TAR Toscana, Sez. III, n. 247, del 14 febbraio 2013
Urbanistica.Vincolo di destinazione d'uso alberghiero

E’ illegittima l’imposizione della destinazione d’uso alberghiera inerente diversi edifici disseminati a macchia di leopardo sull’intero territorio comunale, operata dallo strumento urbanistico generale al di fuori di una zonizzazione sistematica, in quanto esorbitante dai limiti naturali della funzione urbanistica, risolvendosi in realtà in una non legittima compressione della libertà d’impresa e del diritto di proprietà di cui agli artt. 41 e 42 Cost. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00247/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00154/2009 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 154 del 2009, proposto dal sig. 
Luciano Lattanzi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Gerbi, Carlo Bilanci, Fabio Colzi, con domicilio eletto presso l’avv. Fabio Colzi in Firenze, via San Gallo 76;

contro

Comune di Carrara, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Iaria, Sonia Fantoni, Marina Vannucci, con domicilio eletto presso l’avv. Domenico Iaria in Firenze, via dei Rondinelli 2; 
Regione Toscana, Provincia di Massa Carrara;

per l'annullamento

- dell'ordinanza n. 594/08 prot. 42604, notificata il 22.09.2008, avente ad oggetto la sospensione di efficacia della Denuncia di Inizio Attività n. 499/2008 volta al cambio di destinazione d'uso da albergo a residenza dell'Hotel Michelangelo;

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Carrara del 16.09.2008 n. 97 (pubblicata sul B.U.R.T. 01.10.2008 n. 40), di adozione di variante al Regolamento Urbanistico che appone il vincolo di destinazione d'uso alberghiero su due edifici, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e connessi;



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Carrara;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2013 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori F. Colzi e E. Geminara delegata da D. Iaria;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il sig. Luciano Lattanzi, quale proprietario nel centro storico di Carrara di un edificio di due piani interrati e cinque piani fuori terra nel quale ha sede l’Hotel Michelangelo, ha presentato in data 18 marzo 2008 al Comune di Carrara una d.i.a. con la quale ha comunicato che avrebbe provveduto a ricavare dall’albergo 16 unità abitative e quattro uffici. A seguito della denuncia di inizio attività suddetta l’Amministrazione comunale avviava una serie di verifiche e adottava più atti (richiesta di documenti integrativi del 3 aprile 2008, ordinanza di inibizione dei lavori n. 503/07), sino alla presentazione da parte del sig. Lattanzi di una seconda d.i.a. con il medesimo oggetto in data 9 settembre 2008, rubricata n. 499 del 2008, la quale veniva sospesa dal Comune di Carrara con l’ordinanza n. 594 del 2008. Tale ultima ordinanza sindacale ha a fondamento l’intervenuta deliberazione del Consiglio comunale n. 97 del 2008, con la quale è stata adottata una variante al Regolamento Urbanistico comunale che appone il vincolo di destinazione alberghiero anche sull’edificio di proprietà del Lattanzi, inserendolo nella sottozona D4 <turistico produttiva per attrezzature alberghiere>; l’ordinanza 594/08 sospende la d.i.a. presentata dal sig. Luciano Lattanzi evidenziando che “l’intervento di cui alla Denuncia Inizio Attività suindicata n. 499/08 prevedendo il cambio di destinazione d’uso da albergo a residenziale del fabbricato sito in Carrara Corso Rosselli denominato Hotel Michelangelo, contrasta con la nuova classificazione di tipo turistico produttivo dell’immobile stesso” di cui alla delibera consiliare n. 97 del 2008.

Il sig. Luciano Lattanzi ha gravato l’ordinanza n. 594/08 e la deliberazione consiliare n. 97 del 2008 con ricorso dinanzi al TAR della Liguria, articolando nei confronti degli atti gravati le seguenti censure:

- con il primo mezzo contesta che la deliberazione n. 97 del 2008 non sia stata preceduta dalla necessaria comunicazione di avvio del procedimento;

- con il secondo mezzo contesta la deliberazione n. 97 del 2008 laddove ha compreso l’Hotel Michelangelo, già classificato come edificio R2, nella sottozona D4 (turistica produttiva per attrezzature alberghiere), evidenziando che il Comune non può con lo strumento urbanistico generale porre vincoli di destinazione d’uso alberghiera su singoli edifici sol perché destinati ad albergo, ovunque essi siano collocati (vincolo c.d. <a macchia di leopardo>);

- con il terzo mezzo contesta la variante puntuale al Regolamento Urbanistico in quanto non adeguatamente motivata;

- con il quarto mezzo contesta l’ordinanza di inibizione alla DIA n. 594/08 per illegittimità derivata, essendo la stessa affetta dagli stessi vizi sopra evidenziati nei confronti della variante urbanistica;

- con il quinto mezzo contesta l’ordinanza inibitoria della DIA perché comunque l’inserimento dell’Hotel Michelangelo nella sottozona D4 non impedisce il cambio di destinazione d’uso dell’immobile.

Il Comune di Carrara si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.

