari. E opportuno evidenziare che l’attestazione, benché complessa e articolare e tale da richiedere l’esame della documentazione prodotta, veniva rilasciata lo stesso giorno del deposito della richiesta da parte della SOCIETA 1 srl. (capo e)

  • art. 323 c.p. nei confronti dello stesso ing. INDAGATO 4 perché attestava la conformità del deposito degli atti alla PAS pur se non risultava pervenuto né richiesto il N.O. paesaggistico alla sopraintendenza. Allo stato deve configurarsi il concorso quanto meno del beneficiario, INDAGATO 1 (capo f);

 

4.2 Il vincola paesaggistico ex artt. 134 comma 1 lett a), 136, 138 ss. d.lgs. n. 42/04.

Con annotazione del 20.10.12 e atti allegati il CFS ha accertato che l’area in questione è oggetto del DM beni culturali e ambientali 21.6.85, “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio in cui scorre fiume Sangro e del lago Bomba”.

Pertanto per l’esecuzione dei lavori occorreva il nulla osta della competente Sopraintendenza trattandosi di bene sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 134 comma 1 lett a), 136, 138 ss. d.lgs. n. 42/04.

E’ configurabile allo stato il reati di cui agli artt. 181 d.lgs. n. 42/08 e 44, lett. c) D.P.R. 380/01 con riferimento alla realizzazione dei lavori descritti (in atto anche da prima della comunicazione di inizio dei lavori, come accertato dal CFS nel corso del sopralluogo del 31.10.12), ascrivibile a INDAGATO 1, quale leg. Rapp. della SOCIETA 1committente dei lavori, INDAGATO 2, quale leg. Rapp. della SOCIETA 2, esecutore materiale dei lavori, Rino Saverio, direttore dei lavori (presente anche in loco all’atto degli sopralluoghi del CGS) (capo a).

4.3. Il vincola idreogologico.

E’ stato accertato che sussiste il vincolo idreogologico.

La realizzazione di opere in assenza dell’autorizzazione prevista dalla relativa disciplina (RD n. 3267/23) integra il reato di cui all’art. 44 lett b) dpr 380/01 (S.C. sent. n. 43731/09) ascrivibile ai medesimi soggetti indicati al punto che precede. (capo b).

Tale reato allo stato va configurato autonomamente pur se potrà poi ritenersi assorbito in quello di cui al capo d) di cui si dirà oltre per l’unicità della condotta.

 

5. La violazione delle disposizioni sulle opere realizzate in conglomerato cementizio armato

Dalla comunicazione di reato e dai citati sopralluoghi emerge che sono state eseguite opere in conglomerato cementizio di cui non risulta la denuncia al competente ufficio regionale, come previsto dall’art. 65 a carico del costruttore. La violazione, ascrivibile al costruttore INDAGATO 2, è prevista dall’art. 72 dpr 380/01(capo d).

 

6 – Le conseguenze derivanti dal frazionamento degli impianti.

Si è già esposto in fatto come la realizzazione dell’unico impianto sia stata frazionata in tre impianti, ciascuno di 1 MW con singole cabine al fine di rientrare nella PAS ai sensi delle disposizioni della citata DGR n. 246 del 31.05.2010.

Non vi è dubbio che l’opera è in realtà unica, essendo stata frazionata al solo fine di richiedere l’applicabilità della procedura semplificata.

Consentire l’artificioso frazionamento significherebbe autorizzare l’elusione della normativa statale come bene indicato all’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 28/11, con conseguente rischio per la salute e la sicurezza.

Sul punto è opportuno ricordare:

  • che in data 12.7.11 il Comune di Quadri dava in concessione il diritto di superficie “del terreno comunale esteso mq. 53.800…per la realizzazione in concessione di lavori di un impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia elettrica atta ad alimentare la rete pubblica di distribuzione a costo zero per l’amministrazione…;

  • che con nota del 20.9.11, diretta alla regione Abruzzo, il Comune di Quadri (fasc. 11, cit.) rappresentava una situazione (in precedenza ricordata) diretta a preordinare l’artificioso frazionamento dell’unico impianto previsto, tanto da porre a suo carico la realizzazione di strade comunali.

La necessità della valutazione unitaria sotto i diversi profili normativi ben evidenziati dal citato art. 4, comma 3, d.lgs. n. 28/11 emerge “de plano” dall’attività dell’Autorità di Bacino che, per valutare il rischio idrogeologico e il percolo di frane ha dovuto esaminare il complesso dell’opera nel suo insieme.

