MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 16 giugno 2010

Procedure nazionali per il rilascio della Certificazione di Tipo Approvato per impianti di trattamento di acque di zavorra prodotti da aziende italiane

(GU n. 210 del 8-9-2010 - Suppl. Ordinario n.213)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                  della Direzione per la protezione 
                       della natura e del mare 
                     del Ministero dell'ambiente 
              e della tutela del territorio e del mare 
 
                           di concerto con 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
         della Direzione generale per il trasporto marittimo 
                      e per vie d'acqua interne 
         del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
 
  Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante  disposizioni  per
la difesa del mare; 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n.  349  «Istituzione  del  Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 2009,
n. 140, denominato «Regolamento sulla riorganizzazione del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»; 
  Visto  le  competenze  assegnate  dal   sunnominato   decreto   del
Presidente della Repubblica alla Direzione generale per la protezione
della natura e del mare, di seguito denominata l'Amministrazione; 
  Visto il decreto legislativo del 30 marzo  2001,  n.  165,  recante
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la Convenzione dell'Organizzazione  marittima  internazionale
delle nazioni unite (IMO) per il controllo e la gestione delle  acque
di zavorra e sedimenti delle navi del 13 febbraio  2004,  di  seguito
denominata Convenzione; 
  Viste  le  Linee  guida  sulla  certificazione  degli  impianti  di
trattamento delle acque di zavorra delle navi emanate dall'IMO con la
risoluzione MEPC 174(58) del 10 ottobre 2008; 
  Viste  le  Linee  guida  sulla  certificazione  degli  impianti  di
trattamento delle acque di zavorra delle navi che impiegano  sostanze
attive emanate dall'IMO con la risoluzione MEPC 169 (57) del 4 aprile
2008; 
  Considerato  che,  ai  sensi  della   Convenzione   nonche'   delle
conseguenti Linee  guida  vincolanti  emanate  dall'IMO  per  la  sua
applicazione e implementazione, la certificazione di  tipo  approvato
per gli impianti di trattamento di acque di zavorra delle navi  viene
rilasciata dallo  Stato  di  bandiera  o  comunque  dallo  Stato  cui
appartiene la ditta costruttrice dell'impianto; 
  Vista la  direttiva  98/8/CE  del  16  febbraio  1998  emanata  dal
Parlamento europeo che istituisce un quadro normativo in  materia  di
commercializzazione dei biocidi, al  fine  di  garantire  un  elevato
livello di tutela della salute  umana  e  dell'ambiente  ed  il  buon
funzionamento del mercato interno; 
  Visto il decreto legislativo 174 del 25 febbraio  2000  «Attuazione
della direttiva 98/8/CE in  materia  di  immissione  sul  mercato  di
biocidi». 
  Vista la direttiva 96/98/CE del  Consiglio  del  20  dicembre  1996
sull'equipaggiamento  marittimo  con  le  modifiche  apportate  nella
direttiva 2009/26/CE; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  6  ottobre
1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive
96/98/CE  e  98/85/CE  relative  all'equipaggiamento   marittimo»   e
successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 18 dicembre  2006,  concernente  la  registrazione,  la
valutazione,  l'autorizzazione  e  la  restrizione   delle   sostanze
chimiche (REACH); 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008,  che  pone  norme  in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Visto il decreto direttoriale  prot.  DPN-DEC-2009-0000803  del  15
giugno 2009 che  istituisce  presso  la  Direzione  protezione  della
natura del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e  del
mare un tavolo tecnico, costituito dai rappresentanti dell'ISPRA, del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Comando  generale
delle capitanerie di porto e del Reparto ambientale  marino,  per  la
predisposizione di procedure nazionali per ottenere la certificazione
di conformita' al tipo approvato per un impianto di trattamento delle
acque di zavorra delle navi,  per  la  predisposizione  dei  relativi
necessari decreti, nonche' per fornire il necessario supporto tecnico
scientifico sulla materia  e  per  seguire  le  successive  attivita'
connesse al rilascio delle certificazioni; 
  Visto il verbale redatto in data 27 novembre 2009 con cui il tavolo
tecnico  ha  approvato  il  testo  del  presente  decreto,  trasmesso
all'Amministrazione in data 30 novembre 2009. 
  Ritenuto  necessario  procedere  alla  definizione   di   procedure
nazionali volte al riconoscimento della conformita' al tipo approvato
di impianti di trattamento delle acque di zavorra delle navi, nonche'
della loro idoneita' tecnica e della ecocompatibilita'  dei  prodotti
eventualmente utilizzati, come  da  specifiche  Linee  guida  emanate
dall'IMO, anche allo scopo di non precludere ad aziende nazionali  la
possibilita' di  entrare  nel  mercato  mondiale  degli  impianti  di
trattamento delle navi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  presente  decreto  definisce  le  procedure  necessarie  al
riconoscimento della conformita' al tipo approvato degli impianti  di
trattamento delle acque di zavorra delle navi  come  stabilito  dalla
Convenzione e dalle Linee guida sulla certificazione  degli  impianti
di trattamento delle acque di zavorra delle  navi  adottate  dall'IMO
con la risoluzione MEPC 174 (58) del 10 ottobre 2008  e  dalle  Linee
guida sulla certificazione degli impianti di trattamento delle  acque
di zavorra  delle  navi  che  utilizzano  sostanze  attive,  adottata
dall'IMO con la risoluzione MEPC 169 (57) del 4 aprile 2008. 
  2. I dati da fornire ed i tipi di test da effettuare  ai  fini  del
riconoscimento di idoneita' dell'impianto,  con  relative  specifiche
tecniche e metodi di analisi, sono quelli indicati  dalle  richiamate
Linee guida relative alla certificazione di impianti  di  trattamento
di acque di zavorra delle navi e alla certificazione di  impianti  di
trattamento  che  usano  sostanze  attive  emanate  dall'IMO  e  sono
riportati rispettivamente negli allegati 1  e  2,  che  costituiscono
parte integrante e sostanziale del  presente  decreto  e  di  cui  si
fornisce una traduzione non ufficiale in lingua italiana. 

        
      
                               Art. 2 
 
  1. Le societa' produttrici di impianti di trattamento di  acque  di
zavorra che intendono ricevere la certificazione di  tipo  approvato,
devono presentare istanza ad un Organismo notificato (O.N.) che abbia
ricevuto  dall'Amministrazione  la  delega  per  il  rilascio   della
suddetta certificazione per conto dello Stato ai  sensi  del  decreto
del Presidente  della  Repubblica  del  6  ottobre  1999,  n.  407  e
successive modifiche. L'O.N. deve eseguire le prove a  mare  previste
nell'allegato 1 del presente decreto esclusivamente su una  nave  che
ha in classe. 
  2. Le istanze di cui al comma 1 devono essere presentate in duplice
copia e devono essere corredate dalla documentazione tecnica prevista
negli allegati al presente decreto  redatta  in  lingua  italiana  ed
inglese. Una  copia  dell'istanza  e  della  documentazione,  sia  in
formato  cartaceo  sia  in   formato   elettronico,   viene   inviata
all'Amministrazione a cura dell'O.N. 

        
      
                               Art. 3 
 
  1. Qualora l'impianto non preveda l'uso di sostanze attive,  l'O.N.
verifica  che  siano  state  eseguite  tutte   le   prove   descritte
nell'allegato 1 del presente decreto, sia a banco che sulla  nave.  A
seguito  dell'esito  positivo  delle  prove,   l'O.N.   rilascia   la
certificazione di tipo  approvato,  per  conto  dell'Amministrazione,
provvedendo al contempo ad informarne l'Amministrazione stessa. 
  2. Qualora l'impianto preveda l'utilizzo di sostanze attive, l'O.N.
emette il certificato di tipo approvato solo  dopo  che  l'IMO  avra'
rilasciato il Basic approval (approvazione dell'uso della sostanza in
se')  ed   il   Final   approval   (approvazione   dell'impianto   di
trattamento). 
  3.  Per  ottenere  il  Basic  approval  il  produttore  prepara  la
documentazione secondo l'allegato  2  del  presente  decreto.  L'O.N.
provvede ad inoltrare apposita istanza all'Amministrazione  corredata
dalla documentazione relativa  all'avvenuta  esecuzione  dei  test  e
delle prove di laboratorio previsti dall'allegato 2, redatta  secondo
quanto previsto dal GESAMP (Group of Experts on Scientific Aspects of
Marine Environmental Protection dell'ONU)  nella  Circolare  dell'IMO
BWM.2/Circ.13. A seguito di valutazione positiva della documentazione
prodotta, l'Amministrazione provvede ad inoltrare all'IMO l'istanza e
la relativa documentazione per la valutazione da parte del GESAMP  ai
fini del rilascio del Basic approval. 
  4. L'Amministrazione comunica all'O.N. l'avvenuto conseguimento del
Basic approval al fine di consentire l'esecuzione delle prove a  mare
previste  nell'allegato  1  del  presente  decreto.  A  seguito   del
completamento delle prove a mare  e  di  valutazione  positiva  della
documentazione  prodotta,  l'Amministrazione  provvede  ad  inoltrare
all'IMO l'istanza e la relativa documentazione per  il  rilascio  dal
parte dell'IMO del  Final  approval  dopo  valutazione  positiva  del
GESAMP. 
  5. L'Amministrazione comunica all'O.N. l'avvenuto conseguimento del
Final approval da parte  dell'IMO  ai  fini  del  rilascio  da  parte
dell'O.N. della certificazione di tipo approvato. 
  6. I test e le prove di laboratorio di cui agli allegati 1 e  2  al
presente decreto, devono essere eseguiti esclusivamente da laboratori
che dimostrino di operare secondo un  sistema  di  qualita'  conforme
alla norma ISO/IEC 17025. 
  7. L'istanza di cui al comma 3 e la documentazione ad essa relativa
vengono esaminate dall'Amministrazione  con  l'ausilio  dell'apposito
tavolo tecnico istituito presso il Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e  del  mare  con  decreto  direttoriale  prot.
DPN-DEC-2009-0000803 del 15 giugno 2009. Il Tavolo tecnico esprime le
proprie valutazioni entro 60 giorni dalla ricezione  della  richiesta
completa  di  tutta  la  occorrente  documentazione  puo'  richiedere
attraverso  l'O.N.  tutti  i  chiarimenti  e  le  integrazioni   alla
documentazione  presentata  ritenuti  necessari.  Qualora  nel  corso
dell'istruttoria si renda necessaria  l'acquisizione  di  chiarimenti
e/o  di  documentazione  integrativa,  la   richiesta   viene   fatta
dall'Amministrazione attraverso l'O.N. ed il termine di 60 giorni  e'
sospeso fino alla data di ricevimento della suddetta documentazione o
dei richiesti chiarimenti. Una volta determinato il parere favorevole
del Tavolo tecnico, l'Amministrazione invia nel temine di  30  giorni
la documentazione e il parere  favorevole  all'IMO  per  l'esame  del
GESAMP.  In  caso  di  parere   negativo   l'Amministrazione   ne da'
comunicazione al produttore tramite l'O.N. entro lo stesso  tempo  di
30 giorni. 

        
      
                               Art. 4 
 
  1. Sono poste a carico della societa' di cui all'art. 2,  comma  1,
le  spese  di  missione  connesse   alla   presentazione   da   parte
dell'Amministrazione dell'istanza di  cui  al  comma  3  dell'art.  3
presso il Gruppo di lavoro sulle acque di zavorra del Comitato per la
protezione dell'ambiente marino (M.E.P.C.) dell'IMO a Londra. 
  2.  Sono  altresi'  a  carico  della  societa'  di  cui  al   comma
precedente,  le  spese  di  missione  per  eventuali  sopralluoghi  o
verifiche degli impianti di trattamento che si  rendessero  necessari
sia a terra che a bordo. 
    Roma, 16 giugno 2010 
 
                                    Il direttore generale             
                       della Direzione per la protezione della natura 
                                           e del mare                 
                                          Cosentino                   
 
                Il direttore generale 
della Direzione generale per il trasporto marittimo 
            e per le vie d'acqua interne 
                        Puja 



        
      
                                                           Allegato 1 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                      Allegato 1      
                                                (traduzione cortesia) 
 
                      Risoluzione MEPC.174(58) 
 
                     Adottata il 10 ottobre 2008 
 
LINEE GUIDA PER L'APPROVAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELL'ACQUA  DI
                            ZAVORRA (G8) 
 
IL COMITATO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE MARINO, 
 
RICHIAMANDO l'Articolo 38(a) della Convenzione  sulla  Organizzazione
Internazionale Marittima relativamente alle funzioni del Comitato per
la Protezione dell'Ambiente Marino  conferitegli  al  riguardo  dalle
convenzioni  internazionali  per  la  prevenzione  ed  il   controllo
dell'inquinamento marino, 
 
RICORDANDO ANCHE che  la  Conferenza  Internazionale  sulla  Gestione
dell'Acqua di Zavorra per le  Navi  tenutasi  nel  Febbraio  2004  ha
adottato la Convenzione Internazionale per il Controllo e la Gestione
dell'Acqua di Zavorra e Sedimenti delle Navi, 2004 (Convenzione sulla
Gestione dell'Acqua di Zavorra) insieme a quattro  risoluzioni  della
Conferenza, 
NOTANDO che la  regola  D-3  dell'Annesso  alla  Convenzione  per  la
Gestione dell'Acqua di Zavorra richiede che  i  sistemi  di  gestione
dell'acqua di zavorra usati  per  ottemperare  a  questa  Convenzione
debbano essere approvati dall'Amministrazione,  tenendo  conto  delle
Linee Guida sviluppate dall'Organizzazione, 
 
NOTANDO ANCHE la risoluzione MEPC.125(53) con la quale il Comitato ha
adottato le Linee Guida per l'approvazione dei  sistemi  di  gestione
dell'acqua di zavorra (G8), 
 
NOTANDO INOLTRE che con la risoluzione MEPC.125(53), il  Comitato  ha
deciso  di  tenere  le  Linee  Guida  (G8)  in  revisione  alla  luce
dell'esperienza guadagnata, 
 
AVENDO  CONSIDERATO,   alla   sua   cinquantottesima   sessione,   la
raccomandazione fatta dal Gruppo di Revisione dell'Acqua di Zavorra, 
 
1. ADOTTA le aggiornate Linee Guida per l'approvazione dei sistemi di
gestione dell'acqua di zavorra (G8), come  riportato  nell'Annesso  a
questa risoluzione; 
 
2.  INVITA  gli  Stati  Membri  a  dare  dovuta  considerazione  alle
aggiornate Linee  Guida  (G8)  durante  l'approvazione  di  tipo  dei
sistemi di gestione dell'acqua di zavorra; 
 
3. CONCORDA di tenere le aggiornate Linee  Guida  (G8)  in  revisione
alla luce dell'esperienza guadagnata; 
 
4. SOLLECITA gli Stati Membri a portare le sopra citate  Linee  Guida
all'attenzione dei fabbricanti di sistemi di gestione  dell'acqua  di
zavorra ed altre parti interessate allo scopo di incoraggiarne il suo
uso; e 
 
5. REVOCA le Linee Guida adottate dalla risoluzione MEPC.125(53). 
 
                               ANNESSO 
 
LINEE GUIDA PER L'APPROVAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELL'ACQUA  DI
                            ZAVORRA (G8) 
 
                               Indice 
 
1. INTRODUZIONE 
   Generale 
   Obiettivo e scopo 
   Applicabilita' 
   Riepilogo dei requisiti 
2. CONTESTO 
3. DEFINIZIONI 
4. SPECIFICHE TECNICHE 
   Sistemi di gestione dell'acqua di zavorra 
   Dispositivi di trattamento dell'acqua di zavorra 
   Dispositivi di controllo e monitoraggio 
5. REQUISITI DELLA DOCUMENTAZIONE TIPICA PER IL PROCESSO DI 
   APPROVAZIONE                                             
6. PROCEDURE DI APPROVAZIONE E CERTIFICAZIONE 
7. REQUISITI DI INSTALLAZIONE 
   Attrezzature di campionamento 
8. PROCEDURE DI VISITA DURANTE L' INSTALLAZIONE E LA CONSEGNA 
 
