TAR Basilicata Sez. I n. 112 del 15 febbraio 2016
Urbanistica.Termine di efficacia del piano particolareggiato

L’art. 17, comma 1, L. n. 1150/1942, si applica estensivamente a tutti gli strumenti urbanistici di livello attuativo e perciò anche ai PEEP, ai sensi del quale “decorso il termine stabilito per la esecuzione del Piano Particolareggiato questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l’obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal Piano stesso”. Tale norma statuisce l’efficacia “a tempo indeterminato” degli “allineamenti” delle costruzioni e delle “prescrizioni di zona”, contemplate dagli strumenti urbanistici di natura esecutiva. Rientrano nella seconda categoria delle “prescrizioni di zona” tutte le misure di salvaguardia, finalizzate all’impedimento della realizzazione di nuovi interventi edilizi che non si coordinano e/o che alterano l’assetto urbanistico, delineato dallo strumento urbanistico che ha perso efficacia.

 

N. 00112/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00326/2006 REG.RIC.

N. 00500/2006 REG.RIC.

N. 00083/2007 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 326 del 2006, proposto da:
Giovanni Olivieri, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Calculli, con domicilio ex artt. 19, comma 1, L. n. 1034/1971 e 35, comma 2, R.D. n. 1054/1924 (cfr. ora l’art. 25, lett. a, cod. proc. amm.) presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro

Comune di Matera, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Enrica Onorati, con domicilio ex artt. 19, comma 1, L. n. 1034/1971 e 35, comma 2, R.D. n. 1054/1924 (cfr. ora l’art. 25, lett. a, cod. proc. amm.) presso la Segreteria di questo Tribunale;

 

sul ricorso numero di registro generale 500 del 2006, proposto da:
Giovanni Olivieri, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Calculli, con domicilio ex artt. 19, comma 1, L. n. 1034/1971 e 35, comma 2, R.D. n. 1054/1924 (cfr. ora l’art. 25, lett. a, cod. proc. amm.) presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro

Comune di Matera, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Enrica Onorati, con domicilio eletto in Potenza Piazza Mario Pagano n. 118 presso lo studio dell’avv. Francesco Matteo Pugliese;

 

sul ricorso numero di registro generale 83 del 2007, proposto da:
Giovanni Olivieri, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Calculli, con domicilio ex artt. 19, comma 1, L. n. 1034/1971 e 35, comma 2, R.D. n. 1054/1924 (cfr. ora l’art. 25, lett. a, cod. proc. amm.) presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro

-Comune di Matera, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Enrica Onorati, con domicilio eletto in Potenza Piazza Mario Pagano n. 118 presso lo studio dell’avv. Francesco Matteo Pugliese;
-Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

nei confronti di

Emanuele Di Cuia, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 326 del 2006:

della nota prot. n. 14411 del 13.4.2006 del Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Matera;

nonché per il risarcimento

dei danni subiti prioritariamente nella forma reintegratoria in forma specifica e/o gradatamente e/o in forma accessiva e concorrente per equivalente a titolo di danno emergente e lucro cessante (come per es. i maggiori costi esecutivi e costruttivi della proposta edilizia per il ritardo nella sua realizzazione), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, danni da quantificarsi tramite CTU o in via equitativa dal Tribunale adito;

quanto al ricorso n. 500 del 2006:

della successiva nota prot. n. 11521 del 13.9.2006 del Dirigente del Settore Urbanistica;

nonché per il risarcimento

dei danni subiti prioritariamente nella forma reintegratoria in forma specifica e/o gradatamente e/o in forma accessiva e concorrente per equivalente a titolo di danno emergente e lucro cessante (come per es. i maggiori costi esecutivi e costruttivi della proposta edilizia per il ritardo nella sua realizzazione), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, danni da quantificarsi tramite CTU o in via equitativa dal Tribunale adito;

quanto al ricorso n. 83 del 2007:

