TAR Puglia (BA) Sez.II n. 1365 del 16 settembre 2011
Urbanistica. Crollo spontaneo

La qualificazione di un intervento edilizio dipende da un elemento di natura meramente oggettiva, che é costituito dalla tipologìa delle opere per le quali si chiede il titolo edilizio, senza che possa darsi rilevanza ad elementi intenzionali soggettivi. Dunque, un crollo spontaneo intervenuto in corso d’opera, determinando la necessità di eseguire ulteriori opere originariamente non previste, ben può determinare – ovviamente a seconda dei casi – un mutamento del titolo edilizio, con conseguente necessità di presentare una variante in corso d’opera.

N. 01365/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00172/2009 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 172 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Paolo e Giuseppe Bellino, rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Guido Rodio, con domicilio eletto presso Raffaele Guido Rodio in Bari, via Putignani, 168;

contro

Comune di Bitritto, rappresentato e difeso dall'avv. Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso Felice Eugenio Lorusso in Bari, via Amendola N.166/5;
Autorità di Bacino per la Puglia, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97

per l'annullamento

- quanto al ricorso principale: della nota prot. n. 18463 del 12.12.2008, notificata in data 15.12.2008, con la quale il Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Bitritto ha diffidato i ricorrenti dalla ripresa dei lavori relativi alla manutenzione straordinaria del fabbricato per civile abitazione sito in Bitritto alla Via Kennedy, nonché di ogni altro atto a questo presupposto, connesso o conseguente;

- quanto al ricorso per motivi aggiunti del 28/10/2010: del parere dell'Autorità di Bacino, comunicato con nota prot.n.12467 del 5.10.2010, di non conformità dell'intervento edilizio relativo ai lavori di manutezione straordinaria del fabbricato di che trattasi;

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bitritto e dell’Autorità di Bacino per la Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2011 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori Avv. A. Martellotta su delega dell'Avv.R. G. Rodio e l'Avv. F. E. Lorusso.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso passato alla notifica il 21 gennaio 2009 i signori Bellino, premettendo di essere proprietari in Comune di Bitritto di un fabbricato situato in zona soggetta a vincolo idrogeologico, riferiscono di aver presentato una DIA per effettuare lavori di manutenzione straordinaria sui quali l’Autorità di Bacino esprimeva parere favorevole con nota n. 18588 del 5 dicembre 2006.

Dato avvio ai lavori il 2 gennaio 2008, in corso d’opera precipitazioni abbondanti provocavano il crollo di uno dei muri perimetrali del fabbricato, di talché si rendeva necessario realizzare alcune opere di contenimento supplementari, evidentemente non segnalate nella DIA originaria: in ragione di ciò con ordinanza n. 2153 del 7 febbraio 2008 il Comune di Bitritto ordinava la sospensione dei lavori, ad eccezione di quelli strettamente necessari a mettere l’edificio in sicurezza.

Con successiva nota n. 5079 del 31 marzo 2008 il Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Bitritto trasmetteva la pratica alla Autorità di Bacino per il parere di competenza, dando atto che pure considerando le opere supplementari l’intervento non avrebbe comportato un mutamento di sagoma o di volumetria del fabbricato, né del carico urbanistico, di guisa che poteva essere inquadrato nell’ambito della manutenzione straordinaria.

Non pervenendo il parere della Autorità di Bacino i ricorrenti, scaduto il termine di efficacia dell’ordinanza di sospensione lavori, comunicavano che questi sarebbero stati ripresi: a tale comunicazione il Comune reagiva con il provvedimento impugnato con il ricorso principale, a mezzo del quale i signori Bellino sono stati diffidati dal continuare le opere, ritenute in contrasto con la normativa del PAI.

A sostegno del ricorso i ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi:

I) violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 37 del D.P.R. 380/01, eccesso di potere per difetto di istruttoria, illegittimità propria e derivata: il potere inibitorio che l’art. 37 D.P.R. 380/01 attribuisce ai Comuni può essere esercitato solo nei trenta giorni successivi alla presentazione della DIA, che costituisce un termine perentorio;

II) violazione ed erronea interpretazione degli artt. 22 e 23 del D.P:R. 380/01, eccesso di potere per contraddittorietà, difetto assoluto di istruttoria e motivazione, illegittimità propria e derivata: la nota oggetto di gravame contrasta con quanto lo stesso Comune aveva segnalato alla Autorità di Bacino nella precedente nota del 31 marzo 2008, laddove si prospettava che l’intervento integrava nel complesso una manutenzione straordinaria, come tale ammissibile;

III) violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione degli artt. 6 e segg. delle NTA al vigente Piano di Bacino Stralcio di Assetto Idrogeologico, di cui alla delibera del Comitato Istituzionale n. 39 del 30.11.2005; violazione dell’art. 3 L. 241/90, eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, illegittimità propria e derivata: ai sensi dell’art. 6 delle NTA al Piano Stralcio di Bacino, applicabile al caso di specie, nelle zone a rischio idraulico e di inondazione sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di restauro e risanamento conservativo, e l’intervento programmato dai ricorrenti integra appunto una manutenzione straordinaria;

IV) violazione ed erronea applicazione dell’art. 2 L. 241/90, eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, ingiustizia manifesta: il provvedimento impugnato consegue al mancato rilascio, da parte della Autorità di Bacino, del parere di competenza, parere che non é stato reso a cagione della inerzia del Comune nel trasmettere ad essa Autorità gli studi idraulici da essa richiesti;

V) violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/90, eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, illegittimità propria e derivata, in relazione alla omessa indicazione del termine assegnato ai ricorrenti per presentare ricorso, nonché della indicazione della autorità a ciò competente.

I ricorrenti concludevano chiedendo al Collegio di annullare l’atto impugnato e di condannare il Comune di Bitritto al risarcimento degli eventuali danni occorrendi.

Si costituiva in giudizio il Comune di Bitritto, insistendo per la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del 19 febbraio 2009 il Collegio respingeva la domanda cautelare.

Questa veniva riproposta con atto notificato il 26 maggio 2010 sulla scorta della sentenza di annullamento del Piano di Bacino per la Puglia pronunziato dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche con sentenza n. 127/2009.

Alla camera di consiglio del 1° luglio 2010 il Collegio disponeva istruttoria allo scopo di acquisire le pertinenti N.T.A. al Piano di Bacino nonché per verificare se in esito alla pronuncia del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche fossero stati adottati provvedimenti implicanti la perdita di efficacia dello stesso anche in relazione al territorio del Comune di Bitritto.

Alla camera di consiglio del 23 settembre 2010 il Collegio respingeva la nuova domanda cautelare, essendo stata acquisita nota della Autorità di Bacino attestante la perdurante vigenza, nel Comune di Bitritto, dei vincoli previsti dal Piano di Bacino.

Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 28 ottobre 2010 i ricorrenti hanno impugnato il parere della Autorità di Bacino di cui alla nota n. 12467 del 5 ottobre 2010, agli stessi notificata in data 11 ottobre 2010, che esprimeva parere negativo in ragione della non conformità delle opere con le NTA vigenti, integrando le stesse un non consentito intervento di ristrutturazione edilizia, e non già una mera manutenzione straordinaria.

A sostegno di tale ricorso i sigg. Bellino hanno articolato le seguenti doglianze:

I) violazione ed erronea interpretazione degli artt. 22 e 23 del D.P:R. 380/01, dell’art. 3 L. 241/90, dell’art. 7 delle NTA del P.A.I., eccesso di potere per contraddittorietà, difetto assoluto di istruttoria e motivazione, illegittimità propria e derivata: l’Autorità di Bacino ha emesso l’impugnato parere negativo in assenza di istruttoria e soprattutto in assenza degli studi idrologici ed idraulici di dettaglio necessari a stabilire la categoria di pericolosità idraulica dei siti, e quindi a stabilire se il fabbricato di proprietà dei ricorrenti ricada in zona effettivamente a rischio; la A.d.B. ha sostenuto, in contrasto con la nota 31 marzo 2008 del Comune di Bitritto, che le opere integrano una ristrutturazione edilizia anziché una manutenzione straordinaria, invadendo in ciò competenze che non spettano ad essa;

II) violazione ed erronea interpretazione degli artt. 22 e 23 del D.P:R. 380/01, dell’art. 3 L. 241/90, dell’art. 7 delle NTA del P.A.I., eccesso di potere per contraddittorietà, difetto assoluto di istruttoria e motivazione, illegittimità propria e derivata: sotto altro profilo si deve rilevare che il crollo del muro perimetrale avvenuto in corso d’opera non determina un mutamento del titolo edilizio necessario ad effettuare i lavori, mantenendosi inalterato il risultato finale e soprattutto mantenendosi il disegno di effettuare una fedele ricostruzione dell’edificio originario, con sagoma, volumetria e carico urbanistico immutati;