Anche l’esame dei tre documenti di attestazione del Comune e le relative richieste ed asseverazioni evidenziano che i tre impianti insistono su particelle ripetute nei diversi atti, a dimostrazione della stretta interconnessione degli impianti, solo artificiosamente frazionati col collegamento a tre diverse cabine.

La relativa disposizione del DGR ricordato non può che essere disapplicata per violazione con la legge statale, specificamente con gli artt. 4, comma 2, 5 e 6 del d.lgs. n. 28/11.

La disapplicazione della disposizione comporta che le opere realizzate (oltre che essere soggette alla sanzione amministrativa di cui all’art. 44 d.lgs. 28/11) sono soggette alla disciplina urbanistica, per cui sono soggette al permesso a costruire di cui al DPR 380/01. Insistendo in zona vincolata sono sanzionate dall’art. 44 lett. c) DPR 380/01 ascrivibile ai soggetti già indicati, oltre che dall’art. 181 d.lgs. n. 42/04 (già contestato con riferimento all’esecuzione dei lavori in assenza del prescritto nulla osta).

 

7 - I Presupposti del sequestro preventivo.

Ricorre il fumus dei reati contestati (par. 4, 5 e 6).

Le opere sono in corso di realizzazione nonostante sia noto alle parti che non è intervenuto il N.O. paesaggistico ed è stato espresso parere negativo dell’autorità di bacino.

Tale condotta evidenzia la volontà di protrarre l’azione criminosa che incide in modo significativo sul territorio, come indicato al par. 1, col concreto rischio di danno irreparabile anche sotto il profilo della sicurezza del territorio.

L’area da sottoporre a sequestro viene indicata in dispositivo, con la precisazione che sono state ordinate in ordine crescente le particelle catastali interessate, avendo avuto cura di non ripetere le particelle presenti più volte nei tre documenti del procedimento (251,622, 257, 627, 255, 256, 258,268, 260, 275, 273, 259, 266, 247, 249, 248, 270, 278, 279, 277, 280, 267 281, 273, 275, 277, 252, 254, 272, 274, 276, 627, 257, 263, 264, 265, 269)

C H I E D E

il sequestro preventivo dell’area di circa mq 54.000sita in Quadri, località “Santa Fina”su cui si sta realizzando un impianto fotovoltaico di complessivi 3 MW di cui agli attestati di conformità del deposito ai sensi della Procedura Abilitativa semplificata prevista dall’art. 6 d.lgs. n. 28/11, rilasciati dal Comune di Quadri emessi in data 18.10.12, prot. 69, 70 e 71 UTU, identificata al NCEU:

foglio 9, particelle nn. 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 622, 627, 628.

 

Lanciano, 20 novembre 2012

 

Il Procuratore della Repubblica

dott. Francesco Menditto

1 Art. 20, comma 4, l. n. 241/90: 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumita', ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

 

 

 

 

TRIBUNALE DEL RIESAME DI CHIETI

 

 

Il Collegio, composto dai magistrati:

 

Dott. Geremia Spiniello Presidente

Dott. Patrizia Medica Giudice .

Dott. Isabella Maria Allieri Giudice rel

 

 

Riunito in camera di consiglio, sentite le parti, esaminata la memoria prodotta dal Pm in data odierna, all’udienza del 18.12.2012, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sull’istanza di riesame ex art. 324 c.p.p. promossa dall’avv. XXXXX, quale difensore di fiducia di INDAGATO 1, INDAGATO 2 e XXXXX, legale rappresentante della SOCIETA 1., indagati per “i reati di cui agli artt. 181 dlgvo 42/08, 44 lett. c) dpr 380/2011, per aver eseguito, senza le necessarie autorizzazioni o pareri, opere edili dirette alla realizzazione di un impianto fotovoltaico di complessivi 3MW in area sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico, nonché senza permesso di costruire, titolo necessario perché veniva realizzato un impianto fotovoltaico di complessivi 3 MW formalmente frazionato in tre diversi impianti di 1 MW per beneficiare della Procedura Abilitativa semplificata (PAS) prevista dall’art. 6 Dlgvo 28711 (sostitutiva del permesso di costruire); .....frazionamento operato formalmente realizzando, nonostante l’unicità dell’opera, il collegamento a tre diverse cabine di consegna la cui potenza complessiva non superava 1 MW, come previsto dal DGR 246/2010 (punto iii del capitolo 5, paragrafo 5.2. delle Linee Guida, disposizione illegittima perché in violazione degli artt. 4 comma 3, 5,6 del Dlgvo 28711; …...inoltre, INDAGATO 1 e INDAGATO 4 Guglielmo del delitto p. e p. dagli artt. 479 e 61 n. 2 c.p. perché, il INDAGATO 4, quale responsabile del procedimento del Comune di Quadri, in concorso con il INDAGATO 1, beneficiario, attestava falsamente, con provvedimento del 18.10.2012 l’inesistenza del vincolo paesaggistico nei tre atti di conformità del deposito degli atti emessi nell’ambito della PAS, vincolo invero esistente, così consentendo alla PAS presentata dal INDAGATO 1 di produrre formalmente gli effetti previsti dall’art. 6 28/11 (equipollenza al permesso di costruire)” avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip presso il Tribunale di Lanciano in data 26.11.2012.