-del Decreto Presidente Giunta Regionale n. 269 del 20.12.2006 (pubblicato nel BUR dell’8.1.2007 ed in data 7.2.2007 nell’Albo Pretorio comunale), di approvazione della Variante Generale al PRG del Comune di Matera, adottata con Del. C.C. n. 1 del 23.2.2000, nella parte in cui ha impresso ai terreni foglio di mappa n. 106, particelle nn. 85 e 214, di proprietà del sig. Giovanni Olivieri, la destinazione di “luogo urbano di rilevante definizione morfologica con trasformazione ad attuazione indiretta” (Lui/10);

-della Del. C.C. n. 10 del 13.3.2003, con la quale il Comune di Matera ha esaminato le osservazioni ed opposizioni al PRG adottato, nella parte in cui ha respinto l’osservazione del sig. Giovanni Olivieri;

-della Del. G.R. n. 2144 del 27.9.2004, con la quale la Regione Basilicata ha formulato osservazioni al PRG adottato;

-della Del. C.C. n. 33 del 21.4.2006, con la quale il Comune ha recepito le predette osservazioni, indicate dalla Regione;

 

Visto i Ricorsi, indicati in epigrafe, con i relativi allegati;

Visto l’atto di motivi aggiunti al Ric. n. 326/2006, con il quale è stata impugnata la citata nota prot. n. 11521 del 13.9.2006 del Dirigente del Settore Urbanistica, impugnata anche con il suddetto Ric. n. 500/2006;

Visto l’atto di motivi aggiunti al Ric. n. 83/2007, con il quale è stata proposta la medesima domanda risarcitoria, già articolata con i precedenti Ricorsi n. 326/2006 e n. 500/2006;

Visto l’atto di costituzione in tutti i suindicati giudizi del Comune di Matera;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2016 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi gli avv.ti Francesco Calculli e Francesco Matteo Pugliese per delega dell'avv. Enrica Onorati;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Il sig. Giovanni Olivieri è proprietario dei terreni foglio di mappa n. 106, particelle nn. 85 e 214, aventi una superficie di 3.424 mq..

Tali terreni ricadevano nella Zona n. 19 del P.R.G. (approvato nel 1975) classificata come area destinata all’edilizia economica e popolare; le Norme Tecniche di Attuazione all’epoca vigenti stabilivano che tale Zona doveva essere “realizzata mediante Piano Particolareggiato esteso all’intero comprensorio, così come delimitato nelle Tavole del PRG”, con i seguenti parametri: 1) indice di fabbricabilità territoriale, riferito all’intero comprensorio, di 0,80 mc./mq.; 2) altezza massima delle costruzioni di m. 14,20 con numero di massimo 4 piani, compreso il piano terra; 3) distacco minimo tra le costruzioni, anche con strade o piazze interposte, non inferiore alla media delle altezze dei due fabbricati; 4) distacco minimo dalle strade non inferiore a m. 3; 5) utilizzazione delle aree per costruzioni non superiore al 50% dell’intera superficie del comprensorio; 6) utilizzazione delle aree per strade, parcheggi e verde pubblico non inferiore al 50% dell’intera superficie del comprensorio.

Con Delibere Commissario Prefettizio n. 189 del 28.3.1984 e n. 289 del 5.5.1984 il Comune di Matera adottava ed approvava il Piano di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare della suddetta Zona n. 19 di PRG.

Tale PEEP destinava i terreni foglio di mappa n. 106 particelle nn. 85 e 214, di proprietà del sig. Giovanni Olivieri, a Verde Pubblico, cioè a spazi attrezzati con nuclei di gioco per bambini e percorsi pedonali e ciclabili, con espresso divieto di costruzione di edifici di qualsiasi natura, che però non venivano più espropriati, ed il suddetto PEEP decadeva in data 5.5.2002 al compimento del periodo di efficacia di 18 anni, sancito dall’art. 9, comma 1, L. n. 167/1962, come modificato dall’art. 51 L. n. 457/1978.

