Cass. Sez. III n. 11128 del 23 marzo 2021 (UP 24 feb 2021)
Pres. Di Nicola Est. Ramacci Ric. Azzalini  
Acque.Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento

La sentenza prende in esame la questione della disciplina delle acque meteoriche di dilavamento sulla quale si rilevano contrastanti opinioni in dottrina e un indirizzo giurisprudenziale non uniforme passando in rassegna  i precedenti.




RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Torino, con sentenza del 12 dicembre 2019 ha affermato la responsabilità penale di Mario Azzalini, che ha condannato alla pena dell'ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 137, commi 1 e 9 d.lgs. 152/2006 perché, secondo quanto descritto in rubrica, in qualità di amministratore unico di una società, non presentava il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche, così come previsto dall'art. 7 del DPGR n. 1\R del 20 febbraio 2006 della Regione Piemonte per un punto vendita e, al contempo, effettuava nuovi scarichi di acque reflue industriali. Segnatamente, permetteva che le acque di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne del punto di vendita e distribuzione carburanti recapitassero direttamente nella canalizzazione comunale per la raccolta delle acque meteoriche (acque bianche), in assenza di un sistema di raccolta delle acque di prima pioggia per il successivo trattamento/smaltimento (accertato in Torino, il 12 dicembre 2017).
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge, lamentando che la decisione impugnata sarebbe frutto di una parziale o, comunque, errata valutazione della documentazione prodotta, considerando che il termine per completare i lavori previsti dal piano di prevenzione e gestione sarebbe scaduto nel maggio 2020 e che di questo dato fondamentale il giudice del merito non avrebbe tenuto conto, disattendendo anche la dichiarazione del teste del Pubblico Ministero, il quale aveva specificato che la società metropolitana delle acque di Torino aveva indicato un termine di due anni per l'adeguamento dell'impianto.
Aggiunge che il Tribunale avrebbe comunque erroneamente applicato la normativa di settore, disattendendo i rilievi che erano stati formulati, nel corso della discussione, a sostegno della richiesta di assoluzione e, segnatamente, l'osservazione secondo cui le violazioni della disciplina regionale adottata per regolare le modalità di gestione, trattamento ed immissione delle acque meteoriche di dilavamento non sarebbe soggetta al regime sanzionatorio di cui all'art. 137, d.lgs.  152/2006, ciò in quanto le acque di dilavamento e di prima pioggia, quali quelle oggetto del giudizio, non sarebbero assimilabili alle acque reflue industriali e, pertanto, sarebbero soggette alla diversa disciplina specifica applicabile in ragione del combinato disposto dell'art. 113, comma 1, lett. b) e dell'art. 133, comma 9 d.lgs. 152/2006, con la conseguenza che, in caso di violazione, sarebbe applicabile la sola sanzione amministrativa pecuniaria.
Rileva, poi, che il corretto inquadramento della fattispecie avrebbe escluso anche la sussistenza dell’ulteriore condotta contestata nella seconda parte del capo di imputazione, relativa alla effettuazione di scarichi non autorizzati di acque reflue industriali, come tali non potendosi qualificare le acque meteoriche di dilavamento, peraltro in un contesto relativo ad un impianto in essere da più di venti anni.

3. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. da parte del giudice del merito, il quale, anche in questo caso, avrebbe effettuato le proprie valutazioni sulla base di un parziale e, comunque, errato apprezzamento degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale, che escluderebbero che vi sia stata una prolungata estensione temporale della condotta omissiva nonché delle modalità con le quali erano stati effettuati i controlli.
Evidenzia, a tale proposito, come l'asserito pericolo di inquinamento ambientale non sarebbe stato sussistente, considerato il contenuto dei verbali di sopralluogo, le dichiarazioni del teste ed i termini di attuazione del piano, concessi senza particolari prescrizioni o limitazioni dell'attività dell'impianto, che sarebbero invece intervenute in caso di potenziale inquinamento.
La mancata considerazione di tali dati fattuali, aggiunge, evidenzierebbe anche una carenza di motivazione.
Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.
Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
La difesa ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Occorre premettere, per un migliore inquadramento della vicenda, come risulti, dalla sentenza impugnata, che, all'esito di un controllo presso due distributori di carburanti appartenenti alla rete di distribuzione della società di cui il ricorrente è legale rappresentante, veniva riscontrata la mancata presentazione del piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne previsto dalla normativa regionale in relazione a quanto attualmente prescritto dall'art. 113, comma 3 d.lgs. 152/2006.
Si aggiunge in sentenza che l'esame dello stato dei luoghi, effettuato in occasione del controllo, aveva evidenziato che le acque di prima pioggia e quelle di dilavamento, ritenute dal giudice del merito notoriamente ricche di residui di idrocarburi, venivano convogliate direttamente nelle griglie di raccolta stradale senza alcun trattamento, in contrasto con quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento.
Rileva ancora il Tribunale che, dopo aver accertato anche presso altri enti l'assenza del piano di prevenzione e gestione delle acque, il personale ARPA impartiva all'amministratore della società, odierno ricorrente, una prescrizione tecnica ai sensi degli art. 318-ter e ss. d.lgs. 152/2006 al fine di regolarizzare le violazioni riscontrate, con invito specifico a presentare il piano in questione all'ente competente entro 60 giorni ed ottenere l'approvazione del piano entro sei mesi, adeguandosi quindi a quello così approvato.
Aggiunge il giudice del merito che le successive verifiche avevano evidenziato come l'imputato non avesse presentato il piano di prevenzione e gestione delle acque nel termine assegnato, avendolo fatto tardivamente, inoltrando l’istanza soltanto in una data successiva e, cioè, il 4 maggio 2018, ottenendo l'approvazione il successivo 28 maggio.
All'esito di tale disamina il Tribunale ha ritenuto sussistente la violazione di cui all'art. 137, comma 9 d.lgs. 152\2006 in relazione a quanto disposto dall'art. 113, comma 3 del medesimo decreto.

