TAR Lombardia (MI) Sez. III n. 155 del 24 gennaio 2022
Urbanistica.Impianti di smaltimento o recupero rifiuti e variante allo strumento urbanistico comunale  

La circostanza che il provvedimento di approvazione della realizzazione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti determini automaticamente una variazione allo strumento urbanistico comunale non può certo significare che tale variante abbia carattere definitivo e non sia piuttosto da considerare operante sino alla cessazione degli effetti dell’autorizzazione cui è collegata. Sul punto la normativa – sia quella vigente ratione temporis (art. 27, comma 5, del D. Lgs. n. 22 del 1997) che quella attuale (art. 208, comma 6, del D. Lgs. n. 152 del 2006) – non prende specifica posizione, limitandosi a stabilire che l’approvazione del progetto di un impianto di trattamento dei rifiuti costituisce variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. Tuttavia si rinvengono nel sistema una serie di indici che inducono a qualificare come temporanea e provvisoria la variazione dello strumento urbanistico, ancorandone la durata a quella del presupposto provvedimento autorizzatorio, alla cui scadenza deve ritenersi automaticamente ripristinata la previgente destinazione urbanistica dell’area con tutte le connesse conseguenze.

Pubblicato il 24/01/2022

N. 00155/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03229/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3229 del 2014, proposto da
- Francesco Errico e C.D.V. S.a.s. di Errico Nicola & C., in persona del legale rappresentante pro-tempore, e proseguito da Graziella Errico, Nunzia Errico e Lucia Filograsso, in qualità di eredi del sig. Francesco Errico, rappresentate e difese dall’Avv. Ercole Romano ed elettivamente domiciliate presso lo studio dello stesso in Milano, Viale Bianca Maria n. 23;

contro

- il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonello Mandarano, Angela Bartolomeo, Irma Marinelli, Annalisa Pelucchi e Mariarosaria Autieri ed elettivamente domiciliato in Milano, Via della Guastalla n. 6, presso la sede dell’Avvocatura comunale;
- la Città Metropolitana di Milano, già Provincia di Milano, in persona del Sindaco metropolitano pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani e Giorgio Giulio Grandesso ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Vivaio n. 1, presso la sede dell’Avvocatura dell’Ente;
- l’Agenzia Regionale Protezione Ambiente - A.R.P.A. Lombardia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
- il Parco Nord Milano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;
- l’Agenzia di Tutela della Salute – A.T.S. della Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

- del provvedimento della Provincia di Milano prot. n. 180461 del 2 settembre 2014 nelle parti in cui ha diffidato la Società ricorrente al completo sgombero di “materiali, attrezzature, beni strumentali, autoveicoli usati e funzionanti” dall’area sita in Milano, Via Pasta n. 44, al fine di procedere alla sua caratterizzazione nell’ambito dell’avviata procedura di “bonifica” del sito a seguito della dismissione dell’attività di raccolta e monitoraggio di rifiuti (autodemolizione) per scadenza delle autorizzazioni regionali e provinciali allo svolgimento della particolare attività, pur essendo la stessa condotta dal 1998 (prima deliberazione regionale n. 3568 del 7 aprile 1998), in concomitanza con la preesistente (a partire dagli anni ’70) e mai dismessa attività commerciale di vendita di veicoli a motore, nuovi ed usati, di pezzi di ricambio dei mezzi e di officina di riparazione;

- del successivo provvedimento della Provincia di Milano datato 24 ottobre 2014, prot. n. 220090, che, in replica a contestazione della Società ricorrente, ha rilevato che “l’impianto e le relative strutture sono state autorizzate in variante temporanea dello strumento urbanistico ai sensi della normativa in materia di rifiuti” e che “la cessazione dell’attività di gestione dei rifiuti comporta la decadenza della variante urbanistica temporanea, con la conseguenza che il sito deve essere ripristinato e restituito alla destinazione prevista dallo strumento urbanistico generale vigente”;

- delle note dell’A.R.P.A. di Milano, medio tempore ricevute, senza data, secondo cui l’avvio dei lavori previsti nel piano di caratterizzazione presuppone l’adempimento delle diffide della Provincia di Milano;