Intanto, il Comune di Matera con Del. C.C. n. 1 del 23.2.2000 aveva adottato la Variante Generale al PRG, con la quale era stata impressa ai terreni foglio di mappa n. 106, particelle nn. 85 e 214, di proprietà del sig. Giovanni Olivieri, la destinazione di “luogo urbano di rilevante definizione morfologica con trasformazione ad attuazione indiretta” (Lui/10), di ridefinizione morfologica e funzionale dell’area mediante l’introduzione di funzioni di tipo ricreativo-culturale, prevedendo che soltanto il 10% della superficie poteva essere sfruttato per fini residenziali.

Con Del. C.C. n. 10 del 13.3.2003 il Comune esaminava le 241 osservazioni ed opposizioni al PRG adottato, respingendo l’osservazione del sig. Olivieri, con la quale era stato chiesto che i terreni particelle nn. 85 e 214 fossero destinati per l’80% a fini residenziali e solo per il 20% a finalità di tipo ricreativo-culturale.

Con Del. G.R. n. 2144 del 27.9.2004 la Regione Basilicata formulava osservazioni al PRG adottato e con Del. C.C. n. 33 del 21.4.2006 il Comune di Matera recepiva le predette osservazioni regionali.

Intanto, poiché in data 23.2.2003 erano scadute le misure di salvaguardia ex art. 12, comma 3, DPR n. 380/2001 del PRG adottato e non erano più efficaci le prescrizioni di tale PRG, il sig. Giovanni Olivieri prima in data 24.2.2004 aveva chiesto al Comune di Matera il rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione di abitazioni unifamiliari a schiera, con l’applicazione dei suindicati parametri, previsti per la Zona 19 dal PRG del 1975, dell’indice di fabbricabilità 0,80 mc./mq. e dell’altezza massima di 14,20 m., e poi in data 18.3.2004 aveva inviato al Comune un parere legale, con il quale veniva sostenuto che, dopo la scadenza del periodo di 18 anni di efficacia del PEEP, il proprietario riacquistava il diritto di costruire, dovendo rispettare ai sensi dell’art. 17, comma 1, L. n. 1150/1942 soltanto gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabilite nel Piano divenuto inefficace, tenuto pure conto dell’art. 41 quinquies, comma 6, L. n. 1150/1942.

Successivamente, con nota del 28.2.2006 l’Olivieri chiedeva al Comune di conoscere l’esito della predetta domanda del 24.2.2004, volta ad ottenere il permesso di costruire.

Con nota prot. n. 14411 del 13.4.2006, sottoscritta dal Dirigente del Settore Urbanistica e dal Responsabile del procedimento, veniva comunicato che la Conferenza di valutazione tecnica nella seduta del 24.3.2006 aveva espresso parere contrario, in quanto la proposta progettuale era in contrasto con le norme di cui all’art. 17 L. n. 1150/1942 e che l’istante aveva diritto di presentare ai sensi dell’art. 10 bis L. n. 241/1990 osservazioni in merito entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di tale nota, specificando che, se non fosse pervenuta entro il predetto termine di 10 giorni alcuna osservazione, l’istanza sarebbe stata definitivamente rigettata (tale nota veniva notificata dal Messo comunale ai sensi dell’art. 140 C.P.C. in data 27.4.2006: l’avviso di notifica veniva spedito con raccomandata del 2.5.2006 e ritirato dal sig. Giovanni Olivieri in data 5.5.2006, mentre la nota prot. n. 14411 del 13.4.2006 veniva ritirata materialmente in data 18.5.2006 dal figlio del sig. Olivieri, facente parte di un diverso nucleo familiare).

Con nota del 22.5.2006 il sig. Giovanni Olivieri, dopo aver fatto presente che il termine per presentare le osservazioni in seguito alla comunicazione ex art. 10 bis L. n. 241/1990 non era perentorio e che comunque l’Amministrazione doveva concludere il procedimento con l’emanazione di un provvedimento espresso, insisteva per il rilascio del permesso di costruire, richiamando il suddetto parere legale del 18.3.2004.

