TAR Lombardia (MI) Sez. IV n. 2353 del 5 ottobre 2011
Urbanistica.Fascia di rispetto autostradale

Il vincolo di inedificabilità gravante sulla fascia di rispetto autostradale ha carattere assoluto e prescinde dalla caratteristiche dell’opera realizzata, in quanto il divieto di costruzione sancito dall’art. 9 della l. n. 729/1961 e dal successivo d.m. n. 1404/1968 non può essere inteso restrittivamente al solo scopo di prevenire l’esistenza di ostacoli materiali suscettibili di costituire, per la loro prossimità alla sede autostradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico e alla incolumità delle persone, ma appare correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all’occorrenza, dal concessionario, per l’esecuzione dei lavori, per l’impianto dei cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza limiti connessi alla presenza di costruzioni. Cosicché le distanze previste vanno osservate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale o che costituiscano mere sopraelevazioni o che, pur rientrando nella fascia, siano arretrate rispetto alle opere preesistenti

N. 02353/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01780/1999 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1780 del 1999, proposto da:
- Immobiliare del Bosco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Dario Marchesi e Bruno Santamaria, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Milano, Galleria del Corso n. 2;

contro

- il Comune di Cinisello Balsamo, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Guido Bardelli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Via Visconti di Modrone n. 12;
- la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

- del diniego di concessione edilizia opposto alla società ricorrente dal Comune di Cinisello Balsamo con nota del 10 febbraio 1999, notificata il 23 febbraio 1999, relativamente alla richiesta di intervento edilizio consistente nell’ampliamento dell’edificio industriale di proprietà, sito in Via De Vizzi n. 77;

- per quanto occorrer possa, della Variante Generale al vigente P.R.G., adottata con deliberazione consiliare n. 104 del 23 luglio 1998, nella parte in cui è stato imposto un vincolo di inedificabilità per rispetto autostradale su una porzione del lotto di proprietà dell’Immobiliare Del Bosco s.r.l.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cinisello Balsamo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il referendario Antonio De Vita;

Uditi, all’udienza pubblica del 5 luglio 2011, i procuratori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso notificato in data 22 aprile 1999 e depositato il 21 maggio successivo, la ricorrente ha impugnato il diniego di concessione edilizia opposto alla medesima dal Comune di Cinisello Balsamo con nota del 10 febbraio 1999, notificata il 23 febbraio 1999, relativamente alla richiesta di intervento edilizio consistente nell’ampliamento dell’edificio industriale di proprietà, sito in Via De Vizzi n. 77 e, per quanto occorrer possa, della Variante Generale al vigente P.R.G., adottata con deliberazione consiliare n. 104 del 23 luglio 1998, nella parte in cui è stato imposto un vincolo di inedificabilità per rispetto autostradale su una porzione del lotto di proprietà dell’Immobiliare Del Bosco s.r.l.

Avverso i predetti provvedimenti vengono dedotte le censure di violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 1187 del 1968 e degli artt. 4 e 18 del D. Lgs. n. 295 del 1992 (Nuovo Codice della Strada) e di eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifeste, errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria e di motivazione e contrasto con giudicato amministrativo.

Una prima ragione di diniego dell’intervento richiesto dalla ricorrente sarebbe stata illegittimamente fondata sulla indisponibilità dell’area di intervento da parte della ricorrente, pur essendo stata realizzata l’opera pubblica ivi prevista in modo parzialmente difforme dalle previsioni, con la conseguenza che la maggior parte del terreno di proprietà della medesima ricorrente sarebbe stato preservato e quindi tornato nella disponibilità della stessa, con l’assimilabilità di esso ad una zona bianca.

L’altra ragione posta a sostegno del diniego consisterebbe nell’asserito contrasto dell’opera da realizzare con il P.R.G., che avrebbe stabilito una zona di inedificabilità assoluta nella fascia di 30 m dal tracciato autostradale. Ciò si porrebbe in insanabile conflitto con una precedente pronuncia del giudice amministrativo, che avrebbe ritenuto illegittimo il diniego, sulla scorta della particolare conformazione del tracciato stradale – posto in trincea ad una quota inferiore di 7 m rispetto al piano di campagna – e in seguito alla comunicazione delle intenzioni della Società concessionaria di non voler realizzare alcun futuro intervento nella zona.

