TAR Campania (SA) Sez. I n. 539 del 18 maggio 2020
Urbanistica.Soggetti controinteressati al rilascio del permesso di costruire

In sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio, il Comune non può esimersi dal verificare il rispetto, da parte dell'istante, dei limiti privatistici sull'intervento proposto, ciò tuttavia vale solo nel caso in cui tali limiti siano realmente conosciuti o immediatamente conoscibili e/o non contestati, di modo che il controllo da parte del Comune si traduca in una mera presa d'atto, senza necessità di procedere a un'accurata e approfondita disamina dei rapporti tra privati. Non sussiste, ai sensi dell'art. 7, l. n. 241 del 1990, l'obbligo di notiziare dell'attivazione del procedimento per il rilascio del titolo edilizio i soggetti viciniori dell'istante i quali, pur essendo legittimati all'impugnazione, non rivestono nemmeno la qualifica di controinteressati in senso tecnico

Pubblicato il 18/05/2020

N. 00539/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01133/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1133 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Nocera Superiore, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Piave n. 1;
Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Salerno, in persona dei Ministri in carica e del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

nei confronti

-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso De Vivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) del provvedimento con il quale il Comune di Nocera Superiore ha rilasciato alla società -OMISSIS-l. l'autorizzazione per la realizzazione di un impianto stradale di distribuzione di carburanti sui terreni individuati al fog. -OMISSIS-, mai comunicato alla ricorrente;

b) per quanto occorra, della nota prot.n. -OMISSIS-;

c) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale comunque lesivo degli interessi della società ricorrente;

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

a) dell’autorizzazione-OMISSIS-, rilasciata dal Comune di Nocera Superiore alla -OMISSIS-l. per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione carburanti in via-OMISSIS-, conosciuta dalla ricorrente a seguito di accesso agli atti della procedura avvenuto in data 16.07.2019;

b) di tutti gli atti, documenti, pareri, verbali relativi alla Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona indetta dal Comune di Nocera Superiore a seguito dell’istanza presentata dalla -OMISSIS-l.;

c) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale comunque lesivo degli interessi della società ricorrente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Superiore, di -OMISSIS-., del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Salerno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2020 la dott.ssa Anna Saporito e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni con l. 24 aprile 2020, n. 27;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso e con i successivi motivi aggiunti l’odierna ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, il provvedimento -OMISSIS-, osteso in sede di accesso agli atti, con cui il Comune di Nocera Superiore, all’esito della conferenza di servizi indetta in forma semplificata ed asincrona, ha rilasciato in favore della -OMISSIS-, odierna controinteressata, autorizzazione unica comprensiva del permesso di costruire per la realizzazione di un impianto stradale di distribuzione di carburanti su terreno confinante al proprio.

A sostegno del gravame la ricorrente articola i seguenti motivi:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’AT. 97 DELLA COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 241/1990 –VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARTECIPAZIONE DEL PRIVATO AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI – DIFETTO DI ISTRUTTORIA: sarebbero state violate la garanzie partecipative della ricorrente, non invitata a partecipare alla conferenza di servizi nonostante l’area su cui insiste l’autorizzazione - in precedenza rientrante nella sua titolarità e acquisita da -OMISSIS-a seguito di procedura esecutiva - sia gravata da servitù di passaggio in suo favore, che verrebbe compromessa dalla costruzione di siffatto impianto.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 14 BIS DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 – DIFETTO DI ISTRUTTORIA: il provvedimento gravato e tutti gli atti istruttori propedeutici sarebbero stati adottati dalle amministrazioni partecipanti al procedimento sull’erroneo presupposto che l’area oggetto di intervento ricada in zona omogenea “E” agricola, laddove invece, nelle more del procedimento, al terreno de quo è stata assegnata la diversa destinazione urbanistica di “D3”, insediamenti produttivi dismessi, giusta P.U.C. adottato con delibera 81/2017.

III. STESSO MOTIVO SUB II) SOTTO DIVERSO PROFILO: sarebbe stata violata la normativa in tema di conferenza di servizi in quanto: a) tenuto conto della complessità della fattispecie, il Comune avrebbe dovuto motivare la scelta di avviare la conferenza in forma semplificata ed asincrona anziché in modalità sincrona; b) non sono stati rispettati né i termini intermedi né tantomeno quelli finali della conferenza.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6 COM. 3 E DELL’ 12 DEL DLGS N. 152/2006 MANCATA ACQUISIZIONE DELLA V.A.S – DIFETTO DI ISTRUTTORIA: avrebbe dovuto essere richiesta la V.A.S. trattandosi di impianto impattante, localizzato in area avente destinazione urbanistica non coerente.