Con il Ric. n. 326/2006, notificato il 26.6.2006 e depositato il 4.7.2006, il sig. Giovanni Olivieri ha impugnato la suddetta nota prot. n. 14411 del 13.4.2006, unitamente al parere contrario della Conferenza di valutazione tecnica espresso nella seduta del 24.3.2006, deducendo la violazione degli artt. 3 e 10 bis L. n. 241/1990, degli artt. 10, 11, 12, 13 e 20 DPR n. 380/2001, dell’art. 4 L. n. 10/1977, degli artt. 17 e 41 qunquies L. n. 1150/1942, dell’art. 9 L. n. 167/1962, del principio di tipicità e tassatività degli atti amministrativi, del principio di semplificazione e non aggravamento, dei principi generali in materia di durata e validità delle prescrizioni vincolistiche di Piano Particolareggiato, l’incompetenza, l’eccesso di potere per travisata, omessa ed insufficiente considerazione dei presupposti di fatto e di diritto anche normativi e giurisprudenziali in materia di rilascio del permesso di costruire, difetto di istruttoria e di motivazione, motivazione generica e/o insufficiente, motivazione perplessa, illogicità ed irrazionalità manifesta, perplessità e contraddittorietà.

Con Ordinanza n. 286 del 26.7.2006 questo Tribunale accoglieva l’istanza di provvedimento cautelare, in quanto la motivazione dell’atto impugnata risultava generica e non permetteva la ricostruzione dell’iter logico seguito dal Comune nell’adozione del provvedimento di reiezione della domanda di permesso di costruire, presentata dal ricorrente, facendo salvo il potere del Comune resistente di emanare un altro provvedimento, munito di congrua motivazione.

Il sig. Olivieri, dopo la notifica al Comune della citata Ordinanza cautelare avvenuta l’1.8.2006, in data 14.8.2006 notificava sia una diffida ad adempiere ex art. 21 DPR n. 380/2001, sia un atto stragiudiziale di intimazione e messa in mora, con i quali il ricorrente faceva presente che: 1) la domanda, volta ad ottenere il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di abitazioni unifamiliari a schiera sui terreni foglio di mappa n. 106 particelle nn. 85 e 214 di proprietà del ricorrente, era conforme al contesto urbanistico; 2) il vincolo di destinazione a Verde Pubblico, al quale erano sottoposti i predetti terreni, essendo di natura espropriativa, era decaduto in data 5.5.2002, cioè al compimento del 18° anno dall’approvazione del PEEP, relativo alla Zona 19, mediante Del. Commissario Prefettizio n. 289 del 5.5.1984; 3) l’inefficacia del predetto PEEP determinava l’applicazione diretta del PRG del 1975 e delle relative Norme Tecniche di Attuazione.

Con atto prot. n. 11521 del 13.9.2006 (notificato al ricorrente il 19.9.2006) il Dirigente del Settore Urbanistica comunicava all’Olivieri che nella seduta del 29.8.2006 la Conferenza di valutazione tecnica aveva espresso nuovamente parere contrario, in quanto: 1) “pur essendo intervenuta l’inefficacia del PEEP, ai sensi dell’art. 17, comma 1, L. n. 1150/1942 resta fermo a tempo indeterminato l’obbligo di osservare nelle costruzioni di nuovi edifici gli allineamenti e le prescrizioni di zona” stabilite dallo stesso PEEP; 2) il PEEP della Zona 19 aveva “trovato piena attuazione sotto il profilo edilizio, esaurendo completamente l’edificabilità in base all’indice di fabbricabilità previsto dal vigente PRG”; 3) per i terreni foglio di mappa n. 106 particelle nn. 85 e 114, non interessati da alcuna edificazione, in quanto destinati dal citato PEEP a verde pubblico, “pur essendo decaduto il relativo vincolo espropriativo, si prefigurava lo status di cosiddetta area bianca priva di edificazione urbanistica, per la quale erano consentiti esclusivamente gli interventi edilizi di cui all’art. 4, ultimo comma, L. n. 10/1977”; 4) il Comune stava “provvedendo a ripianificare la destinazione urbanistica dell’area in oggetto, attraverso la redazione in corso del Regolamento Urbanistico previsto dall’art. 16 L.R. n. 23/1999”.

