 TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 1628 del 30 aprile 2010
TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 1628 del 30 aprile 2010
Urbanistica. Fascia di rispetto autostradale
Nell’ambito della fascia di rispetto autostradale di 60 metri, prevista dal D.M. 1 aprile 1968 n. 1404, il vincolo di inedificabilità è assoluto essendo a tal fine irrilevanti le caratteristiche concrete delle opere abusive realizzate nell’ambito della fascia medesima; il divieto di costruire è infatti in questo caso correlato alla esigenza di assicurare un’area libera utilizzabile dal concessionario dell’autostrada - all’occorrenza - per installarvi cantieri, depositare materiali, per necessità varie e, comunque, per ogni necessità di gestione relativa ad interventi in loco sulla rete autostradale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01628/2010 REG.SEN.
 N. 00573/1996 REG.RIC.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
 
 sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
 
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 Sul ricorso numero di registro generale 573 del 1996, proposto da:
 
 SCHIFF VALERIO, TREBESCHI ENRICA;
 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Onofri,
 con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Onofri in  Brescia, via  Ferramola, 14 (030/3755220) @;
 contro
 COMUNE DI ROVATO,
 non costituito in giudizio;
 
 ENTE NAZIONALE PER LE STRADE,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,
 domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6 (Fax=030/41267);
 
 per l'annullamento
 
 del diniego di concessione edilizia in sanatoria (provvedimento  sindacale  27.3.96, n.50) ed atti connessi.
 
 
 Visto il ricorso con i relativi allegati;
 Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ente Nazionale Per Le  Strade;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2010 il dott.  Carmine Russo  e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO
 Gli odierni ricorrenti impugnano il provvedimento del 27. 3. 1996 con  cui il  Comune di Rovato ha respinto la istanza di poter condonare un garage da  essi  realizzato abusivamente nell’area di pertinenza dell’abitazione di  proprietà.
 
 Il Comune aveva respinto la richiesta di condono sul presupposto che il  bene si  trovava in area sottoposta a vincolo (in particolare, fascia di rispetto   autostradale essendo a 16 m. dall’autostrada A4), e che non era stato  ottenuto  il parere favorevole dell’amministrazione preposta alla tutela del  vincolo.
 
 A sua volta, l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo non  aveva dato  parere favorevole in quanto dal certificato di destinazione urbanistica  dell’area in esame emerge l’esistenza di una fascia di rispetto  autostradale di  m. 60.
 
 
 I motivi di ricorso sono i seguenti:
 
 1. il provvedimento sarebbe illegittimo per illegittimità derivata, in  quanto la  fascia di rispetto autostradale di m. 60 sarebbe prevista da un p.r.g.  che per  altre ragioni era già stato annullato in toto dal T.a.r. Lombardia con  sentenza  117/96;
 
 2. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 32 l.  47/85, in  quanto tale norma subordina al parere dell’autorità preposta alla tutela  del  vincolo gli abusi commessi in area soggetti a vincoli posti dalla legge  statale,  tra cui non deve ritenersi ricompreso il vincolo in esame che è posto  soltanto  dal p.r.g.;
 
 3. il provvedimento sarebbe illegittimo per illogicità della motivazione  del  provvedimento presupposto (il parere contrario dell’autorità preposta  alla  tutela del vincolo) che è meramente tautologico, in quanto nega la  deroga a  sanatoria ai 60 m. di fascia di rispetto sul presupposto che la norma  prevede  una fascia di rispetto di 60 m.;
 
 4. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione del d.m. 1. 4.  1968,  richiamato nel provvedimento impugnato, ma non applicabile al caso in  esame che  riguarda opera rientrante nel centro abitato;
 
 5. il provvedimento sarebbe illegittimo per illegittimità derivata dal  parere  contrario dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, che a sua  volta aveva  acquisito un parere intraprocedimentale favorevole dell’ufficio speciale  di  Autostrade che era stato poi disatteso senza particolare motivazione;
 
 6. il provvedimento sarebbe illegittimo per illegittimità derivata dal  parere  contrario dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, che tralascia  di  considerare che il garage è stato realizzato a 16 m. dall’autostrada, ma  a 20 m.  dall’autostrada insiste il fabbricato rispetto a cui il garage  costituisce  pertinenza, talchè l’esistenza o meno del garage nulla incide sulle  esigenze  dell’autostrada.
 
