TAR Lazio (LT), Sez. I, n. 523, del 7 giugno 2013
Urbanistica.Illegittimità SCIA, necessità del permesso di costruire per gabbiotto guardiania

E’ illegittima la realizzazione con SCIA di un manufatto consistente in struttura amovibile in legno (guardiania) avente superficie di mq. 8, per il servizio di vigilanza notturna delle imbarcazioni ormeggiate, per la destinazione impressagli, è strumentale all’attività d’impresa (concessione demaniale marittima punto d’ormeggio per le imbarcazioni da diporto), che non può in alcun modo definirsi temporanea. (Segnalazione e massima a cura di F. albanese)

N. 00523/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00169/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 169 del 2012, proposto dalla 
Santamaria S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. Marco Vagnani, rappresentata e difesa dagli avv.ti Jessica Quatrale ed Alfredo Zaza D’Aulisio e con domicilio ex lege stabilito presso la Segreteria del T.A.R., in Latina, via A. Doria n. 4

contro

Comune di Gaeta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Daniela Piccolo e con domicilio ex lege stabilito presso la Segreteria del T.A.R., in Latina, via A. Doria n. 4

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- della nota del Comune di Gaeta prot. n. 60985 del 9 dicembre 2011, recante diffida ad eseguire i lavori di cui alla segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) n. 38/2011, prot. n. 45738 del 14 settembre 2011;

- di ogni altro atto antecedente o consequenziale comunque connesso.



Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla società ricorrente;

Viste la memoria di costituzione e difensiva del Comune di Gaeta e la documentazione allegata;

Vista l’ordinanza n. 102/2012 del 22 marzo 2012, con cui è stata respinta l’istanza cautelare;

Viste la memoria difensiva, la memoria di replica e l’ulteriore documentazione della ricorrente;

Vista, altresì, la memoria di replica del Comune di Gaeta;

Visti tutti gli atti della causa;

Nominato relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 aprile 2013 il dott. Pietro De Berardinis;

Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue



FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, Santamaria S.r.l., espone di essere titolare di concessione demaniale mar ittima del 23 luglio 2009, rilasciatale dall’Autorità Portuale di Civitavecchia per tenere in Gaeta, nella località di S. Erasmo, Molo Sanità, un punto d’ormeggio per le imbarcazioni da diporto.

1.1. La società esponente, avendo l’intenzione di installare temporaneamente sull’area demaniale in concessione una struttura amovibile in legno (guardiania), avente superficie di mq. 8, per il servizio di vigilanza notturna delle imbarcazioni ormeggiate, acquisite l’autorizzazione paesaggistica, quella doganale e quella dell’Autorità Portuale di Civitavecchia, presentava al Comune di Gaeta in data 14 settembre 2011 una S.C.I.A. (n. 38/2011) per installare detta struttura.

1.2. Con nota prot. n. 60985 del 9 dicembre 2011, tuttavia, il Comune di Gaeta diffidava la società dall’eseguire i lavori oggetto della citata S.C.I.A., in quanto l’intervento: a) non sarebbe compreso nell’ambito applicativo dell’art. 22 del d.P.R. n. 380/2001; b) si porrebbe in contrasto con le norme urbanistico-edilizie vigenti; c) contrasterebbe con la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi del 15 aprile 2005, la quale, con riferimento al progetto di riqualificazione del Molo Sanità, ha prescritto che il molo sia mantenuto libero da ogni attrezzatura fissa, mobile e dai natanti, e sia interessato unicamente dal transito pedonale, per consentire il libero accesso a chiunque in tutte le sue parti, inclusa la scogliera.

2. Avverso la suddetta diffida (inibitoria) del Comune, è insorta la società esponente, impugnandola con il ricorso indicato in epigrafe e chiedendone l’annullamento, previa sospensione.

