T.R.G.A. Bolzano n.63 del 22 febbraio 2016
Urbanistica. Natura paratributaria degli oneri di urbanizzazione

Posto che nelle zone destinate all’edificazione le necessarie infrastrutture primarie sono di regola realizzate dalla mano pubblica, la concessione edilizia per la realizzazione, in qualsiasi parte del territorio comunale, di un nuovo fabbricato, è soggetto a un contributo che è in quota parte commisurato all’incidenza dei costi di urbanizzazione primaria. Tale contributo ha natura paratributaria ed è svincolato dalle opere di urbanizzazione primaria effettivamente esistenti nella zona interessata dalla trasformazione edilizia, dovendosi tuttavia precisare che il rilascio della concessione edilizia è comunque subordinato all’esistenza delle necessarie infrastrutture o all’impegno del Comune di realizzarle nei due anni successivi al rilascio della concessione edilizia. Il contributo di concessione commisurato all’incidenza dei costi di urbanizzazione primaria è determinato secondo i parametri indicati nella relativa disciplina.

N. 00063/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00329/2013 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 329 del 2013, proposto da:
Società Schönbau S.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Monica Bonomini, con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Bolzano, Corso della Libertà, n. 50/11;

contro

Comune di Bronzolo, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Paolucci e Luciano Andrea Miori, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Bolzano, Via Duca d'Aosta, n. 51;

per l'annullamento

1) Del provvedimento a firma del Sindaco del Comune di Bronzolo dd. 16.01.2013 prot. n. 475 ad oggetto: “Costruzione edificio residenziale sulla p.ed. 180 C.C. Bronzolo - V. Compagnia di Trasporti 7 - Verde agricolo, Prat. edil. 37/2012”, con il quale è stato richiesto il pagamento dell’importo di € 81.575,05.= (ottantunomilacinquecentosettantacinque/05) a titolo di contributo di urbanizzazione primaria nonché di ogni ulteriore atto precedente presupposto infraprocedimentale e conseguente ivi compresi, per quanto occorrer possa

2) il provvedimento a firma del Sindaco del Comune di Bronzolo dd. 5.11.2012 prot. 7602;

3) la comunicazione a firma del Sindaco del Comune di Bronzolo dd. 17.10.2012 prot. 7212;

4) la comunicazione a firma del Sindaco del Comune di Bronzolo dd. 2.5.2013 prot. 0003375 nonché per l’accertamento in giurisdizione esclusiva e di merito della non debenza della somma suindicata pari ad € 81.575,05 con connessa condanna dell’amministrazione alla restituzione di quanto versato in più a tale titolo in sede di pagamento della prima rata degli oneri di urbanizzazione, oltre agli interessi bancari effettivamente sostenuti per la maggior somma pagata ed alle spese sostenute per il maggior costo relativo alla fideiussione rilasciata a garanzia del pagamento della seconda rata;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bronzolo;

Viste le memorie difensive e di replica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2016 la dott.ssa Alda Dellantonio e uditi per le parti i difensori M. Bonomini per la parte ricorrente e L.A. Miori per il Comune di Bronzolo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la Schönbau S.a.s. e la Home di Ing. Piergiorgio Gazzini & Co. S.a.s, hanno impugnato il provvedimento n. 475 dd. 16.1.2013, con cui il Sindaco del Comune di Bronzolo, dopo un nutrito confronto con i privati interessati, ha determinato in complessivi € 135.958,41 il contributo concessorio per la demolizione di un fabbricato rurale esistente in zona di “verde agricolo”, sulla p.ed. 180 C.C. Bronzolo, e la realizzazione, al suo posto, di un edificio residenziale ai sensi dell’art. 107, comma 23, della L.P. n. 13/1997. Le ricorrenti contestano in particolare la debenza della sola voce di contributo concessorio commisurata agli oneri di urbanizzazione primaria, quantificati nell’importo parziale di € 81.575,05.-, e chiedono, per tale parte, l’annullamento del precitato provvedimento di determinazione degli oneri di concessione, l’accertamento, in sede di giurisdizione esclusiva, della non debenza della contestata voce contributiva, la conseguente condanna del Comune di Bronzolo a restituire quanto versato in più con la prima rata del contributo di concessione e con la seconda rata, ove riscossa dall’Amministrazione nelle more del presente giudizio, “oltre agli interessi bancari effettivamente sostenuti per la maggior somma pagata ed alle spese sostenute per il maggior costo della fideiussione, rilasciata a garanzia del pagamento della seconda rata, quantificati nell’importo di € 8,32.- giornalieri, per la maggior somma pagata nell’importo di € 203,94.- a titolo di una tantum per la maggior somma pretesa a garanzia fideiussoria nonché l’importo annuo pari a € 611,81, per maggior commissione annuale, versata per la maggior somma pretesa a garanzia fideiussoria.”.