Il TAR Liguria, con ordinanza della 1^ Sezione n. 442 del 2008 ha accolto la domanda incidentale di sospensione (sul rilievo che “appare necessario che il Comune di Carrara riesamini la propria deliberazione alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia”); con successiva ordinanza presidenziale n. 1 del 2009 il TAR Liguria, stante la presentazione di regolamento di competenza da parte del Comune di Carrara, che indica come competente il TAR Toscana, e il successivo atto di adesione del ricorrente, ha disposto la trasmissione del ricorso e degli atti del giudizio al TAR Toscana.

La causa è stata quindi radicata dinanzi a questo Tribunale, entrambe le parti avendo presentato scritti difensivi; il ricorrente con memoria depositata in data 1° giugno 2012 ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere alla luce della sopravvenuta deliberazione del Consiglio comunale di Carrara n. 142 del 2008; con memoria di replica depositata in data 14 giugno 2012 il Comune di Carrara ha rilevato che lo stralcio operato dal Consiglio comunale relativo alla destinazione degli immobili adibiti ad albergo è avvenuto “per ragioni di opportunità”, ma senza che ciò comporti il riconoscimento della fondatezza del ricorso.

Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 29 gennaio 2013, relatore il cons. Riccardo Giani, e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Evidenzia in primo luogo il Collegio che non può dirsi cessata la materia del contendere sul ricorso in esame. È vero che con la deliberazione consiliare n. 142 del 2008, di approvazione della variante urbanistica adottata con la precedente deliberazione n. 97 del 2008, il Consiglio comunale di Carrara ha deciso di “stralciare dal contenuto della presente variante la disciplina relativa a due immobili attualmente adibiti ad albergo, rappresentati dall’Hotel Michelangelo e dall’albergo sito in via Fiorino in località Turigliano”, ma ciò è avvenuto a seguito della pronuncia dell’ordinanza cautelare del TAR Liguria n. 442 del 2008 e per l’espressa necessità affermata dal Consiglio comunale di tener conto del dictum giudiziario, senza tuttavia che risulti la volontà di tale organo di condividere le valutazioni del giudice amministrativo. Non vi sono quindi le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere, rimanendo al contrario aperto il contrasto giudiziario tra le parti.

Venendo al merito del gravame, devono essere prioritariamente esaminate la seconda e quarta censura, per la loro portata assorbente. Con il secondo mezzo il ricorrente contesta la deliberazione consiliare n. 97 del 2008 – e poi con il quarto mezzo estende in via derivata il gravame all’ordinanza n. 594 del 2008 - laddove ha disposto l’inserimento dell’Hotel Michelangelo, già classificato come edificio R2, nella sottozona D4 (turistica produttiva per attrezzature alberghiere), sul rilievo che il Comune non può con lo strumento urbanistico generale porre vincoli di destinazione d’uso alberghiera su singoli edifici sol perché destinati ad albergo, ovunque essi siano collocati (vincolo c.d. <a macchia di leopardo>).

Tali censure sono fondate.

Come si legge nella Relazione tecnica alla deliberazione di adozione della variante qui contestata (cfr. doc. 13 di parte ricorrente) la correzione cartografica che ha portato all’inserimento dell’Hotel Michelangelo in zona D4 è avvenuta perché l’Amministrazione “ha dato mandato agli Uffici di effettuare una verifica sul territorio delle strutture ricettive di tipo alberghiero esistenti, con l’intento di dare una classificazione di tipo produttivo a tali immobili”, con il risultato che ovunque gli alberghi fossero situati (nel centro storico di Carrara, com’è nel caso dell’Hotel Michelangelo o in località da esso distanti,come nel caso dell’altro immobile preso in esame) gli stessi sono stati inseriti nella sottozona D4, turistica produttiva per attrezzature alberghiere. L’imposizione della destinazione alberghiera è stata quindi effettuata andando a cercare, e quindi vincolando, singoli immobili, senza aver riguardo ad un’intera zona omogenea del territorio comunale e alle specifiche esigenze ricettive che essa manifesta (come può essere per gli immobili situati nella zona contigua ad un arenile). Così facendo il Comune di Carrara ha quindi contravvenuto all’insegnamento giurisprudenziale che considera illegittima la imposizione della destinazione d’uso alberghiera inerente diversi edifici disseminati a macchia di leopardo sull’intero territorio comunale, operata dallo strumento urbanistico generale al di fuori di una zonizzazione sistematica, in quanto esorbitante dai limiti naturali della funzione urbanistica, risolvendosi in realtà in una non legittima compressione della libertà d’impresa e del diritto di proprietà di cui agli artt. 41 e 42 Cost. (Cons. Stato, sez. V, 24 ottobre 2002, n. 5856; TAR Liguria, sez. 1^, 5 aprile 2007, n. 587; id. 22 dicembre 2008, n. 2177).

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, potendo essere assorbite le ulteriori censure, con conseguente annullamento dell’ordinanza comunale di sospensione n. 594/08 e della delibera del Consiglio comunale n. 97 del 2008, limitamento alla parte contestata di apposizione del vincolo alberghiero. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati, nei sensi e limiti di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Carrara al pagamento delle spese di giudizio nei confronti del ricorrente, che liquida in € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente FF

Riccardo Giani, Consigliere, Estensore

Silvio Lomazzi, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)