TAR Campania (SA) Sez. II n.1784 del 26 novembre 2020
Urbanistica. Realizzazioni o modifiche di terrazzi e aperture

Le modifiche prospettiche (mediante realizzazioni o modifiche dei terrazzi e delle aperture), sono riconducibili, come tali, all'orbita tipologica della ristrutturazione edilizia, assoggettata, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c, del d.P.R. n. 380/2001, al regime abilitativo del permesso di costruire o della c.d. super-SCIA alternativa ad esso ai sensi del successivo art. 23, comma 1, e, quindi, in assenza di siffatti titoli edilizi, sanzionabile in via ripristinatoria a norma del successivo art. 31, comma 1; l'apertura di porte e finestre non rientra fra gli interventi di manutenzione straordinaria e, in quanto opere non di mero ripristino bensì modificatrici dell'aspetto degli edifici, vanno ricomprese fra quelle di ristrutturazione edilizia per la cui realizzazione è necessario il rilascio della concessione edilizia


Pubblicato il 26/11/2020

N. 01784/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01285/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1285 del 2016, proposto da:
Gerardo Vitale, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Nobile, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via A. Nifo,2 c/o Avv. Ferrara;

contro

Comune di Nocera Superiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Piave n. 1;

nei confronti

-Rosa Vitale, Antonietta Vitale e Giovanna Vergati non costituiti in giudizio;
-Luigi Vitale, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Pepe e Pierluigi Vitale, con domicilio eletto presso lo studio Mario Pepe in Salerno, via L. Marconi, 41 c/o D'Addeo;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Monica Vitale e Margherita Vitale, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfonso Esposito, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss. M. Salernitani, 31;

per l'annullamento

-del provvedimento del Responsabile dell'Area Assetto del Territorio -Ecologia Cimiteriale-S.U.A.P. del Comune di Nocera Superiore, prot. n. 17419 del 20.06.2020;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Superiore e di Luigi Vitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2020, tenutasi tramite collegamento da remoto, mediante Teams, ai sensi dell’art. 25 DL 137/2020, la dott.ssa Gaetana Marena, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, comproprietario di un locale posto al piano terra di un fabbricato sito in Nocera Superiore, adibito ad officina meccanica, nonché di un’altra unità immobiliare posta al primo piano del medesimo edificio, destinato ad uso residenziale, presentava, in data 01.03.1995, con nota prot. n. 562, un’istanza di condono edilizio ex L. 1994/724, esitata con permesso di costruire in sanatoria del 12.02.2015, n. 524, avente ad oggetto “il cambio di destinazione d’uso da attività artigianale a civile abitazione unitamente alla realizzazione di un piccolo ampliamento sul lato est, nel piano primo del fabbricato, di forma rettangolare”.

Il Comune resistente, in esecuzione della sentenza di questo TAR, del 2014 n. 2242 (di rigetto del ricorso avverso l’ordinanza demolitoria del 2013, n. 29, con l’assunto per cui il vano porta non rientrava nell’istanza di sanatoria), adottava, in data 20.06.2016, un’altra ordinanza, n. 17419, notificata il 22.06.2016.

Con la stessa, muovendo dalle risultanze peritali dell’avvenuto sopralluogo del 09.05.2016, che, riscontrando l’avvenuta rimozione della tettoia, parimenti oggetto di ingiunzione, accertava, per contro, la permanenza del “vano porta, prospiciente la stradina privata, utile per l’accesso ai piani superiori di un edificio per civile abitazione, costituente un ampliamento di una preesistente porticina, realizzata alla fine degli anni 90”, l’Ente comunicava che, in data 14.07.2016, sarebbero iniziati i lavori di chiusura del vano porta a cura del personale dell’Amministrazione.

Avverso l’atto de quo, il ricorrente epigrafato proponeva gravame di annullamento, mediante ricorso notificato in data 06.07.2016 e depositato in data 11.07.2016, assistito dai seguenti motivi di illegittimità che così si sintetizzano:

1)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 97 COST.; ARTT. 2, 3 E 7 L. 241/1990; ARTT. 27, 31, 33 E 34 DPR 380/2001)- ECCESSO DI POTERE ( PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI PRESUPPOSTO- ARBITRARIETA’- ERRONEITA’- ILLOGICITA’).