2. Con memoria depositata il 6 marzo 2020, notificata “per la parte in cui possa costituire motivi aggiunti” parte ricorrente – fatto preliminarmente presente che le consistenze fondiarie della -OMISSIS-e della -OMISSIS-. sono ricomprese dal PUC nell’Atr 3.1 (Ambito di Trasformazione Residenziale) ove è possibile realizzare un PUA che permette la realizzazione di oltre novanta alloggi, negozi etc. - ha ulteriormente censurato la riduzione degli indici di realizzazione derivanti dall’assentito impianto di carburanti, in quanto il comparto Atr.3.1 risulterebbe monco della superficie -OMISSIS-, già sfruttata per altre attività.

3. Si sono costituiti i Ministeri intimati (Beni Culturali ed Ambientali, Economia e Finanze, Interno), l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il Comune di Nocera Superiore e -OMISSIS-. L’ente locale e la controinteressata hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito e insistito per la reiezione del ricorso. -OMISSIS-ha altresì eccepito la carenza di interesse della società ricorrente (atteso che la stessa risulta inattiva e il P.U.C. prevede la demolizione del capannone alla stessa intestato), nonché la tardività del nuovo motivo formulato con memoria del 6 marzo.

4. Con decreto n. 158 del 2020 si è preso atto della rinuncia alla pronuncia cautelare monocratica prevista dall’art. 84, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18. Con successiva ordinanza n. 25 del 2020 è stata rigettata l’istanza istruttoria della ricorrente, che – attenendo alla “legittimità di quanto posto in essere sia dal Comune che dalla -OMISSIS- anche successivamente al rilascio dell’autorizzazione n. -OMISSIS-” - non aveva alcuna attinenza con le censure articolate nel gravame, riferite alla fase precedente al rilascio dell’autorizzazione; contestualmente è stato formulato avviso in ordine alla possibile definizione del giudizio in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.

5. All’udienza camerale del 13 maggio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Va preliminarmente scrutinata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito.

Ritiene il Collegio che l’eccezione sia infondata, non rilevando, ai fini del riparto, la prospettazione della parte - che invoca un preteso interesse procedimentale nascente dall’asserito diritto di servitù - bensì la causa petendi (“la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti sono manifestazione”, ex plurimis, Cassazione civile Sez. Un., n. 20403 del 2019).

Orbene, nel caso di specie, la ricorrente mira a contestare il corretto esercizio del potere a fronte del rilascio di autorizzazione unica per l’installazione di impianto di carburanti, comprensiva di permesso di costruire, sul fondo viciniore; contestazione cui è legittimata sulla base della vicinitas, in quanto portatrice – in qualità di proprietaria confinante – di interesse differenziato e qualificato da uno stabile collegamento fisico con l’area oggetto di intervento.

E tanto a prescindere dalla pretesa servitù, oggetto di contestazione fra le parti. Né sussistono, nella controversia in esame, i presupposti per una pronuncia incidenter tantum ex art. 8 c.p.a., pur richiesta da parte ricorrente, non rappresentando la sussistenza della servitù questione pregiudiziale ai fini della decisione sulla legittimità degli atti impugnati, e ben potendo la ricorrente adire il giudice ordinario per ottenerne l’accertamento e la tutela, eventualmente ai sensi dell’art. 1068 c.c..

7. Il Collegio ritiene invece di prescindere dall’esame dell’eccezione di carenza di interesse formulata dalla controinteressata risultando comunque il ricorso infondato nel merito.

8. Quanto al primo motivo, relativo alla mancata comunicazione alla ricorrente dell’indizione della conferenza di servizi, si richiama il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale il privato che si duole della mancata partecipazione non può limitarsi a censurare la mera formalistica violazione procedurale bensì ha “l'onere di indicare quali siano gli utili elementi di valutazione che, qualora tempestivamente avvisato, avrebbe potuto introdurre nel procedimento” (ex plurimis T.A.R. Campania, Napoli, n. 1961/2019). Nel caso specifico, la ricorrente sostiene che – tramite la propria partecipazione – avrebbe potuto rappresentare all’amministrazione procedente l’esistenza della servitù di passaggio; trattasi, con ogni evidenza, di un apporto collaborativo che non avrebbe ex se condotto a diverse determinazioni, non incidendo in ogni caso il provvedimento amministrativo sui rapporti interprivati e ben potendo gli eventuali diritti dei terzi essere tutelati nella opportuna sede civilistica.