A sostegno della tesi circa la non debenza del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione primaria le ricorrenti invocano l’art. 110 della L.P. n. 13/97, che, in caso di edificazione in zona di verde agricolo, pone le opere di urbanizzazione primaria, in particolare la viabilità e i servizi di smaltimento dei liquami e di approvvigionamento idrico, a carico del richiedente la concessione edilizia. Da tale norma le ricorrenti derivano in via immediata la conclusione che per l’edificazione in verde agricolo non sarebbe dovuto il contributo per l’urbanizzazione primaria. Altrimenti opinando si configurerebbe in capo al comune un arricchimento indebito, per il fatto di incassare un contributo a titolo di oneri per l’urbanizzazione primaria, pur non avendo provveduto alla realizzazione delle relative opere, rimaste a carico del privato. Quest’ultimo, a sua volta si troverebbe doppiamente gravato, ossia una prima volta per il fatto di dovere realizzare lui stesso le urbanizzazioni primarie necessarie, sostenendone i relativi costi, una seconda volta per il fatto di dover versare il contributo di concessione commisurato agli oneri di urbanizzazione secondaria. Di qui l’illegittimità della pretesa dal Comune.

Si è costituito in giudizio il Comune di Bronzolo, con atto formale depositato il 10.1.2014, a mezzo degli avv. Francesco Paolucci e Rolando Roffi di Bologna e Susanna Mich di Bolzano, chiedendo che il ricorso fosse rigettato per infondatezza.

Con atti depositati rispettivamente il 9.1.2015 e il 16.2.2015 gli avv. Roffi, e Mich, hanno rinunciato alla procura loro conferita.

Il Comune di Bronzolo, con atto depositato il 27.5.2015, si è quindi costituito in giudizio con nuovo procuratore, avendo conferito procura alle liti all’avv. Bruno Miori.

Successivamente, il 23.12.2015, il Comune ha depositato la propria memoria difensiva, ribadendo la debenza della voce di contributo concessorio commisurata agli oneri di urbanizzazione primaria, derivando l’obbligo contributivo dalla destinazione residenziale dell’edificio da realizzare in verde agricolo, il quale sarebbe sottratto alla previsione normativa di cui all’art. 110 L.P. n. 13/1997, invocato dalle ricorrenti, essendo invece disciplinato dall’art. 107, comma 23, della medesima legge, che impone l’allacciamento all’esistente rete fognaria e idrica pubblica. Nel caso di specie detto allacciamento alle nominate reti pubbliche, imposto per legge, comporterebbe l’aggravamento del carico sulle infrastrutture pubbliche di urbanizzazione esistenti con conseguente obbligo di contribuire, in sede concessoria, per i relativi oneri.

Hanno replicato le ricorrenti con atto depositato il 30.12.2015, ribadendo la propria tesi.

La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 27.1.2016 e quindi trattenuta in decisione.

Il ricorso infondato.

Ai fini della decisione del gravame sono irrilevanti le annose vicende, ripercorse dalla ricorrente, le quali avevano dato luogo a un complesso contenzioso tra le parti, che è infine sfociato in un atto transattivo, a seguito del quale il Comune ha finalmente acconsentito all’intervento edilizio, della cui onerosità si dibatte nel presente giudizio.

