TAR Toscana, Sez. III, n. 1024, del 12 giugno 2014
Urbanistica.Traslazione edificio.

Secondo un costante e consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa la traslazione dell’edificio comporta che l’intervento di demolizione e ricostruzione non possa essere qualificato come ristrutturazione integrando, invece, una nuova costruzione. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01024/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00383/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 383 del 2008, proposto da: 
Luti Massimo, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Casagni Lippi nel cui studio in Firenze, via Masaccio n. 235 è elettivamente domiciliato;

contro

Comune di Firenze, rappresentato e difeso per dagli avvocati Francesca De Santis e Annalisa Minucci, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura comunale in Firenze, Palazzo Vecchio - piazza Signoria;

per l'annullamento

del provvedimento di diniego di concessione edilizia in sanatoria prot. n. 66701/07 del 10.12.2007, successivamente comunicato al ricorrente, a firma del Dirigente dell'Ufficio Condono Edilizio Dott.ssa Giovanna Bocciolini, e di tutti gli atti presupposti, connessi ed istruttori, ancorché incogniti.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Firenze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2014 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori L. Bianchini delegato da L. Casagni Lippi e A. Minucci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il Geom. Massimo Luti in data 1 marzo 1995 presentava al Comune di Firenze un’istanza di condono edilizio relativa ad una serie di opere abusivamente realizzate all’interno di un resede di sua proprietà consistenti nella costruzione di un forno in pietra nell’ampliamento di una cantina al piano interrato, nella costruzione di una tettoia e di una loggia.

Nelle more della conclusione del procedimento di condono il ricorrente chiedeva al comune di Firenze una concessione edilizia per effettuare un intervento di miglioramento estetico ambientale e di risanamento strutturale della tettoia, classificato come ristrutturazione. Il titolo veniva rilasciato nel 2001. Nel corso dei lavori il Sig. Luti chiedeva ed otteneva la autorizzazione ad eseguire una variante progettuale consistente nello spostamento planimetrico del manufatto che non avrebbe potuto essere mantenuto nella sua originaria posizione a causa della presenza nella superficie dell’annesso di un palo vibro compresso.

In data 8 maggio 2006, a conclusione del procedimento di sanatoria, il Comune di Firenze negava il condono edilizio stante l’impossibilità di legittimare un manufatto abusivo che avrebbe perduto la sua originaria consistenza e destinazione in quanto demolito e ricostruito; l’intervento di consolidamento statico non avrebbe, inoltre rispettato la tempistica a tal fine prevista dalla L. 47 del 1985.

Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso l’interessato sulla base dei seguenti

MOTIVI

1) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, irragionevolezza; violazione dell’art. 198.4 del regolamento edilizio del Comune di Firenze.

Diversamente da quanto affermato dall’amministrazione i lavori di consolidamento della tettoia non costituirebbero un completamento dell’abuso originario ma si sarebbero resi necessari a causa di un successivo deterioramento del manufatto.

Il Comune avrebbe, inoltre, errato nel ritenere che i lavori di ristrutturazione della tettoria eseguiti dal Geom. Luti nel 2001 avrebbero fatto venir meno ogni elemento di continuità fra la nuova struttura e quella che era oggetto della domanda di condono in quanto i predetti lavori rientrerebbero fra quelli di consolidamento statico anche mediante fedele demolizione e ricostruzione ammessi dall’art. 198 comma 4 del regolamento edilizio sui manufatti oggetto di condono e come tali sarebbero stati regolarmente autorizzati con concessione rilasciata dal Comune.

2) Eccesso di potere dei difetto dei presupposti, mancanza di istruttoria, illogicità; violazione dell’art. 198.5 del regolamento edilizio.

Il diniego di condono impugnato si porrebbe in insanabile contraddizione con quanto prevede l’art. 198 comma 5 del regolamento edilizio del comune di Firenze a mente del quale nelle more della conclusione del procedimento per il rilascio del condono sarebbero ammessi tutti gli interventi sul patrimonio esistente con la sola eccezione della ristrutturazione urbanistica e, quindi anche quelli di demolizione con fedele ricostruzione.

Il ricorso è infondato.

Risulta dagli atti come i lavori di ristrutturazione eseguiti dal ricorrente sulla tettoia ne abbiano comportato la traslazione di circa un metro.

Secondo un costante e consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa la traslazione dell’edificio comporta che l’intervento di demolizione e ricostruzione non possa essere qualificato come ristrutturazione integrando, invece, una nuova costruzione (TAR, Lazio, Roma, I, 6/07/2012 n. 6176; TAR Lecce, 12/03/2012 n. 484; TAR L’Aquila, 14/12/2009 n. 548).

I lavori eseguiti, avendo posto in essere una struttura nuova, in alcun modo riconducibile a quella di cui era stata chiesta la sanatoria, non rientrano in nessuna delle tipologie ammesse dal regolamento edilizio del Comune di Firenze sugli immobili oggetto di domanda di condono.

Nulla si può, quindi, eccepire alla decisione del Comune di rigettare la domanda di sanatoria per essere venuto a mancare il manufatto a cui essa si riferiva.

Né può ritenersi che le autorizzazioni rilasciate dal Comune per l’esecuzione dei lavori di rifacimento della tettoria rendessero automatico l’accoglimento dell’istanza di sanatoria non potendo il suo esito prescindere dalla permanenza del manufatto da sanare.

Il ricorso deve, quindi, essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 2.000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nelle camere di consiglio dei giorni 13 e 27 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Riccardo Giani, Consigliere

Raffaello Gisondi, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)