2.1. A supporto del gravame, la società ha dedotto le seguenti censure:

- violazione di legge ed eccesso di potere, poiché erroneamente la P.A. avrebbe ritenuto la struttura per cui causa non rientrante nell’ambito applicativo dell’art. 22 del d.P.R. n. 380/2001, senza tenere conto del fatto che trattasi di struttura temporanea, amovibile e di facile rimozione;

- eccesso di potere, violazione di legge, incompetenza, in quanto non sarebbe spettata al Comune di Gaeta la verifica (di competenza dell’Autorità Portuale) della compatibilità della guardiania con le prescrizioni della Conferenza di Servizi del 15 aprile 2005; inoltre, la verifica eseguita dal Comune sarebbe illegittima per non aver tenuto conto del tempo trascorso dalla Conferenza di servizi de qua e per non aver effettuato la comparazione degli interessi nei riguardi dell’attività economica svolta dalla ricorrente. Da ultimo, sarebbe illegittima l’affermazione del contrasto della guardiania con le norme urbanistico-edilizie vigenti, per non avere il Comune né indicato le norme violate, né tenuto conto del carattere temporaneo della struttura.

2.2. Si è costituito in giudizio il Comune di Gaeta, depositando memoria difensiva con la quale ha eccepito l’infondatezza del gravame, di cui ha chiesto la reiezione, previa reiezione della domanda cautelare.

2.3. Nella Camera di consiglio del 22 marzo 2012 il Collegio, ritenuta l’istanza cautelare sprovvista di periculum in mora, con ordinanza n. 102/2012 l’ha respinta.

2.4. In vista dell’udienza di merito la ricorrente ha depositato memorie conclusive e di replica, con ulteriore documentazione, insistendo per l’accoglimento del ricorso. Anche il Comune ha depositato memoria di replica, opponendosi alle domande attoree.

2.5. All’udienza pubblica del 4 aprile 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Il ricorso è infondato.

3.1. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato risulta sorretto da una pluralità di motivazioni autonome: alla fattispecie è perciò applicabile l’insegnamento della giurisprudenza consolidata (cfr., ex plurimis, T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 10 febbraio 2011, n. 240; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 12 aprile 2010, n. 1923; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 26 gennaio 2010, n. 949), anche di questa Sezione (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 8 marzo 2012, n. 197), secondo cui, ove venga impugnato un provvedimento amministrativo sorretto da una pluralità di motivazioni, ai sensi del “principio di resistenza”, la validità anche di una sola delle argomentazioni autonomamente poste a fondamento del provvedimento stesso è sufficiente di per sé a sorreggerne il contenuto e quindi il venir meno di un’altra motivazione non potrà determinare l’annullamento del predetto provvedimento.

3.2. Ciò premesso, nel caso in esame si può prescindere dall’analisi delle motivazioni della diffida impugnata imperniate sul contrasto del manufatto oggetto della S.C.I.A. inibita con le vigenti norme urbanistico-edilizie, nonché sul suo contrasto con le prescrizioni della Conferenza di Servizi del 15 aprile 2005. Tale diffida, infatti, è sorretta da ulteriore ed autonoma motivazione, avente ad oggetto l’impossibilità di far rientrare il manufatto in esame nell’ambito applicativo della S.C.I.A. ex art. 22 del d.P.R. n. 380/2001 e, ad avviso del Collegio, si tratta di motivazione esente da censure, essendo assoggettato il manufatto stesso non a S.C.I.A., ma a permesso di costruire.

3.3. Ed invero, sostiene la ricorrente che il Comune non avrebbe considerato il carattere temporaneo e la facile amovibilità del manufatto oggetto della S.C.I.A., rimuovibile in qualsiasi momento dietro semplice richiesta della P.A., come prescritto dall’Autorità Portuale nell’autorizzazione rilasciata ex art. 24 reg.nav.mar., tenuto anche conto della temporaneità della concessione demaniale dell’area su cui è prevista la sua installazione. Sul punto la ricorrente richiama, a sostegno delle sue tesi, diverse circolari del Ministero della Marina Mercantile (poi dei Trasporti).