3. A fronte di tali considerazioni il ricorrente, nel primo motivo di ricorso, rappresenta una serie di dati fattuali che assume non correttamente valutati dal giudice del merito.
Tali censure sono tuttavia inammissibili, poiché non è consentito in questa sede di legittimità alcuna valutazione autonoma dei fatti esaminati nel giudizio di merito con argomentazioni che non presentano alcun cedimento logico manifesta contraddizione.

4. Il ricorrente, inoltre, ipotizza una non corretta lettura delle disposizioni normative applicate dal Tribunale, richiamando anche, a sostegno di tale affermazione, la giurisprudenza di questa Corte.
Ritiene il Collegio che, in relazione a tale ultima censura, sia opportuno prendere nuovamente in considerazione la questione relativa alla disciplina applicabile alle acque meteoriche di dilavamento anche in ragione delle diverse posizioni assunte, nel tempo, dalla giurisprudenza di questa Corte.

5. Le disposizioni normative che hanno rilievo in tal senso sono, in particolare, gli art. 74 e 113 del d.lgs. 152\06.
Nella sua originaria formulazione, l’art. 74, nella lettera h), definendo le “acque reflue industriali” indicava come tali “… qualsiasi  tipo  di acque reflue provenienti  da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di  produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento”
Veniva dunque operata una distinzione di natura “qualitativa” rispetto non soltanto alle acque reflue domestiche, ma anche a quelle meteoriche di dilavamento, alle quali il legislatore espressamente assimilava quelle che - evidentemente sempre sotto il profilo qualitativo – a causa del contatto con altre sostanze o materiali, diversi però da quelli specificamente correlati con il ciclo produttivo, perdevano le originarie caratteristiche e, di conseguenza, la differenza qualitativa che costituiva il discrimine con le diverse tipologie di acque diversamente disciplinate.
In altre parole, il legislatore considerava le acque meteoriche di dilavamento, in ragione della loro natura, come diverse da quelle industriali e manteneva espressamente tale distinzione anche nel caso in cui fossero contaminate per essere entrate in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, estranei al processo produttivo.
Potevano, quindi, individuarsi tre diverse tipologie di acque meteoriche di dilavamento: 1) quelle che, per l’assenza di contatti con altri materiali o sostanze, mantenevano immutata la loro originaria composizione conseguente, sostanzialmente, alla provenienza da un fenomeno naturale; 2) quelle che, avendo perduto la loro originaria composizione per essere venute a contatto con materiali e sostanze anche inquinanti non connesse con le attività svolte nello stabilimento, mantenevano, per espressa volontà del legislatore, quella “differenza qualitativa” dalle altre acque reflue che le sottraeva al più rigoroso regime previsto per i reflui industriali; 3) quelle che avevano invece perso la loro originaria natura in conseguenza del contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, connesse con l’attività esercitata nello stabilimento.   
In tale ultimo caso si poneva un problema di classificazione, che la giurisprudenza di questa Corte risolveva affermando che le acque meteoriche di dilavamento - definite come le acque piovane che, depositandosi su suolo impermeabilizzato, dilavano le superfici attingendo indirettamente i corpi recettori - non rientravano, di norma, tra le acque reflue industriali, salvo che le stesse venissero contaminate da sostanze o materiali impiegati nello stabilimento, nel qual caso erano da considerarsi come reflui industriali (Sez. 3, n. 40191 del 11/10/2007, Schembri, Rv. 238056. In precedenza era giunta alle medesime conclusioni Sez. 3, n. 33839 del 5/7/2007, Lanza, non massimata).
Nel pervenire a tale conclusione la citata pronuncia, effettuando un confronto con la disciplina previgente (rispetto alla quale si vedano, ad es., Sez. 3, n. 12186 del 30/9/1999, Bosso P, Rv. 215081; Sez. 3, n. 3077 del 17/12/2002 (dep. 2003), Zanotti, Rv. 223219; Sez. 3, n. 34377 del 22/6/2005, Germondani, non massimata) prendeva in considerazione proprio la distinzione di cui si è detto in precedenza, considerando, conseguentemente, che, rispetto al d.lgs. 152\1999, il d.lgs. 152\2006 offriva una nuova definizione, la quale, pur escludendo, come la precedente, le acque meteoriche di dilavamento dalle acque reflue industriali, precisava che dovevano intendersi per tali anche quelle contaminate da sostanze o materiali non connessi con quelli impiegati nello stabilimento, con la conseguenza che le acque meteoriche contaminate da sostanze impiegate nello stabilimento non rientravano più nel novero delle "acque meteoriche di dilavamento", essendo da considerare come reflui industriali.
La sentenza specificava, inoltre, che mentre, durante la vigenza del d.lgs. 152\1999 - stante l'intento del legislatore di espungere il più possibile dall’ambito di operatività del decreto legislativo le acque meteoriche in mancanza di apposita disciplina regionale e considerando il chiaro tenore letterale delle norma - non era più possibile l'equiparazione delle acque di dilavamento (seppure contaminate) delle aree esterne di un'azienda alle acque industriali, con il successivo d.lgs. 152\2006 le acque di dilavamento contaminate dall'attività produttiva tipica dell'insediamento da cui provengono dovevano considerarsi assimilate a quelle industriali e, in quanto tali, assoggettate al relativo regime normativo.