FATTO

In data 31.10.2012 e 5.11.2012, in seguito a sopralluoghi effettuati da personale del Comando provinciale del C.F.S., si constatava che in località Santa Fina in agro del Comune di Quadri erano in atto lavori per l’installazione di tre impianti fotovoltaici a terra, tutti adiacenti, di 1 MW ciascuno; venivano anche effettuate ricognizioni dall’alto e rilievi fotografici aerei, data la vastità dell’area , anche al fine di determinare la superficie boscata presente all’interno del cantiere.

Si appurava, nel corso degli accertamenti preliminari, che il Comune di Quadri, all’esito della procedura di evidenza pubblica, con contratto sottoscritto in data 12.7.2011, aveva dato in concessione alla SOCIETA 1 srl il diritto di superficie relativo al terreno comunale esteso mq. 53,800 per la realizzazione, in concessione, di un impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia elettrica atta ad alimentare la rete fissa pubblica di distribuzione a costo “0” per l’amministrazione; il Comune era quindi soggetto responsabile e produttore di energia, mentre il concessionario, superficiario per concessione, tenuto alla realizzazione degli impianti.

L’area boscata era stata interessata dalla posa in opera della recinzione, previo taglio e sradicamento di arbusti e piante; era stata altresì realizzata una strada avente larghezza di circa 4 metri, previo sbancamento del livellamento del terreno; erano ancora in atto lavori di sbancamento, di sradicamento di piante isolate e di arbusti, di livellamento del terreno.

L’area interessata da tali lavori (di circa mq. 6000, collegata ad un comprensorio boscato molto più ampio per mezzo di una fascia boscata di circa 40 metri in fase di ricostituzione boschiva), risultava sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 comma 1 lettera g) in quanto territorio ricoperto da bosco , come definito dall’art. 2 commi 2 e 6 del Dlgvo 227/01 (vedi nota Corpo Forestale 20.11.2012).

Risultava altresì sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 134 comma 1 lett. a) del dglvo 42/04 in quanto “area di notevole interesse pubblico del territorio in cui scorre il fiume Sangro e del lago di Bomba”, giusto quanto previsto dal DM 21.6.1985 e dagli artt. 134 e ss Dlgvo 42/04.

L’area, infine, ricadendo in zona P2 –Pericolosità Elevata – ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera e) delle Norme di Attuazione del PAI (Piano di assetto idrogeologico istituito ai sensi della L. 183/89), pur non essendo sottoposta a vincolo idrogeologico, era sottoposta al regime di studio di compatibilità idrogeologica.

Sul punto, l’Autorità dei bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo aveva espresso parere negativo (emesso in data 23.10.2012), in relazione allo studio di compatibilità presentato dalla SOCIETA 1 in quanto:”la scelta progettuale relativa alla struttura di sostegno dei moduli fotovoltaici (metalli ancorati a fondazioni superficiali) non è rispondente alla tipologia di strutture consentite dall’art. 17 comma 1 lett. e) delle N.T.A. del Pai in quanto strutture in elevazione......in quanto l’opera da completare ricade in zona a pericolosità P2, caratterizzata, secondo la carta geomorfologica, dalla presenza di una frana di colamento con stato di attività quiescente.......infine, poiché lo studio si presenta contraddittorio.......e una fonte di rischio potrebbe essere connessa con periodi di forti precipitazioni che, non adeguatamente regimentate, favorirebbero il decadimento delle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni e il loro scorrimento superficiale...”.

Dai sopralluoghi emergeva, altresì, la realizzazione di due platee di calcestruzzo (nonché di trincee di sostegno delle strutture portanti i pannelli), per le quali non era stato effettuato il deposito progettuale, come previsto dalla L.R. 138/1996, L. 1086/1971, 64/74, art. 65 dpr 380/2001 per le opere in conglomerato cementizio armato.