 
 Si costituiva in giudizio l’Avvocatura dello Stato, che deduceva  l’infondatezza  dei motivi di ricorso.
 
 Nessuno si costituiva per il Comune di Rovato.
 
 
 Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 14. 4. 2010,  all’esito  della quale veniva trattenuto in decisione.
 DIRITTO
 I. Il primo motivo di ricorso, in cui viene dedotta l’illegittimità del  provvedimento amministrativo perché avrebbe fondato l’esistenza della  fascia di  rispetto su un piano urbanistico che era stato travolto dal giudicato  amministrativo, deve essere respinto.
 
 La norma attributiva del potere esercitato dall’amministrazione nel caso   concreto deve essere, infatti, rinvenuta nell’art. 9, co. 1 e 2, della  l. 24. 7.  1961, n. 729, che stabiliva che “1. Lungo i tracciati delle autostrade e   relativi accessi, previsti sulla base dei progetti regolarmente  approvati, è  vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di  qualsiasi  specie a distanza inferiore a metri 25 dal limite della zona di  occupazione  dell'autostrada stessa. La distanza è ridotta a metri 10 per gli alberi  da  piantare. 2. Le distanze di cui al comma precedente possono essere  ridotte per  determinati tratti ove particolari circostanze lo consiglino, con  provvedimento  del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'A.N.A.S., su  richiesta degli  interessati e sentito il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S.”.
 
 Non occorre, pertanto, far riferimento alla norma del p.r.g.  successivamente  annullato dal giudice amministrativo per sostenere l’esistenza di una  fascia di  rispetto autostradale nell’area in esame. Le fasce di rispetto  autostradali  sono, infatti, previste dalla legge nella misura di m. 25, ed erano  state  ampliate a 60 m. dal p.r.g. del Comune di Rovato (che in questa parte  riprendeva  le disposizioni del d.m. 1404/68).
 
 Nel caso in esame, in cui si controverte in ordine alla realizzazione di  un  garage a circa 16 m. dall’autostrada, è stato violato il vincolo della  legge  statale, e non hanno alcun rilievo le questioni sulla legittimità della  fonte di  piano che aveva esteso il vincolo anche oltre i 25 m.
 
 
 II. Lo stesso argomento è stato ripetuto poi dai ricorrenti nel secondo  motivo  di ricorso, in cui si sostiene che illegittimamente è stato chiesto il  parere  all’autorità preposta alla tutela del vincolo ex art. 32 l. 47/85 in  quanto la  norma sul condono prevede tale parere solo per i vincoli posti dalla  legge  statale, mentre nel caso in esame il vincolo sarebbe posto dal p.r.g..
 
 Tale tesi, che riprende gli argomenti del primo motivo, deve essere  respinta per  le stesse ragioni indicate in sede di reiezione del primo motivo. Il  vincolo a  non realizzare il garage nell’area in esame posta a soli 16 m.  dall’autostrada  non nasce dal p.r.g., ma già dalla norma statale. Pertanto, in quanto  vincolo  posto dalla legge statale, esso non potrebbe mai essere superato dal  condono  senza il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
 
 
 III. Il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso attengono tutti alla  motivazione del provvedimento impugnato che censurano nella parte in cui  nega la  deroga alla fascia di rispetto (terzo motivo), nella parte in cui cita  il d.m.  1. 4. 1968 sui centri abitati (quarto motivo), nella parte in cui  scavalca un  parere endoprocedimentale senza specifica motivazione (quinto motivo).
 
 Le censure sul modo in cui è stato motivato il provvedimento  amministrativo non  sono prive di pregio, ma non possono condurre all’annullamento del  provvedimento  amministrativo in quanto – anche adottando una motivazione più  pertinente di  quella utilizzata dall’amministrazione – il contenuto del provvedimento  non  avrebbe comunque essere diverso da quello in concreto adottato.
 
 Occorre, infatti, rilevare che nel caso in esame ci si trova in presenza  di un  caso previsto dall’art. 33 l. 47/85 che stabilisce che “le opere di cui  all'articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in  contrasto con  i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano  stati  imposti prima della esecuzione delle opere stesse: a) vincoli imposti da  leggi  statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di  interessi  storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici,  ambientali,  idrogeologici; b) vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa  delle  coste marine, lacuali e fluviali; c) vincoli imposti a tutela di  interessi della  difesa militare e della sicurezza interna; d) ogni altro vincolo che  comporti la  inedificabilità delle aree”.
 
