TAR Lazio (LT), Sez. I, n. 568, del 18 giugno 2013
Urbanistica. Pergolato realizzabile con DIA

Può qualificarsi come “pergolato” realizzabile con semplice D.I.A. soltanto un manufatto costituito da una struttura leggera di legno e con funzione di sostegno per piante rampicanti o per teli, il quale così realizzi un’ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni, destinate ad un uso del tutto momentaneo. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00568/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00265/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 265 del 2010, proposto da: Mario Angelo Rocca, rappresentato e difeso dagli avv.ti Annalisa Parente e Claudia Palombo, con i quali domicilia, ex lege, presso la Segreteria di questa Sezione in Latina, via A. Doria, 4;

contro

Comune di Casalvieri, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Sandro D'Agostini, con il quale domicilia, ex lege, presso la Segreteria di questa Sezione in Latina, via A. Doria, 4;

per l'annullamento

dell’ordinanza di sospensione lavori n. 1 dell’11 gennaio 2010;

dell’ordinanza di demolizione n. 2 del 15 febbraio 2010;.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Casalvieri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2013 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

L’odierno ricorrente, sig. Angelo Mario Rocca, espone di essere proprietario, in Casalvieri, dell’immobile sito in via Purgatorio 19 adibito ad uso residenziale e distinto al catasto fabbricati, al foglio n. 1, particella n. 852 sub. 7, nonché di un terreno adiacente distinto in catasto terreni, al foglio 1, particella 853, sul quale insiste l’opera oggetto delle ordinanze impugnate.

L’esponente precisa che l’opera predetta andrebbe qualificata come pertinenza dell’immobile principale.

A seguito di sopralluogo volto alla verifica della rispondenza alle norme di legge di regolamento dell’attività urbanistico edilizia, gli agenti della polizia municipale, in esito alla ispezione accertavano che l’opera sarebbe stata realizzata in assenza del permesso di costruire in violazione dunque delle disposizioni del testo unico dell’edilizia.

Avverso l’ora viste ordinanze è insorto l’esponente, impugnandole con il ricorso indicato in epigrafe e chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione.

A sostegno del gravame ha dedotto, con un unico motivo, le doglianze di violazione di legge ed eccesso di potere per illogicità del provvedimento tenuto conto che l’opera contestata è stata realizzata in zona periferica, priva di pregi architettonici, annoverata per altro tra le opere precarie di cui all’art. 22 del d.p.r n. 380/01.

Il comune di Casalvieri si è costituito in giudizio resistendo all’impugnativa.

Con ordinanza numero 165 emessa nella camera di consiglio del 15 aprile 2010 il collegio accoglieva la proposta domanda incidentale di sospensione.

All’udienza del 23 maggio 2013 la causa è stata trattenuta sentenza.

DIRITTO

Con il presente ricorso il deducente lamenta innanzitutto che, in relazione alla natura dell’opera in oggetto - ossia, come specificato nel verbale dagli organi accertatori: …. della struttura in ferro in sostituzione della vecchia strutture in legno, realizzata su un battuto di cemento preesistente … Aperta tutti e quattro i lati e priva di copertura… - non sarebbe stata necessaria la richiesta di permesso di costruire , tenuto conto della conformazione e delle modeste dimensioni del manufatto.

Osserva, anzitutto, che per quanto riguarda l’ordinanza di sospensione dei lavori il ricorso deve ritenersi improcedibile, avendo l’ordinanza stessa perso efficacia per decorrenza del prescritto termine legale.

In merito all’ordinanza di demolizione il Collegio reputa opportuno far richiamo all’insegnamento della giurisprudenza secondo cui: può ritenersi sottratta al regime del permesso di costruire, qualora la conformazione e le modeste dimensioni rendono evidente il suo inserimento con finalità di riparo e protezione anche da agenti atmosferici, reso si necessario dalle esigenze imposte dall’uso di struttura collegata all’immobile abitato principale cui accede (TAR Campania sez II 12.2.2007, n. 999).

Analogamente: le strutture aperte su ogni lato non comportano la realizzazione di nuova volumetria e costituiscono opere di carattere accessorio, non richiedente il permesso di costruire (TAR Piemonte I 12.6.2002, n. 1205).

In ogni caso quand’anche non si volesse accedere alla tesi proposta dalla difesa del ricorrente tesa a ricondurre l’opera in questione all’attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del TU sull’edilizia, si tratterebbe in ogni caso di manufatto non comportante aumenti di volumetria ed avente carattere pertinenziale, pertanto realizzabile attraverso semplice D.I.A., in assenza della quale l’unica sanzione applicabile sarebbe quella pecuniaria.

Sul punto si richiama l’insegnamento della giurisprudenza più recente, per cui va qualificato come intervento di nuova costruzione, ex art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, la realizzazione di un “pergolato” con pilastri e travi di legno di importanti dimensioni, che rendano la struttura solida e robusta e lascino intendere una permanenza prolungata nel tempo del manufatto stesso, potendo qualificarsi come “pergolato” realizzabile con semplice D.I.A. soltanto un manufatto costituito da una struttura leggera di legno e con funzione di sostegno per piante rampicanti o per teli, il quale così realizzi un’ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni, destinate ad un uso del tutto momentaneo (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 marzo 2011, n. 1746).

Nel caso di specie, come emerge dalla documentazione fotografica prodotta, l’opera, aperta su tre lati, appare di dimensioni per vero modeste.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato improcedibile con riferimento all’ordinanza di sospensione lavori; laddove, deve essere accolto con riferimento all’ordinanza di demolizione.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

lo dichiara improcedibile, con riferimento all’ordinanza di sospensione;

lo accoglie con riferimento all’ordinanza di demolizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Santino Scudeller, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)