Con istanza del 22.9.2006 il sig. Olivieri ha chiesto di accedere, anche informalmente, all’intero fascicolo del procedimento conclusosi con il predetto atto prot. n. 11521 del 13.9.2006, e perciò di esaminare “in particolare il verbale della Conferenza di valutazione tecnica del 29.8.2006” ed “ogni atto istruttorio, interlocutorio, consultivo, anche interno, esistente nel” suddetto procedimento amministrativo.

Il citato atto prot. n. 11521 del 13.9.2006 è stato impugnato dal sig. Giovanni Olivieri sia con atto di motivi aggiunti al Ric. n. 326/2006, notificato e depositato il 19.10.2006, sia con il Ric. n. 500/2006, notificato il 14.11.2006 e depositato il 28.11.2006.

Con tali atti giurisdizionali sono stati dedotti, oltre alle censure già formulate con il Ric. n. 326/2006, anche la violazione degli artt. 3 e 10 bis L. n. 241/1990, degli artt. 10, 11, 12, 13, 20 e 21 DPR n. 380/2001, dell’Ordinanza cautelare TAR Basilicata n. 286 del 26.7.2006, del principio di tipicità e tassatività degli atti amministrativi, del principio del giusto procedimento, l’incompetenza, l’eccesso di potere per travisata, omessa ed insufficiente considerazione dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione, motivazione ed istruttoria generica e/o insufficiente e motivazione contraddittoria.

Con Ordinanza n. 370 dell’8.11.2006 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare e la IV^ Sezione del Consiglio di Stato con Ordinanza n. 1138 del 6.3.2007 ha respinto l’appello al predetto provvedimento di primo grado.

Successivamente con Decreto Presidente Giunta Regionale n. 269 del 20.12.2006 (pubblicato nel BUR dell’8.1.2007 e nell’Albo Pretorio comunale in data 7.2.2007) veniva approvata la suddetta Variante Generale al PRG del Comune di Matera, che confermava la destinazione dei terreni di cui è causa foglio di mappa n. 106, particelle nn. 85 e 214, a “luogo urbano di rilevante definizione morfologica con trasformazione ad attuazione indiretta” (Lui/10), con ridefinizione morfologica e funzionale dell’area mediante l’introduzione di funzioni di tipo ricreativo-culturale e sfruttamento per fini residenziali soltanto del 10% della superficie, già impressa dal PRG adottato con la Del. C.C. n. 1 del 23.2.2000.

Con Ric. n. 83/2007, notificato l’8.3.2007 e depositato il 20.3.2007, e con atto di motivi aggiunti a quest’ultimo ricorso, notificato il 9.3.2007 e depositato il 22.3.2007, il ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento di approvazione del PRG D.P.G.R. n. 269 del 20.12.2006, unitamente ai citati atti endoprocedimentali Delibere C.C. n. 1 del 23.2.2000, n. 10 del 13.3.2003 e n. 33 del 21.4.2006 e Del. G.R. n. 2144 del 27.9.2004, deducendo la loro invalidità in via derivata, in quanto il Comune di Matera aveva il illegittimamente negato il rilascio del permesso di costruire per la costruzione di abitazioni unifamiliari a schiera sui terreni di sua proprietà, particelle nn. 85 e 214, dopo la scadenza delle misure di salvaguardia al PRG adottato con Del. C.C. n. 1 del 23.2.2000 ed anteriormente all’approvazione di tale PRG con D.P.G.R. n. 269 del 20.12.2006, richiamando la Sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 dell’8.1.1986.

Si è costituito in tutti e tre i giudizi il Comune di Matera, sostenendo l’infondatezza dei ricorsi.

All’Udienza Pubblica del 27.1.2016 il ricorso in epigrafe è passato in decisione.