È invece opportuno ricordare come la questione circa la debenza degli oneri concessori sia stata ampiamente dibattuta tra le parti, ossia tra le odierne ricorrenti e il Comune resistente, nell’ambito del procedimento amministrativo inteso al rilascio della concessione edilizia per l’intervento sopra descritto. Nella nominata diatriba è intervenuta anche la Provincia con il parere dd. 19.7.2012, la quale ha affermato con estrema chiarezza come la rilascianda concessione andasse esente dal contributo sul costo di costruzione, atteso l’assoggettamento a convenzionamento dell’intera cubatura da realizzare, mentre scontasse il contributo di urbanizzazione secondaria, per effetto di quanto prescritto dall’art. 66, comma 5, della legge urbanistica provinciale. In ordine alla quota parte di contributo concessorio commisurata agli oneri di urbanizzazione primaria la Provincia si è invece limitata a rimandare all’art. 110 della L.P. n. 13/1997, “dal quale si evince che la viabilità e i servizi di smaltimento dei liquami e di approvvigionamento idrico sono a totale carico dei richiedenti la concessione”, non traendo tuttavia dalla norma richiamata alcuna chiara conclusione in ordine alla debenza del contributo per l’urbanizzazione primaria in relazione al caso specifico all’esame. Va però notato che la Provincia, in conclusione al richiamato parere, si è premurata di precisare che in virtù dell’art. 66, comma 4, della L.P. n. 13/97, il quale “parla dell’incremento del carico urbanistico, il comune può anche chiedere in base al regolamento per la determinazione e la riscossione del contributo sul costo di costruzione e del contributo di urbanizzazione una quota parte per le strade”; ciò evidentemente partendo dal presupposto che l’erigendo edificio fosse già servito, almeno per quanto riguarda la viabilità, da infrastruttura pubblica e che pertanto, gravando su di essa, il fabbricato medesimo avrebbe potuto essere chiamato a contribuzione in parte qua.

Il parere della Provincia lascia dunque intendere che, laddove l’edificio da erigere nel verde agricolo fosse servito da infrastrutture pubbliche, la concessione edilizia per la realizzazione del medesimo andrebbe soggetta in tutto o in parte al contributo per gli oneri di urbanizzazione primaria, a seconda che le infrastrutture riguardino tutte o solo una parte delle tipologie di opere di urbanizzazione necessarie.

Il Collegio ritiene che tale parere meriti di essere condiviso e che a un’interpretazione logico sistematica del complesso di norme che disciplina il contributo di concessione, si giunga, in ordine alla quota parte di contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione primaria, all’enucleazione del principio per cui l’edificazione in verde agricolo va soggetta alla nominata voce contributiva nel caso in cui il fabbricato venga allacciato alle infrastrutture pubbliche già presenti, mentre debba andarvi esente in tutto o in parte qualora della realizzazione di dette infrastrutture si faccia o si sia fatto carico il privato, ai sensi dell’art. 110 della L.P. n. 13/1997.

Conviene tratteggiare, per quanto d’interesse, il quadro normativo che fa da sfondo alla vicenda in esame e che riguarda la parte di contributo concessorio commisurata all’incidenza dei costi per le urbanizzazioni primarie.

L’art. 65 della L.P. n. 13/1997 contiene al comma 1 l’elenco delle opere di urbanizzazione primaria: “Sono considerate opere di urbanizzazione primaria: a) strade residenziali; b) spazi di sosta e di parcheggio; c) fognature; d) rete idrica; e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; f) pubblica illuminazione; g) spazi di verde attrezzato; i) cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni.”

Il successivo art. 66, intitolato “Obbligo della concessione”, stabilisce quanto segue:”1. Chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificare la struttura o l'aspetto, deve chiedere apposita concessione al Sindaco del comune.

2. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e l'esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del Sindaco ai sensi della presente legge.

4. La concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione. La Giunta provinciale con deliberazione approva le relative direttive sul contributo relativo alla concessione edilizia.

4-bis. In caso di interventi su edifici esistenti, ivi compresa la loro demolizione e ricostruzione, sono dovuti gli oneri di urbanizzazione in ragione dell'incremento del carico urbanistico. I comuni con regolamento di cui all'articolo 73, comma 2, stabiliscono i relativi criteri, tenendo conto dell'aumento della superficie utile e del cambiamento della destinazione d'uso.