                               ANNESSO 
 
PARTE 1- SPECIFICHE  PER  LA  VALUTAZIONE  DELLA  DOCUMENTAZIONE  DEL
SISTEMA PRIMA DELLE PROVE 
PARTE  2-  SPECIFICHE  DELLE  PROVE   E   DELLA   FUNZIONALITA'   PER
L'APPROVAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELL'ACQUA DI ZAVORRA 
PARTE 3- SPECIFICA PER LE PROVE  AMBIENTALI  PER  L'APPROVAZIONE  DEI
SISTEMI DI GESTIONE DELL'ACQUA DI ZAVORRA 
PARTE 4- METODI DI ANALISI DEI CAMPIONI  PER  LA  DETERMINAZIONE  DEI
COSTITUENTI BIOLOGICI NELL'ACQUA DI ZAVORRA 
Appendice- CERTIFICATO DI TIPO  APPROVATO  DEL  SISTEMA  DI  GESTIONE
DELL'ACQUA DI ZAVORRA 
 
LINEE GUIDA PER L'APPROVAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELL'ACQUA  DI
                            ZAVORRA (G8) 
 
1. INTRODUZIONE 
 
Generalita' 
 
1.1 Queste Linee Guida per l'approvazione  dei  sistemi  di  gestione
dell'acqua   di   zavorra   sono   principalmente   destinate    alle
Amministrazioni, od ai loro enti designati, al fine di valutare se  i
sistemi di gestione dell'acqua di zavorra  rispondono  agli  standard
come disposto nella regola D-2 della "Convenzione Internazionale  per
il Controllo e la Gestione dell'Acqua di Zavorra  e  Sedimenti  delle
Navi", da qui in  poi  richiamata  come  la  "Convenzione".  Inoltre,
questo documento puo'  essere  utilizzato  dai  fabbricanti  e  dagli
armatori come  guida  per  la  procedura  di  valutazione  cui  sara'
soggetto il dispositivo e per i requisiti stabiliti per i sistemi  di
gestione dell'acqua di zavorra. Queste Linee Guida dovrebbero  essere
applicate in  modo  oggettivo,  coerente  e  trasparente  e  la  loro
applicazione     dovrebbe     essere     valutata      periodicamente
dall'Organizzazione. 
 
1.2 Gli articoli e le regole richiamate in queste  Linee  Guida  sono
quelle contenute nella Convenzione. 
 
1.3 Le  Linee  Guida  includono  i  requisiti  generali  relativi  al
progetto e la costruzione, le procedure tecniche per la valutazione e
la procedura per l'emissione del Certificato di  Tipo  Approvato  del
sistema di gestione dell'acqua di zavorra. 
 
1.4 Queste Linee Guida sono destinate a rientrare  all'interno  della
struttura complessiva per valutare le  prestazioni  dei  sistemi  che
include la valutazione sperimentale, a bordo, dei  sistemi  prototipo
in accordo con le disposizioni della regola D-4,  l'approvazione  dei
sistemi di gestione dell'acqua di zavorra e dei sistemi associati che
rispondono  pienamente  ai  requisiti   della   Convenzione,   ed   i
campionamenti effettuati dai Port State Control in conformita' con le
disposizioni dell'articolo 9 della Convenzione. 
 
1.5 I requisiti della regola D-3 impongono che i sistemi di  gestione
dell'acqua  di  zavorra,  usati  per  ottemperare  alla  Convenzione,
debbano  essere  approvati  dall'Amministrazione,  tenendo  conto  di
queste Linee Guida. In aggiunta a detta approvazione del  sistema  di
gestione dell'acqua di zavorra, come sottolineato nella regola A-2  e
nella regola B-3, la Convenzione richiede che gli scarichi dell'acqua
di zavorra dalla nave debbano soddisfare gli standard di  prestazione
della regola D-2 su base continua. L'approvazione di  un  sistema  e'
finalizzata ad eliminare i sistemi di gestione  che  non  fossero  in
grado di soddisfare gli standard prescritti nella  regola  D-2  della
Convenzione. L'approvazione di un sistema, comunque, non assicura che
un dato sistema operera' su tutte le navi o in tutte  le  situazioni.
Per soddisfare la Convenzione,  uno  scarico  deve  ottemperare  allo
standard D-2 per tutta la vita della nave. 
 
1.6 Il funzionamento dei sistemi di gestione  dell'acqua  di  zavorra
non dovrebbe compromettere la salute e la sicurezza del  personale  e
la  sicurezza  della  nave,  ne'  dovrebbe  comportare  alcun   danno
inaccettabile per l'ambiente o per la salute pubblica. 
 
1.7 Si richiede che i  sistemi  di  gestione  dell'acqua  di  zavorra
rispondano  agli  standard  della  regola  D-2  ed  alle   condizioni
stabilite nella regola D-3  della  Convenzione.  Queste  linee  Guida
servono a valutare  la  sicurezza,  l'accettabilita'  ambientale,  la
fattibilita' e  l'efficacia  biologica  dei  sistemi  progettati  per
soddisfare   i   succitati   standard   e    condizioni.    L'analisi
costi-benefici del dispositivo di  tipo  approvato  sara'  usata  nel
determinare la necessita' di una revisione di queste Linee Guida. 
 
1.8  Queste  Linee  Guida  contengono  raccomandazioni  relative   al
progetto,  all'installazione,  alle  prestazioni,  all'accettabilita'
ambientale del test  ed  all'approvazione  dei  sistemi  di  gestione
dell'acqua di zavorra. 
 
1.9 Per una sua coerente nella  sua  applicazione,  la  procedura  di
approvazione richiede che sia sviluppato ed applicato  una  procedura
uniforme di prova, di analisi dei  campioni,  e  di  valutazione  dei
risultati. Queste Linee Guida dovrebbero  essere  applicate  in  modo
oggettivo, coerente e trasparente; e  la  loro  adeguatezza  dovrebbe
essere periodicamente valutata ed aggiornata,  a  seconda  dei  casi,
dall'Organizzazione.  Le  nuove  versioni  di  queste   Linee   Guida
dovrebbero essere debitamente circolate  dall'Organizzazione.  Dovuta
considerazione dovrebbe essere data alla fattibilita' dei sistemi  di
gestione dell'acqua di zavorra. 
 
Obiettivo e scopo 
 
1.10 L'obiettivo di queste Linee Guida e' di assicurare una  corretta
ed uniforme applicazione degli standard contenuti nella  Convenzione.
Tali linee guida devono essere aggiornate non appena lo  stato  della
conoscenza della tecnologia lo possano richiedere. 
 
1.11 Gli scopi di queste Linee Guida sono: 
      .1  definire  i  requisiti  di  prova  e  di  prestazione   per
l'approvazione dei sistemi di gestione dell'acqua di zavorra; 
      .2  assistere  le  Amministrazioni  nel  stabilire  appropriati
parametri  progettuali,  costruttivi  ed  operativi,  necessari   per
l'approvazione dei sistemi di gestione dell'acqua di zavorra; 
      .3 fornire un'interpretazione ed un'applicazione  uniformi  dei
requisiti della regola D-3 
      .4 fornire una guida alle Amministrazioni, ai  costruttori  dei
dispositivi  ed  agli  armatori  per  accertare  l'idoneita'  di   un
dispositivo a  soddisfare  i  requisiti  della  Convenzione  e  dell'
accettabilita' ambientale dell'acqua trattata; e 
      .5 assicurare che i sistemi di gestione dell'acqua  di  zavorra
approvati dalle Amministrazioni  siano  capaci  di  ottemperare  allo
standard della regola D-2 nelle valutazioni a terra ed a bordo e  non
siano  causa  di  inaccettabili  danni  alla  nave,   all'equipaggio,
all'ambiente o alla salute pubblica. 
 
Applicabilita' 
 
1.12 Queste Linee Guida si applicano nell'approvazione dei sistemi di
gestione dell'acqua di zavorra in accordo con la Convenzione. 
 
1.13  Queste  Linee  Guida  si  applicano  ai  sistemi  di   gestione
dell'acqua di zavorra destinati ad essere installati a bordo di tutte
le navi per le quali e' richiesto di soddisfare la regola D-2. 
 
Riepilogo dei requisiti 
 
1.14 I requisiti di approvazione a terra e a bordo per i  sistemi  di
gestione dell'acqua di zavorra specificati in queste linee guida sono
riassunti di seguito. 
 
1.15 11 fabbricante  dell'apparecchiatura  dovrebbe  sottomettere  le
informazioni riguardanti il progetto, la  costruzione,  la  messa  in
funzione ed il funzionamento del sistema di  gestione  dell'acqua  di
zavorra in accordo con la Parte 1 dell'annesso.  Queste  informazioni
dovrebbero essere la base per una prima valutazione di  idoneita'  da
parte dell'Amministrazione. 
 
1.16 11 sistema di gestione dell'acqua  di  zavorra  dovrebbe  essere
sottoposto a prova, per l'approvazione di tipo, in conformita' con le
procedure descritte nelle Parti 2 e 3 dell'annesso. 
 
1.17 Il corretto soddisfacimento dei requisiti e delle procedure  per
il Tipo Approvato, come sottolineato nelle Parti 2 e 3  dell'annesso,
dovrebbe portare  all'emissione  da  parte  dell'Amministrazione  del
Certificato di Tipo Approvato. 
 
1.18 Quando un sistema di gestione  dell'acqua  di  zavorra  di  Tipo
Approvato e' installato a bordo,  deve  essere  sottoposto  a  visita
iniziale in accordo con la sezione 8. 
 
2. CONTESTO 
 
2.1 I  requisiti  della  Convenzione  relativi  all'approvazione  dei
sistemi di gestione dell'acqua  di  zavorra  usati  dalle  navi  sono
esposti nella regola D-3. 
 
2.2 La regola D-2 stabilisce che le navi che soddisfano  i  requisiti
della  Convenzione  ottemperando   agli   standard   di   prestazione
dell'acqua di zavorra devono scaricare: 
      .1 meno di 10 organismi vitali, la  cui  dimensione  minima  e'
maggiori od uguale a 50 micrometri, per metro cubo; 
      .2 meno di 10 organismi vitali, la  cui  dimensione  minima  e'
inferiori a 50 micrometri e maggiore od uguale a 10  micrometri,  per
millilitro,; e 
      .3 meno delle seguenti concentrazioni  di  microbi  indicatori,
come standard di salute per l'uomo: 
            .1 tossigenico Vibri cholerae (serotipi 01  e  0139)  con
meno di un'unita' formante colonia (cfu) per 100 millilitri o meno di
1 cfu per 1 grammo (peso netto) di campioni di zooplaneton; 
            .2 Escherichia coli meno di 250 cfu per 100 millilitri; e 
            .3 Enterococci  intestinale  meno  di  100  cfu  per  100
millilitri. 
 
3. DEFINZIONI 
 
Ai fini di queste Linee Guida: 
 
3.1 Sostanza Attiva significa una sostanza o un organismo, inclusi un
virus o un fungo che ha un'azione generale o specifica  su  o  contro
gli organismi acquatici dannosi o patogeni. 
 
3.2 Sistema  di  Gestione  dell'Acqua  di  Zavorra  (BWMS)  significa
qualunque sistema che tratta  l'acqua  di  zavorra  soddisfacendo  od
eccedendo i requisiti standard dell'acqua  di  zavorra  nella  regola
D-2. Il BWMS include il  dispositivo  di  trattamento  dell'acqua  di
zavorra, tutti i dispositivi di controllo associati,  il  dispositivo
di monitoraggio e gli impianti di campionamento. 
 
3.3 II Piano di Gestione  dell'Acqua  di  Zavorra  e'  il  documento,
richiamato  nella  regola  B1  della  Convenzione,  che  descrive  il
processo  di  gestione  dell'acqua  di   zavorra   e   le   procedure
implementate a bordo delle singole navi. 
 
3.4 Dispositivo di Trattamento dell'Acqua  di  Zavorra  significa  il
dispositivo   che   meccanicamente,   fisicamente,   chimicamente   o
biologicamente effettua il  trattamento,  sia  singolarmente  che  in
combinazione, al  fine  di  rimuovere,  rendere  innocui  od  evitare
l'ingresso o lo scarico di organismi  acquatici  dannosi  e  patogeni
all'interno dell'acqua di zavorra e dei sedimenti. Il dispositivo  di
trattamento puo' operare all'ingresso o allo  scarico  dell'acqua  di
zavorra, durante il viaggio, o combinatamente. 
 
3.5 L'Apparecchiatura di  Comando  si  riferisce  all'apparecchiatura
installata, richiesta per far funzionare e comandare  il  dispositivo
di trattamento dell'acqua di zavorra. 
 
3.6 La Convenzione significa la  Convenzione  Internazionale  per  il
Controllo e la Gestione dell'Acqua di Zavorra e Sedimenti delle Navi. 
 
3.7 L'Apparecchiatura di Controllo si  riferisce  all'apparecchiatura
installata  per  controllare  l'efficacia   del   funzionamento   del
dispositivo di trattamento dell'acqua di zavorra. 
 
3.8  L'impianto  di  campionamento  e'  il  mezzo  impiegato  per  il
campionamento delle acque di zavorra trattate  e  non  trattate  come
richiesto  da  queste  Linee  Guida  e  dalle  "Linee  Guida  per  il
campionamento    dell'acqua    di    zavorra     (G2)"     sviluppate
dall'Organizzazione. 
 
3.9 Prova a bordo e' una prova in scala reale di' un  BWMS  completo,
effettuata a bordo di una nave in accordo con la Parte 2 dell'annesso
di queste Linee Guida, per confermare che  il  sistema  soddisfa  gli
standard stabiliti nella regola D-2 della Convenzione. 
 
3.10 Capacita' Nominale di Trattamento (TRC) e' la massima  capacita'
continuativa, espressa in metri cubi per ora, per la  quale  BWMS  ha
ottenuto l'approvazione di tipo. La Capacita' nominale di trattamento
precisa la quantita' di acqua di zavorra  che  puo'  essere  trattata
nell'unita' di tempo dal BWMS per soddisfare lo standard della regola
D-2 della Convenzione. 
 
3.11 Prova a terra e' una prova del  BWMS  condotta  in  laboratorio,
presso il fabbricante o in un impianto pilota ed include una  chiatta
od una nave di prova, ancorata,  in  accordo  con  le  Parti  2  e  3
dell'annesso di queste Linee Guida, per confermare  che  il  BWMS  e'
conforme agli standard stabiliti nella regola D-2 della Convenzione. 
 
3.12 Organismi vitali sono  organismi  e  qualsiasi  stadio  di  vita
vivente 
 
4. SPECIFICHE TECNICHE 
 
4.1 Questa sezione descrive in dettaglio i requisiti tecnici generali
che un BWMS dovrebbe soddisfare per ottenere l'Approvazione di Tipo. 
 
Sistemi di gestione dell'acqua di zavorra 
 
4.2 I1 BWMS  non  dovrebbe  contenere  o  usare  sostanze  di  natura
pericolosa, a meno che, al fine di mitigare i  rischi  introdotti  in
questo  modo,   non   siano   fornite   adeguate   sistemazioni   per
l'immagazzinamento, l'applicazione, la  mitigazione,  e  la  gestione
sicura, accettabili dall'Amministrazione. 
 
4.3  In  caso  di  qualsiasi  avaria  che  comprometta  il   corretto
funzionamento del BWMS, dovrebbero essere dati  allarmi  acustici  ed
ottici in tutte le posizioni da cui vengono controllate le operazioni
dell'acqua di zavorra. 
 