6. Tale soluzione interpretativa veniva successivamente ripresa da altre pronunce (v., ad es., Sez. 3 n. 4844 del 14/11/2012, Boccia, non massimata; Sez. 4, n. 43440 del 8/3/2012, Pichler, non massimata; Sez. 3, n. 12791 del 14/3/2012, Sanseverino, Rv. 252396; Sez. 3, n. 36982 del 7/7/2011, Boccia, Rv. 251301; Sez. 3, n. 36979 del 6/7/2011, Migliori, non massimata; Sez. 3, n. 40857 del 21/10/2010, Rizzi, non massimata; Sez. 3, n. 9984 del 15/1/2008, Mancini, Rv. 239066, non massimata sul punto) in alcune delle quali, secondo parte della dottrina, non si sarebbe tenuto conto delle modifiche apportate al d.lgs. 152\2006 dal d.lgs. 4\2008 o, quanto meno, non sarebbe stato espressamente specificato che, considerata la data di commissione del fatto, era stata ritenuta applicabile la normativa previgente, circostanza, quest’ultima, del tutto verosimile, tenuto conto delle date in cui erano state emesse le sentenze impugnate.
Il riferimento, riguardava, in particolare, la nuova definizione di “acque reflue industriali”, conseguente al correttivo del 2008, contenuta nell’art. 74, lett. h) d.lgs. 152\06: “qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento”, dalla quale veniva espunto il precedente riferimento alla differenza qualitativa - valorizzando quindi, secondo parte della dottrina, la provenienza del refluo ai fini della distinzione tra diverse tipologie - eliminando, altresì, quella che veniva definita come una espressa assimilazione delle acque meteoriche di dilavamento alle acque reflue industriali.
Sulla base di tali modifiche, pertanto, la dottrina riteneva esclusa dal legislatore qualsiasi equiparazione delle acque meteoriche di dilavamento a quelle reflue industriali, restando le prime unicamente disciplinate dall’art. 113 d.lgs. 152\2006, il quale attribuisce alle Regioni una specifica competenza in materia.

7. In tal senso si orientava una successiva pronuncia (Sez. 3, n. 2867 del 30/10/2013 (dep. 2014), Pieri, Rv. 258378) nella quale, richiamando il percorso argomentativo seguito dalla sentenza 40191\2007, lo riteneva non più attuale in ragione della diversa definizione di acque reflue industriali contenuta nell’art. 74, lett. h), d.lgs. 152\2006 dopo l’intervento correttivo del 2008, che non avrebbe più consentito di accomunare le acque meteoriche di dilavamento alle acque reflue industriali.
La medesima pronuncia si soffermava inoltre, ancora una volta in sintonia con una parte della dottrina, sui contenuti dell’art. 113 d.lgs. 152\2006, con il quale viene demandata alla normativa regionale la disciplina delle acque meteoriche di dilavamento ed il cui contenuto veniva analizzato, rilevando come, sotto il profilo sanzionatorio, con previsione tassativa, il comma 9 punisca in via amministrativa chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi del comma 1, lett. b), ossia la violazione delle prescrizioni o delle autorizzazioni disposte in sede regionale, mentre l'art. 137, comma 9, d.lgs. 152\2006, sanziona penalmente "chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle Regioni ai sensi dell'art. 113, comma 3", osservando, a tale proposito, che facendo tale ultima disposizione riferimento a "particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici", la condotta illecita oggetto di sanzione penale deve estrinsecarsi in un pericolo concreto e non presunto.
Va peraltro osservato che tale sentenza, alla quale, in alcuni commenti, era stato attribuito l’intento di rimediare agli errori in cui sarebbero incorse le pronunce che avevano richiamato i principi affermati in quella n. 40191\2007, non avvedendosi del mutato quadro normativo, in realtà prende in considerazione solo quest’ultima, senza alcun riferimento alle decisioni successive e senza criticarne le conclusioni, dalle quali si discostava, come si è detto, soltanto in ragione del diverso contenuto delle disposizioni applicate.