3.4. Al riguardo si deve, peraltro, osservare che, secondo la giurisprudenza consolidata, il concetto di nuova costruzione, sottoposta perciò a permesso di costruire, si riferisce ad interventi che attuano una trasformazione del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere dai materiali utilizzati e dalla minore o maggiore amovibilità delle opere (cfr. C.d.S., Sez. V, 12 giugno 2006, n. 3490; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-quater, 14 gennaio 2009, n. 174; id., 23 novembre 2007, n. 11679); in questa prospettiva, la natura precaria di un intervento edilizio deve essere valutata non già in riferimento ai connotati della struttura e dei materiali utilizzati, ma alle esigenze ed utilità che la struttura medesima è destinata obiettivamente a soddisfare (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-quater, n. 174/2009, cit.). Si è altresì sottolineato che produce trasformazione urbanistica ogni intervento che alteri in maniera rilevante e duratura lo stato del territorio, a nulla rilevando l’eventuale precarietà strutturale (e l’amovibilità), ove ad essa non si accompagni un uso assolutamente temporaneo e per fini contingenti e specifici (v. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 10 giugno 2010, n. 2406). I requisiti per poter definire precaria una costruzione sono stati quindi individuati: a) nella destinazione obiettiva, rivolta ad una necessità contingente, b) nell’intenzione originaria di rimuovere la struttura al venir meno della necessità del soddisfacimento dell’esigenza temporanea, c) nella provata esistenza di un rapporto di strumentalità della struttura con la situazione di necessità temporanea (C.G.A.R.S., Sez. giurisd., 29 marzo 2010, n. 425). La precarietà va, dunque, valutata a prescindere dalla temporaneità della destinazione soggettivamente impressa dal costruttore e dalla maggiore o minore amovibilità delle parti che compongono l’opera, ma considerando quest’ultima alla luce della sua obiettiva ed intrinseca destinazione naturale, che ne indichi l’uso oggettivamente precario e temporaneo (T.A.R. Toscana, Sez. III, 16 maggio 2012, n. 943; v., altresì, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 9 marzo 2011, n. 644).

4. Andando ad applicare il suesposto insegnamento giurisprudenziale al caso ora in esame, ritiene il Collegio che, ad onta delle affermazioni contenute nel ricorso, il manufatto che la ricorrente intende realizzare non possa in alcun modo definirsi precario e temporaneo e, così, escluso dall’obbligo del previo rilascio del permesso di costruire. Invero tale manufatto, per la destinazione impressagli (per il servizio di vigilanza notturna delle imbarcazioni ormeggiate), è strumentale all’attività di impresa esercitata dalla ricorrente, come, del resto, pacificamente ammesso da quest’ultima: attività che non può in alcun modo definirsi temporanea. Né, in contrario, potrebbe invocarsi la temporaneità della concessione demaniale, scaduta il 31 dicembre 2012 ma evidentemente rinnovata, anche perché la reiterazione della concessione medesima esclude la provvisorietà della struttura, ma ne conferma la strumentalità rispetto ad esigenze ed utilità non temporanee, né precarie.

4.1. In definitiva, pertanto, poiché l’ora vista motivazione del provvedimento impugnato si appalesa in grado di sorreggere la legittimità dell’atto, giustificando adeguatamente la decisione assunta dalla P.A., il provvedimento stesso resiste all’impugnazione, che va quindi respinta.

5. Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti, attese le particolarità della fattispecie esaminata e la meritevolezza degli interessi fatti valere dalla società ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione staccata di Latina (Sezione I^), così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Latina, nella Camera di consiglio del giorno 4 aprile 2013, con l’intervento dei magistrati:

Antonio Massimo Marra, Presidente FF

Roberto Maria Bucchi, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)