4.4 Tutte le parti operanti del BWMS che sono  soggette  ad  usura  o
danneggiamento  dovrebbero  essere  facilmente  accessibili  per   la
manutenzione. La manutenzione di' routine del BWMS e le procedure  di
ricerca  e  riparazione  del  guasto  dovrebbero  essere  chiaramente
definite dal fabbricante nel manuale di funzionamento e manutenzione.
Tutte le manutenzioni e le riparazioni dovrebbero essere annotate. 
 
4.5 Per evitare interferenze con il BWMS, dovrebbe essere soddisfatto
quanto segue: 
      .1 ogni accesso al BWMS  al  di  la  di  quanto  richiesto  nel
paragrafo 4.4, dovrebbe richiedere la rottura di un sigillo; 
      .2 se applicabile, il BWMS dovrebbe essere  costruito  in  modo
che venga sempre attivato un allarme visivo ogni qualvolta il BWMS e'
in fase di pulizia,  calibrazione  o  riparazione,  e  questi  eventi
dovrebbero essere registrati dal Dispositivo di Controllo; 
      .3 dovrebbero essere installati idonei dispositivi  di  by-pass
per proteggere la sicurezza della nave e del  personale  in  caso  di
emergenza; e 
.4 qualsiasi impiego dei dispositivi di sorpasso  del  BWMS  dovrebbe
attivare un allarme, e la  condizione  di  sorpasso  dovrebbe  essere
registrata dal Dispositivo di Controllo. 
 
4.6 Dovrebbero essere installati dispositivi per controllare, durante
le visite di rinnovo e secondo  le  istruzioni  del  fabbricante,  le
prestazioni dei componenti del BWMS che  effettuano  le  misurazioni.
Dovrebbe essere  tenuto  a  bordo  il  certificato  di  calibrazione,
attestante la data dell'ultima calibrazione,  ai  fini  ispettivi.  I
controlli  di  accuratezza  dovrebbero  essere  effettuati  solo  dal
fabbricante o dalle persone autorizzate dal fabbricante. 
 
Dispositivo di trattamento dell'acqua di zavorra 
 
4.7 I1 dispositivo di  trattamento  dell'acqua  di  zavorra  dovrebbe
essere robusto ed adatto per operare nell'ambiente di bordo, dovrebbe
essere progettato e costruito adeguatamente per il  servizio  per  il
quale e' stato destinato e dovrebbe essere installato e  protetto  in
modo tale da ridurre al minimo  qualsiasi  pericolo  alle  persone  a
bordo, in particolare per quanto riguarda le superfici calde ed altri
rischi. Il progetto dovrebbe tenere conto dei materiali  usati  nella
costruzione, lo scopo per il quale il dispositivo  e'  destinato,  le
condizioni operative cui e' soggetto e  le  condizioni  ambientali  a
bordo. 
 
4.8 H dispositivo  di  trattamento  dell'acqua  di  zavorra  dovrebbe
essere provvisto di semplici ed efficaci sistemi per il suo comando e
controllo. Dovrebbe essere provvisto di un sistema  di  comando  tale
che i sistemi necessari per il corretto funzionamento del dispositivo
di trattamento dell'acqua  di  zavorra  siano  gestiti  attraverso  i
necessari sistemi automatici. 
 
4.9 Nel caso in cui il dispositivo per il trattamento  dell'acqua  di
zavorra sia installato in luoghi dove e' possibile che siano presenti
atmosfere infiammabili, questo dovrebbe soddisfare le relative regole
di sicurezza per tali spazi. Qualsiasi dispositivo elettrico  che  fa
parte del BWMS dovrebbe essere installato in una zona non pericolosa,
o dovrebbe essere certificato dall'Amministrazione  come  sicuro  per
l'uso in zona pericolosa. Ogni parte in movimento, che  e'  collocata
in una zona pericolosa, dovrebbe essere sistemata  in  modo  tale  da
evitare la formazione di elettricita' statica. 
 
Dispositivi di comando e controllo 
 
4.10 11 BWMS dovrebbe  comprendere  il  dispositivo  di  comando  che
controlla  automaticamente  e  regola  i  dosaggi  o  le   intensita'
necessari al trattamento od altri aspetti del BWMS  della  nave,  che
sebbene non abbiano effetti diretti sull'efficacia  del  trattamento,
sono tuttavia richiesti per una corretta gestione del trattamento. 
 
4.11 11 dispositivo di  comando  dovrebbe  comprendere  una  funzione
continua di autocontrollo durante il periodo nel quale il BWMS e'  in
funzione. 
 
4.12 Il dispositivo di  controllo  dovrebbe  registrare  il  corretto
funzionamento o il guasto del BWMS. 
 
4.13 Per facilitare la conformita' con la regola B-2, il  dispositivo
di comando dovrebbe inoltre essere in grado di conservare i dati  per
almeno 24 mesi, e dovrebbe essere in grado di mostrarne  o  stamparne
la registrazione per le visite ufficiali, come richiesto. Nel caso in
cui il dispositivo  di  comando  sia  sostituito,  dovrebbero  essere
forniti gli strumenti per assicurare  che  i  dati  registrati  prima
della sostituzione restino disponibili a bordo per 24 mesi. 
 
4.14 Si raccomanda che siano installati a bordo della nave  strumenti
semplici per verificare, in caso di deriva degli strumenti di  misura
che  fanno  parte  del  sistema  di  comando,  la  ripetitivita'  dei
dispositivi del sistema di comando,  e  l'abilita'  di  azzerare  gli
strumenti del dispositivo di comando. 
 
5.  REQUISITI  DELLA  DOCUMENTAZIONE  TECNICA  PER  IL  PROCESSO   DI
APPROVAZIONE 
 
5.1  La  documentazione  sottomessa   per   l'approvazione   dovrebbe
includere almeno: 
      .1 una descrizione del BWMS. La descrizione dovrebbe  includere
uno schema degli impianti di pompe e tubolature tipici o richiesti, e
dei  dispositivi  di  campionamento,   identificando   gli   scarichi
operativi dell'acqua di zavorra trattata e di ogni flusso di rifiuti,
come appropriato e necessario. Possono  essere  fatte  considerazioni
particolari per installazioni destinate a  navi  che  hanno  impianti
inusuali di pompe e tubolature. 
      .2  i  manuali  del  dispositivo,  fornito   dai   fabbricanti,
contenente i dettagli dei componenti principali del BWMS ed  il  loro
funzionamento e manutenzione; 
      .3 il manuale operativo e  tecnico  generico  per  il  l'intero
BWMS.  Questo  manuale   dovrebbe   coprire   le   sistemazioni,   il
funzionamento e la manutenzione  del  BWMS  nella  sua  globalita'  e
dovrebbe specificamente descrivere le parti del  BWMS  che  non  sono
coperte dai manuali del dispositivo del fabbricante; 
      .4 la sezione operativa del  manuale  che  include  le  normali
procedure operative e le procedure per  la  discarica  di  acqua  non
trattata in caso di malfunzionamento del dispositivo  di  trattamento
dell'acqua di zavorra, le procedure di manutenzione, e le  azioni  di
emergenza necessarie per la messa in sicurezza la nave; 
      .5 dovrebbero essere previsti  metodi  per  il  condizionamento
dell'acqua  trattata  prima  della  discarica,   e   la   valutazione
dell'acqua scaricata dovrebbe includere una descrizione  dell'effetto
del trattamento sull'acqua di zavorra della nave, in particolare  per
quanto riguarda la natura di  qualsiasi  residuo  del  trattamento  e
sottoprodotti e l'adeguatezza dell'acqua per la discarica nelle acque
costiere. Inoltre dovrebbe essere fornita  una  descrizione  di  ogni
azione necessaria per controllare e,  se  necessario,  "condizionare"
l'acqua trattata prima della discarica al fine di soddisfare le norme
applicabili  di  qualita'  dell'acqua;  la  documentazione   dovrebbe
includere i risultati delle prove di tossicita' dell'acqua  trattata,
se puo' ragionevolmente concludersi che il  processo  di  trattamento
dell'acqua potrebbe determinare dei  cambiamenti  nella  composizione
chimica dell'acqua trattata che possono determinare effetti  negativi
sulle  acque  riceventi  a  seguito  della  discarica.  Le  prove  di
tossicita' dovrebbero includere le valutazioni  degli  effetti  sulla
tossicita' del tempo di tenuta successivo  al  trattamento,  e  della
diluizione. Le  prove  di  tossicita'  dell'acqua  trattata  dovrebbe
essere effettuate in accordo ai paragrafi dal 5.2.3  al  5.2.7  della
Procedura per l'approvazione dei sistemi di  gestione  dell'acqua  di
zavorra che fanno uso  di  Sostanze  Attive  (G9),  come  modificata,
(risoluzione MEPC.169(57)); 
      .6 una  descrizione  dei  flussi  collaterali  del  BWMS  (e.g.
materiale  filtrato,  concentrato  centrifugato,  rifiuti  o  residui
chimici) che include una descrizione  delle  azioni  pianificate  per
gestire in modo appropriato e smaltire tali rifiuti; 
      .7 una sezione tecnica del  manuale  che  include  informazioni
adeguate (descrizione e schemi a blocchi del sistema di  controllo  e
schemi  degli  impianti  elettrici/elettronici)  per  consentire   la
localizzazione del  guasto.  Questa  sezione  dovrebbe  includere  le
istruzioni per mantenere la registrazione della manutenzione; 
      .8 una  specifica  tecnica  dell'installazione  che  definisce,
inter alia, i requisiti per il posizionamento  ed  il  montaggio  dei
componenti, le sistemazioni per il mantenimento dell'integrita' della
separazione  tra  gli  spazi  sicuri  e  quelli   pericolosi   e   le
sistemazioni delle tubature di campionamento; e 
      .9 una procedura consigliata di prova e di controllo  specifica
per il BWMS. Questa procedura dovrebbe specificare tutti i  controlli
da  effettuare  durante  la  prova  funzionale  dall'installatore   e
dovrebbe fornire la guida per l'ispettore quando effettua  la  visita
del BWMS a  bordo  e  confermare  che  l'installazione  rispecchia  i
criteri di installazione specifici del fabbricante. 
 
6. PROCEDURE DI APPROVAZIONE E CERTIFICAZIONE 
 
6.1 Un BWMS che soddisfa sotto ogni aspetto  i  requisiti  di  queste
Linee Guida puo' essere  approvato  dall'Amministrazione  per  essere
installato a bordo delle navi. L'approvazione dovrebbe consistere  in
un  Certificato  di  Tipo  Approvato  del  BWMS,  che   specifica   i
particolari principali dell'apparecchiatura e ogni limite di  impiego
necessario  per  assicurare  le  sue   corrette   prestazioni.   Tale
certificato   dovrebbe   essere   emesso   nel   formato    riportato
nell'appendice 1. Una copia del Certificato  di  Tipo  Approvato  del
BWMS dovrebbe essere sempre tenuta a bordo delle navi sulle quali  e'
installato il sistema approvato. 
 
6.2 Il Certificato di Tipo Approvato del BWMS dovrebbe essere  emesso
per l'applicazione specifica per cui BWMS viene approvato, e.g.,  per
determinate capacita'  dell'acqua  di  zavorra,  portate,  regimi  di
salinita' o temperatura, o altre condizioni o circostanze  limitanti,
a seconda dei casi. 
 
6.3 Il Certificato di Tipo Approvato del BWMS dovrebbe essere  emesso
dall'Amministrazione sulla base della soddisfacente  conformita'  con
tutti  i  requisiti  delle  prove  descritti  nelle  Parti  2,3  e  4
dell'annesso. 
 
6.4 Un'Amministrazione puo' emettere il Certificato di Tipo Approvato
del BWMS sulla base di prove dedicate  o  di  prove  gia'  effettuate
sotto la supervisione di un'altra Amministrazione. 
 
6.5 Il Certificato di Tipo Approvato del BWMS dovrebbe: 
      .1 identificare il tipo ed il modello  del  BWMS  al  quale  si
applica  e  identificare  i  disegni  di  assemblaggio  del  sistema,
debitamente datati; 
      .2 identificare i disegni pertinenti  che  devono  contenere  i
numeri  della  specifica  del  modello  o   dettagli   identificativi
equivalenti; 
      .3 includere un riferimento al protocollo completo di prova  di
funzionalita' sul quale e' basato,  ed  essere  accompagnato  da  una
copia dei risultati delle prove iniziali; e 
      .4 identificare se  e'  stato  rilasciato  dall'Amministrazione
sulla base del Certificato di Tipo Approvato  precedentemente  emesso
da un'altra Amministrazione. Tale certificato  dovrebbe  identificare
l'Amministrazione che ha effettuato le prove sul BWMS, e la copia dei
risultati  delle  prove  iniziali   dovrebbe   essere   allegata   al
Certificato di Tipo Approvato del BWMS. 
 
6.6 Un BWMS approvato Ria' un Will n i strai i puo'  essere  di  Tipo
Approvato da altre Amministrazioni per l'impiego sulle loro navi. Nel
caso in cui un sistema approvato da uno Stato  non  ottenga  il  Tipo
Approvato  in  un  altro  stato,  allora  i  due  stati   interessati
dovrebbero consultarsi al fine di raggihngere un accordo  mutualmente
accettabile. 
 
7. REQUISITI DI INSTALLAZIONE 
 
Impianti di campionamento 
 
7.1 Il BWMS dovrebbe essere provvisto  di  sistemazioni  di  prelievo
campioni  posizionate  in   modo   tale   da   raccogliere   campioni
rappresentativi dell'acqua di zavorra della nave. 
 
7.2 Le sistemazioni di prelievo  campioni  dovrebbero  in  ogni  caso
essere  posizionate  all'ingresso  del  BWMS,  prima  dei  punti   di
discarica, ed in ogni altro punto necessario per il campionamento  al
fine di accertare il corretto funzionamento  del  sistema  come  puo'
essere stabilito dall'Amministrazione. 
 
8. PROCEDURE DI VISITA DI INSTALLAZIONE E DI MESSA IN SERVIZIO 
 
8.1 Verificare che la seguente documentazione sia a bordo nei formati
idonei: 
      .1 una copia del Certificato di Tipo Approvato del BWMS: 
      .2 la dichiarazione da parte dell'Amministrazione, o  da  parte
di un laboratorio autorizzato dall'Amministrazione, che confermi  che
i componenti elettrici ed elettronici del BWMS sono stati  sottoposti
alle prove di  tipo  in  accordo  con  le  specifiche  per  le  prove
ambientale contenute nella Parte 3 dell'annesso; 
      .3 i manuali della apparecchiatura per i componenti  principali
del BWMS; 
      .4 il manuale operativo e tecnico per il BWMS  specifico  della
nave,  approvato  dall'Amministrazione,  contenente  la   descrizione
tecnica del BWMS, le procedure operative  e  di  manutenzione,  e  le
procedure    di    backup    nel     caso     di     malfunzionamento
dell'apparecchiatura; 
      .5 le specifiche di installazione; 
      .6 le procedure di messa in servizio; e 
      .7 le procedure di taratura iniziale. 
 
8.2 Verificare che: 
      .1 l'installazione del BWMS e' stata effettuata in accordo  con
le specifiche tecniche di installazione di cui al paragrafo 8.1.5; 
      .2 il BWMS e' conforme al Certificato  di  Tipo  Approvato  del
BWMS emesso dall'Amministrazione o da un suo rappresentante; 
      .3 l'installazione del BWMS completo  e'  stata  effettuata  in
accordo con le specifiche del fabbricante per il sistema; 
      .4 ogni ingresso e uscita operativa e' posizionata in accordo a
quanto indicato sul disegno dell'impianto di pompe e tubolature; 
      .5  l'esecuzione  dell'installazione  e'  soddisfacente  e,  in
particolare,   che   ogni   attraversamento    delle    paratie    od
attraversamento del sistema di tubazioni dell'acqua di zavorra e'  in
accordo con gli standard approvati; e 
      .6   il   dispositivo   di   comando   e   controllo   funzioni
correttamente. 
 