8. Tale orientamento veniva però rimeditato in una successiva decisione (Sez. 3, n. 2832 del 2/10/2014 (dep. 2015), Mele, Rv. 263173) ove, richiamata la ricostruzione effettuata in precedenza dalla sentenza Pieri ed osservato come l'art. 74 d.lgs. 152\2006, pur non offrendo una esplicita definizione delle acque meteoriche di dilavamento, le considera comunque diverse e distinte dalle acque reflue industriali e, pertanto, ad esse non assimilabili, si perveniva alla conclusione che la modifica apportata nel 2008 all’art. 74, lett. h), d.lgs. 152\06 era conseguenza di una precisa scelta del legislatore, finalizzata a manifestare l'intenzione di escludere qualunque assimilazione di acque contaminate con quelle meteoriche di dilavamento.
Si affermava, pertanto, che l'eliminazione dell'inciso nella citata disposizione non aveva affatto ampliato il concetto di "acque meteoriche di dilavamento", avendolo invece ristretto in un'ottica di maggior rigore, operando una precisa distinzione rispetto alle acque reflue industriali e domestiche, con l’ulteriore conseguenza che le acque meteoriche, comunque venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non possono essere incluse nella categoria delle acque meteoriche di dilavamento per espressa volontà di legge.  
La sentenza Mele, inoltre, individuando nelle acque meteoriche di dilavamento una categoria autonoma rispetto alle acque reflue industriali e domestiche, le definiva come quelle che “cadendo al suolo per effetto di precipitazioni atmosferiche non subiscono contaminazioni di sorta con altre sostanze o materiali inquinanti” ed escludeva, di conseguenza, ogni interferenza con la competenza regionale fissata dall'art. 113 d.lgs. 152/2006, avendo tale disposizione ad oggetto, per espresso dettato normativo, le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e le acque di lavaggio di aree esterne e tali non potrebbero considerarsi quelle contaminate (nella fattispecie presa in esame si trattava di acque meteoriche contaminate da idrocarburi provenienti da un distributore di carburanti).
La decisione veniva criticata, in più occasioni, da una parte della dottrina, ancora ritenendola non conforme al dettato normativo, il quale escluderebbe, tra l’altro, ogni possibilità di considerare le acque meteoriche di dilavamento come reflui industriali, stabilendo ora l’art. 74, lett. h) che queste ultime non debbono più “provenire”, bensì essere “scaricate” da edifici o impianti nei quali vengono svolte determinate attività (non potendosi considerare “scarico” la mera dispersione sul suolo conseguente al dilavamento) e demandando il d.lgs. 152\2006 alle regioni la specifica disciplina di tale tipologia di acque nel già citato art. 113.      
Il nuovo indirizzo interpretativo veniva successivamente richiamato (Sez. 7, n. 24337 del 5/4/2017, Galletti, non massimata) ribadendo la natura di refluo industriale delle acque meteoriche di dilavamento contaminate da materiali stoccati sul piazzale dello stabilimento dell'impresa di cui l'imputato era amministratore e direttore tecnico e, successivamente, in un caso analogo, afferente allo scarico, nel suolo e nel sottosuolo, di acque meteoriche e di dilavamento contaminate da oli minerali ed altre sostanze inquinanti provenienti da veicoli sequestrati in stato di sostanziale abbandono (Sez. 3. n. 28725 del 11/1/2018, Cannone, non massimata).
In altra occasione veniva, invece, ritenuta legittima la sanzione applicata al ricorrente per violazione del divieto di scarico sul suolo di cui all’art. 103 d.lgs. 152\2006 di acque reflue industriali, “intese come tali le acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali, in quanto le stesse, in conseguenza dello stoccaggio abusivo sui piazzali di rifiuti speciali pericolosi e non, privi di copertura ed esposti agli agenti atmosferici, finivano per riversare sul suolo i componenti inquinanti della produzione” (Sez. 3, n. 49693 del 5/7/2018, Casale, non massimata, che richiama espressamente la sentenza Mele).
Successivamente, relativamente ad un ricorso avverso un’ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza con cui era stata chiesta la revoca, per abolitio criminis, della sentenza di condanna divenuta irrevocabile a seguito dell’ordinanza di inammissibilità della Settima Sezione di questa Corte citata in precedenza (n. 24337/2017), con il quale si ipotizzava la violazione di legge e l’esistenza di un contrasto (rappresentata anche in dottrina) che avrebbe richiesto la rimessione della questione alle Sezioni Unite, interveniva altra pronuncia di questa Corte (Sez. 3, n. 6260 del 05/10/2018 (dep. 2019), Galletti, Rv. 274857), nella quale veniva dato atto della motivazione posta a sostegno della precedente pronuncia richiamando, ancora una volta, anche nei contenuti, la sentenza Mele e rilevando, in accordo con il Procuratore generale, l’inesistenza di un contrasto sul presupposto che il diverso principio di diritto affermato dalla sentenza Pieri, dopo essere stato consapevolmente superato dalla successiva sentenza Mele del 2014, non era stato più ribadito (la sentenza Galletti veniva successivamente richiamata in Sez. 3, n. 36701 del 3/7/2019, Ercolini, Rv. 277158).

9. Occorre, a questo punto, formulare alcune considerazioni ulteriori al fine di meglio inquadrare la questione che, pur presentando ancora profili non ben definiti a causa delle modalità con le quali le singole disposizioni sono state strutturate, vede ormai consolidato un indirizzo giurisprudenziale che può definirsi maggioritario e che deve essere, sostanzialmente, confermato.