III) violazione ed erronea interpretazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/90, dell’art. 7 delle N.T.A. del P.A.I., eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, illegittimità propria e derivata: l’art. 7 delle N.T.A, del P.A.I. consente, nella aree ad alta probabilità di inondazione, la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché restauro e risanamento conservativo, a condizione che non concorrano ad aumentare il carico urbanistico; tali condizioni sono rispettate dal programma di opere progettato dai ricorrenti; per gli interventi di manutenzione, inoltre, non é neppure richiesto lo studio di compatibilità idrogeologica ed idraulica, che l’art. 7 richiede invece per ogni altro tipo di intervento ammesso nelle zone in questione;

IV) violazione ed erronea applicazione dell’art. 3 L. 241/90, eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, travisamento e falsa rappresentazione della realtà, in relazione alla inadeguatezza della motivazione;

V) violazione ed erronea applicazione dell’art. 3 L. 241/90, eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, travisamento e falsa rappresentazione della realtà, in relazione alla omessa indicazione del termine per ricorrere ed alla autorità a ciò competente.

Il ricorso veniva chiamato alla camera di consiglio del 4 novembre 2010 e quindi alle pubbliche udienze del 2 marzo e 7 luglio 2011, allorché veniva introitato a decisione.

L’Autorità di Bacino per la Puglia si é costituita in giudizio con memoria depositata il 1° marzo 2011.

Ha resistito il Comune di Bitritto, eccependo tra l’altro difetto di giurisdizione in ordine ai motivi aggiunti.

DIRITTO

1. L’esame del ricorso per motivi aggiunti depositato il 28 ottobre 2010 deve essere esaminato prioritariamente, determinando l’eventuale rigetto di tale ricorso l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso principale.

E’ infatti evidente che ove la legittimità del parere della Autorità di Bacino della Puglia, impugnato con il ricorso per motivi aggiunti, dovesse essere confermata, la natura vincolante di esso precluderebbe in radice la prosecuzione dell’intervento edilizio progettato dai ricorrenti, i quali non potrebbero trarre alcuna utilità dall’eventuale accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio, che ha ad oggetto una mera diffida a non eseguire i lavori di che trattasi.

2. Ciò premesso va esaminata in via preliminare l’accezione di difetto di giurisdizione articolata dal Comune di Bitritto con riferimento al ricorso per motivi aggiunti.

L’eccezione va rigettata sulla scorta delle condivisibili argomentazioni prospettate dai ricorrenti.

L’art. 143 comma 1 lett. a) del R.D. 1775/33 devolve infatti alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche il sindacato sui provvedimenti definitivi adottati in materia di acque pubbliche, ma nel caso di specie viene in considerazione un parere che, per quanto vincolante, é interno ad un procedimento finalizzato al rilascio di un titolo edilizio.

3. Passando all’esame del merito del ricorso per motivi aggiunti il Collegio osserva quanto segue.

3.1. Con la prima doglianza i ricorrenti si dolgono del fatto che l’Autorità di Bacino non avrebbe svolto l’istruttoria necessaria a stabilire se l’area sulla quale sorge il fabbricato di proprietà dei ricorrenti sia ad alta, media o bassa pericolosità idraulica, conseguendo da tale distinzione una diversa disciplina degli interventi ammissibili: in particolare gli interventi di ristrutturazione edilizia risultano ammissibili, ex art. 9 delle N.T.A. del P.A.I., nelle zone a bassa e media pericolosità, ma non invece in quelle ad alta pericolosità idraulica. I ricorrenti si dolgono inoltre del fatto che l’Autorità di Bacino, qualificando l’intervento edilizio quale ristrutturazione, ha deliberatamente contraddetto le conclusioni del Responsabile comunale, tra l’altro esorbitando dalle proprie competenze.

La censura é infondata.

Infatti gli studi idraulici ed idrogeologici di dettaglio sono necessari, ai sensi dell’art. 25 comma 1 delle N.T.A. del P.A.I., al fine di istruire istanze di modifica della perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica, ma istanze simili non risulta siano state presentate prima dell’avvio dei lavori da parte dei ricorrenti. Di conseguenza é evidente che la pratica edilizia di che trattasi doveva comunque essere trattata tenendo presente la perimetrazione del P.A.I. in vigore, ferma restando la possibilità per i ricorrenti di chiedere il riesame della istanza in esito all’eventuale modifica della perimetrazione delle aree.

