TAR Toscana, Sez. III, n. 964, del 3 giugno 2014
Urbanistica.Legittimità ordinanza demolizione per scadenza autorizzazione temporanea per ricovero attrezzi

L’avvenuta scadenza dell’autorizzazione ha sostanzialmente reso privo di titolo edilizio il manufatto, il quale è così divenuto abusivo, con la conseguenza che la contestata misura demolitoria è legittimata dall’art. 7 della legge n. 47/1985; non è invocabile al riguardo la disciplina in materia di autoannullamento della concessione edilizia, giacché nel caso in esame rileva un titolo inefficace in relazione alla permanenza dell’opera dopo il prestabilito termine. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).

N. 00964/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01670/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1670 del 1998, proposto da: 
Amiata Impianti e Turismo s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Ignazio Porcelloni e Luciano Fabbrini, con domicilio eletto presso l’avvocato Sergio Benvenuti in Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 10;

contro

Comune di Abbadia S. Salvatore;

per l'annullamento

dell'ingiunzione n. 1/98 del 2/3/1998, per la demolizione di opere edilizie, e precisamente di un prefabbricato delle dimensioni di m. 7,15 di larghezza e m. 11,10 di lunghezza, costruito nella particella 8 del foglio 39 del N.C.T. del Comune di Abbadia S. Salvatore.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2014 il dott. Gianluca Bellucci e udita la difesa della ricorrente come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La società Amiata Impianti e Turismo, la quale gestisce le piste da sci e gli impianti di risalita, in data 2.12.1992 ha ottenuto dal Sindaco del Comune di Abbadia San Salvatore l’autorizzazione temporanea ad installare un prefabbricato in legno (avente dimensioni di metri 6 per 10 ed altezza media di metri 3,5), da adibire a ricovero di attrezzi, con il prestabilito obbligo di rimozione da adempiere il 31.5.1993, in località Terzo Rifugio (pagina 2 del ricorso).

In data 12.8.1993 la società istante ha chiesto il rinnovo dell’autorizzazione, senza esito.

Il Consiglio Comunale ha inserito nel nuovo PRG il prefabbricato in questione, tenendo così conto dell’esistente (deliberazione consiliare n. 33 del 3.4.1996).

E’ seguita l’ordinanza n. 1 del 2.3.1998, con la quale il Sindaco del Comune di Abbadia San Salvatore ha ingiunto la demolizione del suddetto manufatto (di cui sono state riscontrate le seguenti dimensioni: metri 7,15 per 11,10, metri 3,78 di altezza in gronda e metri 4,78 di altezza in colmo, costituito da struttura in ferro, copertura in lamiera, tamponamento in doghe di legno e basamento in cemento armato).

Avverso tale provvedimento la ricorrente è insorta deducendo:

1) eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione;

2) violazione dell’art. 7 della legge n. 47/1985; eccesso di potere, ingiustizia e contraddittorietà manifesta.

Con ordinanza n. 446 del 26.6.1998 è stata accolta l’istanza cautelare.

All’udienza del 21 maggio 2014 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Con la prima censura la società istante, premesso che la sua richiesta di rinnovo dell’autorizzazione non ha avuto risposta, che il protratto silenzio del Comune al riguardo l’ha indotta a ritenere che la richiesta stessa fosse stata accolta e che lo strumento urbanistico contempla il manufatto de quo, lamenta la mancata ponderazione dell’interesse pubblico alla demolizione, stante l’affidamento ingenerato dall’Amministrazione.

Il rilievo è infondato.

Il manufatto in questione è stato assentito in via provvisoria, come risulta chiaramente dall’autorizzazione rilasciata dal Sindaco in data 2.12.1992, nella quale viene imposto l’obbligo di rimozione da eseguire il 31.5.1993.

Trattasi di titolo edilizio in precario, come tale efficace per un arco temporale circoscritto e inidoneo a originare un qualsivoglia affidamento dell’interessato sulla conservazione del bene.

Né la mancata risposta del Comune in ordine alla domanda di rinnovo potrebbe in alcun modo giustificare il convincimento della liceità della conservazione del manufatto, stante il chiaro tenore della previsione dell’obbligo di demolire contenuta nel suddetto titolo.

Nemmeno potrebbe rilevare al riguardo la previsione del piano regolatore generale, il quale non può comunque derogare all’obbligo di realizzare l’opera sulla base di preventivo ed efficace titolo edilizio.

Inoltre, l’interesse pubblico alla rimozione del prefabbricato è stato originariamente valorizzato con la clausola (non impugnata) dell’autorizzazione che prevede uno specifico termine il cui decorso determina l’obbligo di rimozione dell’opera.

Il fatto che, in forza della predetta clausola, il manufatto si configuri come opera precaria ed il regime sanzionatorio previsto dall’art. 7 della legge n. 47/1985 giustificano l’ingiunzione a demolire, il cui legittimo presupposto è l’assenza di un titolo edilizio che autorizzi la persistenza del manufatto de quo.

Invero, la predetta scadenza ha fatto venir meno l’efficacia dell’autorizzazione edilizia, rendendo così il prefabbricato privo di legittimazione e qualificabile, quindi, come abuso edilizio.

Inoltre, sussiste comunque una rilevante difformità del manufatto attuale rispetto a quello originariamente assentito, come risulta dal confronto tra le dimensioni riscontrate in sede di repressione dell’opera abusiva e quelle indicate nella domanda di autorizzazione depositata in giudizio (documento n. 2).

Ne deriva che la procedura di esecuzione coattiva trova come referente normativo l’art. 7 della legge n. 47/1985.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce che l’opera non può ritenersi abusiva, in quanto a suo tempo assentita, sia pure in via provvisoria; aggiunge che la condonabilità delle opere realizzate in forza di concessione edilizia illegittima è subordinata all’annullamento in autotutela della concessione stessa e che la sopravvenuta previsione del PRG, consentendo la permanenza del manufatto, rende illegittima l’ordinanza di demolizione.

I rilievi non hanno pregio.

L’avvenuta scadenza dell’autorizzazione rilasciata il 2.12.1992 ha sostanzialmente reso privo di titolo edilizio il manufatto, il quale è così divenuto abusivo, con la conseguenza che la contestata misura demolitoria è legittimata dall’art. 7 della legge n. 47/1985 (TAR Piemonte, I, 25.3.1999, n. 177); non è invocabile al riguardo la disciplina in materia di autoannullamento della concessione edilizia, giacché nel caso in esame rileva un titolo inefficace in relazione alla permanenza dell’opera dopo il prestabilito termine del 31.5.1993 (TAR Piemonte, II, 15.4.2010, n. 1892; TAR Toscana, III, 25.10.2011, n. 1543).

Valgono, per il resto, le considerazioni espresse nella trattazione della precedente censura.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Nulla per le spese di giudizio, stante la mancata costituzione del Comune di Abbadia San Salvatore.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore

Pierpaolo Grauso, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)