La parte ricorrente si duole del vizio di erronea istruttoria in cui sarebbe incorso il Comune, il quale non avrebbe adeguatamente e correttamente valutato l’ambito operativo del permesso di costruire in sanatoria del 2015 che, a suo dire, comprenderebbe, in un’ottica sanante, il vano porta. L’Ente, in buona sostanza, non avrebbe effettuato una puntuale valutazione comparativa degli elementi fattuali nonché dei diversi interessi in gioco, pretermettendo la disamina di aspetti e profili che potevano risolvere diversamente la controversia, quali quelli emergenti dalla relazione tecnica integrativa del 22.01.2015 oppure da altre circostanze successive alla stessa sentenza di questo TAR del 2014.

2)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE ( (ART. 97 COST.; ARTT. 2, 3 E 7 L. 241/1990; ARTT. 22, 27, 31 E 33 DPR 380/2001)- ECCESSO DI POTERE ( PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI PRESUPPOSTO- ARBITRARIETA’- ERRONEITA’- ILLOGICITA’).

La parte ricorrente stigmatizza la legittimità dell’atto gravato, per profili di tipo procedimentale, legati alla omessa notifica del provvedimento ripristinatorio a tutti i comproprietari ed alla carente notifica del verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza del 2013.

In data 09.09.2016 si costituiva in giudizio il Comune di Nocera Superiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, depositando documenti e memoria, nella quale, controdeducendo alle avverse prospettazioni di parte ricorrente, concludeva per il rigetto del ricorso.

Si costituivano i controinteressati e gli interventori ad opponendum, insistendo per l’infondatezza del ricorso.

Nell’udienza pubblica del 25 novembre 2020, tenutasi tramite collegamento da remoto mediante Teams, ai sensi dell’art. 25 DL 137/2020, la causa era trattenuta in decisione.

Il ricorso va rigettato, in quanto infondato.

L'ordinanza demolitoria gravata, peraltro esecutiva della sentenza di questo TAR 2014 di rigetto per mancata inclusione del vano porta nell'istanza sanatoria, è legittima, in quanto, come emerge inequivocabilmente dalla documentazione versata in atti, l'apertura ed ampliamento del vano porta contestato non rientrano nel permesso di sanatoria 2015.

Va, dunque, disatteso il rilievo esplicitato dalla parte ricorrente nel primo motivo di ricorso, in quanto privo di pregio.

La doglianza circa un’erronea ed incompleta istruttoria è del tutto inconferente, perché gli atti depositati dallo stesso ricorrente sconfessano evidentemente il suo assunto.

Anzitutto, la pronuncia giurisdizionale di questo TAR, che già aveva rigettato il ricorso avverso la pregressa ordinanza demolitoria del 2013, con la motivazione per cui il contestato abuso non rientrava nell’istanza di sanatoria, vale, già di per sé, a dirimere la controversia, lasciando intendere che se la stessa istanza non contemplava l’opera de qua, a maggior ragione non la prevedeva il provvedimento espresso sanante.

Ed invero, dal tenore letterale del permesso di sanatoria si evince, expressis verbis, il riferimento al “cambio di destinazione d’uso da attività artigianale a civile abitazione unitamente alla realizzazione di un piccolo ampliamento sul lato est in primo piano di un fabbricato di forma rettangolare”.

Ma anche la stessa relazione tecnica integrativa del 22.01.2015,, in più occasioni citata dalla ricorrente a sostegno delle sue prospettazioni, è chiara sul punto: “l’oggetto della richiesta di condono edilizio riguarda il cambio di destinazione d’uso da attività artigianale a civile abitazione, con ampliamento sul lato Nord Est di un locale cucina, wc e pranzo posto al primo piano, con accesso dalla scala sita al lato Sud Est”.

E’ assente qualsivoglia richiamo all’apertura ed ampliamento abusivo del vano porta.