                               ANNESSO 
 
Questo annesso fornisce le specifiche dettagliate delle prove e delle
prestazioni per un BWMS e contiene: 
 
PARTE 1- SPECIFICHE  PER  LA  VALUTAZIONE  DELLA  DOCUMENTAZIONE  DEL
SISTEMA PRIMA DELLE PROVE 
 
PARTE  2-  SPECIFICHE  DELLE  PROVE   E   DELLA   FUNZIONALITA'   PER
L'APPROVAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELL'ACQUA DI ZAVORRA 
 
PARTE 3- SPECIFICA PER LE PROVE  AMBIENTALI  PER  L'APPROVAZIONE  DEI
SISTEMI DI GESTIONE DELL'ACQUA DI ZAVORRA 
 
PARTE 4- METODI DI ANALISI DEI CAMPIONI  PER  LA  DETERMINAZIONE  DEI
COSTITUENTI BIOLOGICI NELL'ACQUA DI ZAVORRA 
 
PARTE 1- SPECIFICHE  PER  LA  VALUTAZIONE  DELLA  DOCUMENTAZIONE  DEL
SISTEMA PRIMA DELLE PROVE 
 
1.1 Dovrebbe essere preparata e sottomessa  dall'Amministrazione  una
documentazione adeguata, come parte del processo di approvazione  ben
prima delle prove di  approvazione  del  BMWS.  L'approvazione  della
documentazione  sottomessa  dovrebbe  essere  un  pre-requisito   per
effettuare  le  prove  di  approvazione   da   parte   di   organismo
indipendente. 
 
Generalita' 
 
1.2    La    documentazione    dovrebbe    essere     fornita     dal
fabbricante/progettista per due scopi principali: valutare se il BWMS
e' pronto per l'effettuazione delle prove di approvazione, e valutare
i requisiti e le procedure di prova proposti dal fabbricante 
 
Valutazione della prontezza 
 
1.3 La valutazione della prontezza dovrebbe esaminare il  progetto  e
la costruzione del BWMS per determinare se ci sono problemi rilevanti
che possono limitare la capacita' del  BWMS  di  gestire  l'acqua  di
zavorra come proposto dal fabbricante, o di operare in  sicurezza,  a
bordo  delle  navi.  Quest'ultima   preoccupazione   dovrebbe   anche
considerare i potenziali impatti a lungo  termine  per  la  sicurezza
dell'equipaggio e della nave a causa degli  effetti  del  BWMS  sulla
corrosione nel sistema dell'acqua di zavorra e negli altri spazi,  in
aggiunta agli aspetti di base relativi alla salute ed alla  sicurezza
dell'equipaggio, alle interazioni con i sistema della nave e  con  il
carico, ed agli effetti ambientali potenzialmente avversi. 
 
1.4 La valutazione dovrebbe anche considerare fino  a  che  punto  il
fabbricante/progettista, durante la ricerca e la fase di sviluppo, ha
accertato  la  funzionalita'  e  l'affidabilita'  del  sistema  nelle
condizioni  di  funzionamento  a  bordo  e  dovrebbero  includere  un
rapporto dei risultati di queste prove. 
 
Valutazione delle proposte di prova 
 
1.5 La valutazione della proposta di prova dovrebbe esaminare tutti i
requisiti   e   le   procedure   stabiliti   dal   fabbricante    per
l'installazione,  la  taratura,  ed  il  funzionamento   (inclusi   i
requisiti  di  manutenzione)  del  BWMS  durante  una  prova.  Questa
valutazione dovrebbe aiutare l'organismo di prova ad  identificare  i
potenziali problemi sulla salute e sulla sicurezza dell'ambiente, gli
inusuali requisiti di funzionamento (lavoro o materiali) e  qualsiasi
aspetto relativo allo smaltimento di sottoprodotti di trattamento  od
i flussi di rifiuti. 
 
Documentazione 
 
1.6 La documentazione da sottomettere dovrebbe includere almeno: 
      .1 Manuale tecnico - La descrizione tecnica dovrebbe includere: 
         - le specifiche del prodotto; 
         - la descrizione del processo; 
         - le istruzioni di funzionamento; 
         - i dettagli (inclusi i Certificati  dove  appropriato)  dei
componenti principali e dei materiali usati 
         - le limitazioni del sistema; e 
         - le procedure di manutenzione di routine e le procedure  di
ricerca e riparazione del guasto. 
.2 Disegni del BWMS - Gli schemi del sistema di pompe e di  tubature,
gli schemi elettrici/elettronici, che dovrebbero includere gli schemi
relativi a qualsiasi flusso  di  rifiuti  ed  i  punti  di  presa  di
campioni; 
.3 Legame con il  Piano  di  Gestione  dell'Acqua  di  Zavorra  -  Le
informazioni relative alle caratteristiche ed alle  sistemazioni  del
sistema  nel  quale  esso  deve  essere  installato  cosi'  come   le
caratteristiche delle navi (dimensioni, tipo  ed  operativita')  alle
quali  il  sistema  e'   destinato.   Queste   informazioni   possono
successivamente rappresentare il legame tra il sistema e il piano  di
gestione dell'acqua di zavorra; e 
.4 Impatti sull'ambiente e  sulla  salute  pubblica  -  I  potenziali
rischi per l'ambiente dovrebbero essere  identificati  e  documentati
sulla base di studi ambientali condotti nella  misura  necessaria  ad
assicurare che non vi sia nessun effetto dannoso. Nel caso di sistemi
di gestione dell'acqua di zavorra che fanno uso di Sostanze Attive  o
Preparazioni contenenti una o piu' Sostanze Attive,  dovrebbe  essere
seguita la "Procedura per l'approvazione di sistemi di  gestione  che
fanno uso di Sostanze  Attive  (G9)",  come  modificata.  Il  sistema
dovrebbe quindi assicurare che il dosaggio delle Sostanze Attive e la
massima  concentrazione  ammissibile  di   discarica   siano   sempre
mantenuti secondo i criteri  approvati.  La  documentazione  dovrebbe
includere i risultati delle prove di tossicita'  dell'acqua  trattata
come descritto nel paragrafo 5.1.5 di queste Linee Guida nel caso  di
sistemi di gestione dell'acqua di zavorra che  non  facciano  uso  di
Sostanze Attive o Preparazioni, ma per i quali e' ragionevole pensare
che avvengano dei cambiamenti nella composizione  chimica  dell'acqua
trattata tali da determinare effetti negativi sulle acque  ricevente,
a seguito della discarica. 
 
1.7 La documentazione puo' includere informazioni specifiche relative
alla preparazione della prova da usare per la prova a  terra  secondo
queste  Linee  Guida.  Tali  informazioni  dovrebbero  includere   il
campionamento necessario per assicurare un corretto  funzionamento  e
ogni altra  informazione  rilevante  necessaria  per  assicurare  una
corretta valutazione dell'efficienza e gli effetti  del  dispositivo.
Le informazioni fornite  dovrebbero  anche  trattare  la  conformita'
generale con gli applicabili standards ambientali,  di  salute  e  di
sicurezza, durante l'effettuazione delle prove di Tipo Approvato. 
 
PARTE  2-  SPECIFICHE  DELLE  PROVE   E   DELLA   FUNZIONALITA'   PER
L'APPROVAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE DELL'ACQUA DI ZAVORRA 
 
L'Amministrazione decide la sequenza delle prove a terra e a bordo. 
 
2.1 Procedure di Garanzia di Qualita' e Controllo di Qualita' 
 
2.1.1  L'ente  certificatore  che  conduce  le  prove  dovrebbe  aver
introdotto appropriate misure di controllo della qualita' in  accordo
con   gli   standard    internazionali    riconosciuti    accettabili
dall'Amministrazione. 
 
2.1.2 La procedura delle prove di approvazione dovrebbe contenere  un
programma di garanzia/controllo qualita', che consiste in: 
      .1 Sia un Piano di Gestione della Qualita' (QMP) che  un  Piano
di Progetto di Assicurazione della  Qualita'  (QAPP).  Guide  per  la
preparazione di questi piani, assieme con altre  documenti  guida  ed
altre informazioni generali sul controllo della  qualita'  sono  rese
disponibili dalle appropriate organizzazioni internazionali'4'. 
      .2 I1 QMP tratta la struttura di gestione  di  controllo  della
qualita' e le politiche dell'ente di prova (inclusi i subfornitori ed
i laboratori esterni). 
      .3 11 QAPP e' un documento tecnico specifico  di  progetto  che
riflette le specificita' del BWMS da sottoporre a  prova,  l'impianto
di prova e le altre condizioni che influenzano il progetto attuale  e
l'implementazione delle sperimentazioni richieste. 
 
2.2 Prove a bordo 
 
2.2.1 Un ciclo di prove a bordo include: 
      .1 l'imbarco dell'acqua di zavorra sulla nave; 
      .2 lo stoccaggio dell'acqua di zavorra sulla nave; 
      .3 il trattamento dell'acqua di zavorra con il BWMS in  accordo
con il paragrafo 2.2.2.3, eccetto l'acqua di zavorra  nelle  cisterne
di controllo; 
      .4 la discarica dell'acqua di zavorra dalla nave. 
 
Criteri di accettabilita' per le prove a bordo 
 
2.2.2 Nel valutare le prestazioni della/e installazione/i di BWMS  su
una  nave  o  sulle  navi,  le  seguenti  informazioni  e   risultati
dovrebbero essere forniti a soddisfazione dell'Amministrazione: 
       .1 11 piano delle prove, da fornire prima delle prove. 
       .2 La documentazione che la capacita' del  BWMS  e'  entro  il
campo della  capacita'  nominale  di  trattamento  per  la  quale  e'
progettato. 
       .3 La quantita' di acqua di zavorra provata nel ciclo di prove
a bordo dovrebbe essere consistente  con  le  normali  operazioni  di
zavorra della nave e il BWMS dovrebbe essere  fatto  funzionare  alla
capacita' nominale di trattamento per il quale  esso  intende  essere
approvato. 
       .4 La documentazione dei risultati di  tre  consecutivi  cicli
validi di prova che dimostrano che la discarica dell'acqua di zavorra
trattata e' in conformita' con la regola D-2. 
.5  Per  considerare  valide  le  prove  e'  richiesto  che   l'acqua
imbarcata, sia per la  cisterna  di  controllo  sia  per  l'acqua  di
zavorra  che  deve  essere  trattata,  abbia  una  concentrazione  di
organismi vitali superiore a 10 volte i  valori  massimi  ammissibili
della regola D-2.1 e la  concentrazione  di  organismi  vitali  nella
cisterna di controllo sia superiore  ai  valori  della  regola  D-2.1
sulla discarica. 
 

___________________
4
come ISO/IEC 17025


.6 Il regime di campionamento: 
      .1 per la cisterna di controllo: 
             .1  tre  campioni  ripetitivi   dell'acqua   introdotta,
raccolti durante il periodo di imbarco (e.g. inizio, meta', fine); e 
             .2  tre  campioni  ripetitivi  dell'acqua  di  controllo
scaricata, raccolti durante il periodo  di  discarica  (e.g.  inizio,
meta', fine). 
             .2 per l'acqua di zavorra trattata: 
                     .1 tre terne di  campioni  ripetitivi  di  acqua
trattata di discarica prelevate durante il periodo di discarica (e.g.
3x inizio, 3x meta', 3x fine). 
      .3 le dimensioni del campione sono: 
             .1 Per il conteggio degli organismi  la  cui  dimensione
minima e' maggiore od  uguale  a  50  micrometri,  dovrebbero  essere
prelevati campioni di almeno  un  metro  cubo.  Se  i  campioni  sono
concentrati ai fini  del  conteggio,  i  campioni  dovrebbero  essere
concentrati usando un setaccio  la  cui  dimensione  diagonale  della
maglia non sia maggiore di 50 micrometri. 
             .2 Per il conteggio degli organismi  la  cui  dimensione
minima e' maggiore od uguale  a  10  micrometri  ma  inferiore  a  50
micrometri, dovrebbero essere prelevati campioni di almeno un  litro.
Se i campioni sono concentrati ai  fini  del  conteggio,  i  campioni
dovrebbero essere concentrati usando un setaccio  la  cui  dimensione
diagonale della maglia non sia maggiore di 10 micrometri. 
             .3  Per  la  valutazione  dei  batteri  dovrebbe  essere
raccolto un campione di almeno 500 millilitri dell'acqua introdotta e
dall'acqua trattata. In assenza di un'attrezzatura di  laboratorio  a
bordo, la  prova  tossicologica  dovrebbe  essere  effettuato  in  un
laboratorio appositamente approvato. Comunque, questo  puo'  limitare
l'applicabilita' della prova. 
.7 I cicli di prova, inclusi i cicli di prova non validi  e  falliti,
devono coprire un periodo di prova non inferiore a sei mesi. 
.8 E' richiesto che  il  richiedente  effettui  tre  cicli  di  prova
consecutivi che soddisfino la  regola  D-2  e  che  siano  validi  in
accordo con il paragrafo 2.2.2.5. Ogni ciclo di prova non valido  non
influenza la sequenza consecutiva. 
.9 L'acqua utilizzata per i cicli di prova deve essere  sottoposta  a
misurazioni della salinita', della temperatura, del carbonio organico
particolato e dei solidi sospesi totali. 
.10 Dovrebbero inoltre essere fornite  le  seguenti  informazioni  di
funzionamento del sistema per tutto il periodo di prova,: 
      .1 la documentazione di tutte  le  operazioni  con  l'acqua  di
zavorra inclusi i volumi [movimentati] e  le  posizioni  [della  nave
durante] di imbarco e discarica, e se  e'  stato  incontrato  cattivo
tempo e dove; 
      .2 dovrebbero essere trovate e riportate all'Amministrazione le
possibili ragioni del fallimento di cicli di prova,  o  di  cicli  di
discarica che non rispettano lo standard D-2, 
      .3 la documentazione dell' manutenzione programmata  effettuata
sul sistema; 
      .4 la documentazione della manutenzione non  programmata  e  le
riparazioni effettuate sul sistema; 
      .5 la documentazione dei parametri ingegneristici  controllati,
come appropriato per il sistema in esame; e 
      .6 la specifica di funzionamento del dispositivo di  comando  e
controllo. 
 
2.3 Prove a terra 
 
2.3.1 L'installazione utilizzata per le prove, incluso il dispositivo
di  trattamento  dell'acqua  di  zavorra,   dovrebbe   essere   fatta
funzionare, come  descritto  nella  documentazione  fornita,  durante
almeno 5 cicli validi  di  prove  ripetitive.  Ogni  ciclo  di  prova
dovrebbe essere effettuato per un periodo di almeno 5 giorni. 
 
2.3.2 Un ciclo di prova a terra dovrebbe includere: 
       .1   l'introduzione   dell'acqua   di   zavorra   per    mezzo
dell'impianto di pompaggio; 
       .2 lo  stoccaggio  dell'acqua  di  zavorra  [sufficiente]  per
almeno 5 giorni; 
       .3 il trattamento dell'acqua di zavorra con  il  BWMS,  tranne
che quella delle cisterne di controllo; e 
       .4 la discarica dell'acqua di zavorra per mezzo  dell'impianto
di pompaggio. 
 
2.3.3 La prova dovrebbe essere effettuato  usando  acqua  di  diverse
caratteristiche in  modo  sequenziale  come  previsto  dai  paragrafi
2.3.17 e 2.3.18. 
 
2.3.4 Il BWMS dovrebbe essere provato, per ogni ciclo di prova,  alla
sua capacita' nominale o come specificato nei paragrafi dal 2.3.13 al
2.3. Durante questa prova, il dispositivo dovrebbe operare secondo le
sue specifiche di funzionamento. 
 
2.3.5 L'analisi della discarica dell'acqua trattata di ciascun  ciclo
di prova dovrebbe essere usata  per  determinare  che  la  media  dei
campioni di discarica non ecceda le concentrazioni della  regola  D-2
della Convenzione. 
 