DIRITTO

Innanzitutto, il Collegio ritiene opportuno disporre la riunione dei tre giudizi indicati in epigrafe, attesocchè hanno per oggetto la stessa vicenda, cioè l’ammissibilità del rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di abitazioni unifamiliari a schiera sui terreni foglio di mappa n. 106, particelle nn. 85 e 114 dopo la scadenza delle misure di salvaguardia al PRG adottato con Del. C.C. n. 1 del 23.2.2000 ed anteriormente all’approvazione di tale PRG con D.P.G.R. n. 269 del 20.12.2006, tenuto pure conto delle circostanze che lo strumento urbanistico generale è stato impugnato per invalidità derivata e che la nota prot. n. 11521 del 13.9.2006 del Dirigente del Settore Urbanistica è stata impugnata sia con l’atto di motivi aggiunti al Ric. n. 326/2006, sia con il Ric. n. 500/2006.

Nel merito, tutti e tre i ricorsi introduttivi in esame ed anche gli atti di motivi aggiunti ai Ricorsi n. 326/2007 e n. 83/2007 sono infondati.

La successiva conclusione da parte del Comune di Matera del procedimento, iniziato dal ricorrente con la domanda di permesso di costruire del 24.2.2004, mediante l’adozione del provvedimento di diniego di cui alla nota prot. n. 11521 del 13.9.2006, con il quale il medesimo Dirigente del Settore Urbanistica ha riscontrato negativamente con sufficiente motivazione le osservazioni del ricorrente, rende irrilevante la fondatezza delle censure avverso la prima nota prot. n. 14411 del 13.4.2006 del Dirigente del Settore Urbanistica, relative alla violazione degli artt. 2 e 10 bis L. n. 241/1990, per l’omessa conclusione del procedimento con un provvedimento espresso dopo la comunicazione ex art. 10 bis L. n. 241/1990, che tenesse conto anche delle osservazioni del ricorrente, ed all’eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto la motivazione esternata nella nota, impugnata con il primo Ric. n. 326/2006, non era adeguata, poiché non indicava in modo chiaro le ragioni ostative al rilascio del permesso di costruire.

Al riguardo, va precisato che il termine di 10 giorni concesso ai privati per presentare osservazioni, previsto dall’art. 10 bis L. n. 241/1990, non è perentorio, sia perché tale norma non qualifica tale termine come perentorio, sia perché la comunicazione ex art. 10 bis L. n. 241/1990 “interrompe” e non sospende “i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine” di 10 giorni, per cui l’Amministrazione deve prendere in considerazione anche le osservazioni presentate oltre il termine concesso, se non ha ancora concluso il procedimento.

Non sussiste la violazione dell’art. 17, comma 1, L. n. 1150/1942, che si applica estensivamente a tutti gli strumenti urbanistici di livello attuativo e perciò anche ai PEEP, ai sensi del quale “decorso il termine stabilito per la esecuzione del Piano Particolareggiato questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l’obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal Piano stesso”.

Tale norma statuisce l’efficacia “a tempo indeterminato” degli “allineamenti” delle costruzioni e delle “prescrizioni di zona”, contemplate dagli strumenti urbanistici di natura esecutiva.

Rientrano nella seconda categoria delle “prescrizioni di zona” tutte le misure di salvaguardia, finalizzate all’impedimento della realizzazione di nuovi interventi edilizi che non si coordinano e/o che alterano l’assetto urbanistico, delineato dallo strumento urbanistico che ha perso efficacia.

Come nella specie, in quanto il PEEP, approvato con la Delibera del Commissario Prefettizio n. 289 del 5.5.1984, aveva attuato le previsioni del PRG del 1975, relative alla Zona 19, secondo cui l’edificazione doveva essere “realizzata mediante Piano Particolareggiato esteso all’intero comprensorio, così come delimitato nelle Tavole del PRG” con l’obbligo del rispetto dello standard urbanistico di utilizzazione delle aree per strade, parcheggi e verde pubblico non inferiore al 50% dell’intera superficie del comprensorio, destinando i terreni del ricorrente di cui è causa, foglio di mappa n. 106, particelle nn. 85 e 214, a Verde Pubblico, cioè più precisamente a spazi attrezzati con nuclei di gioco per bambini e percorsi pedonali e ciclabili, con espresso divieto di costruzione di edifici di qualsiasi natura.

