TAR Toscana, Sez. II, n. 1257, del 14 luglio 2014
Urbanistica.Illegittimità parere sfavorevole della conferenza dei servizi per l'ammodernamento dell'assetto produttivo dell'impianto di stoccaggio di oli minerali

Con tutta evidenza gli interventi progettati (eliminazione di due serbatoi esterni esistenti e sostituzione della relativa capacità di stoccaggio con serbatoi più piccoli e completamente interrati) rientrano nella tipologia della manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art. 23, 2° comma delle N.T.A. al R.U. del Comune di Pistoia e dell’art. 3, 1° comma lett. b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in quanto integranti la rinnovazione e sostituzione di parti anche strutturali degli edifici. Anche ove si dovesse concludere per una lettura più atomistica della disposizione, l’intervento rientrerebbe comunque nella cornice massima dell’art. 24 delle N.T.A. allegate al nuovo R.U. del Comune di Pistoia, in quanto concretizzante l’eliminazione di <<interventi incongrui>> come i serbatoi, con conseguenziale (ed indiscutibile) riduzione dell’impatto ambientale dell’impianto. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01257/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01340/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1340 del 2013, proposto da: 
Magigas Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Cecchi, con domicilio eletto presso Alessandro Cecchi in Firenze, via Masaccio 172;

contro

Comune di Pistoia in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Vito Papa, Federica Paci, con domicilio eletto presso - Studio Legale Lessona in Firenze, via dei Rondinelli n. 2; 
Agenzia delle Dogane, Ufficio delle Dogane di Prato e Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pistoia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4; 
Provincia di Pistoia in persona del Presidente pro tempore, Asl 3 - Pistoia, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Toscana, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Toscana Dipartimento di Pistoia, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale 795 del giorno 8 agosto 2013 (prot. 117798) emessa dal Dirigente della Provincia di Pistoia con la quale è stato dichiarato negativamente concluso il procedimento in Conferenza dei servizi;

- del verbale della Conferenza dei servizi del 22 luglio 2013 dove i vari partecipanti, all'unanimità, hanno espresso parere negativo alla realizzazione di opere di manutenzione straordinaria e per l'ammodernamento dell'assetto produttivo dell'impianto di stoccaggio di oli minerali del Comune di Pistoia della società Magigas spa, per preteso contrasto con le previsioni urbanistiche comunali;

- del Regolamento Urbanistico del Comune di Pistoia, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale 35 del 10.3.2010 ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 17.4.2013, di cui l'avviso di avvenuta approvazione pubblicato sul Burt n. 24 del 12.6.2013, compresi gli atti del procedimento e le deliberazioni del Consiglio Comunale di Pistoia con le quali sono state controdedotte le osservazioni presentate dalla ricorrente;

- di ogni altro atto, comunque connesso, anche se incognito alla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pistoia, di Agenzia delle Dogane Ufficio delle Dogane di Prato e di Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pistoia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2014 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La Magigas s.p.a. è titolare di un deposito fiscale di oli minerali sito in Pistoia, località Chiesina Montalese, via di Cafaggio n. 23; in data 18 giugno 2013, presentava, all’Amministrazione provinciale di Pistoia, domanda di autorizzazione unica ai sensi della l.r. 39 del 2005, finalizzata alla realizzazione di <<opere di manutenzione straordinaria per l’ammodernamento dell’impianto produttivo>>, consistenti, in buona sostanza (si veda, a questo proposito, la relazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione unica) nell’eliminazione di due serbatoi esterni esistenti (precisamente, un serbatoio con capacità di 400 metri cubi e una cisterna con capacità di 1000 metri cubi) e nella sostituzione della relativa capacità di stoccaggio con serbatoi più piccoli e completamente interrati.

Nella conferenza di servizi del 22 luglio 2013, il rappresentante del Comune di Pistoia esprimeva parere contrario all’intervento, evidenziando un contrasto con l’attuale destinazione dell’area ad edilizia residenziale pubblica e l’impossibilità di riportare l’intervento proposto dalla ricorrente (qualificato in termini di ristrutturazione edilizia) alla previsione dell’art. 119 delle N.T.A. al Regolamento urbanistico del Comune (che consente, sugli immobili legittimamente preesistenti sull’area in discorso, la realizzazione di interventi fino al restauro scientifico); la conferenza di servizi si concludeva pertanto con un parere sfavorevole dettato dall’opposizione del Comune di Pistoia (gli altri apporti consultivi erano, infatti, favorevoli) e, di conseguenza, il Dirigente del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Pistoia, dichiarava, con determinazione 8 agosto 2013 det. 795 prot. 117798, la negativa conclusione del procedimento.

Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dalla società ricorrente per: 1) violazione degli artt. 23, 24, 119 delle N.T.A. al R.U. del Comune di Pistoia, nonché dell’art. 3 del D.P.R. 380 del 2001, eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei fatti; 2) illegittimità derivata, illegittimità dell’art. 119 delle N.T.A. al R.U. del Comune di Pistoia per violazione dei diritti quesiti, violazione del principio di irretroattività delle previsioni urbanistiche; 3) eccesso di potere per illegittimità manifesta, violazione art. 42 della Costituzione; 4) eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti manifestazioni.

Si costituiva in giudizio il Comune di Pistoia, controdeducendo sul merito del ricorso; si costituivano altresì in giudizio l’Agenzia delle Dogane ed il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pistoia, evidenziando solo di aver rilasciato pareri favorevoli all’intervento.

Con ordinanza 7 novembre 2013 n. 562, la Sezione accoglieva definitivamente l’istanza cautelare proposta con il ricorso, sulla base della seguente motivazione: <<considerato che gli interventi edilizi che la ricorrente ha interesse a realizzare si atteggiano come mera sostituzione di impianti tecnici già esistenti e per di più, attraverso il loro interramento, riducono l’impatto visivo e la volumetria in essere, risultando peraltro finalizzate alla prosecuzione dell’attività già in precedenza autorizzata; che, pertanto, essi appaiono compatibili con la destinazione urbanistica impressa alla zona dall’art. 119 delle NTA del nuovo strumento di pianificazione territoriale del Comune>>.

Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

Come già rilevato in sede cautelare (T.A.R. Toscana, sez. II, ord. 7 novembre 2013 n. 562), l’art. 119 delle N.T.A. allegate al nuovo R.U. del Comune di Pistoia ammette, con riferimento agli <<immobili ..(ed alle) destinazioni d’uso esistenti e legittimati alla data di adozione del presente Regolamento urbanistico, in quanto rispondenti alla normativa vigente al momento della loro realizzazione, qualora risultino in contrasto con il presente Regolamento Urbanistico>> (come l’impianto gestito dalla ricorrente, legittimamente realizzato, ma oggi non più conforme alla nuova destinazione dell’area ad edilizia residenziale pubblica), la possibilità di <<essere oggetto di trasformazioni fino al restauro e risanamento conservativo di tipo Rs1>>.

Con tutta evidenza, gli interventi progettati dalla ricorrente (eliminazione di due serbatoi esterni esistenti e sostituzione della relativa capacità di stoccaggio con serbatoi più piccoli e completamente interrati) rientrano nella tipologia della manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art. 23, 2° comma delle N.T.A. al R.U. del Comune di Pistoia e dell’art. 3, 1° comma lett. b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in quanto integranti la rinnovazione e sostituzione di parti anche strutturali degli edifici.

Sotto il profilo sistematico, il riferimento operato dall’art. 119 delle N.T.A. allegate al nuovo R.U. del Comune di Pistoia a possibili trasformazioni dell’immobile <<fino al restauro e risanamento conservativo di tipo Rs1>> deve poi essere ritenuta comprensivo anche degli interventi (come la manutenzione straordinaria che ci occupa) ritenuti, dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dallo strumento urbanistico del Comune, di minore impatto rispetto agli interventi (restauro e risanamento conservativo di tipo Rs1) che vengono ad integrare il limite massimo invalicabile della facoltà di trasformazione dell’immobile.

Del resto, anche ove si dovesse concludere per una lettura più atomistica della disposizione, l’intervento rientrerebbe comunque nella cornice massima dell’art. 24 delle N.T.A. allegate al nuovo R.U. del Comune di Pistoia (relativo agli interventi di restauro e risanamento conservativo), in quanto concretizzante l’eliminazione di <<interventi incongrui>> come i serbatoi, con conseguenziale (ed indiscutibile) riduzione dell’impatto ambientale dell’impianto.

Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento del verbale della conferenza di servizi del 22 luglio 2013 e della determinazione 8 agosto 2013 det. 795 prot. 11779 del Dirigente del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Pistoia; l’accoglimento della censura permette di prescindere dall’esame delle censure ulteriormente articolate dalla ricorrente con riferimento al R.U. del Comune di Pistoia, espressamente qualificate come subordinate.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del Comune di Pistoia (che ha originato, con la propria opposizione, l’intera vicenda); sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio nei confronti delle altre Amministrazioni intimate, che si sono limitate a prendere atto dell’opposizione del Comune di Pistoia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l'effetto, dispone l’annullamento del verbale della conferenza di servizi del 22 luglio 2013 e della determinazione 8 agosto 2013 det. 795 prot. 11779 del Dirigente del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Pistoia.

Condanna l’Amministrazione comunale di Pistoia alla corresponsione in favore del ricorrente della somma di € 3.000,00 (tremila/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese del giudizio.

Compensa le spese di giudizio nei confronti delle altre Amministrazioni intimate in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Carlo Testori, Consigliere

Luigi Viola, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)