TAR Sicilia (PA) Sez. I n.962 del 15 aprile 2016
Acque. Servizio idrico ed utenti morosi

La decisione del Sindaco di vietare al gestore l’interruzione della fornitura idrica nei confronti di utenti morosi, lungi dal muovere dalla sussistenza di asserite ragioni di ordine pubblico ed igienico-sanitarie, tali da giustificare l’adozione di un provvedimento extra ordinem ai sensi del combinato disposto degli artt. 50 e 54 cod. proc. amm., in realtà substanzia evidenti profili di sviamento del potere e di violazione della normativa di legge laddove il Comune, estraneo al rapporto contrattuale gestore-utente, mira in concreto ad impedire al gestore medesimo di azionare i rimedi di legge tesi ad interrompere la somministrazione di acqua nei confronti di utenti non in regola col pagamento della prevista tariffa.

N. 00962/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01587/2015 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1587 del 2015, proposto da:
Girgenti Acque Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Mancuso, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Michele Roccella sito in Palermo, piazza Marina N. 19;

contro

Comune di Casteltermini in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Bevilacqua, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Cristiano Bevilacqua sito in Palermo, Via Campolo N.72;

per l'annullamento

- dell'ordinanza sindacale n.23 del 14/4/2015 con la quale il Sindaco del Comune intimato ha fatto divieto alla Società ricorrente (gestore del servizio idrico dell'A.T.O. della Provincia di Agrigento) "di non procedere fino a nuova disposizione, al distacco dei contatori idrici ed alla sospensione di acqua potabile su tutto il territorio di questo Comune ai nuclei familiari (morosi), ivi insediati”.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casteltermini;

Viste le memorie difensive;

Vista l’ordinanza n. 678 del 21 maggio 2015 sulla domanda cautelare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2016 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Il legale rappresentante della Girgenti Acque S.pA., soggetto gestore dell’ATO idrico nel contesto del Consorzio d’Ambito di Agrigento, con ricorso notificato il 24/04/2015 e depositato l’08/05/2015,ha impugnato l’ordinanza contingibile ed urgente emessa dal Sindaco del Comune di Casteltermini con cui è stato intimato all’ente gestore il divieto di procedere all’interruzione del servizio e al distacco dei contatori nei confronti dei morosi, cui occorre comunque assicurare almeno 50 litri di acqua al giorno.

Il ricorso è affidato a due motivi di censura, riconducibili alla violazione di legge in relazione agli artt. 50 e 54 T.U.E.L. e all’art. 3 L.241/90, oltre che all’eccesso di potere.

Con ordinanza 678/2015 la domanda cautelare è stata accolta.

Il Comune intimato si è costituito in giudizio articolando scritti a difesa.

Alla pubblica udienza del 26 febbraio 2016 il ricorso è stato assunto dal Collegio per la decisione.

Il ricorso merita accoglimento per le considerazioni di cui d’appresso.

Le decisioni assunte dal Sindaco di Casteltermini, concretizzatesi nell’emanazione dell’impugnata ordinanza, non sono in linea con il parametro normativo di riferimento (art. 54 d. lgs. n. 267 del 2000) che regola l’esercizio dei poteri di contingibilità ed urgenza da parte dell’ufficiale di governo.

Sul punto, poiché identica è la fattispecie, non possono che reiterarsi le considerazioni già svolte da questo Tribunale con le sentenze rese dalla Sez. III n. 290 del 2013 e n. 860/2014.

Con dette pronunce è stato affermato che la decisione del Sindaco di vietare al gestore l’interruzione della fornitura idrica nei confronti di utenti morosi, lungi dal muovere dalla sussistenza di asserite ragioni di ordine pubblico ed igienico-sanitarie, tali da giustificare l’adozione di un provvedimento extra ordinem ai sensi del combinato disposto degli artt. 50 e 54 cod. proc. amm., in realtà substanzia evidenti profili di sviamento del potere e di violazione della normativa di legge laddove il Comune, estraneo al rapporto contrattuale gestore-utente, mira in concreto ad impedire al gestore medesimo di azionare i rimedi di legge tesi ad interrompere la somministrazione di acqua nei confronti di utenti non in regola col pagamento della prevista tariffa.

Ove a tutto concedere - ma così non è nel caso di specie - la dinamica dei rapporti tra il soggetto gestore ed il Comune Casteltermini avesse giustificato un siffatto provvedimento inibitorio, è del tutto evidente che lo strumento amministrativo da utilizzarsi non sarebbe stato comunque legittimamente rinvenibile nell’ordinanza ex artt. 50 e 54 d. lgs. n. 267 del 2000 che, in difetto dei presupposti di contingibilità (ossia di accidentalità, eccezionalità ed imprevedibilità, essendo incerto il verificarsi di un evento sia nell’an che nel quando) ed urgenza oggettiva, risulta essere del tutto sproporzionato rispetto al risultato da raggiungere.