- occorrendo, dell’Ordinanza del Sindaco di Milano n. 69 del 27 settembre 2013, ove si voglia desumere un ordine di completa demolizione di impianti, strutture, manufatti edili e sgombero, ivi compresi quelli preesistenti e destinati allo svolgimento dell’attività commerciale delle parti ricorrenti;

- di ogni ulteriore atto preordinato e connesso richiamato nei suindicati provvedimenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e della Città Metropolitana di Milano;

Vista l’ordinanza n. 492/2021 con cui è stata dichiarata l’interruzione del giudizio per l’intervenuto decesso del sig. Francesco Errico e per la cessazione dell’attività da parte di C.D.V. S.a.s.;

Visto l’atto di costituzione in giudizio per prosecuzione del processo degli eredi di Francesco Errico;

Vista la richiesta del difensore delle parti ricorrenti di passaggio in decisione della causa senza discussione;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;

Uditi, all’udienza di smaltimento del 14 dicembre 2021, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato in data 13 novembre 2014 e depositato il 27 novembre successivo, gli originari ricorrenti hanno impugnato (i) il provvedimento della Provincia di Milano prot. n. 180461 del 2 settembre 2014 nelle parti in cui ha diffidato la Società C.D.V. S.a.s. al completo sgombero di “materiali, attrezzature, beni strumentali, autoveicoli usati e funzionanti” dall’area sita in Milano, Via Pasta n. 44, al fine di procedere alla sua caratterizzazione nell’ambito dell’avviata procedura di “bonifica” del sito a seguito della dismissione dell’attività di raccolta e monitoraggio di rifiuti (autodemolizione) per scadenza delle autorizzazioni regionali e provinciali allo svolgimento della particolare attività, pur essendo la stessa condotta dal 1998 (prima deliberazione regionale n. 3568 del 7 aprile 1998), in concomitanza con la preesistente (a partire dagli anni ’70) e mai dismessa attività commerciale di vendita di veicoli a motore, nuovi ed usati, di pezzi di ricambio dei mezzi e di officina di riparazione, (ii) il provvedimento della Provincia di Milano datato 24 ottobre 2014, prot. n. 220090, che, in replica a contestazione della Società C.D.V. S.a.s., ha rilevato che “l’impianto e le relative strutture sono state autorizzate in variante temporanea dello strumento urbanistico ai sensi della normativa in materia di rifiuti” e che “la cessazione dell’attività di gestione dei rifiuti comporta la decadenza della variante urbanistica temporanea, con la conseguenza che il sito deve essere ripristinato e restituito alla destinazione prevista dallo strumento urbanistico generale vigente”, (iii) le note dell’A.R.P.A. di Milano, medio tempore ricevute, senza data, secondo cui l’avvio dei lavori previsti nel piano di caratterizzazione presuppone l’adempimento delle diffide della Provincia di Milano e, occorrendo, (iv) l’Ordinanza del Sindaco di Milano n. 69 del 27 settembre 2013, ove si voglia desumere un ordine di completa demolizione di impianti, strutture, manufatti edili e sgombero, ivi compresi quelli preesistenti e destinati allo svolgimento dell’attività commerciale delle parti ricorrenti.

