Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente  

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Fracassoni attenti !
di Luca RAMACCI
Pubblicato sulla rubrica Ecolex sul La Nuova Ecologia Settembre 2006

Chiunque abbia patito i rumori provenienti da attività all’aperto come bar, discoteche ed altri esercizi simili, certamente gradirà un nuovo orientamento recentemente espresso dalla Corte di cassazione.

Da tempo ci si poneva il problema, essenzialmente pratico, dell’impossibilità di procedere, nei casi in cui i rumori sono idonei a configurare la violazione dell’articolo 659 del codice penale, al sequestro preventivo dei locali quando il disturbo non è direttamente provocato da apparecchiature o strumenti sonori, ma dalla semplice presenza degli avventori all’esterno.

La Corte aveva più volte precisato che può essere sequestrato soltanto lo strumento sonoro che provoca il rumore (ad esempio, un amplificatore) mentre la misura cautelare reale non può estendersi ai locali dai quali proviene il disturbo e dove si trova l’apparecchio che lo provoca.

La soluzione adottata si basa sulla logica: è l’apparecchio che provoca il rumore, non i locali dove è collocato.

Questa situazione oltre a determinare difficoltà nell’esecuzione dei sequestri perché, ad esempio, il gestore può agevolmente utilizzare un diverso apparecchio non sequestrato poneva anche problemi in caso di disturbo causato dalle persone che si trattengono, magari dopo aver sbevazzato abbondantemente, all’esterno del locale e che non possono essere…sequestrate.

In una recente decisione (la n. 15346 del 3 maggio scorso) la Corte ha dato una speranza agli insonni, chiarendo che la violazione dell'articolo 659 si configura mediante qualsiasi attività idonea ad arrecare disturbo al riposo ed alle occupazioni delle persone, indipendentemente dalla fonte sonora, che può quindi consistere anche nell'esercizio di un mestiere rumoroso.

Il caso esaminato dai giudici riguardava, appunto, un bar all'esterno del quale gli avventori provocavano rumori molesti.

E’ stato così ritenuto legittimo il provvedimento di sequestro preventivo dei locali purché congruamente motivato con riferimento alla specifica, stabile ed organica strumentalità della cosa sottoposta a sequestro rispetto alla attività illecita e purché risulti che venga reiterata - in caso di disponibilità della cosa - la condotta vietata.

E’ da augurarsi che questa decisione venga seguita da altre.

Diversamente, suggerisco ai gestori un sistema molto efficace adottato da un ristorante messicano di Roma per scoraggiare le intemperanze dei clienti.

Sulla porta del locale, all’interno, è affisso un cartello con scritto “Quando uscite fate piano, che vola l’acqua dal terzo piano!”. Il risultato è assicurato.

Luca RAMACCI