TAR Campania (NA) Sez. VI n. 3102 del 22 maggio 2023
Urbanistica.Natura permanente illecito amministrativo

Gli illeciti in materia urbanistica, edilizia e paesistica, ove consistano nella realizzazione di opere senza le prescritte concessioni e autorizzazioni, hanno carattere di illeciti permanenti, che si protraggono nel tempo e vengono meno solo con il cessare della situazione di illiceità, vale a dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni; segue da ciò che, per quanto riguarda la decorrenza della prescrizione dell'illecito amministrativo permanente, trova applicazione il principio relativo al reato permanente, secondo cui il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza (art. 158, comma 1, c.p.); pertanto, per gli illeciti amministrativi in materia paesistica, urbanistica ed edilizia la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28, l. 22 ottobre 1981 n. 689 inizia a decorrere solo dalla cessazione della permanenza, con la conseguenza che, vertendosi in materia di illeciti permanenti, il potere amministrativo repressivo, come la determinazione di applicare la sanzione pecuniaria, può essere esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo nell'esercizio del potere; più in particolare, per quanto concerne il momento in cui può dirsi cessata la permanenza per gli illeciti amministrativi in materia urbanistica edilizia e paesistica, mentre per il diritto penale rileva la condotta commissiva (sicché la prescrizione del reato inizia a decorrere dalla sua ultimazione), per il diritto amministrativo si è in presenza di un illecito di carattere permanente, caratterizzato dall'omissione dell'obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare "secundum ius" lo stato dei luoghi, con l'ulteriore conclusione che l'Autorità, se emana un provvedimento repressivo (di demolizione, ovvero di irrogazione di una sanzione pecuniaria), non emana un atto "a distanza di tempo" dall'abuso, ma reprime una situazione antigiuridica contestualmente "contra jus", ancora sussistente.

Pubblicato il 22/05/2023

N. 03102/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01325/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1325 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Amerigo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Pozzuoli, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell’ordinanza n. 0001196 datata 08.01.2019 del Dirigente Direzione V del Comune di Pozzuoli notificata in data 15.01.2019 con la quale è stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000,00 di cui all'art. 31 comma 4 bis del DPR 380/01.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 marzo 2023 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con l’ordinanza n. 0001196 dell’8.01.2019 il Comune di Pozzuoli ingiungeva nei confronti dell’odierno ricorrente il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000,00 di cui all’art. 31 comma 4 bis del DPR 380/01.

Tale sanzione è stata irrogata in ragione della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione n. 80629 del 13.12.2016 per opere abusivamente realizzate presso l’immobile sito nel Comune, alla via -OMISSIS-.

Con il ricorso in esame, è impugnata la sanzione pecuniaria per diversi profili di violazione di legge ed eccesso di potere.

In particolare, il ricorrente rappresenta che l’immobile era stato sottoposto a sequestro dall’autorità giudiziaria in data 4 ottobre 2016 e, pertanto, egli era nella impossibilità di eseguire la demolizione.

Riporta a sostegno della sua tesi precedenti della giurisprudenza.

Peraltro, avverso l’ordinanza di demolizione aveva proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, chiedendone l’annullamento.

Con ulteriori censure, il ricorrente deduce il vizio di difetto di motivazione.

In particolare deduce che l’ordinanza di demolizione non recava alcun avvertimento circa le conseguenze della eventuale inottemperanza.

Il difetto di motivazione sarebbe, in specie, riferito alla circostanza che l’ingiunzione è stata adottata dopo circa 4 anni dalla adozione della misura demolitoria e, dunque il potere sanzionatorio avrebbe dovuto essere adeguatamente giustificato per l'affidamento venutosi a creare in capo al ricorrente, non potendo l'esercizio dei poteri conferiti dalle leggi a tutela della legalità e, in particolare, gli interventi repressivi in materia edilizia, essere differiti arbitrariamente oltre un ragionevole lasso di tempo.

Così sintetizzate le censure proposte dal ricorrente, ritiene il Collegio che esse sono infondate.

In primo luogo, la circostanza che l’ordinanza di demolizione sia stata a suo tempo impugnata con ricorso straordinario, non ha fatto venir meno il dovere di eseguirla, per la perduranza della sua efficacia.