2.3.6  L'analisi  della  discarica   dell'acqua   trattata   del(dei)
relativo(i)  ciclo(i)  di  prova  dovrebbe  essere  anche  usata  per
valutare  la  tossicita'  dell'acqua  scaricata  per  gli  BWMS   che
utilizzano Sostanze Attive e anche per quei BWMS che non fanno uso di
Sostanze Attive o  Preparazioni  ma  che  potrebbero  ragionevolmente
determinare dei cambiamenti  nella  composizione  chimica  dell'acqua
trattata  tali  da  determinare  impatti  negativi  sulle  acque   di
ricezione a seguito della discarica. Le  prova  di  tossicita'  della
discarica dell'acqua trattata dovrebbero essere condotte  in  accordo
con  i  paragrafi  dal  5.2.3  fino  a  5.2.7  delle  Procedure   per
l'approvazione dei sistemi di  gestione  dell'acqua  di  zavorra  che
fanno  uso  delle  Sostanze  Attive,  come  modificato   (risoluzione
MEPC.169(57)). 
 
Obiettivi  delle  prove  a  terra,  limitazioni  e  criteri  per   la
valutazione 
 
2.3.7 Le prove a terra servono per determinare l'efficacia  biologica
e l'accettabilita' ambientale del BWMS considerato per l'Approvazione
di Tipo. Le prove di approvazione hanno lo  scopo  di  assicurare  la
ripetitivita' e  la  comparabilita'  con  gli  altri  dispositivi  di
trattamento. 
 
2.3.8 Ogni limitazione imposta dal sistema di gestione dell'acqua  di
zavorra sulla  procedura  di  prova  qui  descritta  dovrebbe  essere
debitamente annotata e valutata dall'Amministrazione. 
 
Installazione a terra 
 
2.3.9  L'installazione  utilizzata  per  le  prove  di   approvazione
dovrebbe  essere  rappresentativa  delle  caratteristiche   e   delle
sistemazioni dei tipi di nave sulle quali si  intende  installare  il
dispositivo.  L'installazione  dovrebbe  pertanto  includere   almeno
quanto segue: 
     .1 il BWMS completo da provare; 
     .2 la sistemazione di tubolature e pompe; e 
     .3 la cisterna di stoccaggio che simula la cisterna di  zavorra,
costruita in  modo  che  l'acqua  nella  cisterna  sia  completamente
protetta dalla luce. 
 
2.3.10 Ciascuna cisterna  di  controllo  e  quelle  che  simulano  le
cisterne di zavorra trattata, dovrebbero ottemperare a quanto segue: 
       .1 avere una capacita' minima di 200 m3; 
       .2 avere strutture interne  usuali,  inclusi  le  aperture  di
illuminazione e drenaggio; 
       .3 soddisfare standard  industriali  per  la  progettazione  e
costruzione ed avere  il  trattamento  di  pitturazione  superficiale
delle navi; e 
       .4 le minime modifiche richieste per l'integrita'  strutturale
a terra. 
 
2.3.11 L'installazione utilizzata per le prove dovrebbe essere lavata
a pressione con acqua dolce, asciugata e  spazzata  per  rimuovere  i
detriti sciolti,  gli  organismi  ed  altro,  prima  che  inizino  le
procedure di prova e tra un ciclo di prova e l'altro. 
 
2.3.12   L'installazione   utilizzata   per   le   prove   includera'
attrezzature che  permettono  il  campionamento  come  descritto  nei
paragrafi 2.3.26 e 2.3.27  e  mezzi  per  fornire  gli  affluenti  al
sistema,  come  specificato  nel  paragrafo  2.3.19  e/o  2.3.20.  La
sistemazione dell'installazione dovrebbe essere conforme in ogni caso
a quanto specificato ed approvato  nella  procedura  descritta  nella
sezione 7 della parte principale di queste Linee Guida. 
 
Realizzazione in scala del dispositivo di trattamento  dell'acqua  di
zavorra 
 
2.3.13 Il dispositivo per il trattamento in linea puo' essere ridotto
in scala, riducendone le dimensioni per le prove  a  terra,  ma  solo
quando i seguenti criteri sono presi in considerazione: 
      .1 dispositivi con un TRC uguale od inferiore a  200  m3/h  non
dovrebbero essere ridotti in scala; 
      .2 dispositivi con un TRC superiore a 200 m3/h ma  inferiore  a
1000 m3/h possono essere ridotti  in  scala  (massimo  1:5),  ma  non
possono essere inferiori a 200 
m3/h;e 
      .3 dispositivi con TRC uguale o superiore a 1000  m3/h  possono
essere ridotti fino ad una scala massima di  1:100,  ma  non  possono
essere inferiori a 200 m3/h. 
 
2.3.14 I] fabbricante del  dispositivo  dovrebbe  dimostrare,  usando
modelli matematici e/o calcoli,  che  ogni  riduzione  in  scala  non
influenzera' il  funzionamento  del  dispositivo  in  scala  reale  e
l'efficacia a bordo del tipo e dimensione di nave  per  la  quale  il
dispositivo sara' certificato. 
 
2.3.15 II dispositivo di  trattamento  in  cisterna  dovrebbe  essere
provato  ad  una  dimensione  in  scala  che  permette  la   verifica
dell'efficacia in scala reale.  L'adeguatezza  dell'installazione  di
prova  dovrebbe  essere  valutata   dal   fabbricante   e   approvata
dall'Amministrazione. 
 
2.3.16 Possono essere  applicati  fattori  di  scala  piu'  grandi  e
possono essere usate portate piu' piccole rispetto a quelli  previsti
nel paragrafo  2.3.13,  se  il  fabbricante  puo'  fornire  evidenza,
attraverso le prove a bordo in scala reale e secondo il 2.3.14 che la
riduzione in scala e le portate non compromettono  la  capacita'  dei
risultati di  dimostrare  la  conformita'  in  scala  reale  con  gli
standard. 
 
Progetto delle prove a terra- criteri di entrata e di uscita 
 
2.3.17 Per ogni dato set di cicli di prova (un set e' composto  da  5
prove ripetitive) dovrebbe essere scelto un intervallo di  salinita'.
Data la salinita', l'acqua di prova  usata  nello  svolgimento  della
prova  sopradescritta  dovrebbe  avere  un  contenuto   disciolto   e
particolato in una delle seguenti combinazioni: 
           

                                            Salinità
											
                                  >32PSU    3-32 PSU   <3 PSU                                                						          
Carbonio organico disciolto       >1 mg/1   >5 mg/1    >5 mg/1
Carbonio organico particolato     >1 mg/1   >5 mg/1    >5 mg/1
Solidi sospesi totali             >1 mg/1   >50 mg/1   >50 mg/1


2.3.18 Dovrebbero essere effettuati almeno due set di cicli di prova,
ognuno con un diverso intervallo  di  salinita'  e  con  il  relativo
contenuto disciolto  e  particolato  come  prescritto  nel  paragrafo
2.3.17. Le prove effettuate con intervalli  di  salinita'  che  nella
tabella, sopra sono in colonne adiacenti, dovrebbero avere  salinita'
separata da almeno 10 PSU'5' 
 
2.3.19 Gli organismi del prova  possono  essere  presenti  in  natura
nell'acqua usata per le prove, o possono essere specie coltivate  che
possono essere aggiunte all'acqua di prova. La  concentrazione  degli
organismi dovrebbe soddisfare il paragrafo 2.3.20. 
 
2.3.20 L'acqua in entrata dovrebbe contenere quanto segue: 
 
 
____________________
'5'

Per esempio, se sono effettuati due set di  cicli  di  prova,  uno  a
>32PSU ed un secondo a 3-32 PSU, il ciclo  di  prova  nell'intervallo
3-32 deve essere almeno 10 PSU in meno rispetto al piu' basso  valore
di salinita' usato nel ciclo di prova nell'intervallo >32PSU. 
 
         .1 gli organismi di  prova,  la  cui  dimensione  minima  e'
uguale o superiore a 50 micrometri, dovrebbero essere presenti in una
densita' totale  preferibilmente  di  106  ma  non  inferiore  a  I0'
individui per metro cubo, e dovrebbero essere composti  di  almeno  5
specie di almeno 3 differenti gruppi/divisioni; 
         .2 gli organismi di  prova,  la  cui  dimensione  minima  e'
uguale o superiore a I O micrometri ed  inferiore  a  50  micrometri,
dovrebbero essere presenti in una densita' totale preferibilmente  di
104 ma non inferiore a 103 individui  per  millilitro,  e  dovrebbero
essere  composti  di  almeno  5  specie  di   almeno   3   differenti
gruppi/divisioni; 
         .3 batteri eterotrofici dovrebbero essere  presenti  in  una
densita' di almeno 104 batteri vivi per millilitro;e 
         .4 la varieta' di organismi  nell'acqua  di  prova  dovrebbe
essere documentata secondo  le  classi  di  dimensioni  citate  sopra
indipendentemente  se  siano  usati  gli  assemblaggi  di   organismi
naturali o gli organismi coltivati  per  soddisfare  i  requisiti  di
densita' e di varieta' degli organismi. 
 
2.3.21  I  seguenti  batteri  non  necessitano  di  essere   aggiunti
all'acqua in ingresso, ma dovrebbero essere misurati  all'ingresso  e
al momento della discarica: 
        .1 coliformi; 
        .2 gruppo enterococco; 
        .3 vibrio cholerae; e 
        .4 batteri eterotrofaci. 
 
2.3.22 Se per le prove sono utilizzati organismi  coltivati,  in  tal
caso dovrebbe essere assicurato  che  le  regole  locali  applicabili
della quarantena sono tenute in considerazione durante la  cultura  e
la discarica. 
 
Controllo e presa dei campioni a terra 
 
2.3.23 La variazione del numero degli organismi di prova a causa  del
trattamento e durante lo stoccaggio  nella  cisterna  che  simula  la
cisterna  di  zavorra  dovrebbe  essere  misurata  usando  i   metodi
descritti nella Part 4 dell'annesso, paragrafi da 4.5 a 4.7. 
 
2.3.24 Dovrebbe essere verificato che durante il ciclo  di  prova  il
dispositivo di trattamento  agisca  entro  i  parametri  specificati,
quali il consumo di potenza e la portata. 
 
2.3.25 I  parametri  ambientali  quali  il  pH,  la  temperatura,  la
salinita', l'ossigeno disciolto, TSS, DOC, POC  e  torbidita'  (NTU)6
dovrebbero essere misurati nello stesso momento  in  cui  i  campioni
descritti vengono prelevati. 
 
2.3.26 I campioni  durante  le  prove  dovrebbero  essere  presi  nei
seguenti momenti e posizioni: immediatamente prima del dispositivo di
trattamento, immediatamente dopo il  dispositivo  di  trattamento  ed
allo scarico. 
 

____________________
'6' NTU Unità nominale di torbidità

2.3.27 I cicli di controllo e trattamento possono  essere  effettuati
simultaneamente o in sequenza. I campioni di controllo devono  essere
presi nello stesso modo  in  cui  sono  presi  quelli  di  prova  del
dispositivo,   come   prescritto   nel   paragrafo   2.3.26   ed   in
corrispondenza dell'ingresso e dello scarico.  Una  serie  di  esempi
sono riportati in figura 1. 
 
2.3.28 L'impianto o le sistemazioni  per  il  prelievo  dei  campioni
dovrebbero essere tali da garantire che  i  campioni  rappresentativi
dell'acqua trattata e controllata possano essere presi arrecando agli
organismi minimi effetti avversi. 
 
2.3.29 I  campionamenti  descritti  nei  paragrafi  2.3.26  e  2.3.27
dovrebbero essere sempre raccolti in triplo. 
 
2.3.30 Dovrebbero essere presi campioni separati per: 
      .1 gli organismi la cui dimensione minima e' maggiore o  uguale
a 50 micrometri; 
      .2 gli organismi la cui dimensione minima e' maggiore o  uguale
a 10 micrometri ed inferiore a 50 micrometri; 
      .3 i coliformi, gruppo enterococco, vibro cholerae e i  batteri
eterotrofici; e 
      .4 le prove di tossicita' dell'acqua trattata, sulla discarica,
per i BWMS che fanno uso di Sostanze Attive e anche per quei BWMS che
non fanno uso di Sostanze Attive o Preparazioni ma  per  i  quali  e'
ragionevole pensare che si possano verificare dei  cambiamenti  nella
composizione chimica dell'acqua trattata tali da determinare  effetti
negativi sulle acque riceventi a seguito della discarica. 
 
2.3.31 Per confrontare gli organismi  la  cui  dimensione  minima  e'
maggiore od uguale a 50 micrometri con  quelli  dello  standard  D-2,
dovrebbero essere presi almeno 20 litri di acqua  in  ingresso  e  un
metro cubo di acqua trattata, per tre volte.  rispettivamente.  Se  i
campioni  sono  concentrati  ai  fini  del  conteggio,   i   campioni
dovrebbero essere concentrati usando un setaccio  la  cui  dimensione
diagonale della maglia non e' maggiore di 50 micrometri. 
 
2.3.32 Per la valutazione di organismi la cui  dimensione  minima  e'
maggiore o uguale a 10  micrometri  ma  inferiore  a  50  micrometri,
dovrebbero essere presi almeno un  litro  di  acqua  in  ingresso  ed
almeno 10 litri di acqua trattata. Se i campioni sono concentrati per
il conteggio, i campioni  dovrebbero  essere  concentrati  usando  un
setaccio la cui dimensione diagonale della maglia non e' maggiore  di
10 micrometri. 
 
2.3.33 Per la valutazione dei batteri dovrebbero essere raccolti,  in
bottiglie sterili, almeno 500 millilitri  dell'acqua  in  ingresso  e
trattata. 
 
2.3.34 I campioni dovrebbero essere analizzati non  appena  possibile
dopo il campionamento, e analizzati vivi entro 6 ore  o  trattati  in
modo  tale  da  garantire  che  puo'  essere  effettuata   un'analisi
corretta. 
 
2.3.35 L'efficacia del sistema proposto dovrebbe essere  provata  con
una metodologia scientifica standard nella forma  di  sperimentazione
controllata, i.e. "esperimenti". In particolare, l'efficacia del BWMS
sulla concentrazione degli organismi nell'acqua di  zavorra  dovrebbe
essere provata confrontando l'acqua di zavorra trattata, i.e. "gruppi
trattati", con i "gruppi di controllo" non  trattati,  in  modo  tale
che: 
      .1 una sperimentazione dovrebbe consistere  nel  confronto  tra
l'acqua di controllo e l'acqua trattata. Dovrebbero essere  prelevati
campioni multipli, ma in un minimo di tre, di acqua di controllo e di
quella trattata all'interno di un singolo ciclo di prova per ottenere
una buona stima statistica delle  condizioni  all'interno  dell'acqua
durante la sperimentazione. Campioni multipli  prelevati  durante  il
ciclo singolo di prova non dovrebbero  essere  trattati  come  misure
indipendenti   nella   valutazione   statistica   dell'effetto    del
trattamento, per evitare la "pseudoreplica". 
 
2.3.36  Se  in  qualunque  ciclo  di  prova  il   valore   medio   di
concentrazione nella discarica di acqua controllata e'  inferiore  od
uguale a 10 volte i valori nella regola D-2.1, il ciclo di prova  non
e' valido. 
 
2.3.37 L'analisi statistica della  funzionalita'  del  BWMS  dovrebbe
comprendere dei t-test o  test  statistici  simili,  che  confrontano
l'acqua di controllo e quella trattata. Il confronto tra  l'acqua  di
controllo  e  quella  trattata  fornira'  una  prova  di   mortalita'
inaspettata nell'acqua  di  controllo,  indicando  l'effetto  di  una
sorgente incontrollata di mortalita' nella sistemazione di prova. 
 
2.4 Rapporto dei risultati delle prove 
 
2.4.1 Dopo che  le  prove  di  approvazione  sono  stati  completate,
dovrebbe essere presentato all'Amministrazione  un  rapporto.  Questo
rapporto dovrebbe includere le informazioni riguardanti  il  progetto
delle prove, i metodi dell'analisi e i risultati di queste analisi. 
 
