TAR Puglia (LE), Sez. I, n. 2524, del 16 dicembre 2013
Rumore.Ordinanza divieto attività di panificazione rumorose
E’ illegittima l’ordinanza nella parte in cui impone di svolgere l'attività di panificazione e ogni altra attività connessa che produca rumore con azionamento di macchine e quant'altro, durante le 24 ore, esclusivamente con le porte di accesso chiuse. L'utilizzo del particolare potere delineato dall'art. 9 della L. 26 ottobre 1995 n. 447 deve ritenersi "normalmente" consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rilevino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest'ultimo ontologicamente (per esplicita previsione dell'art. 2 della stessa L. n. 447 del 1995) rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la legge quadro sull'inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo ordinario che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti. Nella specie, l'ordinanza risulta adottata in relazione al verbale del redatto dal Presidio Multizonale di Prevenzione Settore Fisico Ambientale con il quale si accertava che "l’esercizio rispetta il limite di 3.0 d.b fissato dal DPCM 14.11.1997 per il periodo di riferimento notturno, ma solo se il laboratorio esercita la propria attività con le porte di accesso chiuse”. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 02524/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00004/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4 del 2007, proposto da:
Lanzillotti Filomena, rappresentata e difesa dagli avv. Pietro Massaro, Angelo Massaro, con domicilio eletto presso Gaetano De Mauro in Lecce, via Monte San Michele N. 10;
contro
Comune di Carovigno, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Massimo Ciullo, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;
A.S.L. Br/1 Brindisi;
per l'annullamento
dell'ordinanza n.94 del 18.10.2006, notificata il 20.10.2006, con la quale il sindaco del Comune di Carovigno ha ordinato alla sig.ra Lanzillotti Filomena, titolare del panificio, in località S.Sabina, via delle Dalie, di svolgere l'attività di panificazione e ogni altra attività connessa che produca rumore con azionamento di macchine e quant'altro, durante le 24 ore, esclusivamente con le porte di accesso chiuse,
nonchè di ogni altro atto antecedente, in particolare il verbale di intervento fonometrico del Presidio Multizonale di Prevenzione - Settore Fisico Ambientale della ASL BR/1 n.085/00/ACU e la nota n.12/ter dell'8.1.2001 dell'ASL BR/1, non conosciuti dall'interessata, connesso e/o comunque consequenziale ancorchè non conosciuti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carovigno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2013 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori Angelo Massaro, Giacomo M. Ciullo.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sig.ra Lanzillotti, titolare del panificio sito in località S.Sabina, con il ricorso all’esame impugna l’ordinanza epigrafata con la quale il Sindaco del Comune di Carovigno ha ritenuto di disporre che l’attività di panificazione dell’esercizio medesimo e ogni altra attività che produca rumore avvenga durante le 24 ore con le porte di accesso chiuse.
Questi i motivi a sostegno del ricorso:
Violazione di legge con riferimento all’art.7 L.241/1990 e s.m.i. – eccesso di potere per vizio del procedimento e difetto di motivazione;
Violazione di legge per illegittimità derivata, per violazione dell’art.8 L.241/1990;
Violazione, falsa applicazione e interpretazione aberrante del DPCM 14.11.1997 – eccesso di potere per illogicità e irrazionalità manifesta – erronea valutazione dei presupposti.
Con atto del 9 dicembre 2006 si è costituito in giudizio il Comune intimato insistendo per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n.72/2007 pronunciata nella camera di consiglio del 24 gennaio 2007 la sezione ha accolto l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente.
Nella pubblica udienza del 6 novembre 2013 la causa è stata introitata per la decisione.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
La disposizione di cui all'art. 9 della legge n. 447 del 1995 (a norma del quale "qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco ..., con provvedimento motivato, (può) ... ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività") non va riduttivamente ricondotta al generale potere di ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità e igiene pubblica, dovendo piuttosto essere qualificato, il potere in essa descritto, alla stregua di rimedio ordinario in tema di inquinamento acustico , e ciò in assenza di altri strumenti a disposizione delle amministrazioni comunali (cfr. TAR Lombardia Milano, sez. IV, 2 aprile 2008, n. 715; TAR Lombardia Brescia, sez. II, 2 novembre 2009, n. 1814; TAR Toscana, sez. II, 27 luglio 2009, n. 1307).
L'utilizzo del particolare potere delineato dall'art. 9 della L. 26 ottobre 1995 n. 447 deve ritenersi "normalmente" consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rilevino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest'ultimo ontologicamente (per esplicita previsione dell'art. 2 della stessa L. n. 447 del 1995) rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la legge quadro sull'inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo ordinario che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti (TAR Napoli, sez. V, 6 luglio 2001, n. 3556; TAR Perugia sez. I, 22 ottobre 2010, n. 492; TAR Firenze, sez. II, 16 giugno 2010, n. 1930).
Nella specie, l'ordinanza in questione risulta adottata in relazione al verbale del redatto dal Presidio Multizonale di Prevenzione – Settore Fisico Ambientale dell’Azienda U.S.L. BR/1, trasmesso con nota del 24.10.2000 , con il quale si accertava che "l’esercizio rispetta il limite di 3.0 d.b fissato dal DPCM 14.11.1997 per il periodo di riferimento notturno, ma solo se il laboratorio esercita la propria attività con le porte di accesso chiuse”.
L’ordinanza impugnata invece ordina che l’attività di panificazione si svolga nell’ambito delle 24 ore esclusivamente con le porte di accesso chiuse.
Sotto tale aspetto l'ordinanza impugnata sconta il dedotto difetto motivazionale e istruttorio.
Invero, se la stessa reca una sufficiente motivazione e istruttoria con riferimento al periodo notturno, risultando accertato il superamento dei limiti di tollerabilità acustica con le porte aperte, non altrettanto può dirsi con riferimento al periodo diurno durante il quale il suindicato superamento non risulta affatto accertato.
Invero i suindicati rilievi fonometrici effettuati dal Presidio Multizonale di Prevenzione si sono limitati a rilevare il superamento dei limiti acustici a porte aperte nel solo periodo notturno e non già in quello diurno.
Da tanto discende l’illegittimità in parte qua dell’ordinanza impugnata.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto nei limiti suindicati e conseguentemente annullato, in parte qua, il provvedimento impugnato.
Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese e onorari di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giuseppe Esposito, Primo Referendario
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)