A ciò aggiungasi che “la giurisprudenza ha più volte affermato che, in sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio, il Comune non può esimersi dal verificare il rispetto, da parte dell'istante, dei limiti privatistici sull'intervento proposto, ciò tuttavia vale solo nel caso in cui tali limiti siano realmente conosciuti o immediatamente conoscibili e/o non contestati, di modo che il controllo da parte del Comune si traduca in una mera presa d'atto, senza necessità di procedere a un'accurata e approfondita disamina dei rapporti tra privati (Consiglio di Stato sez. VI, n.3675 del 2019) e che, più a monte, “non sussiste, ai sensi dell'art. 7, l. n. 241 del 1990, l'obbligo di notiziare dell'attivazione del procedimento per il rilascio del titolo edilizio i soggetti viciniori dell'istante i quali, pur essendo legittimati all'impugnazione, non rivestono nemmeno la qualifica di controinteressati in senso tecnico” (T.A.R. Brescia, sez. I, n. 341 del 2018).

9. Del pari infondato è il secondo motivo, concernente il difetto di istruttoria derivante dall’essere stato il provvedimento impugnato adottato sull’erroneo presupposto della qualificazione dell’area come zona omogenea “E” agricola, laddove invece, nelle more del procedimento, il terreno di interesse ha ricevuto la diversa qualificazione “D3” insediamenti produttivi dismessi.

Occorre infatti rilevare che, concordemente, le discipline statali (D. Lgs. 32/1998), regionali (L.R. 8/2013) e comunali (art. 42 delle NTA) prevedono che gli impianti stradali per la distribuzione di carburante possano essere realizzati in ogni zona del piano regolatore, eccezion fatta per la zona A, come peraltro ammesso dalla stessa ricorrente. Anche sul piano giurisprudenziale si è affermato che “l’impianto di distribuzione di carburanti costituisce «un’infrastruttura compatibile con qualunque destinazione urbanistica, salvo espressi divieti (nella specie insussistenti), costituendo la sua localizzazione un mero adeguamento degli strumenti urbanistici” (ex plurimis CDS IV, sent. n. 651/2016).

10. Risultano prive di pregio anche le censure articolate con il terzo motivo di ricorso, incentrate sulla violazione della normativa in materia di conferenza di servizi.

Quanto alla mancata motivazione del ricorso alla conferenza in modalità semplificata e asincrona, va rilevato che, secondo le regole generali, tale modalità rappresenta la forma naturale di avvio della conferenza, cui farà eventualmente seguito, nel caso previsto dall’art. 14 bis, comma 6, legge 241/90 la conferenza simultanea; e che, ai sensi del successivo comma 7, la particolare complessità della determinazione da assumere (peraltro non riscontrabile nella fattispecie de qua) consente - ma non impone - all’amministrazione procedente di optare sin dall’inizio per lo svolgimento direttamente in modalità sincrona.

Infondata è anche la censura relativa al mancato rispetto dei termini, in quanto posti a tutela dell’interesse dell’istante – unico ad aver titolo a dolersi nel caso di mancato rispetto degli stessi - alla celere conclusione del procedimento.

11. Con l’ultimo motivo viene dedotta la mancata acquisizione della v.a.s., asseritamente necessaria trattandosi di impianto impattante, localizzato in una area avente destinazione urbanistica non coerente.

Anche tale censura è infondata, posto che la valutazione ambientale strategica, ai sensi dell’art. 6 d. lgs. n. 152/06, non si applica ai singoli progetti, ma “riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale”, ed è pertanto già stata acquisita quale sub-procedimento preliminare all’approvazione del P.U.C..

12. In limine litis il Collegio rileva che, come eccepito dalla controinteressata, sono ampiamente tardivi i nuovi motivi proposti dalla ricorrente con la memoria del 6 marzo 2020, trattandosi, nella specie, di nuove e ulteriori censure avverso l’atto già impugnato, che potevano essere già formulate sulla base della documentazione ostesa, in sede di accesso agli atti, in data 16 luglio 2019.

13. Conclusivamente, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati. Le spese di giudizio - liquidate in dispositivo - seguono, quanto all’amministrazione comunale e alla controinteressata, la regola della soccombenza, ritenendosi invece equo disporre la compensazione con riferimento alle altre Amministrazioni costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore del Comune e della controinteressata, liquidate in euro 1000,00 (mille/00) per ciascuna parte, oltre IVA e CPA come per legge.

Compensa le spese con le altre Amministrazioni costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare persone ed enti coinvolti nel presente giudizio.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2020 con l'intervento dei magistrati (collegati da remoto tramite “Microsoft Teams”):

Leonardo Pasanisi, Presidente

Pierangelo Sorrentino, Referendario

Anna Saporito, Referendario, Estensore