2.4.2 I  risultati  delle  prove  di  efficacia  biologica  del  BWMS
dovrebbero essere accettati se durante le prove a terra  e  a  bordo,
come specificate nelle sezioni  2.2  e  2.3  di  questo  annesso,  e'
dimostrato che il sistema ha soddisfatto lo standard nella regola D-2
in tutti i cicli di prova come previsto nel seguente paragrafo 4.7. 
 
PARTE 3- SPECIFICA PER LE PROVE  AMBIENTALE  PER  L'APPROVAZIONE  DEI
SISTEMI DI GESTIONE DELL'ACQUA DI ZAVORRA 
 
Specifiche di prova 
 
3.1 Le parti elettriche e elettroniche  del  BWMS  dovrebbero  essere
soggette, nella configurazione standard di produzione,  al  programma
di  prove  ambientali  stabilite  in  questa  specifica   presso   un
laboratorio  approvato  per  lo  scopo  dell'Amministrazione   o   da
un'autorita' competente della nazione del fabbricante. 
 
3.2 L'evidenza della conformita' con i  test  ambientali  di  seguito
riportati dovrebbe essere inviata dal fabbricante all'Amministrazione
unitamente alla richiesta per l'approvazione di tipo. 
 
Dettagli delle specifiche di prova 
 
3.3 L'apparecchiatura dovrebbe funzionare in  modo  soddisfacente  al
termine di ciascuna  delle  prove  ambientali  operative  di  seguito
elencate. 
 
Prova di vibrazione 
 
3.4 Dovrebbe essere fatta una ricerca dei  valori  di  risonanza  nei
seguenti intervalli di frequenza e ampiezza di oscillazione: 
      .1 2 a 13.3 Hz con un'ampiezza di vibrazione di l mm; e 
      .2 13.2 a 80 Hz con un'ampiezza di accelerazione di 0.7 g. 
Questa  ricerca  dovrebbe  essere  fatta  in  ognuno  dei  tre  piani
ortogonali ad una portata sufficientemente bassa  per  permettere  il
rilevamento di risonanza. 
 
3.5 L'apparecchiatura dovrebbe essere  sottoposta  a  vibrazione  nei
sopra citati piani per ogni frequenza  risonante  principale  per  un
periodo di due ore. 
 
3.6 In assenza di qualsiasi frequenza di risonanza, l'apparecchiatura
dovrebbe essere sottoposta a vibrazione in ogni piano  a  30  Hz  con
un'accelerazione di 0.7 g per un periodo di due ore. 
 
3.7 Al termine delle  prove  specificate  nei  paragrafi  3.5  o  3.6
dovrebbe essere fatta un'ulteriore ricerca dei valori di risonanza  e
non dovrebbero esserci  significativi  cambiamenti  nello  schema  di
vibrazioni. 
 
Prova di temperatura 
 
3.8 L'apparecchiatura che puo' essere installata nelle  aree  esposte
sul ponte  scoperto,  o  in  uno  spazio  chiuso  non  ambientalmente
controllato dovrebbe essere sottoposta, per un periodo non  inferiore
a due ore, ad: 
       .1 una prova a bassa temperatura a -25°C; e 
       .2 una prova ad alta temperatura a 55°C. 
 
3.9 L'apparecchiatura che puo' essere installata in uno spazio chiuso
che  e'  ambientalmente  controllato,  compresi  i  locali  macchine,
dovrebbe essere sottoposto, per un periodo non inferiore a  due  ore,
ad: 
       .1 un test a bassa temperatura a 0°C; e 
       .2 un test ad alta temperatura a 55°C. 
 
3.10 Al termine di ciascuna delle  prove  di  cui  ai  sottoparagrafi
soprariportati, il dispositivo dovrebbe essere messo  in  funzione  e
dovrebbe funzionare normalmente nelle condizioni di prova. 
 
Prova di umidita' 
 
3.11 L'apparecchiatura dovrebbe esser lasciata spenta per un  periodo
di due ore alla temperatura di 55°C in un'atmosfera  con  un'umidita'
relativa di 90%.  Alla  fine  di  questo  periodo,  l'apparecchiatura
dovrebbe essere messa in  funzione  e  dovrebbe  funzionare  in  modo
soddisfacente per un'ora nelle condizioni di prova. 
 
Prova per la protezione contro le ondate 
 
3.12 L'apparecchiatura che puo' essere installata nelle aree  esposte
sul ponte scoperto dovrebbe essere soggetto ai test per la protezione
contro le ondate in accordo con IP 56 della pubblicazione IEC 529  od
un suo equivalente. 
 
Variazioni della alimentazione di energia 
 
3.13 L'apparecchiatura dovrebbe funzionare in modo soddisfacente con: 
       .1 una  variazione  di  tensione  di  ±  10%  insieme  ad  una
contemporanea variazione di frequenza di ± 5%; e 
       .2  una  tensione  transitoria  di  ±  20%  insieme   ad   una
contemporanea variazione  di  frequenza  di  10%,  con  un  tempo  di
recupero transitorio di tre secondi 
 
Prova in posizione inclinata 
 
3.14 11 BWMS dovrebbe essere progettato per operare quando la nave e'
trasversalmente diritta e quando e' inclinata di qualsiasi angolo  di
inclinazione fino a 15°  inclusi,  su  ciascun  lato,  in  condizioni
statiche e 22.5° in condizioni dinamiche (rollio), su ciascun lato, e
simultaneamente inclinato dinamicamente (beccheggio) di 7.5° di  prua
o poppa. L'Amministrazione puo'  permettere  angoli  di  inclinazione
diversi da quelli indicati, prendendo in considerazione il  tipo,  le
dimensioni e le condizioni di servizio della nave ed il funzionamento
operativo del  dispositivo.  Ogni  variazione  permessa  deve  essere
documentata nel Certificato di Tipo Approvato. 
 
Affidabilita' dei dispositivi elettrici ed elettronici 
 
3.15  I  componenti  elettrici  ed  elettronici  dell'apparecchiatura
dovrebbero essere di qualita' garantita dal fabbricante ed adatti per
lo scopo per il quale sono progettati. 
 
PARTE 4- METODI DI ANALISI DEI CAMPIONI  PER  LA  DETERMINAZIONE  DEI
COSTITUENTI BIOLOGICI NELL'ACQUA DI ZAVORRA 
 
Processo di prelievo dei campioni ed analisi 
 
4.1 I campioni prelevati durante  le  prove  del  BWMS  probabilmente
contengono una vasta diversita' tassonomica di organismi, che variano
enormemente per dimensioni  e  suscettibilita'  ai  danni  dovuti  al
campionamento ed all'analisi. 
 
4.2 Quando e' possibile,  dovrebbero  essere  usati  metodi  standard
ampiamente  accettati  per  la  raccolta,  la  gestione  (inclusa  la
concentrazione), l'immagazzinamento, e l'analisi dei campioni. Questi
metodi dovrebbero essere chiaramente citati e descritti nei  piani  e
nei  rapporti  di  prova.  Sono  inclusi  metodi   per   individuare,
conteggiare, ed identificare  gli  organismi  e  per  determinare  la
probabilita' di sopravvivenza (come definita in queste Linee Guida). 
 
4.3 Quando i metodi  standard  non  sono  disponibili  per  organismi
particolari o gruppi tassonomici, i metodi  appositamente  sviluppati
dovrebbero essere descritti in dettaglio  nei  piani  e  rapporti  di
prova.  La  documentazione  descrittiva   dovrebbe   includere   ogni
sperimentazione necessaria per validare l'uso dei metodi. 
 
4.4 Data la complessita' dei campioni di acqua naturale  e  trattata,
la rarefazione degli organismi nei campioni trattati, richiesta dalla
regola D-2, e le richieste di spese e di tempo degli  attuali  metodi
standard, e' probabile che verranno sviluppati nuovi approcci per  le
analisi della composizione, concentrazione, e della  probabilita'  di
sopravvivenza degli organismi nei campioni di acqua  di  zavorra.  Le
Amministrazioni/i  Firmatari  sono  incoraggiati  a  condividere   le
informazioni relative ai metodi per l'analisi dei campioni  di  acqua
di zavorra, sfruttando convegni scientifici  esistenti,  e  documenti
distribuiti attraverso l'Organizzazione. 
 
Analisi dei campioni per determinare l'efficacia nel  soddisfare  gli
standard dell'acqua scaricata 
 
4.5  L'analisi  dei  campioni  e'  utilizzata  per   determinare   la
composizione delle specie  ed  il  numero  di  organismi  vitali  nel
campione. Differenti campioni possono essere presi per determinare la
capacita', di sopravvivenza e per la composizione delle specie. 
 
4.6 La  capacita'  di  sopravvivenza  di  un  organismo  puo'  essere
determinata attraverso il giudizio vivo/morto dato da  metodi  adatti
che  includono,  ma  non  si  limitano  a:  cambiamenti  morfologici,
mobilita', macchie che usano tinture vive o tecniche molecolari. 
 
4.7 Un ciclo di prova  di  trattamento  dovrebbe  essere  considerato
valido se: 
       .1 e' valido secondo i paragrafi 2.2.2.5 o 2.3.36,  a  seconda
dei casi; 
       .2 la densita' media degli organismi, il cui  diametro  minimo
e' maggiore od uguale a 50  micrometri,  nei  campioni  prelevati  in
triplo e' inferiore a 10 organismi vitali per metro cubo; 
       .3 la densita' media degli organismi, il cui  diametro  minimo
e' inferiore a 50 micrometri ma superiore o uguale a  10  micrometri,
e' inferiore a 10 organismi vitali per millilitro; 
       .4 la densita' media di Vibrio cholerae (sierotipi 01 e  0139)
e' inferiore a l cfu per 100 millilitri, o inferiore a 1  cfu  per  1
grammo (peso netto) di campioni di' zooplanction; 
       .5 la densita' media di Scoli nei campioni prelevati in triplo
e' inferiore a 250 cfu per 100 millilitri; e 
       .6 la densita' media di Enterococci intestinale  nei  campioni
prelevati in triplo e' inferiore a 100 cfu per 100 millilitri. 
 
4.8 Si raccomanda di considerare una lista non esaustiva  dei  metodi
standard e delle tecniche innovative di ricerca'7'. 
 
Analisi    dei    campioni    per    determinare     l'accettabilita'
eco-tossicologica della acqua scaricata 
 
4.9 Le prove della tossicita'  della  discarica  dell'acqua  trattata
dovrebbero essere condotte in accordo con  i  paragrafi  da  5.2.3  a
5.2.7 delle Procedure per  l'approvazione  dei  sistemi  di  gestione
dell'acqua di zavorra che  fanno  uso  delle  Sostanze  Attive,  come
modificate (risoluzione MEPC.169(57)). 
 

      
 7_______________________
  Fonti suggerite possono includere ma non sono limitate a:
.1 The Handbook of Standard Methods For the Analysis of Water and Waste Water.
.2 Metodi standard di ISO.
.3 Metodi standard di UNESCO.
.4 World Health Organization.
.5 Metodi standard della American Society of Testing and Materials (ASTM).
.6 Metodi standard dell' Agenzia Americana EPA.
.7 Documenti di ricerca revisionato e pubblicato nelle riviste scientifiche.
.8 documenti di MEPC.
APPENDICE LOGO NOME DELL'AMMINISTRAZIONE CERTIFICATO DI TIPO APPROVATO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELL'ACQUA DI ZAVORRA Questo per certificare che il sistema di gestione dell'acqua di zavorra sotto indicato e' stato esaminato e provato in accordo con i requisiti delle specifiche contenute nelle Linee Guida contenute nella risoluzione IMO MEPC...(..). Questo certificato e' valido solo per il sistema di gestione dell'acqua di zavorra cui si fa riferimento nel seguito. Sistema di gestione dell'acqua di zavorra fornito da.... designazione del tipo e del modello....... e comprendente: Sistema di gestione dell'acqua di zavorra costruito da.... in accordo con i disegni dell' apparecchiatura/montaggio No....... data..... Altre apparecchiature costruite da...... in accordo con i disegni dell'apparecchiatura/montaggio No...... data... Capacita' nominale di trattamento...... m3/h Una copia di questo Certificato di Approvazione di Tipo, dovrebbe essere sempre tenuta a bordo della nave munita di questo sistema di gestione dell'acqua di zavorra. Un riferimento al protocollo di prova e una copia dei risultati delle prove dovrebbe essere disponibile per l'ispezione a bordo della nave. Se il certificato di tipo approvato e' emesso sulla base di un'approvazione di un'altra Amministrazione, deve essere fatto riferimento a tale Certificato di Tipo Approvato. Condizioni limitative imposte sono descritte nell'appendice di questo documento. Timbro ufficiale Firmato Amministrazione di Datato questo ..... giorno di..... 20... Allegati. Copia dei risultati originali delle prove Figura 1 Disposizione schematica di possibili test a terra Parte di provvedimento in formato grafico
                                                           Allegato 2 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                      Allegato 2      
                                                (traduzione cortesia) 
 
                      Risoluzione MEPC.169(57) 
 
                      Adottata il 4 Aprile 2008 
 
PRODEDURA PER L'APPROVAZIONE DEI SISTEMI DI  GESTIONE  DELL'ACQUA  DI
             ZAVORRA CHE UTILIZZANO SOSTANZE ATTIVE (G9) 
 
IL  COMITATO  PER  LA  PROTEZIONE  DELL'AMBIENTE  MARINO  RICHIAMANDO
l'Articolo   38(a)    della    Convenzione    sulla    Organizzazione
Internazionale Marittima relativamente alle funzioni del Comitato per
la Protezione dell'Ambiente Marino  conferitegli  al  riguardo  dalle
convenzioni  internazionali  per  la  prevenzione  ed  il   controllo
dell'inquinamento marino, 
 
NOTANDO che la regola D-3.2 della Convenzione Internazionale  per  il
Controllo e Gestione dell'Acqua di Zavorra e  Sedimenti  delle  navi,
2004 richiede che sistemi  di  gestione  dell'acqua  di  zavorra  che
utilizzano Sostanze Attive o Preparazioni che contengono una  o  piu'
Sostanze Attive utilizzate per ottemperare a questa Convenzione siano
approvati dall'Organizzazione  sulla  base  di  Procedure  sviluppate
dall'Organizzazione, 
 
NOTANDO ANCHE la risoluzione MEPC.126(59) con la quale il Comitato ha
adottato le Procedure per  l'Approvazione  dei  sistemi  di  gestione
dell'acqua di zavorra che utilizzano Sostanze Attive (G9), 
 
NOTANDO INOLTRE che con la risoluzione MEPC.126(53)  il  Comitato  ha
convenuto di mantenere la  Procedura  (G9)  in  revisione  alla  luce
dell'esperienza   guadagnata,   AVENDO    CONSIDERATO,    alla    sua
cinquantasettesima sessione, le raccomandazioni fatte dal  Gruppo  di
Revisione dell'Acqua di Zavorra, 
 
   1. ADOTTA la Procedura revisionata per l'approvazione dei  sistemi
di gestione dell'acqua di  zavorra  che  utilizzano  Sostanze  Attive
(G9), come riportata nell'Annesso a questa risoluzione; 
 
   2. INVITA gli Stati  Membri  a  dare  dovuta  considerazione  alla
Procedura revisionata (G9) nella valutazione dei sistemi di  gestione
dell'acqua di zavorra che  utilizzano  Sostanze  Attive  prima  della
sottomissione delle proposte all'approvazione del Comitato; 
 
   3. CONCORDA di tenere la Procedura revisionata (G9)  in  revisione
alla luce dell'esperienza guadagnata; 
 
   4. SOLLECITA gli Stati Membri a  portare  la  succitata  procedura
all'attenzione dei fabbricanti di sistemi di gestione  dell'acqua  di
zavorra ed altre parti interessate allo scopo di incoraggiarne il suo
impiego; 
 