Del resto, la stessa giurisprudenza, dalla quale il Collegio non intende discostarsi, è piuttosto concorde nel ritenere che le modifiche prospettiche (mediante realizzazioni o modifiche dei terrazzi e delle aperture), sono riconducibili, come tali, all'orbita tipologica della ristrutturazione edilizia, assoggettata, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c, del d.P.R. n. 380/2001, al regime abilitativo del permesso di costruire o della c.d. super-SCIA alternativa ad esso ai sensi del successivo art. 23, comma 1, e, quindi, in assenza di siffatti titoli edilizi, sanzionabile in via ripristinatoria a norma del successivo art. 31, comma 1 (T.A.R. Salerno, sez. II, 07/07/2020, n.848); l'apertura di porte e finestre non rientra fra gli interventi di manutenzione straordinaria e, in quanto opere non di mero ripristino bensì modificatrici dell'aspetto degli edifici, vanno ricomprese fra quelle di ristrutturazione edilizia per la cui realizzazione è necessario il rilascio della concessione edilizia (TAR. Lazio, n. 7818/2019; TAR Potenza, 03/03/2007, n.135).

Com’è noto, l’art. 3, lett. d) DPR 380/2001 sussume nella categoria ricostruttiva della ristrutturazione edilizia gli interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto ed in parte diverso dal precedente.

Calando, dunque, le coordinate ermeneutiche e normative nella fattispecie sottoposta all’attenzione del Collegio, si colgono i tratti strutturali e funzionali delle opere de quibus proprio nel manufatto oggetto di contestazione, tale da giustificare inevitabilmente l’adozione di quella tipologia provvedimentale.

La considerazione vale, senza dubbio, a superare le doglianze di tipo procedimentale, prospettate nel secondo motivo di ricorso circa l’omessa notifica dell’atto gravato agli altri comproprietari nonché la mancata comunicazione del verbale di inottemperanza alla pregressa ordinanza demolitoria.

In ordine al primo rilievo, si afferma, in linea di principio, che la mancata conoscenza dell'ordinanza di demolizione da parte del comproprietario non costituisce vizio di legittimità di quest'ultima, incidendo la stessa solo sul dies a quo del termine di decadenza per la relativa impugnazione. Inoltre, è legittima l'ordinanza demolitoria di un abuso edilizio che risulti notificata ad uno solo dei comproprietari dell'opera. Infatti, ai fini della legittimità dell' iter procedimentale posto in essere dall'amministrazione comunale per il ripristino dei valori giuridici offesi dalla realizzazione dell'opera abusiva, è sufficiente la notifica dell'ordinanza di demolizione, così come degli atti consequenziali, ad uno solo dei comproprietari e in ogni caso al responsabile dell'illecito, dovendo questo adoperarsi, in ragione della funzione ripristinatoria e non sanzionatoria dell'atto, per eliminare l'illecito, onde sottrarsi, salvo comprovare l'indisponibilità effettiva del bene, al pregiudizio della perdita della propria quota ideale di comproprietà. Il comproprietario pretermesso, quindi, può comunque autonomamente impugnare il provvedimento sanzionatorio, facendo valere le proprie ragioni entro il termine decorrente dalla piena conoscenza dell'ingiunzione (TA.R. Napoli, sez. VIII, 05/05/2020, n.1645).

In ordine al secondo rilievo si evidenzia che, sempre in linea generale, il verbale con il quale viene accertata l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione non ha alcun contenuto dispositivo, essendo finalizzato alla mera rilevazione in via ricognitiva e vincolata dell'inottemperanza dell'ingiunzione di demolizione; deve dunque escludersi che la notifica dello stesso al responsabile dell'abuso sia un presupposto necessario per l'emanazione della dichiarazione di acquisizione gratuita (T.A.R. Napoli, sez. III, 10/02/2020, n.618).

Vanno aggiunte però due considerazioni.

Nel caso di specie, l’atto gravato non è qualificabile alla stregua di un vero e proprio atto di acquisizione gratuita del bene in senso stretto, bensì di un atto meramente esecutivo, esplicativo di quel generale potere di vigilanza e di controllo, ex art. 27 DPR 3280/2001, che compete agli enti pubblici, di controllo della conformità urbanistica ed edilizia delle opere di edificazione privata.

E’ poi esecutivo di una precedente pronuncia giurisdizionale di questo TAR, che già aveva rigettato il ricorso avverso la pregressa ordinanza demolitoria del 2013. E tanto già basta per confutare ogni altro assunto, soprattutto di carattere procedimentale ed, in particolare, comunicativo.

Per tutto quanto premesso, il ricorso va rigettato.

Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania- Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente alla refusione, in favore del Comune di Nocera Superiore, delle spese di giudizio che si liquidano nella somma di euro 1.500, oltre oneri accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Paolo Severini, Consigliere

Gaetana Marena, Referendario, Estensore