5. Presupposto per la realizzazione di nuova cubatura e quindi per il rilascio della relativa concessione in tutte le parti del territorio comunale, escluse le zone di verde rurale, le zone boschive, il verde alpino e le zone per l'edilizia sociale, è la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e di quota parte di quelle necessarie per l'urbanizzazione secondaria, nonché la partecipazione alla spesa per le opere stesse, nella misura stabilita dall'articolo 40 della presente legge. La partecipazione alla spesa per le opere di urbanizzazione secondaria costituisce presupposto per la realizzazione di nuova cubatura a scopo residenziale e per il rilascio della relativa concessione in tutto il territorio comunale. Lo stesso vale per la partecipazione alla spesa per le opere di urbanizzazione primaria in caso di allacciamento alla rete idrica e di fognatura comunale.

6. La concessione è in ogni caso subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o all'impegno dell'attuazione della stessa da parte del comune nel successivo biennio o all'impegno del privato di attuare le stesse contemporaneamente alle costruzioni oggetto della concessione.”.

L’art. 73 della medesima legge che reca il titolo “Contributo relativo alla concessione edilizia” dispone ai commi 2 e 2 bis: “2. I Comuni con proprio regolamento determinano quella parte del contributo di concessione che è commisurata all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria. Il contributo di urbanizzazione è variabile tra il 5 ed il 10 per cento del costo di costruzione per metro cubo di cui al presente articolo. Nel regolamento sono definite le modalità di pagamento, inclusa la possibilità della rateizzazione. L'intero contributo deve essere comunque versato prima del rilascio della licenza d'uso. Nelle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 40, possono essere stabiliti per le zone di espansione per l'edilizia residenziale e per insediamenti produttivi maggiori oneri per l'urbanizzazione primaria al fine di consentire la copertura dell'intera spesa delle relative opere.

2-bis. Nelle zone produttive la parte del contributo di concessione relativa alle opere di urbanizzazione primaria si intende corrisposta con il pagamento dei costi determinati ai sensi dell'articolo 48. Per successivi interventi edilizi in zone già urbanizzate che riguardino cubature superiori rispetto a quelle ammesse al momento dell'urbanizzazione dell'area, il contributo di urbanizzazione è calcolato in base alle modalità di cui al comma 2 del presente articolo.”

L’art. 40, che disciplina la convenzione da stipulare tra il comune e i proprietari o assegnatari di lotti nelle zone residenziali di espansione, le quali, essendo di nuova destinazione, possono non essere dotate delle infrastrutture primarie, recita al comma 2: “2. Prima del rilascio di singole concessioni edilizie il comune stipula una convenzione con i proprietari o assegnatari delle relative aree che preveda: a) l'assunzione a carico del proprietario o degli assegnatari degli oneri relativi all'elaborazione del piano di attuazione ed alla progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, di una quota parte di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona alle opere esistenti al di fuori della zona, nonché del contributo per l'urbanizzazione secondaria; gli oneri sono determinati in proporzione alla volumetria ammessa in base al piano di attuazione. b) …”.

L’art. 48 della stessa L.P. n. 13/1997, che disciplina l’urbanizzazione nelle zone per insediamenti produttivi prevede quanto segue: “1. La progettazione e l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, ivi compresi tutti i lavori necessari all'apprestamento degli immobili interessati, spetta agli enti competenti per le zone per insediamenti produttivi. La progettazione o l'esecuzione dei lavori può anche essere affidata al comune territorialmente competente, alla Business Location Alto Adige/Sudtirol S.p.a. o ai privati…

2. La suddivisione dei costi per l'urbanizzazione e per l'allacciamento della zona agli impianti di approvvigionamento nonché la determinazione della quota eventualmente a carico dell'ente competente per la zona per insediamenti produttivi è stabilita dalla Giunta provinciale. L'ente competente addebita ai proprietari delle aree il pagamento delle relative quote dopo l'ultimazione dei lavori.

3. Le opere di urbanizzazione primaria nelle zone produttive dopo l'ultimazione dei lavori sono trasferite in proprietà al comune territorialmente competente. Gli interventi successivi per la manutenzione o il potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria sono di competenza e a carico del comune territorialmente competente….”.

Il Comune di Bronzolo, chiamato dagli artt. 73 e 75 della L.P. n. 13/1997, a dettare, con proprio regolamento, la disciplina circa la determinazione e la riscossione del contributo sul costo di costruzione e di quello di urbanizzazione, ha provveduto stabilendo che “Il contributo di urbanizzazione primaria viene determinato tenuto conto dei carichi urbanistici e dell’utilizzo delle opere di urbanizzazione primaria che vengono generati dall’utilizzo conforme alla destinazione d’uso dei corrispondenti edifici o parti di edifici.” (art. 1, comma 2 del regolamento). Ha poi stabilito che “fatte salve le diverse disposizioni previste nel presente regolamento, la base di calcolo per il contributo di urbanizzazione… consiste nella cubatura urbanistica e nella cubatura interrata di qualsiasi costruzione sull’intero territorio comunale…” (art. 3).