10. Vanno in primo luogo considerate le differenze intercorrenti tra l’originario art. 74, lett. h) d.lgs. 152\06 e quello attuale, frutto dell’intervento correttivo operato nel 2008, perché, tenendo anche conto di quanto disposto nell’art. 113 del medesimo decreto, consentono di individuare l’ambito di operatività di tali disposizioni rispetto alle acque meteoriche di dilavamento in mancanza di una loro espressa definizione.
Deve osservarsi, a tale proposito, che, come detto in precedenza, l’art. 74, lett. h), nella prima formulazione all’atto dell’entrata in vigore del d.lgs. 152\2006 assimilava espressamente alle acque meteoriche di dilavamento anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento e, nel definire le acque reflue industriali, ne valorizzava la “provenienza” (da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni), nonché la differenza qualitativa dalle acque reflue domestiche, le quali, nella definizione contenuta nella lett. g) del medesimo articolo, sono quelle “provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche”.
Dopo l’intervento correttivo del 2008, come pure si è detto, nella definizione di acque reflue industriali è stato eliminato l’ultimo periodo, che ampliava notevolmente il novero delle acque meteoriche di dilavamento, ritenendo non rilevante la loro eventuale contaminazione estranea al processo produttivo e non vengono più considerate la (generica) “provenienza” e la “differenza qualitativa” rispetto ai reflui domestici, precisandosi che le acque reflue devono essere “scaricate” da edifici od impianti (non più “installazioni”) in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni.
Prima e dopo le modifiche, le acque meteoriche di dilavamento erano considerate, dall’art. 74 lett. h), solo al fine della individuazione delle acque reflue industriali, che si caratterizzano, infatti, tra l’altro, per la loro diversità non soltanto rispetto alle acque reflue domestiche, ma anche alle acque meteoriche di dilavamento, che costituiscono, conseguentemente, un’autonoma categoria, diversa pure da quella delle acque reflue domestiche, come risulta anche dalla successiva definizione delle acque reflue urbane di cui alla lett. i) del medesimo articolo.
Tale autonomia rende, dunque, irrilevanti le ulteriori differenze riscontrabili nelle diverse stesure della disposizione in esame, se non nel caso, di cui si dirà appresso, in cui le acque meteoriche di dilavamento non possano più considerarsi tali perché presentano le caratteristiche tipiche di quelle industriali.
Va peraltro ricordato, a tale proposito, come si sia osservato (Sez. 3, n. 26543 del 21/5/2008, Erg Petroli Spa e altro, Rv. 240537) che la formulazione dell’art. 74, lett. h) introdotta dal d.lgs. 4/2008, secondo cui sono da considerare acque reflue industriali qualsiasi tipo di acque reflue scaricate (e non più, quindi, “provenienti da” come recitava la precedente formulazione dello stesso articolo contenuta nel d.lgs. 152/06) da edifici od impianti in cui si svolgono le attività commerciali o di produzione di beni diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, come si rileva dalla relazione di accompagnamento alle modifiche, è strumentale unicamente a riaffermare la nozione di “scarico diretto”, in maniera da riproporre in forma più chiara e netta la distinzione esistente tra la nozione di acque di scarico da quella di rifiuti liquidi.

11. L’art. 113, d.lgs. 152\2006 riguarda invece espressamente le acque meteoriche di dilavamento e quelle di prima pioggia e non ha subito modificazioni se non relativamente ad un aggiornamento concernente la attuale denominazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Mancando una definizione normativa delle acque meteoriche di dilavamento, se non nei termini di cui si è detto in precedenza, deve ritenersi, in accordo con quanto in alcune occasioni prospettato in dottrina facendo riferimento a nozioni tecniche, che per “acque meteoriche di dilavamento” debbano, in sostanza, intendersi quelle originate da una precipitazione atmosferica che, non evaporate o assorbite dal suolo, esercitano un’azione di dilavamento della superficie sulla quale scorrono, mentre le “acque di prima pioggia” sono quelle che cadono su una determinata superficie nella fase iniziale della precipitazione atmosferica con effetti di dilavamento maggiormente incisivi  in relazione proprio a tale dato temporale ed alle condizioni in cui originariamente versa la superficie raggiunta dalle acque (da ciò anche la distinzione dalle “acque di seconda pioggia”).
L’art. 113 d.lgs. 152\06, come pure si è detto in precedenza, assegna dunque alle Regioni, nel primo comma, il compito di disciplinare ed attuare, ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, previo parere del Ministero:
a) le  forme  di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
b) i  casi  in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.
Si tratta dunque, in questo caso, di acque meteoriche di dilavamento in genere, le quali, mantenendo la loro originaria condizione e considerata la loro provenienza, vengono regolamentate dalle Regioni in maniera più o meno incisiva, prevedendo mere forme di controllo nel caso degli scarichi provenienti da reti fognarie separate e la sottoposizione a prescrizioni particolari, ivi compresa l’autorizzazione, in caso di immissioni tramite altre condotte separate.
Si è evidentemente ritenuto, nel primo caso, che le esigenze di prevenzione possano essere garantite, riguardo all’immissione mediante scarico da una rete fognaria separata, in ragione di tali specifiche modalità, attraverso il controllo senza ulteriori imposizioni, mentre, per le altre immissioni, diverse dallo scarico propriamente detto – dovendosi intendersi come tali, in mancanza di una specifica definizione, secondo il significato letterale del termine, ogni altro afflusso funzionale in un determinato ambiente e, nello specifico, in un corpo ricettore – convogliate in condotte separate (diverse quindi da una rete fognaria), ritenute maggiormente a rischio, è prevista la possibilità, in determinati casi, di una regolamentazione più rigorosa, non esclusa l’autorizzazione, che richiede per il rilascio uno specifico procedimento amministrativo.
Va a tale proposito considerato anche che l’art. 74, lett. dd) definisce la "rete fognaria" come un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane e, alla lett. ee), la “fognatura  separata” come la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta  ed  al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle  acque  di prima  pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.
Si tratta, in questi casi, di acque meteoriche di dilavamento che mantengono la loro originaria natura senza subire contaminazioni, il che non significa, ovviamente, che si tratti di sola acqua piovana, atteso che l’azione del dilavamento comporta inevitabilmente la commistione con altri elementi (quali detriti, polveri etc.).
In questo primo comma il legislatore si è dunque riferito ad una ipotesi di dilavamento che potrebbe definirsi “ordinaria” e che riguarda le acque meteoriche le quali, come poi precisato nel secondo comma, se non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono  soggette  a  vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del d.lgs. 152\06.
Il terzo comma, invece, prende in considerazione situazioni diverse, stabilendo che alle Regioni è attribuito il potere di disciplinare i casi in cui potrebbe rendersi necessario che le acque di prima pioggia e quelle di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni per le quali, in relazione alle attività  svolte,  vi  sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
Si tratta, in questo caso, di situazioni - diverse e ritenute meritevoli di maggiore attenzione - di origine non soltanto naturale (acque di prima pioggia), ma anche volontaria (lavaggio di aree esterne) in cui la presenza di un pericolo di contaminazione richiede particolari accorgimenti (convogliamento e trattamento di depurazione).
Si è già detto delle più rilevanti conseguenze del dilavamento causato dalla prima fase dell’evento meteorico che caratterizza le acque di prima pioggia, mentre per il lavaggio di aree esterne le maggiori possibilità di impatto negativo sull’ambiente risultano evidenti in ragione della tipologia dell'attività, che comporta l’utilizzazione di quantità di acqua in misura certamente maggiore rispetto a quella proveniente esclusivamente da fenomeni meteorici naturali, allo scopo, appunto, di pulire una determinata superficie, di fatto, mediante un dilavamento indotto.
La differenza tra le diverse ipotesi di cui al primo e terzo comma dell’art. 113 è data anche dalla disciplina sanzionatoria, in quanto chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'art. 113, comma  1,  lett.  b), è punito, ai sensi dell’art. 133, comma 9, con una sanzione amministrativa pecuniaria, mentre la mancata ottemperanza alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'art. 113, comma 3, è sanzionata penalmente secondo quanto stabilito dall’art. 137, comma 9, con l’arresto o l’ammenda indicata nel primo comma dell’art. 137 cui rinvia quoad poenam.
Il comma 4 dell’art. 113 stabilisce, infine, che l’immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee è comunque vietato, ribadendo quindi il divieto generale di cui all’art. 104, alla cui violazione consegue la sanzione penale stabilita dall’art. 137, comma 11.  

