Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. II n. 2255 del 7 marzo 2024
Rifiuti.Gestione ed economia circolare
La vigente normativa in tema di gestione dei rifiuti urbani si colloca nel più ampio quadro della strategia europea in materia di rifiuti (segnata, da ultimo, dal regolamento UE 2020/852 del 18 giugno 2020), i cui obiettivi principali sono, non solo la riduzione al minimo dell’impatto negativo derivante dalla produzione dei rifiuti sulla salute umana e sull’ambiente, ma soprattutto la graduale transizione del sistema economico da un modello di sviluppo lineare e dissipativo delle risorse ambientali ad uno «circolare». L’«economia circolare» impone, sia di tornare ad utilizzare quello che si è già usato, in modo da diminuire l’«impronta ambientale» (criterio che misura la porzione di terra e di mare necessaria a rigenerare le risorse consumate da una popolazione umana) di ciò che viene immesso al consumo o prodotto, sia di progettare prodotti in modo tale che essi, al momento di trasformarsi in rifiuti organici a seguito di trattamento in appositi impianti, riportino nell’ambiente elementi che ne migliorino le qualità. Le politiche di sostenibilità ambientale (di cui i rifiuti sono un aspetto fondamentale) hanno ricevuto una specifica base costituzionale con la legge di riforma 11 febbraio 2022 n. 1. L’art. 41 Cost. (in combinato con l’art. 9 Cost.), nell’accostare dialetticamente la tutela dell’ambiente con il valore dell’iniziativa economica privata, segna il superamento del bilanciamento tra valori contrapposti all’insegna di una nuova assiologia compositiva, per cui lo sviluppo economico deve integrarsi con la necessità di preservare il primo. L’intervento pubblico si giustifica oggi, non solo in termini negativi (affinché si produca senza inquinare: art. 41, comma secondo), ma anche proattivi, nella direzione della conformazione ecologica della politica industriale (art. 41, comma terzo).
Cass. Sez. III n. 11393 del 19 marzo 2024 (UP 28 feb 2024)
Pres. Ramacci Est. Semeraro Ric. Primiceri
Urbanistica.Necessità di valutazione unitaria delle opere
La valutazione dell'opera, ai fini della individuazione del regime abilitativo applicabile, deve riguardare il risultato dell'attività edificatoria nella sua unitarietà, non potendosi considerare separatamente i singoli componenti e ciò anche ai fini della individuazione del dies a quo per la decorrenza della prescrizione
Breve compendio sulle ragioni per non aumentare i limiti elettromagnetici in Italia
di Giuseppe TEODORO
Consiglio di Stato Sez. II n. 1974 del 29 febbraio 2024
Urbanistica.Accesso agli atti relativi a vigilanza controllo ed accertamento di illeciti edilizi
Solo gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dall’obbligo di segreto nei procedimenti penali ai sensi dell’art. 329 c.p.p. Gli atti posti in essere da una pubblica amministrazione (non su delega dell’autorità giudiziaria, bensì) nell’ambito dell’attività istituzionale demandatagli dalla legge sono atti amministrativi ‒ come tali suscettibili di accesso ‒ anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti (per quanto concerne la materia edilizia, ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001) e rimangono tali pur dopo l’inoltro di una denunzia all’autorità giudiziaria.
Cass. Sez. III n. 11171 del 18 marzo 2024 (CC 14 dic 2023)
Pres. Ramacci Est. Aceto Ric. Di Pollastro
Urbanistica.Condannato destinatario dell’ingiunzione a demolire non più proprietario
Nel caso in cui il condannato, destinatario dell’ingiunzione a demolire, non sia più proprietario dell’immobile o titolare di altro diritto reale sullo stesso, l’interesse concreto e attuale all’annullamento del provvedimento deve essere dedotto in modo specifico e deve corrispondere ad un beneficio effettivo e reale derivante dall’annullamento dell’atto.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 2031 del 1 marzo 2024
Elettrosmog.Procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici
Il procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, disciplinato dall'art. 87 d.lgs. n. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche), costituisce un procedimento unico, nell'ambito del quale devono confluire anche le valutazioni edilizie, senza che debba essere attivato un secondo autonomo procedimento edilizio, in conformità delle esigenze di semplificazione procedimentale. Del resto tale conclusione trova implicito conforto nel sistema normativo: Il silenzio-assenso previsto dall'art. 87, comma 9, del d. lgs. 259 del 2003 rappresenta una fattispecie procedurale di carattere speciale che esclude l'applicazione della normativa di carattere generale di cui al d.p.r. n. 380/2001, che assorbe in sé e sintetizza anche la valutazione edilizia che presiede al titolo ed esprime la volontà del legislatore di concludere il procedimento in un termine breve, per l'evidente favore che assiste il sollecito rilascio delle autorizzazioni relative alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici.
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