 L’opera in esame rientra nella lettera d) della norma citata, in quanto  oggetto  di vincolo posto dalla legge statale che comporta l’inedificabilità  delle aree,  e realizzata dopo l’entrata in vigore del vincolo (che risale al 1961;  il garage  è stato asseritamente realizzato intorno al 1985). In quanto tale anche  con una  diversa motivazione l’opera comunque non era suscettibile di sanatoria.
 
 La giurisprudenza amministrativa ha, infatti , precisato che  “nell’ambito della  fascia di rispetto autostradale di 60 metri, prevista dal D.M. 1 aprile  1968 n.  1404, il vincolo di inedificabilità è assoluto (conforme Cons. Stato,  Sez. V, 25  settembre 2002 n. 4927), essendo a tal fine irrilevanti le  caratteristiche  concrete delle opere abusive realizzate nell’ambito della fascia  medesima; il  divieto di costruire è infatti in questo caso correlato alla esigenza di   assicurare un’area libera utilizzabile dal concessionario  dell’autostrada -  all’occorrenza - per installarvi cantieri, depositare materiali, per  necessità  varie e, comunque, per ogni necessità di gestione relativa ad interventi  in loco  sulla rete autostradale. 2. Il divieto di edificazione nell’ambito della  fascia  di rispetto autostradale è assoluto e la sua violazione impedisce il  conseguimento di una concessione edilizia a seguito di domanda di  condono  edilizio” (Tar Toscana, sez. II, pres. Petruzzelli, est. Spiezia,  sentenza 25  giugno 2007, n. 934).
 
 Ne consegue che, in un contesto quale quello in esame, di assoluta  incondonabilità dell’opera, l’incongruità della motivazione utilizzata  dall’amministrazione per respingere la domanda del privato non rende  annullabile  il provvedimento in forza della norma generale dell’art. 21octies, co.  2, l.  241/90.
 
 
 IV. Deve essere respinto anche il sesto motivo di ricorso, in cui si  afferma  l’irrilevanza della costruzione del garage per la tutela della fascia di   rispetto, posto che a pochi metri da esso sorge l’abitazione cui il  garage funge  da pertinenza.
 
 Si è ricordato prima, infatti, nella pronuncia del T.a.r. Toscana sopra  citata  che sono “irrilevanti le caratteristiche concrete delle opere abusive  realizzate  nell’ambito della fascia medesima” e che il mantenimento di una fascia  di  rispetto è finalizzato “all’esigenza di assicurare un’area libera  utilizzabile  dal concessionario dell’autostrada - all’occorrenza - per installarvi  cantieri,  depositare materiali, per necessità varie e, comunque, per ogni  necessità di  gestione relativa ad interventi in loco sulla rete autostradale”.
 
 Posto che tali sono le esigenze cui presiede la fascia di rispetto, va  detto che  la riduzione dagli attuali 20 m. (a cui è situata l’abitazione dei  ricorrenti) a  16 m. (a cui è situato il garage) della fascia libera da edificazioni  nel tratto  in cui l’autostrada attraversa il territorio del Comune di Rovato  costituisce  comunque per il concessionario dell’autostrada una riduzione  apprezzabile (e  perpetua) delle possibilità di gestione delle esigenze della rete  autostradale,  che non si vede perché dovrebbero essere considerate, con giudizio  meramente di  valore, subvalenti rispetto agli interessi privati di chi chiede di  legittimare  una costruzione abusiva.
 
 
 V. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da  dispositivo.
 P.Q.M.
 Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. staccata di   Brescia, I sezione interna, così definitivamente pronunciando:
 
 Respinge il ricorso.
 
 Condanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento in favore della  controparte delle spese di lite, che determina in euro 2.000, più i.v.a.  e  c.p.a. (se dovute).
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità  amministrativa.
 
 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 aprile  2010 con  l'intervento dei Magistrati:
 
 Giuseppe Petruzzelli, Presidente
 Sergio Conti, Consigliere
 Carmine Russo, Referendario, Estensore
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 30/04/2010
 
                    