12. In definitiva, l’art. 113, come emerge sopratutto dai diversi termini di volta in volta utilizzati, disciplina situazioni specifiche ed espressamente individuate, concernenti le acque meteoriche di dilavamento (commi 1 e 2), le acque di prima pioggia e di lavaggio (comma 3) e l’immissione diretta delle acque meteoriche nelle acque sotterranee (comma 4).
Risulta altresì la netta distinzione tra le acque meteoriche di dilavamento in genere - che l’art. 113, commi 1 e 2 evidentemente presuppone non contaminate e che distingue a loro volta individuando quelle di cui al comma 1 in ragione delle modalità di provenienza e convogliamento - e quelle di prima pioggia e di lavaggio relativamente ai casi in cui, per il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il  raggiungimento  degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, si renda necessario il convogliamento ed il trattamento in impianti di depurazione.

13. Al di fuori di tali casi specifici si pone dunque il problema di come valutare casi differenti che non rientrano nelle particolari previsioni dell’art. 113, dovendosi senz’altro escludere che, in mancanza dei presupposti per l’applicazione di tale disposizione o in assenza di specifiche disposizioni regionali, situazioni che possono anche determinare un serio pericolo di inquinamento debbano intendersi sottratte alle disposizioni del d.lgs. 152\06 e ciò non soltanto perché una simile soluzione interpretativa sarebbe irragionevole, ma anche perché l’art. 113, comma 2, come si è visto, esclude l’assoggettabilità alla disciplina generale di cui alla Parte Terza del decreto soltanto per le acque meteoriche diverse da quelle di cui al primo comma, che, in quanto tali, si presuppone mantengano la loro composizione originaria.
Il caso che si pone, in queste ipotesi e che è stato oggetto dell’ampio dibattito di cui si è dato conto in precedenza, è quello della possibilità di qualificare le acque meteoriche di dilavamento come tali nel caso in cui vengano a contatto con sostanze inquinanti o pericolose, quando, cioè, non si è in presenza di un dilavamento conseguente ad un fenomeno meteorologico che, attraverso la normale azione di erosione di una superficie impermeabile, determini la commistione delle acque piovane con polveri, detriti normalmente presenti sul suolo e la risposta, tenuto conto di quanto fin qui osservato riguardo all’art. 113, non può che essere negativa.
In questi casi, infatti, le acque di origine meteorica perdono la loro originaria consistenza divenendo sostanzialmente il mezzo attraverso il quale altre sostanze vengono veicolate verso un determinato corpo ricettore, un mero componente di un refluo di diversa natura oppure un elemento di diluizione di altre sostanze ma, certamente, non possono essere più considerate come semplici acque meteoriche di dilavamento.