Dopo avere determinato, all’art. 5, comma 1, il contributo di urbanizzazione primaria, il regolamento comunale prosegue, al comma 2 del medesimo articolo, a indicare le percentuali d’incidenza delle singole tipologie di opere di urbanizzazione, come individuate all’art. 66 della L.P. n. 13/1997, sulla voce complessiva dell’urbanizzazione primaria: “a) 34% per strade residenziali, spazio di sosta e di parcheggio, nonché spazi di verde attrezzato; b) 24% per fognature; c) 24% per rete idrica; d) 6% per illuminazione pubblica; e) 12% per la rete di distribuzione del’energia elettrica e/o del gas e/o per cavedi multiservizi e/o cavidotti per passaggio di reti di telecomunicazioni.”

Al comma 3 del medesimo articolo 5, il regolamento comunale prevede un limitato esonero dal contributo per l’urbanizzazione primaria statuendo che ” qualora l’edificio interessato dall’intervento edilizio, non sussistendo l’obbligo di allacciarsi, non viene allacciato alla rete idrica e/o alla fognatura, le relative quote del contributo per opere di urbanizzazione primaria fissate al precedente comma non sono dovute. Le predette quote sono tuttavia dovute nel caso di allacciamento ad una rete privata realizzata con sussidi comunali”; e al comma 4 precisa che “le spese per l’attivazione e l’allacciamento tecnologico delle singole unità edilizie alle reti infrastrutturali pubbliche (rete idrica, fognatura, energia elettrica ecc.), in quanto relative a opere funzionali alle singole concessioni edilizie, anche nel verde agricolo, alpino e bosco, sono interamente a carico degli interessati e non vanno a decurtare gli importi dovuti a titolo di contributo di urbanizzazione”. Il regolamento determina poi il contributo in questione, dovuto in caso di aumento di superficie utile in edifici esistenti e in caso di cambio della destinazione d’uso. Detta poi le ipotesi di esenzione dal contributo, che tuttavia non rilevano, poiché non attinenti alla fattispecie all’esame.

Infine dev’essere ricordato che l’art. 107, comma 23, della L.P. n. 13/1997, in base al quale è stato assentito alla Schönbau s.a.s l’intervento edilizio – del cui contributo per l’urbanizzazione primaria qui si controverte -, prevede che l’edificio in questione debba essere situato “a una distanza inferiore a 300 metri dal prossimo centro edificato” e che sia allacciato “alla rete idrica e alla fognatura comunale”.

La giurisprudenza, a sua volta, ha puntualizzato che “secondo i principi generali vigenti in materia il pagamento degli oneri di urbanizzazione consiste in un contributo per la realizzazione delle opere stesse, senza che insorga un vincolo di scopo in relazione alla zona in cui è inserita l’area interessata dalla concreta imminente trasformazione edilizia e costituisce espressione dell’obbligo del costruttore, connesso al rilascio della concessione edilizia, di partecipare ai costi di urbanizzazione in proporzione al carico urbanistico della nuova costruzione”; si tratta di un istituto “di natura paratributaria” (così C.d.S., Sez. VI, 15.7.2013 n. 3788).

Dal complesso di norme sopra riportato è dunque dato trarre, per quanto d’interesse nella presente controversia, quanto segue.

Posto che nelle zone destinate all’edificazione le necessarie infrastrutture primarie sono di regola realizzate dalla mano pubblica, la concessione edilizia per la realizzazione, in qualsiasi parte del territorio comunale, di un nuovo fabbricato, è soggetto a un contributo che è in quota parte commisurato all’incidenza dei costi di urbanizzazione primaria. Tale contributo ha natura paratributaria ed è svincolato dalle opere di urbanizzazione primaria effettivamente esistenti nella zona interessata dalla trasformazione edilizia, dovendosi tuttavia precisare che il rilascio della concessione edilizia è comunque subordinato all’esistenza delle necessarie infrastrutture o all’impegno del Comune di realizzarle nei due anni successivi al rilascio della concessione edilizia. Il contributo di concessione commisurato all’incidenza dei costi di urbanizzazione primaria è determinato secondo i parametri indicati nella relativa disciplina.