L’Impresa C.D.V. di Errico Nicola & C. S.a.s., avente la sede legale con annesso impianto nel Comune di Milano in Via Giuditta Pasta n. 44, è stata autorizzata all’esercizio dell’attività di autodemolizione inizialmente con la D.G.R. n. 35608 del 7 aprile 1998, poi prorogata con D.G.R. n. 49325 del 31 marzo 2000 e D.G.R. n. 1133 del 18 settembre 2000; in seguito, al passaggio della competenza in materia di realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti in capo alla Provincia di Milano, è stata questa a prorogare la validità dell’autorizzazione, come da ultimo stabilito con disposizione dirigenziale n. 9836 del 21 settembre 2010, nella quale si è prevista la scadenza dell’autorizzazione in data 11 marzo 2011, entro la quale data si sarebbe dovuto procedere alla completa dismissione dell’attività dell’impianto di Via Giuditta Pasta con correlato integrale ripristino dell’area (ivi compresa la demolizione delle strutture connesse con l’attività dismessa). In seguito all’effettuazione di un sopralluogo svoltosi nel mese di gennaio 2013, la Polizia locale ha riscontrato che l’attività di autodemolizioni era ancora in corso, pur essendo scaduta l’autorizzazione rilasciata nel settembre 2010, e che risultavano presenti in loco una struttura edilizia adibita a officina meccanica e ricovero mezzi, una palazzina adibita a ufficio e munita di servizio igienico, una struttura prefabbricata utilizzata per il deposito dei pezzi di ricambio di veicoli a motore e due tettoie. Sulla scorta di ciò, la Provincia di Milano ha adottato un provvedimento di diffida (n. 4460/2013 del 22 aprile 2013), con il quale ha ingiunto l’immediata cessazione dell’attività e la presentazione di un piano di ripristino dello stato dei luoghi. In assenza di riscontro da parte dell’Impresa ricorrente, in data 22 agosto 2013, l’A.R.P.A. ha chiesto al Comune di Milano di adottare un’ordinanza sindacale per imporre l’esecuzione delle operazioni elencate nella citata disposizione della Provincia di Milano. Con ordinanza sindacale del 27 settembre 2013 sono stati disposti l’asportazione e l’allontanamento dei rifiuti, la pulizia dei luoghi di lavoro e delle aree adibite a stoccaggio materiali, la bonifica delle cisterne e delle vasche fisse seminterrate, unitamente alla presentazione di un cronoprogramma per gli interventi di demolizione delle piattaforme in cemento, utilizzate per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti speciali e delle cisterne fisse in cemento e del pozzetto di raccolta degli sversamenti accidentali, per l’asportazione delle strutture in cemento demolite e per l’attuazione delle operazioni previste nel Piano di bonifica e di ripristino ambientale. Successivamente all’effettuazione di un sopralluogo finalizzato alla verifica dello stato della procedura di sgombero e rimessione in pristino, in cui si è rilevato il mancato completamento dello stesso, la Provincia di Milano ha adottato, in data 2 settembre 2014, un provvedimento di diffida a provvedere alla pulizia completa del sito, mediante l’allontanamento di tutti i rifiuti, materiali, attrezzature, beni strumentali, autoveicoli usati funzionanti e componenti ancora giacenti, con il correlato obbligo di presentazione di un cronoprogramma delle opere e degli interventi richiesti dal provvedimento sindacale. Con un successivo provvedimento datato 24 ottobre 2014, assunto in replica a contestazioni effettuate dalla Società ricorrente, la Provincia di Milano ha segnalato che “l’impianto e le relative strutture sono state autorizzate in variante temporanea dello strumento urbanistico ai sensi della normativa in materia di rifiuti” e che “la cessazione dell’attività di gestione dei rifiuti comporta la decadenza della variante urbanistica temporanea, con la conseguenza che il sito deve essere ripristinato e restituito alla destinazione prevista dallo strumento urbanistico generale vigente”.

Le parti, originarie ricorrenti, assumendo l’illegittimità dei provvedimenti provinciali adottati nei mesi di settembre e ottobre 2014, oltre che dell’ordinanza sindacale del Comune di Milano n. 69 del 27 settembre 2013, ne hanno chiesto l’annullamento per incompetenza, per violazione dell’art. 27, comma 5, del D. Lgs. n. 22 del 1997, in relazione all’art. 17 dello stesso decreto, per violazione dell’art. 242 e relativo allegato del D. Lgs. n. 152 del 2006, per incoerenze rispetto all’iter procedimentale della bonifica, per difetto di motivazione rispetto ad intervenuto giudicato, per difetto di istruttoria e per sviamento di potere.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Con l’ordinanza n. 492/2021 è stata dichiarata l’interruzione del giudizio per l’intervenuto decesso del sig. Francesco Errico e per la cessazione dell’attività da parte di C.D.V. S.a.s.; in data 18 marzo 2021, gli eredi del sig. Errico hanno depositato l’atto di costituzione in giudizio per la prosecuzione del processo.

In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni; in particolare la difesa della Città Metropolitana ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di atti presupposti; a tale eccezione ha replicato la difesa attorea, eccependone l’infondatezza e insistendo per l’accoglimento del ricorso.

All’udienza di smaltimento del 14 dicembre 2021, svoltasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, il Collegio, su conforme richiesta dei difensori delle parti resistenti presenti e preso atto della richiesta di passaggio in decisione della causa sugli scritti formulata dalla difesa delle parti ricorrenti, ha trattenuto in decisione la controversia.