Dalla documentazione acquisita emergeva altresì che, per tali impianti, la procedura seguita non era quella dell’Autorizzazione unica di cui all’art. all’art. 5 del Dlgvo 28/2011 (con le conseguenti procedure di VIA, verifica di assoggettabilità e valutazione d’impatto ambientale), bensì la Procedura abilitativa semplificata (PAS) prevista dall’art. 6 del Dlvo 28/2011, assentibile direttamente dall’Amministrazione comunale.

Era stata adottata, quindi, la procedura semplificata, prevista dalla D.G.R. 294/2011 (attuativa del Dlgvo 3.3.2011 n. 28) perché si trattava di tre impianti di potenza nominale non superiore ad 1 MW elettrico, quindi rientranti nella soglia prevista dalla D.G.R. 246 del 31.5.2010 “Linee guida per il corretto inserimento di impianti”.

Emergeva, altresì, che in data 18.10.2012 il responsabile del procedimento INDAGATO 4 aveva attestato, nei tre atti di conformità del deposito degli atti (prot. 69,70 e 71 UTU), che l’area non era sottoposta a vincolo paesaggistico, in contrasto con quanto dichiarato nella relazione asseverata dal progettista dei lavori INDAGATO 3, nonché in contrasto con lo stato dei luoghi, data la presenza del bosco.

Il gravame si fonda sui seguenti motivi.

Estranietà dell’indagato INDAGATO 1 ai fatti ascrittigli in quanto avrebbe cessato dalla carica di amministratore della SOCIETA 1 , concessionaria dei lavori, dal 25.1.2012, mentre i fatti contestati risalgono all’ottobre 2012.

Falsità e abuso.

La PAS rilasciata deve ritenersi efficace, malgrado la presunta carenza dei pareri delle competenti autorità (Sovrintendenza ed Autorità di bacino); infatti, in data 19.10.2011 è stata presentata dal committente SOCIETA 1 la richiesta per ottenere la PAS , rilasciata solo in data 18.10.2012; pertanto, l’attività di costruzione doveva ritenersi automaticamente assentita per il decorso del termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta (19.10.2011).

Abuso e falsa attestazione per assenza del vincolo paesaggistico

In realtà, la società aveva effettivamente conseguito il nulla osta riferito al vincolo paesaggistico, in quanto la stessa, quale procuratrice speciale del Comune di Quadri, titolare di concessione di lavori pubblici ex art. 142 Dlgvo 163/2006 (giusta contratto del 12.7.2011), quindi quale rappresentante dell’amministrazione comunale, aveva correttamente richiesto in data 17.10.2011 il predetto nulla osta allo Sportello Regionale Ambientale (SRA), ottenendolo a seguito del decorso dei termini come prescritti dall’art. 146 comma VIII dlgs. 42/04 (termine che, nel caso di specie, sarebbe ridotto da 90 a 45 giorni in quanto l’impianto ricade in zona b1 per la quale è previsto:”l’uso tecnologico” dell’area.

Il Gip avrebbe inoltre errato nel ritenere la zona come boschiva e ricadente nell’ambito del fiume Sangro perché la superficie interessata non costituisce bosco per difetto dei requisiti tassativamente previsti dall’art. 2 del Dlgvo 227/2001 (superficie, larghezza media).

Inoltre, la zona ricompresa nel territorio che include il fiume Sangro non avrebbe più alcun interesse pubblico in seguito all’abrogazione della L. 1497/1939 e del relativo DM 21.6.1985.

Abuso e falsa attestazione per assenza del vincolo idrogeologico

Il Comando provinciale di Chieti del Corpo Forestale dello Stato ha comunicato in data 16.10.2012 al Comune di Quadri e alla SOCIETA 1 che l’area d’intervento non è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del RDL 3267/1923, talchè l’ufficio tecnico comunale, facendo affidamento su tale dichiarazione, ha rilasciato la PAS; il INDAGATO 1 e il INDAGATO 4 sarebbero stati quindi indotti in errore dalla predetta dichiarazione, confidando nel sicuro rilascio del nulla osta favorevole.

Inoltre, il provvedimento impugnato fa riferimento al parere negativo dell’Autorità dei bacini in ordine allo scorrimento superficiale dei terreni che costituirebbero un problema di pubblica incolumità; invero l’area ricade in zona gialla P2, talchè su di essa è assentibile la costruzione di un impianto, giusto quanto previsto dalla delibera del Consiglio Regione Abruzzo del 4.5.2010 n. 39/6 integrativa dell’art. 17 lett. e) della n.t.a. del Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico, per la quale nelle aree incluse nelle zone P2 è consentita ex lege l’installazione di pannelli termici e/o fotovoltaici che non comportino la realizzazione di strutture in elevazione.