Mentre il rilascio del permesso di costruire su tali terreni di abitazioni unifamiliari a schiera, con l’applicazione dell’indice di fabbricabilità di 0,80 mc./mq. e dell’altezza massima delle costruzioni di 14,20 m. con numero di massimo 4 piani compreso il piano terra, chiesto dal ricorrente con la domanda del 24.2.2004, avrebbe alterato il suddetto standard destinato a verde pubblico (per fattispecie analoghe cfr. TAR Salerno Sez. II Sentenza n. 429 del 19.2.2014 e TAR Marche Sentenza n. 1546 del 14.12.2006).

Pertanto, risultano irrilevanti sia il riferimento del Comune alla disciplina normativa delle cosiddette aree bianche di cui all’art. 4, ultimo comma, L. n. 10/1977, sia l’erronea circostanza, indicata sempre dal Comune, secondo cui il PEEP della Zona 19 aveva “trovato piena attuazione sotto il profilo edilizio, esaurendo completamente l’edificabilità in base all’indice di fabbricabilità previsto” dal PRG del 1975, tenuto conto della volumetria residua sulle preesistenze (cioè sui lotti, già edificati al momento dell’adozione, con Del. Commissario Prefettizio n. 189 del 28.3.1984, e dell’approvazione del PEEP in esame, con Del. Commissario Prefettizio n. 289 del 5.5.1984), accertata dal Consulente tecnico del ricorrente e stimata per difetto in 3.394 mc..

Parimenti, non sussiste la violazione dell’art. 41 quinquies, comma 6, L. n. 1150/1942, pure invocato dal ricorrente, in quanto tale norma prevede la non necessità della preventiva approvazione di uno strumento urbanistico di livello attuativo e/o esecutivo per la realizzazione di costruzioni con volumetria massima pari all’indice di fabbricabilità di 3 mc./mq. e con altezza massima di 25 m., soltanto in presenza di un PRG che contempla indici di fabbricabilità ed altezze superiori, mentre, come sopra già evidenziato, il PRG del 1975 stabiliva l’indice di fabbricabilità di 0,80 mc./mq. e l’altezza massima delle costruzioni di 14,20 m. con numero di massimo 4 piani.

A riprova di quanto sopra esposto, va evidenziato che una delle finalità del nuovo PRG, adottato con Del. C.C. n. 1 del 23.2.2000 ed approvato con D.P.G.R. n. 269 del 20.12.2006, è stata quella di migliorare la qualificazione ambientale e paesaggistica dell’area urbana mediante la valorizzazione degli spazi esistenti, destinandoli a verde per attività sportive, naturalistiche, ricreative e turistico-culturali (cfr. art. 2 delle Norme Tecniche di Attuazione) e di evitare previsioni di ulteriore aumento del carico urbanistico ed edilizio rispetto al PRG del 1975 nelle aree libere del centro urbano, destinate a parcheggi e verde pubblico (cfr. pag. 11 della relazione istruttoria, allegata alla Del. G.R. n. 2144 del 27.9.2004, con la quale la Regione ha formulato osservazioni al PRG adottato).

Né, nella specie, può provare applicazione la fattispecie giurisprudenziale del cd. lotto intercluso.