DIRITTO

1. Si può prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del gravame formulata dalla difesa della Città Metropolitana, in quanto il ricorso è infondato nel merito.

2. Con l’unico motivo del ricorso si assume l’illegittimità dei provvedimenti impugnati poiché avrebbero imposto la completa rimozione, dal compendio situato in Via Pasta n. 44 a Milano, non soltanto dei rifiuti ivi presenti ma altresì di tutti i manufatti edilizi destinati all’attività di vendita di automobili svolta dagli originari ricorrenti, anche antecedentemente al rilascio delle autorizzazioni per l’attività di autodemolizione; ciò risulterebbe in contrasto con la normativa di settore che riconnette al provvedimento di approvazione della realizzazione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti la natura di variante allo strumento urbanistico comunale, senza tuttavia stabilirne il carattere temporaneo e non definitivo quanto al mantenimento di fabbricati sia preesistenti, sia realizzati in esecuzione del relativo progetto; peraltro la Provincia (ora Città Metropolitana) non avrebbe competenza a stabilire la sorte dei predetti manufatti, stante l’esclusiva potestà comunale in ambito edilizio ed urbanistico, nella specie non sfociata in provvedimenti di natura conformativa o sanzionatoria.

2.1. La doglianza è infondata.

Attraverso il ricorso oggetto di scrutinio si censurano i provvedimenti impugnati poiché sarebbe stata imposta la completa demolizione di impianti, strutture e manufatti edili, oltre allo sgombero dei relativi materiali e alla bonifica del sito, senza considerare che alcuni manufatti sarebbero preesistenti all’avvio dell’attività di autodemolizione (autorizzata prima dalla Regione e poi dalla Provincia) e, comunque, non considerando la normativa di settore che non riconosce natura temporanea alla variante allo strumento urbanistico comunale conseguente all’approvazione dell’impianto di smaltimento.

Quanto alla questione, avente natura preliminare, riguardante la preesistenza di regolari manufatti, realizzati anteriormente rispetto all’attività di autodemolizione autorizzata per la prima volta dalla Regione nel mese di aprile 1998, deve rilevarsi come non risulti dimostrato, né in ambito procedimentale, né nella presente sede processuale, che i richiamati manufatti fossero legittimamente assentiti. Difatti, la documentazione prodotta in giudizio dalle parti ricorrenti si riferisce a provvedimenti comunali e questorili – attraverso i quali è stato autorizzato lo svolgimento, nel sito di Via Pasta n. 44, di attività di vendita “di autoveicoli e pezzi di ricambio” e “di compravendita autoveicoli usati per conto terzi” (all. 3 al ricorso) – attestanti la presenza (soltanto) di una licenza commerciale e non anche dell’autonomo, sebbene presupposto, titolo edilizio (“il titolo commerciale non può assorbire le valutazioni strettamente connesse al rispetto della disciplina urbanistica”: Consiglio di Stato, VI, 30 giugno 2021, n. 4940). In assenza della prova relativa alla regolarità edilizia dei manufatti, che grava sulla parte privata che agisce in giudizio, non si può ritenere sussistente tale presupposto: in ambito urbanistico ed edilizio, incombe sulla parte che adduce un rilievo a sé favorevole l’onere di fornire adeguata dimostrazione del proprio assunto, con la conseguenza che, laddove ciò non avvenga, il fatto non si può ritenere provato (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 11 giugno 2019, n. 1320).

Tale conclusione non risulta infirmata dalla sentenza di questo Tribunale n. 2870/2000 (all. 6 al ricorso) che ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso proposto dai ricorrenti (anche) avverso il diniego di sanatoria edilizia opposto loro dal Comune di Milano, in ragione della sopravvenuta autorizzazione regionale del 7 aprile 2008, costituente variante allo strumento urbanistico. Attraverso la predetta pronuncia, contrariamente all’assunto attoreo, non è stata accertata la regolarità dei manufatti edilizi oggetto del diniego di condono comunale, ma semplicemente si è preso atto della sopravvenienza dell’autorizzazione regionale che ha modificato i presupposti di fatto e di diritto sussistenti, invece, al momento della proposizione del ricorso; nessuna decisione è stata perciò assunta in ordine alla sorte dei manufatti oggetto del giudizio e in relazione ai quali il Comune aveva negato la sanatoria (circostanza rimasta del tutto impregiudicata), essendo stata assorbita tale questione in seguito all’avvenuto rilascio dell’autorizzazione regionale in favore delle parti ricorrenti.