Sul punto va, infatti, ricordato che questo Tribunale ha ribadito (cfr. sentenze n. 277/2011 e n. 2379/2012) che per consolidato orientamento della giurisprudenza (Cons. St., V, 11 dicembre 2007, n. 6366; 8 maggio 2007, n. 2109), presupposti imprescindibili per l’esercizio del potere sindacale di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, ai sensi degli articoli 50 e 54 del d. lgs. n. 267/2000, sono la contingibilità e l’urgenza, id est la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l'incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, da esternare con congrua motivazione; pericolo caratterizzato dall’estremo dell’eccezionalità, tale da rendere indispensabile interventi immediati ed indilazionabili, consistenti nell'imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del privato (ex multis Consiglio di Stato, V, 16 febbraio 2010 , n. 868; T.A.R. Lombardia, Milano, III, 6 aprile 2010, n. 981; T.A.R. Toscana, II, 5 gennaio 2010, n. 4; T.A.R. Veneto, III, 4 agosto 2009, n. 2280).

Peraltro, nessun dubbio può in tal senso sorgere circa il quadro normativo che disciplina l’esercizio dei poteri di urgenza da parte dei Sindaci dei comuni della Regione Siciliana il cui Statuto, di matrice costituzionale, attribuisce legislazione esclusiva in materia di enti locali: anche in ambito regionale i poteri d’urgenza sono regolati direttamente dall’art. 54 del d. lgs. n. 267 del 2000. Detta disposizione va applicata, ancorché in difetto di apposito richiamo del legislatore regionale (che, invero, in anni non recenti, si è analogamente occupato del potere di ordinanza sia con l’art. 69 della l.r. n. 16 del 1963 che con la l’art. 40 della l.r. n. 30 del 1993), considerato che essa disciplina i cd. servizi statali (cfr. anche l’art. 14 del medesimo d. lgs. n. 267 del 2000), rispetto ai quali la potestà legislativa della Regione Siciliana risulta essere recessiva.

Va sottolineato che, anche nel presente ricorso, le asserite problematiche di ordine pubblico prospettate dal Comune non risultano affatto comprovate agli atti del giudizio, né documentalmente supportate ad esempio da atti prefettizi o della Questura.

A differenti conclusioni non induce quanto sostenuto dalla difesa del comune resistente. Ed invero, anche in presenza di un bene pubblico essenziale come l’acqua, il Comune (oltre che intervenire, come già evidenziato, nell’ambito di rapporti di gestione tra utente e società erogatrice del servizio) omette di individuare nello specifico le situazioni di necessità asseritamente riscontrate e non diversamente fronteggiabili, rispetto a situazioni di morosità connesse a situazioni di difficoltà economiche di singoli utenti, anche a mezzo di ipotesi (ad esempio) di contributi erogabili dall’ente locale.

Il Collegio ritiene utile evidenziare, infine, che nelle more del giudizio il legislatore regionale è intervento in materia di “Disciplina delle risorse idriche” mercé la legge regionale 11 agosto 2015, n. 19. Nel contesto di tale legge, con l’art. 10 è stato individuato il quantitativo minimo vitale d’acqua (pari a 50 litri giornalieri per persona) la cui erogazione “non può essere sospesa neppure in caso di morosità, per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 12”. A sua volta, il comma 12 dell’art. 4 l.r. 19/2015 così dispone: “Nelle convenzioni di affidamento del servizio idrico integrato è previsto un Fondo di solidarietà a sostegno dei soggetti meno abbienti utilizzato, secondo modalità definite dalle Assemblee territoriali idriche, esclusivamente per il pagamento delle bollette afferenti al servizio idrico integrato. I beneficiari del suddetto Fondo sono individuati sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e di altri indicatori reddituali, quali attestazioni che certifichino la condizione di indigenza, di disoccupazione ovvero di mancata percezione di reddito. Il Fondo è alimentato, per il primo anno, attraverso le risorse derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato. Decorso il primo anno dalla sua istituzione, il Fondo è alimentato mediante un accantonamento a carico del gestore, nella misura pari allo 0,2 per cento del fatturato complessivo annuo. Con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, sentito l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma”.

La sopravvenuta novella normativa corrobora -ad avviso del Collegio- l’insussistenza, nel caso in esame, dei presupposti per l’emanazione dell’impugnato provvedimento extra ordinem da parte del Sindaco del Comune che, per come in narrativa motivato ed in accoglimento del ricorso, va quindi annullato in quanto illegittimo.

Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, avuto riguardo alle peculiarità della vertenza, ed alla natura latamente pubblicistica degli interessi perseguiti dalle parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:

 

Calogero Ferlisi, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Maria Cappellano, Consigliere

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)