Fanno eccezione a questa regola generale le ipotesi in cui, essendo la zona sprovvista delle urbanizzazioni primarie, la realizzazione delle stesse, ove previsto dalla legge, venga assunta in carico dai privati. In simili ipotesi la concessione edilizia richiesta dal privato per realizzare un edificio nella zona da lui stesso urbanizzata non è soggetta alla quota parte di contributo commisurata all’incidenza dei costi per l’urbanizzazione primaria. Si tratta delle zone residenziali di espansione e delle zone produttive, nelle quali tra ente pubblico e privato può essere stipulata una convenzione in base alla quale quest’ultimo si assume l’obbligo di realizzare le infrastrutture necessarie.

In sintesi può sostenersi che in linea generale la realizzazione delle infrastrutture primarie è a carico della mano pubblica e in capo al privato costruttore sussiste un obbligo di contribuire ai relativi costi in base a parametri stabiliti dalla legge urbanistica provinciale e dal regolamento comunale, nel momento in cui ottiene la concessione edilizia per realizzare un fabbricato. Residuano alcune ipotesi in cui le infrastrutture possono essere a carico dei privati. In tali casi essi ne sostengono direttamente i costi, andando esenti dalla voce di contributo concessorio commisurata all’incidenza dei costi dell’urbanizzazione primaria.

Il sistema normativo sopra riportato si incardina dunque sul principio basilare per cui il privato costruttore, che gode delle infrastrutture primarie già realizzate, o che devono essere realizzate, dalla mano pubblica, è chiamato a contribuire ai relativi costi in sede di acquisizione della concessione edilizia per la costruzione che intende erigere. Il privato che invece costruisce in una zona priva delle infrastrutture primarie a carico dell’ente pubblico, deve provvedere alle stesse e va perciò esente dalla relativa contribuzione in sede di rilascio del titolo edificatorio per la realizzazione di un nuovo edificio nella zona medesima, non potendo essergli imputato un doppio onere, quello di sostenere i costi della realizzazione diretta delle infrastrutture e quello contributivo in sede di concessione edilizia, con speculare indebito vantaggio per il comune che, pur non avendo dovuto sostenere le spese per urbanizzare la zona, incasserebbe i relativi contributi di urbanizzazione.

Questa regola generale, sottesa al sistema normativo che disciplina le urbanizzazioni primarie e il relativo onere contributivo a carico dei privati costruttori, va poi declinata in rapporto a quelle particolari ipotesi in cui il costruendo edificio non deve essere allacciato a talune infrastrutture pubbliche. È espressione di tale particolare declinazione della regola generale l’ipotesi prevista dall’art. 5, comma 3, del regolamento comunale per la determinazione del contributo di concessione, sopra riportato, per cui qualora per un edificio non sussista l’obbligo di allacciamento alla rete fognaria e a quella idrica, il contributo per l’urbanizzazione primaria viene decurtato delle corrispondenti quote percentuali come stabilite dal precedente comma del medesimo articolo. Si tratta del logico corollario al principio della contribuzione ai costi per le infrastrutture primarie in ragione del carico urbanistico su di esse esercitato dalle nuove costruzioni. Ove non ci fosse carico non sussiste obbligo di contribuzione.

Questi dunque i principi che sorreggono il sistema normativo all’esame, alla luce dei quali va risolto il caso al vaglio di questo Collegio. L’art. 110 L.P. n. 13/1997, invocato dalle ricorrenti quale norma che esimerebbe dall’obbligo contributivo in questione, va letto in rapporto ad essi.

Stabilisce la menzionata norma che “nel verde agricolo le opere di urbanizzazione primaria, in particolare la viabilità e i servizi di smaltimento dei liquami e di approvvigionamento idrico, sono a totale carico del richiedente la concessione”.