A ciò consegue che nessun effetto di natura sostanziale può produrre tale sentenza, avendo la stessa una portata esclusivamente processuale, come si ricava dall’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. che riguarda le pronunce di mero rito.

Ad analoghe conclusioni si giunge anche se si considera l’esito del giudizio R.G. n. 4328/1998 – proposto da C.D.V., Errico Nicola e Errico Francesco avverso l’ordine di demolizione di manufatti costituenti beni aziendali, emesso dal Comune di Milano in data 14 settembre 1998 – definito con il decreto n. 1548/2013, attraverso il quale questo Tribunale ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti. Siffatta rinuncia ha impedito al giudice di verificare la legittimità dei provvedimenti ripristinatori, che quindi si sono consolidati nel loro contenuto sfavorevole per i ricorrenti, ovvero nell’accertamento della non regolarità dei contestati manufatti.

2.2. Preso atto della preesistenza, all’atto del rilascio dell’autorizzazione regionale n. 35608 del 7 aprile 1998, di manufatti abusivi, ne deriva che soltanto attraverso siffatto provvedimento (con le correlate proroghe) – come rilevato da questo Tribunale con la sentenza di improcedibilità n. 2870/2000 – è stato “reso legittimo” lo stato dei predetti immobili.

La circostanza che il provvedimento di approvazione della realizzazione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti determini automaticamente una variazione allo strumento urbanistico comunale non può certo significare che tale variante abbia carattere definitivo e non sia piuttosto da considerare operante sino alla cessazione degli effetti dell’autorizzazione cui è collegata. Sul punto la normativa – sia quella vigente ratione temporis (art. 27, comma 5, del D. Lgs. n. 22 del 1997) che quella attuale (art. 208, comma 6, del D. Lgs. n. 152 del 2006) – non prende specifica posizione, limitandosi a stabilire che l’approvazione del progetto di un impianto di trattamento dei rifiuti costituisce variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Tuttavia si rinvengono nel sistema una serie di indici che inducono a qualificare come temporanea e provvisoria la variazione dello strumento urbanistico, ancorandone la durata a quella del presupposto provvedimento autorizzatorio, alla cui scadenza deve ritenersi automaticamente ripristinata la previgente destinazione urbanistica dell’area con tutte le connesse conseguenze.

Un primo aspetto di rilievo è costituito dalla stretta correlazione tra il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e messa in funzione dell’impianto di smaltimento dei rifiuti e il connesso effetto di variante allo strumento urbanistico che ciò determina, necessariamente funzionale a rendere attuabile l’intervento. L’interesse (pubblico) all’introduzione, in deroga alla regola generale, di una destinazione d’uso funzionale allo svolgimento di una attività considerata di preminente rilievo generale sussiste nella misura in cui tale attività risulta da attuare oppure in essere, mentre laddove la stessa nel frattempo sia venuta meno non risulta più persistere alcuna ragione per derogare all’assetto urbanistico preesistente. Di conseguenza, l’eventuale riconoscimento di una ultrattività alla destinazione impressa in sede di approvazione del progetto relativo all’impianto di smaltimento si giustificherebbe soltanto in ragione di una preesistenza fattuale, non filtrata attraverso alcuna valutazione in ordine alla permanenza di un interesse pubblico a tale mantenimento.

Ulteriormente, la richiamata ultrattività della destinazione altererebbe anche l’ordine legale delle competenze in materia di destinazione d’uso dei suoli, visto che il Comune verrebbe definitivamente spogliato, in assenza di una espressa previsione di legge, della sua potestà urbanistica, attribuendo una portata estensiva alla normativa derogatoria (ossia all’art. 208, comma 6, del D. Lgs. n. 152 del 2006), che invece deve essere interpretata in maniera molto puntuale, ammettendosi la deroga alla richiamata competenza comunale soltanto nella perduranza dei presupposti, anche temporali, individuati dal legislatore (sul riparto delle competenze in tale ambito, cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 22 aprile 2021, n. 1031).