Studi idraulici e geologici “di compatibilità” sono invece richiesti dagli artt. 7 e segg. delle N.T.A. al fine della assentibilità in concreto di alcuni degli interventi ammessi in via astratta da tali norme.

Orbene, non é contestato che il fabbricato di proprietà dei ricorrenti ricada in zona ad alta pericolosità idraulica: ivi gli interventi di ristrutturazione edilizia non sono mai ammessi, mentre gli interventi di manutenzione sono ammessi ma non richiedono l’acquisizione dei menzionati studi “di compatibilità”.

Di conseguenza la mancata acquisizione di “studi idraulici ed idrogeologici di dettaglio”, della quale si lamentano i ricorrenti, non ha spiegato alcuna efficacia sulla determinazione della Autorità di Bacino: infatti o l’intervento va qualificato come ristrutturazione edilizia, ed allora non può essere consentito in zona ad alta pericolosità idraulica; ovvero l’intervento può essere qualificato come manutenzione straordinaria, ed allora é ammissibile come tale, senza che vi sia la necessità di acquisire studi di compatibilità.

Quanto al fatto che l’Autorità di Bacino avrebbe illegittimamente esorbitato dalla proprie competenze qualificando l’intervento come una ristrutturazione edilizia, in ciò discostandosi dalla nota del Comune di Bitritto n. 5079 del 31 marzo 2008, il Collegio osserva che il sindacato sulla natura degli interventi edilizi é implicitamente devoluto alla Autorità di Bacino dalle stesse norme del P.A.I., che sono quelle che individuano gli interventi ammissibili in rapporto alla classificazione di un’area e che costituiscono, al medesimo tempo, il parametro di riferimento per il sindacato che l’Autorità di Bacino deve effettuare.

Osserva il Collegio, anzitutto, che ai sensi dell’art. 4 comma 4 della N.T.A. del P.A.I., il preventivo parere della Autorità di Bacino é necessario per tutti gli interventi di cui agli artt. 6-10 delle N.T.A. medesime. Questi ultimi, peraltro, dopo aver individuato le varie tipologìe di intervento ammissibili a seconda della classificazione dell’area, indicano altresì quali - tra quelli ammissibili - siano gli interventi per i quali vi é necessità di acquisire anche gli studi di compatibilità idraulica ed idrogeologica., cioè gli studi che analizzano compiutamente gli effetti delle opere sul regime idraulico a monte ed a valle dell’area interessata. (art. 6 comma 7; artt. 7-10 comma 2).

Dovendosi allora constatare che il parere della A.d.B. é necessario anche nei casi in cui non sussista la necessità di acquisire studi di compatibilità idraulica ed idrogeologica si deve concludere che oggetto di parere dell’Autorità di Bacino non é solo la valutazione della compatibilità dell’intervento edilizio con i rischi idraulici che interessano le varie aree, ma é anche la riconducibilità degli interventi alle categorie individuate dalle varie norme, e cioè la qualificazione degli interventi stessi.

Per le dianzi indicate ragioni il Collegio ritiene che, operando una propria autonoma qualificazione dell’intervento edilizio di che trattasi, l’Autorità di Bacino della Puglia non abbia esorbitato le proprie competenze.

La prima doglianza va conseguentemente respinta.

3.2. Parimenti infondato é il secondo motivo, a mezzo del quale i ricorrenti contestano che l’intervento integri una ristrutturazione edilizia e che, comunque, il semplice crollo spontaneo di una muratura possa determinare il mutamento del titolo edilizio richiesto.

3.2.1 E’ necessario rammentare che i ricorrenti presentavano il 28 settembre 2006 una D.I.A. avente ad oggetto la sostituzione dei solai di copertura , la realizzazione di una diversa distribuzione delle tramezze interne, la sostituzione degli impianti tecnologici, il rifacimento degli intonaci interni ed esterni nonché delle pavimentazioni, la realizzazione di un lastrico solare, la sostituzione degli infissi, il tutto con conservazione delle mura perimetrali: in sostanza era previsto il totale rifacimento interno dell’edificio, con mantenimento delle mura perimetrali e della distribuzione delle aperture.