La mancata acquisizione del nulla osta sarebbe solo un vizio amministrativo sanabile, tanto che, dopo il parere negativo dell’Autorità di Bacino in data 23.10.2012, la società ha presentato in data 22.11.2012 un nuovo studio geologico, chiedendo a sanatoria il rilascio del nulla osta suddetto con eventuali prescrizioni.

Abuso procedimento PAS

Trattandosi di opera pubblica ricadente in area destinata a “zona produttiva” (come da delibera di variante al prg adottata in data 12.5.2011), la costruzione non sarebbe assoggettata ai limiti di potenza e di superficie stabiliti per gli impianti da realizzarsi in zona agricola; in ogni, caso, sarebbe esclusa l’ipotesi fraudolenta in quanto, sulla procedura, è intervenuta la stessa Regione Abruzzo, Ufficio Settore Ambiente, che ha dato parere favorevole alla realizzazione dell’impianto (parere relativo alla delibera 246/2010), purchè l’Enel “avesse assegnato cabine di consegna distinte”.

Per tali motivi il ricorrente eccepisce l’assenza del fumus nonchè del periculum, atteso che l’area interessata non è boschiva, bensì è una mera radura , talchè è da escludere ogni modificazione dell’assetto ambientale così come rischi alla pubblica incolumità, dato che non sussiste nemmeno vincolo idrogeologico.

Per contro, il provvedimento è fortemente pregiudizievole per il concessionario, società che , per l’indebitamento assunto relativamente all’acquisto dei pannelli fotovoltaici, potrebbe rischiare il fallimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va disattesa la prima doglianza relativa alla posizione del INDAGATO 1.

Se è pur vero che il nuovo amministratore unico XXXXXX venne nominata con decorrenza dal 21.5.2012, è anche vero che i fatti di cui trattasi hanno avuto origine sin dal 19.10.2011, data in cui la società presentò istanza di PAS, quando l’indagato era quindi nella carica.

Inoltre, nella nota Corpo Forestale dello Stato del 3.12.2012 prot. 954 si da atto che in data 28.9.2012 la Energy produceva un’istanza , indirizzata al Comune di Quadri, ove il INDAGATO 1 si qualificava come delegato, nonché aggiudicatario della gara di appalto, documentazione dalla quale sembra potersi evincere un ruolo attivo dell’indagato nonostante la cessazione dalla carica

Non da ultimo, vanno considerati anche gli stretti rapporti di parentela tra il INDAGATO 1 e la XXXXXX (come da risultanze anagrafiche),.

Quanto al contesto normativo di riferimento, è noto che le disposizioni vigenti in materia di autorizzazione alla realizzazione di impianti fotovoltaici sono state inizialmente poste nel D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, il cui art. 12 stabilisce, al comma 3, che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione (o dalla Provincia delegata) nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico - artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

La medesima disposizione (art. 12, comma 5) ha anche previsto una procedura autorizzatoria semplificata in relazione agli impianti con una capacità di generazione inferiore rispetto alle soglie di cui alla tabella A, allegata al medesimo D.Lgs., diversificate per ciascuna fonte rinnovabile: agli impianti rientranti nelle suddette soglie si applica la disciplina della DIA, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 22 e 23.

Successivamente il D.Lgs. n. 28 del 2011 ha dato attuazione alla direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009, che in materia di procedure di autorizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili, invita gli Stati membri a preferire procedure semplificate e accelerate, prevedendo tra l'altro forme procedurali meno gravose per i progetti di piccole dimensioni (art. 13). In particolare il D.Lgs. n. 28 del 2011, art. 6, in attuazione della direttiva Europea sopra menzionata, disciplina una procedura abilitativa semplificata per la costruzione e l'esercizio di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, riconoscendo inoltre alle Regioni e alle Province autonome la facoltà di estendere "la soglia di applicazione della procedura semplificata ... agli impianti di potenza nominale fino a 1 MW elettrico, definendo altresì i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono soggette altresì all'autorizzazione unica", disciplinata al successivo art. 5 del medesimo D.Lgs. n. 28 del 2011. È quindi solo con la nuova regolamentazione del 2011 che il legislatore statale ha dato facoltà alle Regioni di estendere l'ambito di applicazione del procedimento autorizzatorio semplificato fino ad una soglia massima di potenza di energia elettrica pari a 1 MW; fermo restando il vincolo per la legislazione regionale costituito dai limiti posti dall'art. 6 citato, che, secondo la giurisprudenza costituzionale (da ultimo. C. cost. n. 99 del 2012) esprime un principio fondamentale sicché il legislatore regionale è tenuto a rispettarlo nell'esercizio della sua potestà legislativa concorrente.