Infine, l’ultrattività della destinazione impressa in sede di approvazione del progetto relativo all’impianto di smaltimento impatterebbe in maniera determinante anche sul procedimento di bonifica che deve essere posto in essere dal titolare dell’autorizzazione alla cessazione degli effetti della stessa, al fine di ripristinare la qualità ambientale del compendio interessato. In osservanza del principio “chi inquina paga”, secondo il quale i costi legati alla compromissione del bene ambiente devono gravare sul soggetto responsabile della contaminazione (cfr. Corte di giustizia dell’Unione europea, III, sentenza 4 marzo 2015, causa C-534/13; Consiglio di Stato, V, 1° ottobre 2018, n. 5604), il procedimento di bonifica deve garantire il raggiungimento e il rispetto dei valori esistenti antecedentemente all’avvio dell’attività di trattamento dei rifiuti (concentrazioni soglia di contaminazione, C.S.C., e concentrazioni soglia di rischio, C.S.R.) che, di regola, vengono parametrati sulla pregressa destinazione dell’area (ad esempio, se trattasi di compendio residenziale bisogna ricondurre i valori delle sostanze presenti nel sito entro il limite massimo stabilito per tale destinazione); laddove non fosse ripristinata la pregressa destinazione, il target della bonifica dovrebbe ragionevolmente essere contenuto entro valori riferibili ad un’area produttiva (ossia la destinazione impressa in sede di rilascio dell’autorizzazione), i quali sono sensibilmente superiori rispetto a quelli riferibili ad altre destinazioni d’uso (residenziale, agricola, a verde: cfr. Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. n. 152 del 2006), con il rischio di (almeno parziale) vanificazione del richiamato principio “chi inquina paga” e correlato aggravio per le finanze pubbliche, sulle quali graverebbe il costo per il pieno ripristino ambientale. A ciò si deve aggiungere che, laddove si dovesse ritenere legittima la persistenza della destinazione d’uso impressa in sede di autorizzazione unica, potrebbe essere alquanto problematico giungere ad un completo ripristino ambientale dell’area interessata, poiché – come emerso nel presente contenzioso – la parte privata non potrebbe, in tal caso, essere obbligata a rimuovere i manufatti ivi realizzati, con possibile pregiudizio per un effettivo e completo risanamento del sito interessato.

Trattandosi di un procedimento di ripristino ambientale correlato alla scadenza di un’autorizzazione provinciale, la competenza non può che essere attribuita alla stessa Provincia (ora Città Metropolitana) di Milano, come si ricava dall’art. 208, comma 11, lett. f, del D. Lgs. n. 152 del 2006, secondo il quale l’autorizzazione deve contenere, tra l’altro, “le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie”; per altro profilo, va sottolineato che nel successivo art. 244 si individua la Provincia quale soggetto che ha competenza in materia provvedimenti finalizzati ad imporre, ai soggetti responsabili, la caratterizzazione e la bonifica dei siti contaminati (cfr. Consiglio di Stato, IV, 1° aprile 2020, n. 2195). In senso contrario, non assume rilievo la circostanza che ci si trovi al cospetto di manufatti edilizi abusivi in ordine ai quali sussiste la competenza sanzionatoria comunale, ciò non escludendo una concorrente competenza provinciale in ragione della presenza di un sito potenzialmente contaminato da rispristinare a seguito della scadenza dell’autorizzazione al trattamento dei rifiuti.

Da quanto evidenziato, emerge quindi la legittimità delle determinazioni della Provincia di Milano e del Comune di Milano anche nella parte in cui è stato imposto agli originari ricorrenti di rimuovere, in ragione dell’intervenuta scadenza dell’autorizzazione, tutti i manufatti edilizi destinati all’attività di vendita di automobili presenti sul sito di Via Pasta n. 44 a Milano.

Trattandosi di prescrizioni aventi natura reale e ripristinatoria, le stesse si trasmettono agli eredi degli originari ricorrenti sia in quanto aventi la materiale detenzione del sito, sia quali successori dei soggetti obbligati nel rapporto processuale (cfr. Consiglio di Stato, IV, 2 dicembre 2021, n. 8032).

2.3. In conclusione, all’infondatezza della scrutinata censura, segue il rigetto dell’intero ricorso.

3. Avuto riguardo alle peculiarità della vicenda processuale e alla sua risalenza, le spese di giudizio possono essere compensate tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:

Stefano Celeste Cozzi, Presidente

Antonio De Vita, Consigliere, Estensore

Roberto Lombardi, Consigliere