TAR Piemonte, Sez. II, n. 1200, del 15 novembre 2013
Urbanistica.Sopraelevazione e necessità assenso del confinante

L’articolo 10 delle NTA del PRG del Comune di Bardonecchia fa riferimento ad una nozione ampia di sopraelevazione, nella quale rientrano (ai soli fini della deroga alla distanza minima dal confine, previo consenso del proprietario confinante) sia gli interventi di ristrutturazione edilizia in senso stretto (anche mediante integrale demolizione e ricostruzione, a parità di volume), sia gli interventi di ampliamento dell’edificio esistente (mediante addizione volumetrica al corpo di fabbrica esistente, ovvero mediante demolizione e ricostruzione in ampliamento e con maggiore altezza). In entrambi i casi, la sopraelevazione a ridosso del confine di proprietà è condizionata all’assenso del proprietario confinante e non residuano margini di discrezionalità per l’amministrazione, in sede di esame della domanda di permesso di costruire. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01200/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00193/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 193 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Guido Ghibaudi e Sandra Ghibaudi, rappresentati e difesi dall’avv. Riccardo Viriglio, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Luigi Mercantini, 5;

contro

Comune di Bardonecchia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Occhiena e Lucia Carrozza, con domicilio eletto presso il primo in Torino, via Gaspare Gozzi, 5;

nei confronti di

Maria Sole Cayre ed Emilio Minni, rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco Casavecchia e Anna Casavecchia, con domicilio eletto presso il loro studio in Torino, via Paolo Sacchi, 44;

per l'annullamento

- dell’atto del Comune di Bardonecchia 21 novembre 2011 prot. n. 19682, con cui si è comunicato ai ricorrenti il parere della Commissione edilizia comunale reso in data 10 novembre 2011, favorevole al rilascio del permesso di costruire per l’intervento di demolizione e ricostruzione del fabbricato di loro proprietà in Bardonecchia – via Montello n. 43, ma con la seguente condizione: “con riferimento al combinato disposto dell’art. 877 del C.C. e del punto 1.7, art. 10 delle NTA, in forza della sopraelevazione del fabbricato rispetto all’esistente, si richiede assenso del vicino confinante in aderenza”;

- del parere reso dalla Commissione edilizia comunale di Bardonecchia in data 10 novembre 2011;

- del provvedimento del Comune di Bardonecchia 18 maggio 2012 prot. n. 6783, con cui si è comunicato ai ricorrenti il definitivo diniego al rilascio di permesso di costruire;

- nonché per l’accertamento dell’inesistenza dell’obbligo in capo ai ricorrenti di ottenere l’assenso dei proprietari dell’edificio confinante in aderenza;

- per la condanna del Comune di Bardonecchia al risarcimento dei danni;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bardonecchia e di Maria Sole Cayre ed Emilio Minni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2013 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

I ricorrenti Guido Ghibaudi e Sandra Ghibaudi sono proprietari di una villa unifamiliare in Bardonecchia – via Montello n. 43, posta in aderenza ad altra villa di proprietà dei controinteressati Maria Sole Cayre ed Emilio Minni (entrambe ricadenti in zona B di completamento, secondo il vigente strumento urbanistico comunale).

Espongono di aver richiesto al Comune di Bardonecchia, con istanza del 31 agosto 2011, il permesso di costruire per la demolizione integrale dell’edificio esistente su tre livelli fuori terra (di complessivi mc 995,18) e la successiva ricostruzione di un nuovo edificio residenziale su quattro livelli (per complessivi mc 1334,54 con innalzamento di circa m 2,90 a muratura cieca), incrementando la superficie ed il volume esistenti e mantenendo sul lato est il fronte in aderenza con l’edificio di proprietà dei controinteressati.

Impugnano il provvedimento di diniego, motivato in relazione al disposto degli artt. 10.1.7. e 13.7. delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore, che rispettivamente dispongono: “Nel caso di sopraelevazioni è possibile derogare alla verifica della distanza minima dai confini, mantenendo il filo esterno del fabbricato, qualora venga acquisito l’assenso del vicino confinante” e “Le costruzioni a confine sono consentite, nel rispetto della distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate, quando gli strumenti urbanistici di dettaglio prevedano costruzioni a schiera. Inoltre per accordo tra i vicini potranno essere abbinate due costruzioni a cavallo del confine di proprietà; in tali casi l’edificazione dovrà comunque avvenire con architettura unitaria. Qualora preesista una costruzione sul confine, il Sindaco potrà di volta in volta, sentita la Commissione Edilizia, valutare se sia ammissibile o meno l’abbinamento dei fabbricati”.

Deducono motivi così riassumibili:

1) violazione degli artt. 10 e 13 delle n.t.a. del piano regolatore comunale, violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione: l’intervento progettato sarebbe qualificabile non come sopraelevazione di edificio esistente, bensì come demolizione e sostituzione con nuovo edificio, da realizzarsi a maggiore altezza ed in aderenza a quello confinante, ed il Comune in ogni caso avrebbe omesso di motivare sulle osservazioni presentate a seguito del preavviso di diniego;

2) violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per disparità di trattamento: il Comune avrebbe diversamente provveduto su analogo intervento di ristrutturazione e sopraelevazione, effettuato dai controinteressati nell’anno 2000.

Chiedono inoltre la condanna del Comune al risarcimento del danno ingiusto.

Si sono costituiti il Comune di Bardonecchia ed i controinteressati Maria Sole Cayre ed Emilio Minni, eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendone il rigetto nel merito.

Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 9 ottobre 2013, nella quale la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. Il Comune di Bardonecchia eccepisce l’inammissibilità del ricorso, in quanto:

- non sarebbe impugnato l’atto del 13 gennaio 2012 di comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del permesso, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990;

- non sarebbero impugnate le norme tecniche di attuazione del piano regolatore comunale, in base alle quali il Comune ha rigettato la domanda di permesso.

Entrambe le eccezioni vanno respinte.

Quanto alla prima, è invero pacifico che il preavviso di rigetto nei procedimenti ad istanza di parte, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, ha natura endoprocedimentale e non è immediatamente impugnabile, né di norma sussiste per l’interessato l’onere di impugnarlo congiuntamente al provvedimento negativo finale (cfr., per tutte: Cons. Stato, sez. IV, 12 settembre 2007 n. 4828). Nella fattispecie, comunque, i ricorrenti hanno puntualmente contestato anche il contenuto dell’atto di preavviso del 13 gennaio 2012, richiamato dal Comune per relationem nella premessa del provvedimento di diniego del 18 maggio 2012.

Quanto alla mancata impugnazione della disciplina dello strumento urbanistico comunale, va in contrario rilevato che i ricorrenti non ne chiedono la disapplicazione, né censurano il suo contenuto in materia di distanze dal confine di proprietà. Essi viceversa ne reclamano una differente interpretazione, in relazione al progetto di demolizione e ricostruzione dell’edificio di loro proprietà, e dunque nessun onere di impugnativa può riconoscersi a loro carico, neppure unitamente all’impugnativa del provvedimento di diniego che delle norme tecniche del piano regolatore fa esplicita applicazione.

2. Nel merito, il ricorso è infondato.

2.1. Il Comune ha correttamente interpretato ed applicato il combinato disposto degli artt. 10.1.7. e 13.7. delle norme tecniche di attuazione, in materia di distanza dal confine di proprietà.

E’ pacifico che l’intervento progettato dagli odierni ricorrenti ecceda i limiti della ristrutturazione edilizia la quale, come è noto, può consistere nella demolizione e ricostruzione a parità di volumetria (cfr. art. 3, primo comma, del D.P.R. n. 380 del 2001).

Tuttavia, per quanto qui interessa ed ai fini del rispetto della disciplina sulle distanze contenuta nello strumento urbanistico comunale, l’intervento va qualificato come sopraelevazione e soggiace, in particolare, alla prescrizione dell’art. 10.1.7. delle norme tecniche di attuazione (ossia alla necessità del consenso del proprietario confinante sulla deroga alla distanza minima di 5 m, purché venga mantenuto il filo esterno del fabbricato).

In questo senso, l’art. 10.1.7. fa riferimento ad una nozione ampia di sopraelevazione, nella quale rientrano (ai soli fini della deroga alla distanza minima dal confine, previo consenso del proprietario confinante) sia gli interventi di ristrutturazione edilizia in senso stretto (anche mediante integrale demolizione e ricostruzione, a parità di volume), sia gli interventi di ampliamento dell’edificio esistente (mediante addizione volumetrica al corpo di fabbrica esistente, ovvero mediante demolizione e ricostruzione in ampliamento e con maggiore altezza). In entrambi i casi, la sopraelevazione a ridosso del confine di proprietà è condizionata all’assenso del proprietario confinante e non residuano margini di discrezionalità per l’amministrazione, in sede di esame della domanda di permesso di costruire.

Diversamente opinando, si finirebbe per condizionare all’accordo tra confinanti i soli interventi di sopraelevazione in aderenza al confine che non eccedono i limiti della ristrutturazione edilizia (art. 10.1.7.), mentre il consenso del proprietario confinante diverrebbe non necessario nell’ipotesi di nuova costruzione o di incremento volumetrico a ridosso del confine (art. 13.7.). Così interpretata, la disciplina di piano regolatore sarebbe irragionevole e priva di giustificazione.

Per il profilo esaminato, l’art. 10.1.7. è norma speciale e prevalente rispetto all’art. 13.7.: la prima risulta applicabile ai casi di sopraelevazione di edificio esistente, la seconda risulta invece applicabile agli interventi di nuova costruzione in senso stretto (e non a quelli di sopraelevazione con incremento del volume), per i quali viene consentito l’abbinamento a distanza inferiore ai 5 m con modalità costruttive omogenee (previo accordo tra i proprietari confinanti ovvero, nel caso di preesistenza di una delle costruzioni sul confine, previa valutazione della Commissione edilizia comunale).

I ricorrenti, che hanno chiesto il permesso per la sopraelevazione di m 2,90 rispetto alla quota attuale, non hanno ottenuto il consenso dei proprietari dell’immobile confinante. E’ perciò legittimo il diniego opposto dal Comune, che ne ha adeguatamente motivato le ragioni nel corso del contraddittorio procedimentale.

2.2. E’ ugualmente infondato il secondo ordine di censure, con cui i ricorrenti lamentano la disparità di trattamento in relazione ad analogo intervento di sopraelevazione assentito nell’anno 2000, in favore dei controinteressati Maria Sole Cayre ed Emilio Minni.

La difesa dell’amministrazione ha replicato, al riguardo, dimostrando che la versione vigente dell’art. 10.1.7. delle norme tecniche di attuazione è stata introdotta a seguito della variante parziale al piano regolatore, approvata con delibera del Consiglio comunale del 17 novembre 2004.

All’epoca del rilascio della concessione edilizia, dunque, non era prescritta l’acquisizione del consenso del proprietario confinante.

3. La legittimità del provvedimento di diniego determina, infine, il rigetto della domanda di risarcimento del danno.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura forfetaria indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Bardonecchia e dei controinteressati Maria Sole Cayre ed Emilio Minni, nella misura di euro 2.000,00 per parte (oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Savio Picone, Primo Referendario, Estensore

Antonino Masaracchia, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)