14. E’ necessario, a questo punto, considerare se vi sia la possibilità che tali reflui possano essere qualificati, alla luce dell’attuale contenuto dell’art. 74, lett. h), come reflui industriali.
Va ricordato, a tale proposito, come sulla distinzione tra acque reflue “domestiche” ed “industriali” la giurisprudenza di questa Corte abbia osservato che entrambe le tipologie possono derivare da attività di servizi, con la conseguenza che l’elemento determinante di distinzione va individuato nella derivazione prevalente delle acque reflue dal metabolismo umano e da attività domestiche, come si ricava anche dalla lettura dell’art. 101, comma 7, lettera e).
Da ciò consegue che la nozione di acque reflue industriali va ricavata dalla diversità del refluo rispetto alle acque domestiche ed in essa rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente alla coabitazione ed alla convivenza di persone, al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche (Sez. 3, n. 51006 del 15/6/2018, Girardi, non massimata; Sez. 3, n. 51889 del 21/7/2016, D'Ambrosio, Rv. 268398; Sez. 3, n. 3199 del 2/10/2014 (dep. 2015), Verbicaro, Rv. 262006; Sez. 3, n. 22436 del 3/0/2013, La Barbera, Rv. 255777; Sez. 3, n. 36982 del 7/7/2011, Boccia, Rv. 251301).
Non rileva, inoltre, il grado o la natura dell’inquinamento delle acque, ma esclusivamente la natura dell’attività dalle quali esse provengono, così che qualunque tipo di acqua derivante dallo svolgimento di una attività produttiva rientra fra le acque reflue industriali.      
Occorre altresì osservare che, in ordine alla distinzione tra acque reflue domestiche ed industriali, la differenza ed il conseguente diverso trattamento da parte del legislatore tiene verosimilmente conto della minore potenzialità inquinante dei reflui che provengono da attività domestiche e dal metabolismo umano, dovendosi intendere le prime come riferibili alla convivenza e coabitazione di persone ed il secondo al risultato delle reazioni chimiche e fisiche dell’organismo umano, tale essendo, in estrema semplificazione, il processo metabolico.    

15. Sulla base di tali presupposti risulta pertanto evidente che i reflui di cui ora si tratta, costituiti da acque meteoriche ed altre sostanze chimiche ad esse mescolate attraverso il dilavamento non hanno alcuna attinenza col metabolismo umano e le attività domestiche, ma tale diversità non è da sola sufficiente, in quanto l’art. 74, lett. hh) tiene conto, ai fini della qualificazione delle acque reflue industriali, come si è visto in precedenza, anche della loro provenienza (edifici  od  impianti  in  cui si  svolgono attività commerciali  o  di  produzione  di  beni) e delle modalità di convogliamento, essendo presente un riferimento espresso allo “scarico”, nozione che ha un significato specifico in tema di inquinamento idrico.
In particolare, prescindendo dal tortuoso percorso interpretativo che ha poi portato alla corretta delimitazione dell’ambito di applicazione della disciplina degli scarichi rispetto a quella dei rifiuti sulla scorta di quanto stabilito dagli artt. 74, comma 1, lett. ff), 183, lett. hh) e 185, comma 2, lett. a) d.lgs. 152\2006 è sufficiente ricordare che l’art. 74, lett. ff) definisce come scarico “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.  Sono  esclusi  i rilasci di acque previsti all'articolo 114” (sulla nozione di scarico v., tra le più recenti, Sez. 3, n. 24118 del 28/3/2017, Saligari, Rv. 270305; Sez. 3, n. 47038 del 7/10/2015, Branca, Rv. 265554).
Sulla scorta di tale definizione e considerato il tenore delle disposizioni richiamate si è, pertanto, chiarito che la disciplina delle acque è applicabile in tutti quei casi nei quali si è in presenza di uno scarico, anche se soltanto periodico, discontinuo o occasionale, di acque reflue in uno dei corpi recettori specificati dalla legge ed effettuato tramite condotta, tubazioni, o altro sistema stabile, mentre in tutti gli altri casi, nei quali manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore, si applica, invece, la disciplina sui rifiuti (v., ex pl., Sez. 3, n. 6998 del 22/11/2017 (dep. 2018), Martiniello, Rv. 272822; Sez. 3, n. 16623 del 8/4/2015, P.M. in proc. D'Aniello, Rv. 263354; Sez. 3, n. 22036 del 13/4/2010, Chianura, Rv. 247627).
Lo scarico, inoltre, non richiede la presenza di una «condotta» nel senso proprio del termine, costituita da tubazioni o altre specifiche attrezzature, sebbene vi sia comunque la necessità di un sistema di deflusso, oggettivo e duraturo, che comunque canalizza, senza soluzione di continuità, in modo artificiale o meno, i reflui fino al corpo ricettore . È inoltre evidente che il concetto giuridico di scarico presuppone comunque che il collegamento tra insediamento e recapito finale sia stabile e predisposto proprio allo scopo di condurre i reflui dal luogo in cui vengono prodotti fino alla loro destinazione finale, senza interruzioni, ancorché determinate da casuali evenienze quali, ad esempio, la tracimazione da vasche di raccolta, che abbiano consentito ai reflui un ulteriore percorso (così  Sez. 3, n. 16623 del 8/4/2015, P.M. in proc. D'Aniello, Rv. 263354, cit.).

