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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DECRETO 19 aprile 2006
Determinazione dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti di competenza statale, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Gazzetta Ufficiale N. 98 del 28 Aprile 2006

 

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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Vista la direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
Visto il proprio decreto del 24 luglio 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 299 del 30 settembre 2003, recante la
determinazione dei termini per la presentazione delle domande di
autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti di competenza
statale;
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante
attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, e in particolare
l'art. 5, comma 3, ai sensi del quale l'autorita' competente
stabilisce il calendario delle scadenze per la presentazione delle
domande di autorizzazione integrata ambientale per gli impianti
esistenti e per gli impianti nuovi gia' dotati di altre
autorizzazioni ambientali, nonche' l'art. 4, comma 1, ai sensi del
quale l'autorizzazione integrata ambientale e' rilasciata nel
rispetto delle linee guida concernenti l'individuazione e
l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili;
Considerato che, alla luce di quanto specificato nell'allegato V
del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono soggetti ad
autorizzazione integrata ambientale statale ulteriori impianti
rispetto a quelli oggetto del citato decreto del 24 luglio 2002;
Visto il proprio decreto del 31 gennaio 2005, di concerto con i
Ministri delle attivita' produttive e della salute, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2005, recante linee guida per
l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche
disponibili per alcune attivita' di cui all'allegato I del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
Considerato lo stato di avanzamento dei lavori per l'emanazione
delle ulteriori linee guida previste dall'art. 4, comma 1 del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
Sentiti i Ministeri delle attivita' produttive e della salute;

E m a n a
il seguente decreto:

Art. 1.
Ambito d'applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 5, comma 3 del
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, stabilisce il calendario
delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione
integrata ambientale all'autorita' competente statale per gli
impianti:
a) esistenti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) del
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, ovvero
b) nuovi, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera e) del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e gia' dotati alla data di
entrata in vigore di tale decreto legislativo delle altre
autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio.
2. Il presente decreto non si applica agli impianti soggetti alle
disposizioni transitorie di cui all'art. 17, commi 2 e 4 del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 18,
comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, in presenza
di piu' impianti o parti di essi localizzati sullo stesso sito,
gestiti dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione integrata
ambientale da rilasciarsi da piu' di una autorita' competente, i
termini di cui al presente decreto si applicano limitatamente agli
impianti o parti di essi di competenza statale.

Art. 2.
Presentazione della domanda
1. Le domande di autorizzazione integrata ambientale di
competenza statale di cui all'art. 1 sono presentate entro e non
oltre i termini specificati nell'allegato 1 del presente decreto.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale,
il gestore di un impianto funzionalmente connesso di cui all'allegato
V, punto 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, presenta
domanda di autorizzazione integrata ambientale di tale impianto
congiuntamente alla domanda relativa all'impianto a cui esso e'
funzionalmente connesso.
3. In caso di impianti, per i quali siano programmate modifiche
sostanziali, il gestore puo' presentare un'unica domanda di
autorizzazione per l'impianto esistente e per la modifica
sostanziale, anche prima delle scadenze indicate nel presente
decreto. Ove intenda avvalersi di tale facolta', il gestore individua
nella domanda l'assetto dell'impianto modificato, nonche' l'assetto
dell'impianto privo delle modifiche programmate che potra' essere
oggetto di separata autorizzazione, anche nelle more della
conclusione delle procedure di valutazione di impatto ambientale o in
caso di esito negativo della domanda relativamente alla modifica.

Art. 3.
Disposizioni transitorie
1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 5,
comma 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le domande
di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale,
predisposte secondo quanto indicato all'art. 5, commi 1, 2 e 5 del
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono trasmesse alla
Direzione per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio.

Art. 4.
Abrogazione
1. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio del 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
299 del 30 settembre 2003, e' abrogato.

Roma, 19 aprile 2006

Il Ministro: Matteoli

Allegato 1