   5. REVOCA le procedure adottate dalla risoluzione MEPC.126(53). 
 
ANNESSO 
 
PRODEDURA PER L'APPROVAZIONE DEI SISTEMI DI  GESTIONE  DELL'ACQUA  DI
ZAVORRA CHE UTILIZZANO SOSTANZE ATTIVE (G9) 
 
Contenuto 
 
1 INTRODUZIONE 
 
2 DEFINIZIONI 
 
3 PRINCIPI 
 
4 REQUISITI GENERALI 
 
Identificazione 
Dati per le Sostanze Attive e per le Preparazioni 
Rapporto di valutazione 
 
5 CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIO 
Selezione   preliminare   della   persistenza,   bioaccumulazione   e
tossicita' 
Prova di tossicita' dell'acqua di zavorra trattata 
Caratterizzazione ed analisi del rischio 
 
6 CRITERI DI VALUTAZIONE 
Sicurezza della nave e dell'equipaggio 
Protezione dell'ambiente 
 
7 REQUISITI PER L'UTILIZZO DI SOSTANZE ATTIVE E PREPARAZIONI 
Maneggio delle Sostanze Attive e delle Preparazioni 
Documentazione della pericolosita' e etichettatura 
Procedure ed impieghi 
8 APPROVAZIONE 
Approvazione di base 
Approvazione finale 
Notifica dell'approvazione 
Modifiche 
Ritiro dell'approvazione 
 
Appendice Schema per l'approvazione di Sostanze Attive o Preparazioni
e dei Sistemi  di  Gestione  dell'Acqua  di  Zavorra  che  utilizzano
Sostanze Attive 
 
PRODEDURA PER L'APPROVAZIONE DEI SISTEMI DI  GESTIONE  DELL'ACQUA  DI
ZAVORRA CHE UTILIZZANO SOSTANZE ATTIVE (G9) 
 
1 INTRODUZIONE 
 
1.1  Questa  procedura   descrive   l'approvazione   ed   il   ritiro
dell'approvazione dei sistemi di gestione dell'acqua di  zavorra  che
utilizzano Sostanze Attive al fine di ottemperare alla Convenzione  e
le loro modalita' applicative come indicate nella  regola  D-3  della
Convenzione Internazionale per il Controllo e Gestione dell'Acqua  di
Zavorra e Sedimenti delle navi. La Convenzione richiede che  in  caso
di ritiro dell'approvazione, l'uso delle relative Sostanza o Sostanze
Attive sia proibito entro un anno della data del detto ritiro. 
 
1.2 Al fine di ottemperare alla Convenzione, i  sistemi  di  gestione
dell'acqua di zavorra che utilizzano Sostanze Attive  o  Preparazioni
che contengono una o piu' Sostanze  Attive  devono  essere  approvati
dall'Organizzazione,  sulla  base   di   una   procedura   sviluppata
dall'Organizzazione. 
 
1.3 L'obiettivo di questa procedura e'  determinare  l'accettabilita'
delle Sostanze Attive e delle Preparazioni che contengono una o  piu'
Sostanze Attive e  la  loro  applicazione  nei  sistemi  di  gestione
dell'acqua di zavorra per quanto riguarda la  sicurezza  della  nave,
della  salute  umana  e  dell'ambiente  marino.Questa  procedura   e'
prevista come salvaguardia per l'uso sostenibile di Sostanze Attive e
Preparazioni. 
 
1.4 Questa procedura non e' intesa per la valutazione  dell'efficacia
delle Sostanze Attive. L'efficacia dei sistemi di gestione dell'acqua
di zavorra che utilizzano Sostanze Attive dovrebbe essere valutata in
accordo con le Linee Guida per l'approvazione dei sistemi di gestione
dell'acqua di zavorra (G8). 
 
1.5  L'obiettivo  della   procedura   e'   assicurare   l'appropriata
applicazione delle richieste  contenute  nella  Convenzione  e  delle
salvaguardie  richieste  da  essa.  Nuove  versioni  della  procedura
saranno circolate dall'Organizzazione dopo la loro approvazione. 
 
2 DEFINIZIONI 
 
2.1 Al fine dell'applicazione di questa  procedura  si  applicano  le
definizioni della Convenzione e: 
 
.1 "Sostanza Attiva" significa una sostanza od organismo, inclusi  un
virus o un fungo che hanno un'azione generale o specifica su o contro
gli organismi acquatici nocivi e patogeni. 
 
.2 "Discarica dell'acqua di zavorra"  significa  l'acqua  di  zavorra
quale vorrebbe essere scaricata fuoribordo 
 
.3 "Preparazione" significa ogni formulazione contenente una  o  piu'
Sostanze Attive  e  che  include  qualsiasi  additivo.  Detto  temine
include anche ogni Sostanza Attiva generata a  bordo  al  fine  della
gestione dell'acqua di zavorra ed ogni relativa sostanza chimica  che
si forma nel sistema di gestione dell'acqua di zavorra  che  utilizza
Sostanze Attive al fine di ottemperare alla Convenzione. 
 
4.   "Sostanze   chimiche   relative"   significano    prodotti    di
trasformazione o reazione che vengono prodotti nell'acqua di  zavorra
o nell'ambiente che la riceve durante e dopo l'impiego del sistema di
gestione dell'acqua di zavorra e che  possono  creare  preoccupazione
per la sicurezza della nave, dell'ambiente marino  e/o  della  salute
umana. 
 
3 PRINCIPI 
 
3.1 Sostanze Attive e Preparazioni possono essere aggiunte  all'acqua
di zavorra o  possono  essere  generate  a  bordo  delle  navi  dalle
tecnologie impiegate nei sistemi di gestione delle acque  di  zavorra
che utilizzano una Sostanza Attiva per ottemperare alla Convenzione. 
 
3.2 Le Sostanze Attive e le Preparazioni soddisfano lo scopo  per  il
quale esse sono intese attraverso l'azione sugli organismi  acquatici
nocivi e patogeni delle acque di zavorra e dei sedimenti delle  navi.
Tuttavia, se l'acqua di zavorra e' ancora tossica  al  momento  della
sua  discarica  nell'ambiente,  gli  organismi  nell'acqua  ricevente
possono soffrire danni inaccettabili. Sia la  Sostanza  Attiva  o  la
Preparazione che  l'acqua  di  zavorra  scaricata  dovrebbero  essere
soggetti a prove di  tossicita'  al  fine  di  proteggere  l'ambiente
ricevente o  la  salute  umana  dagli  effetti  tossici  dovuti  alle
discariche. La prova di tossicita' e' necessaria per  determinare  se
una Sostanza Attiva o Preparazione puo'  essere  usata,  ed  a  quali
condizioni la possibilita' di nuocere all'ambiente ricevente od  alla
salute umana e' accettabilmente bassa. 
 
3.3 Ogni sistema che utilizza  o  genera  Sostanze  Attive,  Sostanze
Chimiche  Relative  o  radicali  liberi  durante   il   processo   di
trattamento per eliminare gli organismi al fine di  ottemperare  alla
Convenzione dovrebbe  essere  soggetto  a  questa  Procedura.  3.4  I
sistemi di gestione dell'acqua di  zavorra  che  utilizzano  Sostanze
Attive o Preparazioni devono essere sicuri  per  quanto  riguarda  la
nave, il suo equipaggiamento ed il  personale  per  ottemperare  alla
Convenzione. 
 
3.5 L'approvazione di Sostanze Attive e Preparazioni  che  utilizzano
virus o funghi nei sistemi di gestione dell'acqua di zavorra non sono
oggetto di questa procedura. L'approvazione di dette sostanze per  la
gestione dell'acqua di zavorra dovrebbe richiedere una considerazione
addizionale da parte dell'Organizzazione in conformita'  alla  regola
D-3  della  Convenzione,  se  viene  proposto  l'utilizzo  di   dette
sostanze. 
 
3.6 Le  Amministrazioni  dovrebbero  controllare  la  qualita'  e  la
completezza di ogni sottomissione per  Approvazione  di  Base  o  per
l'Approvazione Finale in  relazione  alla  versione  piu'  aggiornata
della Metodologia per l'acquisizione di informazioni e la  conduzione
del lavoro del Gruppo Tecnico concordato  dall'Organizzazione,  prima
della sua sottomissione al MEPC. 
 
4 REQUISITI GENERALI 
 
4.1 Identificazione 
 
4.1.1 La proposta per l'approvazione di una Sostanza Attiva o di  una
Preparazione  dovrebbe  includere  una  identificazione   chimica   e
descrizione  dei  componenti  chimici  anche  se  generati  a  bordo.
Dovrebbe essere fornita una identificazione chimica per ogni Sostanza
Chimica Relativa. 
 
4.2 Dati per le Sostanze Attive e Preparazioni 
 
4.2.1 Una proposta di approvazione deve contenere informazioni  sulle
proprieta' od  effetti  della  Preparazione,  inclusi  tutti  i  suoi
componenti, come segue: 
 
.1 Dati relativi agli effetti sulle piante acquatiche,  invertebrati,
pesci  ed  altri   biota,   inclusi   gli   organismi   sensibili   e
rappresentativi: 
 
   • tossicita' acquatica acuta; 
 
   • tossicita' acquatica cronica; 
 
   • rottura endocrina; 
 
   • tossicita' dei sedimenti; 
 
   • biodisponibilita'/bioingrandimento/bioconcentrazione; e 
 
   • effetti sulla catena alimentare/popolazione 
 
.2 Dati relativi alla tossicita' sui mammiferi: 
 
   • tossicita' acuta; 
 
   • effetti sulla pelle e sugli occhi; 
 
   • tossicita' cronica ed a lungo termine; 
 
   • tossicita' relativa allo sviluppo ed alla riproduzione; 
 
   • carcinogenicita'; e 
 
   • mutagenicita'. 
 
.3 Dati  relativi  alla  destinazione  ed  effetto  nell'ambiente  in
condizioni aerobiche e anaerobiche: 
 
   • modi di degradazione (Biotica;abiotica); 
 
   •  bioaccumulazione,  coefficiente  di  partizione,   coefficiente
ottanolo/acqua; 
 
   • persistenza ed identificazione  dei  principali  metaboliti  nel
relativo fluido (acqua di zavorra, acqua di mare ed acqua dolce); 
 
   • reazione con materie organiche; 
 
   • effetti fisici potenziali sugli habitat selvatici e bentici; 
 
   • residui potenziali nei frutti di mare; e 
 
   • tutti gli effetti interattivi conosciuti. 
 
.4 Proprieta' fisiche e chimiche delle Sostanze Attive e Preparazioni
e dell'acqua di zavorra trattata, se applicabili: 
 
   • punto di fusione; 
 
   • punto di ebollizione; 
 
   • infiammabilita'; 
 
   • densita' (densita' relativa); 
 
   • pressione di vapore, densita' di vapore; 
 
   • solubilita' in acqua/costante di dissociazione (pKa); 
 
   • potenziale ossidante/riducente; 
 
   •  corrosivita'  dei  materiali  od  equipaggiamenti   normalmente
impiegati nella costruzione navale; 
 
   • temperatura di auto-ignizione; e 
 
   • altri relativi pericoli fisici e chimici conosciuti. 
 
.5 Metodi analitici alle relative concentrazioni ambientali. 
 
4.2.2  Una  proposta  di  approvazione  dovrebbe  contenere  i   dati
sopraelencati sia per la  Preparazione  che  per  ciascun  componente
separatamente, e dovrebbe altresi' allegare l'elenco dei  nomi  e  le
relative quantita' (in percentuali volumetriche) dei componenti. Come
indicato  nella  sezione  8.1,  tutti  i  dati  di   proprieta'   del
richiedente dovrebbero essere trattati in modo confidenziale. 
 
4.2.3 Le prove delle Sostanze Attive e delle Preparazioni  dovrebbero
essere  effettuate  in   accordo   con   Linee   Guida   riconosciute
internazionalmente 1. 
 
I  Preferibilmente  Organization  for   Economie   Co-operation   and
Development (OECD) Guidelines for Testing of Chemicals (1993) o altre
prove equivalenti 
 
4.2.4 La procedura di prova dovrebbe contenere un rigoroso  programma
di controllo qualita'/assicurazione qualita' che consiste in: 
 
.1 Sia un Piano di Gestione della Qualita'  (QMP)  che  un  Piano  di
Progetto  di  Assicurazione  della  Qualita'  (QAPP).  Guide  per  la
preparazione di questi piani assieme con  altri  documenti  guida  ed
altre informazioni sul controllo della qualita' sono disponibili  per
essere scaricati dall'International Organization for  Standardization
(ISO) (www.iso.org). 
 
2. Il QMP tratta la struttura  della  gestione  del  controllo  della
qualita' e  le  politiche  di  Organizzazione  di  Prova  (inclusi  i
subfornitori ed i laboratori esterni). 
 
.3 11 QAPP e' un documento tecnico specifico di progetto che riflette
le specificita' del sistema da  sottoporre  a  prova,  l'impianto  di
prova ed altre condizioni  che  influenzano  il  progetto  attuale  e
l'implementazione delle sperimentazioni richieste. 
 
4.2.5 Raccolte di documenti gia' utilizzate per la  registrazione  di
sostanze  chimiche  possono  essere  inviate  dal   richiedente   per
soddisfare i dati  richiesti,  necessari  per  la  valutazione  delle
Sostanze Attive e delle Preparazioni in accordo a  questa  procedura.
4.2.6 La proposta dovrebbe descrivere le  modalita'  di  applicazione
della Preparazione per la gestione dell'acqua di zavorra, inclusi  il
richiesto dosaggio ed il tempo di ritenzione. 4.2.7 Una  proposta  di
approvazione dovrebbe includere le schede di Sicurezza dei  Materiali
(M)SDS) 
 
4.3 Rapporto di valutazione 
 
4.3.2 Una proposta di approvazione dovrebbe includere il rapporto  di
valutazione. 11 rapporto di valutazione dovrebbe  tener  conto  della
qualita' dei rapporti di prova, la caratterizzazione del  rischio  ed
una considerazione sull'incertezza associata alla valutazione. 
 
5 CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIO 
 
5.1  Esame  preliminare   della   persistenza,   bioaccumulazione   e
tossicita' 
 
5.1.1 Una valutazione delle  proprieta'  intrinseche  delle  Sostanze
Attive e/o Preparazioni quali la persistenza, la  bioaccumulazione  e
la tossicita' dovrebbe essere effettuata (vedere Tavola 1 in  sezione
6). 
 
.1 Prove di persistenza: 
 
La persistenza dovrebbe preferibilmente essere accertata con  sistemi
di prova di simulazione che determinino la mezza-vita nelle  relative
condizioni.  Prove  di  esame  preliminare  della   biodegradabilita'
possono  essere  impiegate  per  mostrare  che   le   sostanze   sono
rapidamente  biodegradabili.  La  determinazione   della   mezza-vita
dovrebbe includere l'accertamento delle relative sostanze chimiche. 
 
.2 Prove di bioaccumulazione: 
 
L'accertamento del  (potenziale  per  la)  bioaccumulazione  dovrebbe
utilizzare fattori di bioconcentrazione misurati su organismi  marini
(o di acqua dolce). Qualora queste  prove  non  siano  applicabili  o
qualora logPow sia 
<3, il Fattore di Bio Concentrazione (BCF)può essere stimato usando modelli 
di Relazione Struttura-Attività (Quantitativa) (Q)SAR)
 
.3 Prove di tossicita' 
 
I dati di ecotossicita' acuta e/o cronica, che coprono idealmente  le
fasi della vita sensibile, dovrebbero essere utilizzati in  linea  di
principio per l'accertamento dei criteri di tossicita'. 
 