In secondo luogo, l’eventuale sequestro dell’opera abusiva comporta non l’impossibilità di eseguirne la demolizione, ma l’onere – nella specie non rispettato- per il soggetto che vi è tenuto di chiedere all’Autorità giudiziaria che lo ha disposto l’autorizzazione a procedervi (così la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato e per tutte le sentenze sez. VI, 7 luglio 2020, n. 4354, e di questa sezione 9 dicembre 2022, n.7667).

Quanto alla motivazione necessaria per l’esercizio del potere sanzionatorio in considerazione del lungo lasso di tempo intercorso tra l’adozione dell’ordinanza di demolizione e la irrogazione della sanzione, va rilevato come il potere sanzionatorio trovi il suo fondamento esclusivamente nella legge che ancora la irrogazione della pena ad una condotta contra legem, senza che l’amministrazione possa valutare la contemporanea esistenza di interessi dei privati né il loro legittimo affidamento.

La giurisprudenza ha infatti affermato che l’inottemperanza all’ordine di demolizione costituisce un illecito avente natura permanente che si protrae fino alla cessazione della situazione di illiceità, in quanto lo scadere del termine di novanta giorni dalla notifica dell’ordine di demolizione non determina il venir meno dell’obbligo di rimuovere le opere abusive.

In senso adesivo a tale ricostruzione si segnala anche la decisione della Corte di Cassazione civile sez. II, 19/07/2022, n.22646, ove si evidenzia, in particolare, che l'interesse tutelato dalle previsioni sanzionatorie in questione non viene meno una volta decorso il termine per procedere alla demolizione, ed anzi subisce un vulnus crescente dal protrarsi nel tempo dell'inottemperanza. Né lo scadere del termine per l'ottemperanza comporterebbe il venir meno, per il soggetto responsabile, della concreta possibilità di procedere, seppur tardivamente, alla demolizione.

Anche il Consiglio di Stato ha qualificato Sez. IV, 16/04/2010, n. 2160: “Gli illeciti in materia urbanistica, edilizia e paesistica, ove consistano nella realizzazione di opere senza le prescritte concessioni e autorizzazioni, hanno carattere di illeciti permanenti, che si protraggono nel tempo e vengono meno solo con il cessare della situazione di illiceità, vale a dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni; segue da ciò che, per quanto riguarda la decorrenza della prescrizione dell'illecito amministrativo permanente, trova applicazione il principio relativo al reato permanente, secondo cui il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza (art. 158, comma 1, c.p.); pertanto, per gli illeciti amministrativi in materia paesistica, urbanistica ed edilizia la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28, l. 22 ottobre 1981 n. 689 inizia a decorrere solo dalla cessazione della permanenza, con la conseguenza che, vertendosi in materia di illeciti permanenti, il potere amministrativo repressivo, come la determinazione di applicare la sanzione pecuniaria, può essere esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo nell'esercizio del potere; più in particolare, per quanto concerne il momento in cui può dirsi cessata la permanenza per gli illeciti amministrativi in materia urbanistica edilizia e paesistica, mentre per il diritto penale rileva la condotta commissiva (sicché la prescrizione del reato inizia a decorrere dalla sua ultimazione), per il diritto amministrativo si è in presenza di un illecito di carattere permanente, caratterizzato dall'omissione dell'obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare "secundum ius" lo stato dei luoghi, con l'ulteriore conclusione che l'Autorità, se emana un provvedimento repressivo (di demolizione, ovvero di irrogazione di una sanzione pecuniaria), non emana un atto "a distanza di tempo" dall'abuso, ma reprime una situazione antigiuridica contestualmente "contra jus", ancora sussistente”.

Per ulteriore precisione va rilevato come la giurisprudenza qualifichi la sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4 bis del dpr 380 del 2001 come una sanzione amministrativa pura riconoscendo la applicabilità dei principi propri della legge 689 del 1981 con la conseguenza che l’applicabilità della sanzione vien meno solo per prescrizione o negli altri casi previsti dalla legge.

Nulla va disposto in ordine alle spese di lite in considerazione della mancata costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente

Maria Grazia D'Alterio, Consigliere

Angela Fontana, Consigliere, Estensore