La legislazione regionale è costituita dalle delibere di G.R. 351/2007, 244/2010, 246/10.

Quest’ultima, in particolare, definisce e regolamenta il cd. effetto cumulo ai fini della soglia (1MW), chiarendo che:” tutti gli impianti fotovoltaici a terra di potenza inferiore o uguale a 1 MW, il cui punto di connessione alla rete di Distribuzione sia ubicato all’interno della medesima cabina di consegna e la cui potenza complessiva risulti superiore ai 1 MW, sono tenuti alla verifica dell’effetto cumulo”.

Appare quindi pregiudiziale verificare se l’impianto fosse assentibile mediante autorizzazione unica ex art. 5 dlgvo 28/11, oppure mediante la procedura semplificata di cui all’art. 6 del citato decreto.

Nel caso di specie, l’intervento ha ad oggetto tre impianti contigui, tutti adiacenti, appartenenti ad un unico committente, tutti inferiori alla soglia di 1 MW, per le quali si è proceduto con procedura semplificata.

L’oggettiva unitarietà dell'iniziativa imprenditoriale, facente capo ad un unico concessionario, rende verosimile e astrattamente configurabile l’ipotesi accusatoria del frazionamento di un unico impianto in tre distinti impianti, rispettosi della soglia di 1MW, per potersi avvalere della PAS anziché della più complessa procedura dell’autorizzazione unica.

Per contro, il ricorrente afferma che, essendo l’area classificata come “zona produttiva” e non più agricola (come da delibera di cambio di destinazione urbanistica adottata dal Comune di Quadri in data 13.5.2011 n.55), la costruzione non era assoggettata ai limiti di potenza stabiliti per gli impianti da realizzarsi in zona agricola, come previsto dalle linee guida regionali.

Tuttavia, pur volendo valorizzare tale assunto difensivo e l’ulteriore argomentazione della difesa secondo cui fu la stessa Regione Abruzzo a fornire due pareri favorevoli alla realizzazione dell’impianto secondo la procedura semplificata (giusto parere 23.9.2011 prot. R.A/194590. del Servizio politica energetica, Qualità dell’Aria e 28.11.2011 prot. RA245249 dell’Ufficio attività tecniche Ecologiche), va tuttavia ribadito che, in ogni caso, anche nell’ambito di tale procedura, il Comune avrebbe dovuto acquisire gli atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse, giusto quanto previsto dall’art. 6 comma 5 Dlgvo 28/11.

Peraltro, nello stesso parere del 28.11.2011 prot. RA245249 sopra citato si dava atto che:”in base al capitolo 5.2 delle “Linee guida per il corretto inserimento di impianti fotovoltaici a terra nella Regione Abruzzo” approvate con DGR 24472010 e modificate con DGR 246 del 31.5.2011, “a tutti gli impianti fotovoltaici a terra di potenza inferiore o uguale a 1MW, il cui punto di connessione alla rete di distribuzione sia ubicato all’interno della medesima cabina di consegna e la cui potenza complessiva risulti superore a 1MW, sono tenuti alla verifica dell’effetto cumulo, pertanto, qualora ne ricorrano le condizioni, occorre trasmettere al competente servizio tutela, valorizzazione del Paesaggio e valutazioni Ambientali la richiesta di valutazione dell’effetto cumulo”.

Secondo il ricorrente, la PAS sarebbe comunque efficace, malgrado la presunta carenza dei pareri, giusto quanto previsto dall’art. 6 IV comma del dlgvo 28/2011, in quanto l’attività di costruzione deve ritenersi assentita per il mero decorso del termine di giorni 30 dalla presentazione della richiesta, accompagnata dalla dettagliata relazione progettuale volta al rilascio dell’autorizzazione.

L’assunto difensivo fa tuttavia riferimento all’ipotesi prevista dall’art. 6 comma 1 , 2 e 5 prima parte della legge 3 marzo 2011 n. 28 secondo cui, quando siano necessari atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell’art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (patrimonio culturale, paesaggistico, ambiente, pubblica incolumità) e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, dovranno essere resi tempestivamente (comunque entro il termine per la conclusione del relativo procedimento fissato dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241), se di sua competenza.

Qualora, invece, l’attività di costruzione e di esercizio degli impianti sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, la procedura è quella stabilita dall’art. 6 comma 5 seconda parte : o l’amministrazione li acquisisce d’ufficio oppure convoca una conferenza di servizi nel termine di venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, talchè il termine di 30 giorni rimane sospeso fino all’acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento o all’esercizio del potere sostitutivo.