16. Secondo quanto fin qui osservato, deve conseguentemente ritenersi che, al di fuori delle specifiche ipotesi disciplinate dall’art. 113 d.lgs. 152\06, sussistendone i presupposti, saranno applicabili alle acque di cui si tratta  la disciplina degli scarichi delle acque reflue industriali ovvero quella sui rifiuti liquidi.

17. Alla luce di tali considerazioni deve, dunque, essere analizzata la vicenda oggi posta all’attenzione di questa Corte, rilevando come risulti evidente, ad avviso del Collegio, che, nel caso di specie, il giudice del merito abbia fatto corretta applicazione delle disposizioni sopra richiamate.
In particolare, deve osservarsi che viene fatto ripetutamente riferimento in sentenza al regolamento regionale 20 febbraio 2006 n. 1/R, recante la disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne ai sensi di quanto stabilito dalla legge regionale del Piemonte 29 dicembre 2000 n. 61.
La sentenza impugnata richiama espressamente tale regolamento con riferimento specifico all'articolo 7.
Fatta tale premessa, va rilevato come il suddetto regolamento, pur facendo riferimento al d.lgs.  152/99, vigente all'epoca della sua emanazione, prenda tuttavia in considerazione le acque meteoriche così come disciplinate attualmente dal più volte menzionato art. 113 d.lgs. 152/2006.
Il regolamento, peraltro, nell'art. 6 fornisce alcune definizioni e, segnatamente, per quel che qui rileva, quelle di acque meteoriche di dilavamento (“la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti”), acque di prima pioggia (“quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche”), acque di lavaggio (“le acque utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di dilavamento di origine non meteorica”) ed evento meteorico (“una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, che, ai fini della qualificazione delle corrispondenti acque di prima pioggia, si verifichino o si susseguano a distanza di almeno 48 ore di tempo asciutto da un analogo precedente evento”).
Inoltre l'art. 7, che viene, come si è detto, espressamente richiamato in sentenza, stabilisce che “la formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e l'immissione nel recapito finale delle acque di prima pioggia e di lavaggio sono soggetti alle disposizioni del presente Capo qualora provengano dalle superfici scolanti di insediamenti ed installazioni in cui si svolgono o siano insediati: […] b) gli impianti stradali o lacuali di distribuzione del carburante, come definiti dalla normativa regionale vigente in materia di rete distributiva dei carburanti […]”.
Gli articoli 10 ed 11, infine, stabiliscono, rispettivamente, i termini presentazione del piano di prevenzione e di gestione delle acque e di adeguamento alle previsioni del piano approvato ed alle prescrizioni delle dettate dall'autorità competente.

18. Ciò posto, deve osservarsi come trattando l'art. 7 appena menzionato delle acque di prima pioggia e di lavaggio con riferimento, per quel che rileva, agli impianti stradali e lacuali di distribuzione del carburante di cui alla lett. b) del medesimo articolo, nel caso di specie, per l'inosservanza delle disposizioni del medesimo regolamento, si versa, pacificamente, nell'ipotesi di cui all'art. 113, comma 3 d.lgs.  152/2006 penalmente sanzionata, in caso di inosservanza della disciplina regionale, ai sensi dell'art. 137, comma 9 e non anche, come sostiene il ricorrente, nella diversa ipotesi di inottemperanza alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'art. 113, comma 1, lett. b) che comporta l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria.
Resta da osservare che il capo di imputazione riportato in sentenza, oltre a menzionare l'art. 137 commi 1 e 9 - circostanza non dirimente, in quanto il comma 9 richiama espressamente quoad poenam il comma 1 - contiene una descrizione della condotta riferita non soltanto alla inosservanza della disciplina regionale, ma anche alla contestuale effettuazione, da parte dell'imputato, dello  scarico di acque reflue industriali, così evidentemente qualificati quelli scaricati con le modalità pure descritte nel medesimo capo di imputazione.
Tale specifica condotta coinciderebbe, per le ragioni dianzi esposte, con uno scarico di acque reflue industriali autonomamente sanzionato art. 137 comma 1, tali potendosi in teoria qualificare quelle, pacificamente diverse dalle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio.
Tale condotta, sebbene espressamente contestata, non è stata però presa in considerazione dal giudice del merito, il quale si è limitato a considerare soltanto la prima parte dell'imputazione, ignorando del tutto la seconda, sulla quale ha taciuto del tutto.  
Tuttavia, in mancanza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero, su tale mancato apprezzamento da parte del Tribunale questa corte non può giudicare né può ritenersi, per ovvie ragioni, che a tale giudizio abbia comunque interesse l’imputato che di tale condotta ha fatto menzione in ricorso per escluderne comunque la configurabilità nel caso specifico.
Il motivo di ricorso appena esaminato risulta pertanto, manifestamente infondato.

19. Anche il secondo motivo di ricorso non merita miglior sorte, in quanto il giudice del merito, nell’escludere la particolare tenuità del fatto e la conseguente applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., ha comunque espresso un giudizio di gravità in relazione alla prolungata estensione temporale della condotta omissiva e del pericolo di inquinamento ambientale derivanti dal protrarsi del comportamento illecito.
Si tratta, anche in questo caso, di un giudizio di fatto espresso in maniera coerente e logica che non può essere oggetto di censura in questa sede, così come non possono essere presi in considerazione i riferimenti alle risultanze dell'istruzione dibattimentale ad altri atti del processo ai quali questa Corte non ha accesso.

20. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
 
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.  
Così deciso in data 24/2/2021