3.2.2. Così articolato, l’intervento veniva qualificato come di manutenzione straordinaria.

In corso d’opera si é però verificato il crollo di parte delle mura perimetrali ed a seguito di accesso in loco la Polizia Municipale accertava la realizzazione di alcune opere in difformità dalla D.I.A. del 28 settembre 2006: precisamente accertava la realizzazione di uno scavo nel piano seminterrato più ampio di quello segnalato, la demolizione totale delle strutture interne, la demolizione di due due muri perimetrali.

3.2.3. Tale essendo lo stato di fatto rilevato in loco il 5 febbraio 2008, é evidente che le opere necessarie a ristabilire l’edificio nella sua sagoma e volumetrìa originaria vanno ormai al di là della manutenzione straordinaria, la quale si caratterizza non solo per il fatto che essa non implica mutamento dei volumi, delle superfici e delle destinazioni d’uso, ma altresì dal fatto che essa comporta, al massimo, la sostituzione di “parti” dell’originario edificio originario, senza integrare, però, la demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato: quest’ultima é infatti ormai tipizzata dall’art. 3 comma 1 lett. d) del D.P.R. 380/01 quale forma di ristrutturazione edilizia.

Orbene, nel caso di specie solo due dei muri perimetrali sono rimasti in piedi e sarebbe artificioso qualificare l’intervento quale manutenzione straordinaria o quale risanamento conservativo sol perché la demolizione dell’edificio non é totale o sol perché l’intervento non risulta finalizzato alla creazione di nuove unità abitative. Infatti laddove rimangano in piedi solo due muri perimetrali non é più apprezzabile l’esistenza di un edificio, e pertanto siffatta demolizione é del tutto equiparabile ad una demolizione totale.

3.2.4. Sarebbe ugualmente artificioso, inoltre, derubricare l’intervento a mera manutenzione straordinaria o ad un intervento di restauro e risanamento sol per il fatto che la demolizione dei muri perimetrali non era originariamente prevista.

La qualificazione di un intervento edilizio dipende infatti da un elemento di natura meramente oggettiva, che é costituito dalla tipologìa delle opere per le quali si chiede il titolo edilizio, senza che possa darsi rilevanza ad elementi intenzionali soggettivi. Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, dunque, un crollo spontaneo intervenuto in corso d’opera, determinando la necessità di eseguire ulteriori opere originariamente non previste, ben può determinare – ovviamente a seconda dei casi – un mutamento del titolo edilizio, con conseguente necessità di presentare una variante in corso d’opera.

3.2.5. D’altro canto non può sottacersi che la configurabilità dell’intervento progettato dai ricorrenti in termini di manutenzione straordinaria é già opinabile con riferimento al progetto depositato unitamente alla D.I.A. del 28 settembre 2006. Nella relazione di asseveramento ad essa allegato si rappresentava, infatti, che le opere sarebbero consistite, tra l’altro, in “realizzazione di una diversa distribuzione delle tramezzature interne al piano terra”: trattasi dunque di intervento edilizio che già dall’inizio era finalizzato alla creazione di un organismo edilizio in parte diverso dal precedente, conseguendo necessariamente, alla “diversa distribuzione” delle tramezze interne, anche una diversa distribuzione dei locali a piano terra.

Una parziale diversa distribuzione dei locali consegue, però, anche alla realizzazione della scala a chiocciola di collegamento tra piano terra e primo piano, opera questa verosimilmente collegata alla demolizione di una preesistente scale interna di collegamento tra i due piani ovvero alla creazione ex novo di un collegamento prima inesistente.

Ed ancora, nella relazione di asseveramento si legge che “il lastrico solare che si originerà a seguito della manutenzione straordinaria sarà piano e praticabile”, il che lascia intendere che detto lastrico solare fosse, in precedenza, inesistente o non praticabile.

Insomma, le stesse opere menzionate nella relazione di asseveramento allegata alla D.I.A. 28 settembre 2006 denunciavano, sia pure implicitamente, la loro finalizzazione a creare un organismo edilizio in parte diverso, realizzato attraverso un insieme sistematico di opere. Per tale ragione é del tutto opinabile che l’intervento potesse già in allora essere assentito quale manutenzione straordinaria.

In ogni caso, la pressoché totale demolizione del fabbricato impone oggi di qualificare l’intervento come una ristrutturazione edilizia, per i motivi sopra precisati.