Si è costituito in giudizio il Comune di Cinisello Balsamo, che ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando l’irricevibilità dello stesso nella parte in cui è stata impugnata la Variante al P.R.G.

Alla pubblica udienza del 5 luglio 2011, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Si può prescindere dall’esame dell’eccezione di irricevibilità di una parte del ricorso, in quanto lo stesso nel merito è infondato.

2. Con la seconda parte dell’unica censura di ricorso si sostiene l’illegittimità della ragione posta a sostegno del diniego, ossia l’asserito contrasto dell’opera prevista con il P.R.G. che avrebbe stabilito una zona di inedificabilità assoluta nella fascia di 30 m dal tracciato autostradale. Ciò si porrebbe in insanabile conflitto con una precedente pronuncia del giudice amministrativo, che avrebbe ritenuto illegittimo il diniego, sulla scorta della particolare conformazione del tracciato stradale – posto in trincea ad una quota inferiore di 7 m rispetto al piano di campagna – e in seguito alla comunicazione delle intenzioni della Società concessionaria di non voler realizzare alcun futuro intervento nella zona.

2.1. La censura è infondata.

La fascia di rispetto di 30 m prevista nel P.R.G. è stata mutuata direttamente dal Regolamento attuativo del Codice della Strada (art. 28 del D. P.R. n. 495 del 1992), cosicché la precettività della disposizione non può essere ricondotta allo strumento urbanistico comunale, ma va direttamente imputata alla normativa primaria contenuta nel Codice della Strada (art. 18 del D. Lgs. n. 285 del 1992) e nelle fonti ad essa equiparabili (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, II,15 febbraio 2006, n. 89).

Di conseguenza, come affermato da recente giurisprudenza, che il Collegio condivide, “il vincolo di inedificabilità gravante sulla fascia di rispetto autostradale ha carattere assoluto e prescinde dalla caratteristiche dell’opera realizzata, in quanto il divieto di costruzione sancito dall’art. 9 della l. n. 729/1961 e dal successivo d.m. n. 1404/1968 non può essere inteso restrittivamente al solo scopo di prevenire l’esistenza di ostacoli materiali suscettibili di costituire, per la loro prossimità alla sede autostradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico e alla incolumità delle persone, ma appare correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all’occorrenza, dal concessionario, per l’esecuzione dei lavori, per l’impianto dei cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza limiti connessi alla presenza di costruzioni. Cosicché le distanze previste vanno osservate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale (Cass. civ., n. 6118/1995) o che costituiscano mere sopraelevazioni (Cass. civ., n. 193/1987) o che, pur rientrando nella fascia, siano arretrate rispetto alle opere preesistenti” (T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 14 marzo 2011, n. 1461; altresì, ex multis, Cassazione civile, II, 3 novembre 2010, n. 22422; Consiglio di Stato, IV, 14 aprile 2010, n. 2076).

2.2. Ad abundantiam, va precisato che la pronuncia di questo Tribunale n. 553/95, che potrebbe essere in tesi favorevole alla ricorrente, è stata emanata sotto il vigore della precedente disciplina e quindi non risulta conferente e trasferibile al caso di specie.

2.3. Trattandosi, quindi, di provvedimento fondato su una pluralità di motivazioni, idonea ciascuna, singolarmente intesa, a fondarne la legittimità, l’accertata immunità da vizi di una di esse determina la reiezione del ricorso (cfr. Consiglio di Stato, IV, 13 luglio 2011, n. 4261).

3. Le spese di giudizio possono essere compensate, attesa la risalenza della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 5 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Elena Quadri, Presidente FF

Ugo De Carlo, Referendario

Antonio De Vita, Referendario, Estensore





L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE










DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)