Essa, in considerazione del fatto che il verde agricolo è una zona in linea di principio non edificabile, dove sono ammesse, in via di stretta deroga ai sensi dell’art. 107 della L.P. n. 13/1997, solo le attività edificatorie ivi annoverate, le quali danno vita a insediamenti puntiformi e isolati, e che di conseguenza non può essere imposto alla mano pubblica di sostenere gli ingenti costi dell’urbanizzazione necessaria a servire solo pochi edifici, fa carico al privato, che intende edificare in tale zona, di provvedere direttamente alla realizzazione della viabilità e delle opere fognarie e idriche.

La menzionata norma risponde alla ratio di sottrarre l’ente pubblico dall’obbligo di urbanizzare una zona a edificabilità strettamente limitata, rispetto alla quale per il carattere pressoché individuale dell’utenza delle urbanizzazioni in questione, difetterebbe un interesse pubblico alla loro realizzazione, prospettandosi come ingiustificato il relativo carico finanziario in capo alla mano pubblica.

Dalla norma richiamata non è tuttavia dato far discendere in modo diretto ed immediato l’esenzione dal contributo di urbanizzazione primaria relativo alla concessione edilizia per la costruzione in verde agricolo.

Se infatti è vero che non sussiste l’obbligo a carico del comune di urbanizzare nel verde agricolo, è altrettanto vero che in concreto possono darsi - e di fatto si danno - diverse situazioni in cui appezzamenti siti in zona urbanisticamente destinata a “verde agricolo” siano completamente urbanizzati dall’ente pubblico. Valga in proposito pensare ai numerosi terreni in verde agricolo situati in prossimità di zone edificabili, in quanto tali dotate di tutte le necessarie infrastrutture primarie. La loro edificazione richiede semplici opere di allacciamento alle reti pubbliche già esistenti. All’occorrere di tali fattispecie, facendo applicazione del principio dell’onere contributivo in rapporto al carico urbanistico sulle infrastrutture pubbliche sopra individuato, non è dato intravedere ragione di esonerare la concessione edilizia per l’edificazione su simili porzioni di territorio dalla voce di contributo commisurata all’incidenza dei costi per l’urbanizzazione primaria. In simili ipotesi, infatti, è evidente l’incidenza delle costruzioni, pur realizzate in verde agricolo, sulle urbanizzazioni pubbliche esistenti, sicché una loro esenzione dal contributo, derivata dall’art. 110 della L.P. n. 13/1997 che peraltro non la prevede, sarebbe ingiustificata e dunque illegittima.

Trattandosi poi di verde agricolo, potrebbe darsi l’ulteriore caso che non tutte, ma solo alcune, infrastrutture pubbliche siano presenti o che l’edificio venga allacciato solo a talune di esse, qualora, in particolare non sussista l’obbligo di allacciamento alla rete fognaria e idrica pubblica. In tali casi, sempre per il principio dell’onere contributivo in ragione del carico urbanistico, deve tenersi conto del fatto che l’edificio non viene allacciato a talune infrastrutture, vuoi perché assenti, vuoi perché non sussiste l’obbligo di allacciamento, con conseguente riduzione, pro quota, del contributo di urbanizzazione primaria. In tal senso appunto l’art. 5, comma 3, del regolamento oneri del Comune resistente.

Precisata come sopra la portata dell’art. 110 della L.P. n. 13/1997, e chiarito che nell’ordinamento non è rinvenibile alcuna esenzione dal contributo per l’urbanizzazione primaria in caso di costruzione nel verde agricolo, va accertato, in rapporto al caso all’esame di questo Collegio, se la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria fosse o meno, in tuto o in parte, a carico delle ricorrenti, o se piuttosto l’appezzamento di terreno da edificare non fosse di fatto già dotato delle necessarie infrastrutture pubbliche. In sintesi, va verificato se la costruzione in questione grava o no sulle infrastrutture pubbliche esistenti al suo servizio oppure se queste non esistono e devono pertanto essere realizzate dalle ricorrenti, che ne sopportano i costi, andando però specularmente esenti, in sede di concessione edilizia, dalla relativa voce contributiva, in modo da evitare un iniquo e perciò illegittimo assoggettamento a doppio onere.

Prima di esaminare la questione alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione versata in atti, il Collegio ritiene opportuno ricordare che a mente dell’art. 107, comma 23, della legge urbanistica provinciale, sul quale si fonda l’intervento edificatorio progettato dalle ricorrenti, la trasformazione di fabbricati rurali, siti in verde agricolo, in edifici residenziali è condizionata all’allacciamento di questi ultimi alle reti fognaria e idropotabile pubbliche.