Infatti, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. per es. C.d.S. Sez. V Sentenze n. 5326 del 6.10.2000 e n. 612 del 5.6.1997 e TAR Napoli Sez. VIII Sentenza n. 3218 dell’11.6.2009) la predetta fattispecie del cd. lotto intercluso, con esclusione della necessità della preventiva adozione di strumenti attuativi per il rilascio dei permessi di costruire, non può essere applicata anche nelle aree completamente e/o totalmente urbanizzate, dove, però, la pianificazione esecutiva e/o attuativa può ancora svolgere l’utile funzione di evitare “guasti urbanistici”, come nella specie, in cui l’accoglimento della domanda del 24.2.2004 del ricorrente, finalizzata alla costruzione di abitazioni unifamiliari a schiera sui terreni particelle nn. 85 e 214 di cui è causa, interamente destinati a verde pubblico, avrebbe alterato lo standard urbanistico di utilizzazione delle aree per strade, parcheggi e verde pubblico non inferiore al 50% dell’intera superficie dell’ex Zona n. 19 del P.R.G. del 1975.

Mentre non risulta affatto peggiorativa la destinazione di “luogo urbano di rilevante definizione morfologica con trasformazione ad attuazione indiretta” (Lui/10), impressa ai terreni particelle nn. 85 e 214 di cui è causa dal nuovo PRG, adottato con Del. C.C. n. 1 del 23.2.2000 ed approvato con D.P.G.R. n. 269 del 20.12.2006, in quanto tale destinazione di ridefinizione morfologica e funzionale dei predetti terreni consente al ricorrente lo sfruttamento di tali terreni per finalità di tipo ricreativo-culturale ed anche per finalità residenziali entro il 10% della loro superficie; mentre il precedente PEEP, approvato con Del. Commissario Prefettizio n. 289 del 5.5.1984, contemplava la destinazione esclusiva di Verde Pubblico per spazi attrezzati con nuclei di gioco per bambini e percorsi pedonali e ciclabili, con espresso divieto di costruzione di edifici di qualsiasi natura.

Per completezza, va pure precisato che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 1 dell’8.1.1986, invocata dal ricorrente, ha statuito che in sede di esecuzione del giudicato di annullamento del provvedimento di diniego del permesso di costruire o di annullamento del silenzio-rifiuto sulla domanda di permesso di costruire il Comune “non può non tener conto delle modificazione dei piani urbanistici sopravvenute in corso di giudizio”, mentre restano inopponibili ai ricorrenti vittoriosi soltanto le variazioni degli strumenti urbanistici sopravvenute dopo la notificazione della sentenza di accoglimento del ricorso contro il provvedimento di diniego del permesso di costruire o di annullamento del silenzio-rifiuto sulla domanda di permesso di costruire, fatto sempre salvo il potere del Comune di rivedere in parte qua il vigente strumento urbanistico, al fine di valutare se ad esso possa essere apportata una deroga che recuperi, in tutto o in parte e compatibilmente con l’interesse pubblico, la precedente previsione urbanistica, sulla quale si fondava l’originaria istanza di permesso di costruire, il cui diniego o silenzio-rifiuto è stato giudizialmente dichiarato illegittimo.

Ma, nella specie, questo Tribunale non aveva già emanato, nel periodo decorrente dalla scadenza delle misure di salvaguardia (23.2.2003) all’approvazione del PRG con D.P.G.R. n. 269 del 20.12.2006, una Sentenza, con la quale era stato annullato un precedente provvedimento, di diniego del permesso di costruire abitazioni unifamiliari a schiera sui terreni particelle nn. 85 e 214.

A quanto sopra consegue la reiezione dei tre suindicati ricorsi e degli atti di motivi aggiunti ai Ricorsi n. 326/2007 e n. 83/2007.

Conseguentemente, vanno dichiarate infondate le connesse domande di risarcimento danni, attesocchè, ai fini dell’ammissibilità del risarcimento dell’interesse legittimo, risulta necessario e vincolante il previo e/o contestuale accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di lite, relative a tutti e tre i giudizi sopra descritti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, previa loro riunione, respinge i tre ricorsi indicati in epigrafe e gli atti di motivi aggiunti ai Ricorsi n. 326/2007 e n. 83/2007.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:

 

Giuseppe Caruso, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore

Benedetto Nappi, Referendario

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/02/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)