Il mancato rispetto di tale procedura equivale ad assenza di permesso di costruire.

Secondo il ricorrente, la SOCIETA 1 avrebbe comunque conseguito il nulla osta relativo al vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 146 V, VII comma del Dlgvo 42/04.

Avrebbe infatti ottenuto l’assenso dopo aver richiesto in data 17.10.2011, quale rappresentante dell’amministrazione comunale, titolare di concessione di lavori pubblici ex art. 142 del dlgs. 163/2006, il predetto N.O. allo Sportello Regionale Ambientale (SRA) e lo avrebbe ottenuto per decorso dei termini.

Tale assunto non appare con visibile.

Infatti, l’area di cui trattasi risulta sottoposta a vincolo ai sensi del DM 21.6.1955: ”Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio in cui scorre il fiume Sangro e del lago di Bomba (vincolo 130089 del 31.7.1985).

Dall’esame della documentazione in atti si evince che la SOCIETA 1 , in data 17.10.2011, inoltrò allo S.R.A. (Sportello Regionale Ambientale) richiesta di Nulla osta beni Ambientali.

Con nota 25.1.2012 la Regione (Servizio tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazioni ambientali) comunicava al Comune di Quadri e alla società SOCIETA 1 che le funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio erano di competenza dei Comuni, giusto quanto stabilito dalla L.R. 2 del 13.2.2003.

Non è emerso tuttavia, che il Comune di Quadri abbia richiesto alla Soprintendenza il parere di compatibilità dell’opera, come invece richiesto dall’art. 159 del Dlgvo 42/04, a nulla rilevando che l’opera fosse stata realizzata dal concessionario di lavori pubblici e che l’area fosse destinata ad “uso tecnologico”.

Ed ancora, secondo il ricorrente, il Gip avrebbe errato nel ritenere la zona sottoposta a vincolo (ex art. 142 comma 1 lett. g) del Dlgvo 42/04), in quanto boschiva e ricadente nell’ambito del fiume Sangro; la superficie interessata, secondo la difesa, non costituirebbe bosco per difetto dei requisiti tassativamente previsti dall’art. 2 del Dlgvo 227/2001 (superficie, larghezza media).

Inoltre, la zona ricompresa nel territorio che include il fiume Sangro, non avrebbe più alcun interesse pubblico in seguito all’abrogazione della L. 1497/1939 e del relativo DM 21.6.1985.

Orbene, in ordine al vincolo dell’area quale “area boschiva”, è noto che l’art. 6 comma 6 del Dlgvo 227/2001 riserva alle Regioni l’ indicazione del territorio da definire “bosco” sulla base dei parametri della larghezza, della estensione e della copertura; nelle more della legislazione regionale, stabilisce che per bosco devono intendersi:”i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale...che abbiano una estensione non inferiore a 2000 mq e larghezza media non inferiore al 20%.

Nel caso di specie, il Corpo Forestale ha accertato trattarsi di un’area boscata (verificata con GPS) di almeno 6000 mq, con forma di governo in prevalenza a ceduo composto e con aree governate a fustaia disetanea; è altresì emerso che la superficie boscata è ubicata nel lato sud-est del cantiere ed è contigua , per una fascia di circa 40 metri, ad una superficie boscata ben più ampia e che le radure non interrompono la continuità del bosco.

Sulla base di tali parametri, pertanto, e salvo un più approfondito accertamento nel merito, il vincolo appare sussistente e, conseguentemente, gli interventi edilizi posti in essere senza n.o. della competente autorità appaiono astrattamente riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 181 dlgvo 42/08.

Quanto al vincolo di cui al DM 21.6.1955 : ”Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio in cui scorre il fiume Sangro e del lago di Bomba (vincolo 130089 del 31.7.1985), . che, secondo la difesa, non avrebbe più valore dopo l’abrogazione della legge 1497/1939 e del relativo DM 21.6.1985, va precisato che con il dlgvo 490 del 29.10.1999 venne introdotta una disciplina transitoria secondo cui :”Le notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge 1 giugno 1922, n. 778 e gli elenchi compilati a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sono validi a tutti gli effetti di questo Titolo...Con d.P.R., adottato a norma dell’articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 è emanato il regolamento per l’attuazione delle disposizioni di questo Titolo...Fino all’emanazione del regolamento previsto al comma 1 restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.... Fino all’approvazione dei piani previsti all’articolo 149 non è concessa l’autorizzazione prevista dall’articolo 151 per i beni individuati a norma dell'articolo 1-ter del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, e per quelli interessati da provvedimenti adottati a norma dell'articolo 1-quinquies del medesimo decreto e pubblicati in data anteriore al 6 settembre 1985.