In ossequio a tale previsione le ricorrenti hanno eseguito un progetto per una condotta fognaria dimesso come doc. 26. Nulla risulta riguardo all’allacciamento alla rete idrica pubblica. Il predetto progetto è stato esaminato dal Consorzio di bonifica che in data 17.9.2013 ha dato parere positivo all’” allacciamento alla fognatura comunale” (doc. 23). Il Comune, a sua volta, ha espresso parere favorevole al medesimo “allacciamento” (doc. 22). Infine, al doc. 26 delle ricorrenti, è dimessa una fattura nell’importo di € 14.971,47 per “allacciamento fognatura del nuovo edificio residenziale p.ed. 180 in C.C. Bronzolo”.

Riguardo al servizio fognario, pare dunque desumersi dalla documentazione presentata, che si tratti di un progetto di allacciamento alla relativa infrastruttura pubblica esistente, come richiesto dal richiamato comma 23 dell’art. 107 della legge urbanistica provinciale. L’aggravio della medesima con il carico urbanistico espresso dalla nuova costruzione delle ricorrenti è dunque evidente.

Sempre sfogliando la documentazione di parte ricorrente, ai nn. 24 e 25 risultano complessive 5 fatture relative a una barriera antirumore. Si tratta tuttavia di un’opera che non costituisce infrastruttura primaria ai sensi dell’art. 65 della L.P. n. 13/1997, non essendo annoverata tra le fattispecie ivi elencate. In ogni caso la sua realizzazione indica la presenza di una strada esistente. L’aggravio della medesima con il carico urbanistico determinato dalla nuova costruzione è evidente. Non avendo peraltro le ricorrenti allegato e dimostrato che si tratta di una strada privata, v‘è da ritenere che essa appartenga alla rete viaria pubblica.

Null’altro risulta allegato e documentato da parte delle ricorrenti riguardo a eventuali altre opere infrastrutturali, sicché non può dirsi che la realizzazione delle infrastrutture primarie necessarie alla nuova edificazione sia stata assunta in carico dalle ricorrenti, ai sensi dell’art. 110 della L.P. n. 13/1997.

Vale perciò, in relazione al caso de quo, quanto disposto dall’art. 66, commi 2 e 4, della L.P. n. 13/1997, per cui “ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi” e per cui di conseguenza “la concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.”

Concludendo, vista l’assenza di idonee allegazioni e produzioni di parte ricorrente riguardo all’assunzione a proprio carico, in tutto o in parte, della realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione primaria, o comunque riguardo all’insussistenza delle necessarie infrastrutture e dunque all’onere a suo carico di realizzarle; rilevato pertanto che le nominate infrastrutture sono da ritenersi già esistenti, altrimenti la concessione edilizia, a mente dell’art. 66, comma 6, della L.P. n. 13/1997, non avrebbe neppure potuto essere rilasciata, posto che la richiamata norme richiede quale condizione per il rilascio della concessione edilizia la sussistenza delle necessarie infrastrutture primarie o l’impegno a realizzarle; considerato, a conferma di ciò, che il comma 23 dell’art, 107, il quale detta la disciplina dell’intervento edificatorio in questione, impone l’allacciamento alla rete fognaria e idropotabile pubblica, sicché è da ritenersi che l’erigendo edificio vada senz’altro a gravare sulle nominate infrastrutture pubbliche; verificato infine che non risultano contestazioni riguardo al calcolo matematico operato dall’Amministrazione resistente, non resta che ritenere corretta, ai sensi del regolamento oneri del Comune, la determinazione del contributo concessorio operata dal medesimo in rapporto all’intervento edificatorio progettato sulla p.ed. 180 C.C. Bronzolo, per il quale è dovuta anche quella parte di contributo commisurata all’incidenza del costo per le urbanizzazioni primarie. Il ricorso è perciò infondato e deve essere respinto.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna le ricorrenti a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite che liquida in € 3.000,00.- (tremila/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:

 

Terenzio Del Gaudio, Presidente

Margit Falk Ebner, Consigliere

Edith Engl, Consigliere

Alda Dellantonio, Consigliere, Estensore

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/02/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)