3.2.6. A conclusione del discorso non é inutile sottolineare che il sistema previsto dalle norme del P.A.I., secondo il quale l’ammissibilità di un intervento edilizio discende dalla sua qualificazione giuridica, non appare illogico.

Esso, all’evidenza, tende a contemperare l’esigenza di assicurare l’incolumità pubblica nelle zone classificate ad alta pericolosità idraulica con i diritti dei cittadini che in tali zone hanno già costruito.

Il fatto che l’art. 7 del P.A.I. non consenta, nelle zone ad alta pericolosità idraulica, gli interventi di ristrutturazione edilizia chiaramente denuncia l’intento di salvaguardare l’abitabilità dei soli edifici che già esistevano e nella consistenza che essi avevano al momento della approvazione del P.A.I.. L’alto rischio idraulico registrato dal P.A.I. in tali zone giustifica, invece, l’interdizione a realizzare interventi edilizi più corposi, come le ristrutturazioni edilizie. La norma tende quindi a scoraggiare investimenti costosi che, a cagione dell’alto rischio idraulico, possono essere vanificati in pochi istanti. Così facendo essa incoraggia anche il graduale abbandono di tali zone, nelle quali sussiste un rischio per la pubblica incolumità.

E’ quindi essenziale per il perseguimento delle finalità del P.A.I. che gli interventi edilizi siano correttamente qualificati, e ciò giustifica che l’Autorità di Bacino sia stata investita di un autonomo potere di qualificare gli interventi edilizi e che un intervento edilizio possa divenire inammissibile in corso d’opera in conseguenza della necessità di realizzare lavori originariamente non previsti.

3.2.6. Le dianzi esposte considerazioni danno ragione della infondatezza del secondo dei motivi aggiunti.

3.3. Il terzo dei motivi aggiunti é infondato per le medesime ragioni di cui sopra.

L’intervento che ormai i ricorrenti devono realizzare deve qualificarsi in termini di ristrutturazione edilizia, così come rilevato dalla Autorità di Bacino.

Pertanto il parere oggetto di gravame non integra alcuna violazione dell’art. 7 delle N.T.A.

3.4. Infondato é il quarto dei motivi aggiunti, con il quale si denuncia l’inadeguatezza della motivazione posta a corredo del parere impugnato.

Invero esso si fonda da una parte sulla qualificazione dell’intervento come di ristrutturazione edilizia, e non come manutenzione straordinaria; d’altra parte sulle norme vigenti di Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico, allo stato non modificabili in difetto degli studi “di dettaglio” previsti dall’art. 25 delle N.T.A.

3.5. Infondato é, infine, anche il quinto dei motivi aggiunti.

La mancata indicazione del termine e della autorità alla quale ricorrere avverso il provvedimento non inficia il parere della Autorità di Bacino.

Nel caso in cui i ricorrenti avessero impugnato tardivamente il provvedimento o l’avessero impugnato innanzi ad una Autorità non competente, l’omissione in esame avrebbe giustificato, al più, la rimessione in termini dei ricorrenti. Essa invece non integra un vizio proprio del provvedimento oggetto di gravame.

3.6. Il ricorso per motivi aggiunti va conclusivamente respinto.

4. Consegue dalla accertata legittimità del parere della Autorità di Bacino che allo stato l’intervento edilizio che i ricorrenti intendono effettuare non può essere assentito, venendo in considerazione un parere di natura vincolante, nonché un intervento edilizio non consentito dall’art. 7 delle N.T.A.

Il ricorso principale, che ha ad oggetto la diffida a proseguire i lavori 12.12. 2008 che il Comune ha notificato ai ricorrenti, va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Invero, ove pure la legittimità di tale diffida dovesse essere disconosciuta non ne conseguirebbe alcun effetto utile per i signori Bellino, stante la preclusione all’intervento derivante dal parere della Autorità di Bacino.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così provvede:

- dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso introduttivo del giudizio;

- respinge il ricorso per motivi aggiunti depositato il 28 ottobre 2010.

Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali in favore delle Amministrazioni resistenti costituite in giudizio, che si liquidano in ragione di E. 1.500,00 (euro millecinquecento) oltre accessori di legge a favore di ciascuna di esse.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Sabato Guadagno, Presidente

Antonio Pasca, Consigliere

Roberta Ravasio, Referendario, Estensore





L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE










DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)