Inoltre, com’è noto, l’attuale dlgvo 42/04 stabilisce che le “conservano efficacia a tutti gli effetti:a) le notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778;b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;c) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e succ. mod.;d) i provvedimenti di riconoscimento della zone di interesse archeologico emessi ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, aggiunto dall'articolo 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431;e) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;f) i provvedimenti di riconoscimento della zone di interesse archeologico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Quindi il vincolo (che, attualmente, risulta anche al sito WEB della Regione Abruzzo, come evidenziato dal PM), deve ritenersi sussistente ed ancora operante.

Sul punto, osserva correttamente il Gip come “la necessità di tale autorizzazione è stata addirittura superata attraverso una falsa attestazione dell’indagato INDAGATO 4 il quale, il giorno stesso della presentazione della P.A.S., attestava “la conformità del deposito ...nonchè che le particelle di terreno interessate dall’impianto ricadevano fuori delle aree soggette a vincolo paesaggistico”.

Tale condotta appare quindi astrattamente riconducibile all’ipotesi delittuosa contestata.

Non da ultimo, va sottolineato il fatto che le opere sono state poste in essere nonostante il parere decisamente negativo dell’Autorità dei bacini dell’Abruzzo sopra riportato (sul punto il PM, riscontrando l’assenza di vincolo idrogeologico, ha diversamente qualificato l’ipotesi accusatoria in quella di cui all’art. 44 lett. A) dpr 380/2001.

E’ noto che, in base alle n.t.a del PAI, lo studio di compatibilità idrogeologica è indispensabile per ogni intervento, eseguito da soggetto pubblico o privato, in area di pericolosità elevata (P2) come quella di specie, che nessun progetto d’intervento localizzato nelle aree di pericolosità può essere approvato senza la preventiva autorizzazione da parte dell’Autorità di bacino del connesso studio di compatibilità idrogeologica e che quest’ultimo si aggiunge alle valutazioni d’impatto ambientale, alle valutazioni d’incidenza, agli studi di fattibilità, alle analisi costi-benefici ed agli altri atti istruttori richiesti dallo Stato.

Inoltre, l’Autorità dei bacini aveva messo in evidenza come la scelta progettuale di realizzare “profilati metallici ancorati a fondazioni superficiali costituite da due travi parallele e continue in c.a. in moduli di 10 metri di lunghezza non fosse rispondente alla tipologia costruttiva prevista dall’art. 17 comma 1 lett. e) delle NTA del PAI in quanto si trattava di strutture in elevazione, non senza precisare che l’area sulla quale insiste il progetto ricade per metà all’esterno delle aree pericolose e per metà all’interno di un’area caratterizzata dalla presenza di una frana di colamento attiva.

Il fatto che, nelle more, la società abbia presentato un nuovo studio geologico e chiesto a sanatoria il rilascio del nulla osta non appare allo stato non rilevante, dato che gli elaborati risultano ancora in fase di studio.

Infine, per quanto riguarda le opere in conglomerato cementizio-armato, in assenza di deposito preliminare, va osservato che, all’atto dei sopralluoghi, vennero rivenute due platee in calcestruzzo finalizzate a fungere da base di appoggio delle cabine di trasformazione, oltre alla presenza di un box, opere destinate ad assolvere ad una funzione statica.

Quanto al periculum, lo stesso appare concreto ed attuale, atteso che, all’atto del sopralluogo, erano in atto lavori di sbancamento con mezzi meccanici , sradicamento di piante, livellamento del terreno, interventi da valutare anche alla stregua del parere negativo espresso dall’Autorità di bacino, trattandosi di zona caratterizzata dalla presenza di una frana di colamento per la quale le strutture in elevazione previste dal progetto dell’impianto non appaiono adeguate e che:”…una fonte di rischio potrebbe essere connessa con periodi di forti precipitazioni…” (vedi parere Autorità dei bacini in atti).

Appare quindi fondato ritenere, sulla base delle risultanze oggettive sopra indicate, che la libera disponibilità dell’area potrebbe aggravare o protrarre le conseguenze dei reati ipotizzati.

Il ricorso va quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali della presente fase.

PQM

 

RIGETTA

Il ricorso che precede e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della presente fase.

Chieti, lì 18.12.2012

Il Giudice rel.

Dott.ssa Isabella Maria Allieri

 

 

Il Presidente

Dott. Geremia Spiniello