Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente  

Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato

Accedi al sito della rivista

 

 

Nuova pagina 2

Le ragioni dell’ambiente (responsabilità delle persone giuridiche)

Pubblicato su La Nuova Ecologia (rubrica Ecolex) novembre 2005

Nuova pagina 1

Ci avviamo verso la fine della legislatura ed ancora non si è riusciti, nonostante le numerose dichiarazioni di intenti, ad ottenere l’introduzione nel codice penale dei delitti contro l’ambiente, la cui utilità per il contrasto della criminalità ambientale è stata da più parti ricordata.

Ne è prova la mole di risultati positivi ottenuti attraverso l’introduzione dell’articolo 53bis nel “Decreto Ronchi” nel contrasto alle attività finalizzate al traffico dei rifiuti.

Penso si possa affermare che non è intenzione del legislatore contrastare, se non a parole, certe situazioni di illegalità.

La prova, tangibile, è data da alcune disposizioni da tempo in vigore.

Va premesso che le sanzioni penali sono applicabili, in base ad un principio del nostro ordinamento che stabilisce l’inapplicabilità della sanzione penali alle persone giuridiche (si dice, infatti, che “societas delinquere non potest”).

Ciò significa, in parole semplici, che se un’impresa che inquina è organizzata come società per azioni, risponderà di eventuali reati il suo amministratore (o altro soggetto delegato) e non la società che da quell’azione illecita trae profitto.

Di questa singolare situazione si è ben resa conto la Comunità Europea che aveva emanato a tale proposito specifici atti normativi.

Il nostro Paese li ha recepiti con la Legge 29 settembre 2000 n. 300 attraverso la quale è stato delegato il governo a disciplinare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica.

Con un decreto legislativo (il 2312001) il governo ha utilizzato la delega solo in parte, non prevedendo la responsabilità amministrativa di quegli enti non solo per i reati in materia di tutela dell’ambiente e del territorio, ma anche per quelli di omicidio colposo e lesioni colpose commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ovvero di tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

Si tratta di una scelta veramente singolare che molti commentatori hanno, senza mezzi termini, attribuito alle pressioni del mondo dell’impresa.

Come ci si poteva dunque aspettare da chi è attento solo alle ragioni degli imprenditori che inquinano una qualche attenzione per l’ambiente?

Le numerose sollecitazioni da parte delle associazioni di tutela ambientale e da numerosi giuristi sono sempre rimaste inascoltate.

Chissà se, magari per esigenze di campagna elettorale, qualcosa cambierà?

Luca RAMACCI