5.2 Prove di tossicita' dell'acqua di zavorra trattata 
 
5.2.1 E' necessario effettuare prove  di  tossicita'  della  Sostanza
Attiva o della Preparazione (vedere sezioni 4.2.1 e 5.3) e dell'acqua
di zavorra trattata che viene  scaricata,  come  previsto  in  questa
sezione. Il vantaggio di effettuare prove di tossicita' dell'acqua di
zavorra scaricata e' che le  potenziali  interazioni  delle  Sostanze
Attive e delle Preparazioni con  i  possibili  sottoprodotti  vengono
integrate e considerate: 
 
.1 Per il processo di Approvazione di  Base  la  prova  di  discarica
dovrebbe essere effettuata in un laboratorio utilizzando tecniche  ed
apparecchiature che simulano la discarica  dell'acqua  di  zavorra  a
seguito del trattamento con la Preparazione 
 
.2 Per l'Approvazione Finale la prova di  discarica  dovrebbe  essere
effettuata in concomitanza con il processo di  approvazione  di  tipo
effettuato a terra. 
 
5.2.2 Il  richiedente  dovrebbe  fornire  sia  i  dati  di  prova  di
tossicita' acuta che di tossicita' cronica relativi alle Preparazioni
ed alle Sostanze  Chimiche  Relative  impiegate  per  il  sistema  di
gestione dell'acqua  di  zavorra,  ricavati  da  procedure  di  prova
standard. Il detto approccio di prova dovrebbe essere  seguito  sulla
discarica dell'acqua di  zavorra  trattata,  poiche'  il  sistema  di
gestione dell'acqua di zavorra potrebbe  mitigare  od  aumentare  gli
effetti  negativi  della  Preparazione  o  delle  Sostanze   Chimiche
relative. 
 
5.2.3 Le  prove  di  tossicita'  della  discarica  dovrebbero  essere
effettuate su campioni presi dall'impianto  di  prova  a  terra,  che
dovrebbero essere rappresentativi  della  discarica  dal  sistema  di
gestione dell'acqua di zavorra. 
 
5.2.4 Queste prove di tossicita' dovrebbero includere metodi di prova
della tossicita' cronica con molteplici specie di prova (un pesce, un
invertebrato, una pianta) che rappresentano la fase  sensibile  della
vita. Preferibilmente devono  essere  inclusi  sia  un  punto  finale
subletale (crescita) che un punto finale di sopravvivenza. Dovrebbero
essere provati sia metodi di prova con acqua dolce che con  acqua  di
mare. 
 
2  Al  momento  non  esiste  nessuna  prova  fisiologica  o  empirica
convincente che gli  organismi  marini  siano  piu'  sensibili  degli
organismi in acqua dolce. Tuttavia si dovrebbe tenere conto di  cio',
qualora quanto sopra fosse dimostrato per una determinata sostanza. 
 
5.2.5 I risultati di prova da fornire  includono:  la  Concentrazione
Letale acuta 24 ore, 48 ore, 72 ore e 96  ore  alla  quale  x%  degli
organismi provati muoiono (LCx), le Concentrazioni che  non  generano
Effetti Negativi Rilevati (NOAECs), la Concentrazione che non  genera
effetti rilevati cronici (NOEC) e/o le Concentrazioni alle  quali  x%
degli organismi evidenziano effetti (ECx),  come  appropriato  tenuto
conto del progetto sperimentale. 
 
5.2.6 Dovrebbe essere provata una serie di diluizione che include  il
100% della discarica dell'acqua di zavorra per stabilire  il  livello
che comporta nessun effetto  negativo,  utilizzando  i  punti  finali
(NOEC o ECx). Un'analisi iniziale potrebbe  utilizzare  un  approccio
conservativo nel quale la capacita' di diluizione non dovrebbe essere
considerata (non  dovrebbe  essere  utilizzata  nessuna  modelling  o
plumes analysis). Il fondamento logico per  utilizzare  un  approccio
conservativo e' che  potrebbero  esserci  discariche  multiple  nella
stessa posizione (anche se questo non e' necessariamente il caso). 
 
5.2.7 I dati delle prove di tossicita'  acuta  e  cronica  unitamente
alle informazioni in sezione 4.2.1 dovrebbero essere  utilizzati  per
determinare il tempo di  permanenza  necessario  per  raggiungere  la
concentrazione alla discarica con nessun effetto negativo. Conoscendo
la mezza-vita (giorni), la velocita' di decadimento, la velocita'  di
dosaggio, il volume del sistema e le prove di  tossicita'  con  serie
temporali, puo' quindi essere utilizzato  un  modello  computerizzato
per determinare la quantita'  di  tempo  necessario  di  mantenimento
dell'acqua di zavorra trattata prima della discarica. 
 
5.2.8 Dovrebbero essere fornite informazioni sugli Ossidanti  Residui
Totali (TRO) e sul Cloro  Residuo  Totale  (TRC)  quali  parte  della
richiesta  di  valutazione,  sia  per  il  processo  di   trattamento
dell'acqua di zavorra che di discarica dell'acqua di zavorra. 
 
5.3 CARATTERIZZAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO. 
 
5.3.1 Per il processo di Approvazione Base dovrebbero essere eseguite
in laboratorio le prove di destinazione ed effetto  con  le  Sostanze
Attive e con le Preparazioni. Questa sezione elenca  le  informazioni
che dovrebbero essere utili per una caratterizzazione preliminare del
rischio. 
 
5.3.2 Sia la Sostanza Attiva che la Preparazione cosi'  come  l'acqua
di zavorra trattata scaricata dovrebbero essere sottoposti a prove di
tossicita' al fine di  proteggere  l'ambiente  ricevente  da  effetti
tossici dovuti alle discariche. 
 
5.3.3 La reazione di Sostanze Attive e di  Preparazioni  con  materie
organiche che produce radicali  liberi  dovrebbe  essere  considerata
qualitativamente  al  fine  di  identificare  prodotti   che   creano
preoccupazioni per l'ambiente. 
 
5.3.4 Dovrebbe essere valutata la velocita' e la via di  degradazione
abiotica e biotica delle Sostanze  Attive  e  delle  Preparazioni  in
condizioni aerobiche ed anaerobiche, con conseguente  identificazione
dei relativi metaboliti nel relativi fluidi (acqua di zavorra,  acqua
di mare e dolce). 
 
5.3.5 Dovrebbe essere valutata la velocita' di degradazione  abiotica
e biotica delle Sostanze Attive e delle  Preparazioni  in  condizioni
aerobiche e  anaerobiche,  con  conseguente  caratterizzazione  della
persistenza delle Sostanze Attive, Preparazioni e  Sostanze  Chimiche
Relative in  termini  di  velocita'  di  degradazione  in  condizioni
specificate (e.g. pH, redox, temperatura) 
 
5.3.6 Dovrebbero essere  determinati  i  coefficienti  di  partizione
(coefficiente di partizione solido-acqua  (Kd)  e/o  coefficiente  di
distribuzione normalizzato del carbonio organico (Koc) delle Sostanze
Attive, Preparazioni e Sostanze Chimiche Relative. 
 
5.3.7 Per le Sostanze Attive  e  le  Preparazioni  il  potenziale  di
bioaccumulazione dovrebbe essere valutato in organismi  marini  e  di
acqua dolce (pesci e bivalvi) se il  logaritmo  del  coefficiente  di
partizione ottanolo/acqua (logPow) e' > 3. 
 
5.3.8  Sulla   base   delle   informazioni   sulla   destinazione   e
comportamento delle Sostanze Attive e delle  Preparazioni  dovrebbero
essere predette le concentrazioni di  discarica  agli  intervalli  di
tempo selezionati. 
 
5.3.9  La  valutazione   degli   effetti   delle   Sostanze   Attive,
Preparazioni e Sostanze Chimiche Relative e' basata inizialmente  sui
dati di ecotossicita' acuta e/o  cronica  sugli  organismi  acquatici
quali  produttori  primari  (alghe  o   erbe   marine),   consumatori
(crostacei), predatori (pesci), e dovrebbe includere  l'avvelenamento
secondario dei mammiferi ed uccelli predatori, cosi'  come  sui  dati
relativi alle specie di sedimenti. 
 
5.3.10 Un accertamento dell'avvelenamento secondario e' ridondante se
la  sostanza  che  crea  preoccupazione  dimostra  una  mancanza   di
bioaccumulazione potenziale (e.g. BCF 
< 500 L/kg di peso umido per tutto l'organismo al 6% di grassi).
 
5.3.11  Una  valutazione  relativa  alle  specie  di   sedimenti   e'
ridondante se il  potenziale  alla  partizione  nel  sedimento  della
sostanza che crea preoccupazione e' bassa (e.g. Koc 
< 500 L/kg).
 
5.3.12  L'accertamento   degli   effetti   delle   Sostanze   Attive,
Preparazioni e Sostanze  Chimiche  Relative  dovrebbe  includere  una
selezione delle  proprieta'  carcinogene,  mutageniche  ed  endocrine
dirompenti.   Qualora   i   risultati   della   selezione    generino
preoccupazioni, cio' dovrebbe risultare in un ulteriore  accertamento
degli effetti. 
 
5.3.13  L'accertamento   degli   effetti   delle   Sostanze   Attive,
Preparazioni e Sostanze Chimiche Relative dovrebbe essere  basato  su
Guide internazionalmente riconosciute3. 
 
3 Quali le pertinenti Linee Guida OECD o equivalenti 
 
5.3.14 I risultati della valutazione degli effetti  sono  confrontati
con i risultati delle prove di tossicita' delle discariche. Qualunque
risultato inaspettato  (e.g.  mancanza  di  tossicita'  o  tossicita'
inaspettata nell'accertamento della discarica) dovrebbe risultare  in
un'ulteriore elaborazione dell'accertamento degli effetti. 
 
5.3.15 Dovrebbe essere disponibile un  metodo  analitico  idoneo  per
monitorare le Sostanze  Attive  e  le  Preparazioni  nella  discarica
dell'acqua di zavorra. 
 
6 CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
L'Organizzazione dovrebbe valutare la richiesta di approvazione sulla
base dei criteri di questa sezione. 
 
6.1  Le  informazioni  che  sono  state  fornite  dovrebbero   essere
complete, di qualita' sufficiente ed in accordo con questa Procedura. 
 
6.2  Che  queste   informazioni   non   indichino   effetti   avversi
inaccettabili per l'ambiente, la salute umana, i beni o le risorse. 
 
6.3 Sicurezza della nave e del personale 
 
6.3.1 Al fine di proteggere la nave ed il personale il Gruppo Tecnico
dovrebbe valutare i  pericoli  fisici  e  chimici  (vedere  paragrafo
4.2.1.4) per assicurare che le potenziali caratteristiche di pericolo
delle Sostanze Attive,  Preparazioni  o  Sostanze  Chimiche  Relative
formate nell'acqua di zavorra  trattata  non  creino  nessun  rischio
irragionevole per 
 
la nave ed il personale. Devono essere tenuti  in  considerazione  le
procedure  di  impiego  previste  e   gli   equipaggiamenti   tecnici
utilizzati. 
 
6.3.2 Al fine della protezione del personale coinvolto nel maneggio e
stoccaggio delle Sostanze Attive e  delle  Preparazioni  la  proposta
dovrebbe includere  i  relativi  (M)SDS).  L'Organizzazione  dovrebbe
valutare gli (M)SDS, i dati di tossicita' sui mammiferi,  i  pericoli
derivanti dalle  proprieta'  chimiche  (vedere  paragrafi  4.2.1.2  e
4.2.1.4) ed assicurare che le caratteristiche di pericolo  potenziale
delle Sostanze Attive, delle Preparazioni e delle  Sostanze  Chimiche
Relative non creino nessun rischio irragionevole per la nave o per il
personale. Questa valutazione  dovrebbe  tener  conto  delle  diverse
circostanze che la nave od il personale possono incontrare durante le
sue operazioni commerciali.  (e.g.  ghiaccio,  condizioni  tropicali,
umidita' etc). 
 
6.3.3  Dovrebbe  essere  fornito  dal  richiedente  uno  Scenario  di
Esposizione Umana (HES) quale parte della procedura della Valutazione
del Rischio per i sistemi di gestione dell'acqua di zavorra. 
 
6.4 Protezione dell'ambiente 
 
6.4.1 Al fine di approvare la  richiesta,  l'Organizzazione  dovrebbe
accertare che le Sostanze  Attive,  le  Preparazioni  o  le  Sostanze
Chimiche Relative siano non Persistenti, Bioaccumulabili  e  Tossiche
(PTB). Preparazioni che eccedono tutti questi  criteri  (Persistenza,
Bioaccumulabilita'  e  Tossicita')   nella   tavola   seguente   sono
considerate PTB. 


Tabella 1 - Criteri per l'identificazione delle sostanze PBT

Criterio	              Criteri PBT
Persistenza	              Mezza-vita:
	                      > 60 giorni in acqua di mare
	                      > 40 giorni in acqua dolce*
	                      > 180 giorni nei sedimenti marini, o
	                      < 120 giorni in sedimenti di acqua dolce*
Bioaccumulazione	      CF>2000 o
	                      LogP ottanolo/acqua_>3
	                                       
Tossicità	              NOEC cronico > 0,01 mg/l


*Al fine dell'accertamento del rischio dell'ambiente  marino  i  dati
ottenuti  in  condizioni  marine  possono  prevalere  sui   dati   di
mezza-vita in acqua dolce ed in sedimenti di acqua dolce. 
 
6.4.2   L'Organizzazione   dovrebbe   determinare    l'accettabilita'
complessiva del rischio  che  la  Preparazione  puo'  porre  nel  suo
impiego per la gestione dell'acqua di  zavorra.  Dovrebbe  fare  cio'
confrontando le informazioni fornite e le valutazioni effettuate  del
PBT e delle discariche con la conoscenza scientifica  delle  Sostanze
Attive, Preparazioni e Sostanze  Chimiche  Relative  considerate.  La
valutazione del rischio dovrebbe tener conto  qualitativamente  degli
effetti cumulativi che possono accadere  tenuto  conto  della  natura
delle operazioni in navigazione ed in porto. 
 
6.4.3 La valutazione del rischio dovrebbe considerare  le  incertezze
associate  alla  richiesta  di  approvazione,  e,  come  appropriato,
fornire consigli su come queste incertezze possono essere trattate. 
 
6.4.4  Dovrebbe  essere  fornito  dal  richiedente  un  Documento  di
Scenario  delle  Emissioni  (ESD)  quale  parte  della  procedura  di
Valutazione del Rischio per  i  sistemi  di  gestione  dell'acqua  di
zavorra. L'ESD dovrebbe essere basato sul peggior caso di scenario di
discarica e dovrebbe essere considerato come il primo  stadio  di  un
approccio scalare per lo sviluppo di un completo ESD, quando  saranno
disponibili piu' dati sulle potenziali discariche e tecnologie. 
 
7 REQUISITI PER L'IMPIEGO DI SOSTANZE ATTIVE E DI  PREPARAZIONI.  7.1
Maneggio di Sostanze Attive e Preparazioni 
 
7.1.1  La  proposta  di  approvazione  di  Sostanze   Attive   e   di
Preparazioni dovrebbe includere informazioni circa il loro impiego ed
applicazione  previsti.  La  quantita'  di  Sostanze  Attive   e   di
Preparazioni  da  addizionare  all'acqua  di  zavorra  e  la  massima
concentrazione ammissibile di Sostanze Attive in essa dovrebbe essere
descritta  nelle  istruzioni  fornite  dal  fabbricante.  Il  sistema
dovrebbe  assicurare  che  il   massimo   dosaggio   e   la   massima
concentrazione della discarica non siano mai superati. 
 
7.1.2 Una valutazione dovrebbe essere effettuata  per  assicurare  il
sicuro maneggio e stoccaggio a bordo dei prodotti  chimici  impiegati
per trattare l'acqua di zavorra, impiegando le Convenzioni. Codici  e
guide IMO esistenti. 
 
7.2 Documentazione di pericolosita' ed etichettatura 
 
7.2.1 La proposta dovrebbe includere gli (M)SDS) come  richiesto.  Il
(M)SDS dovrebbe descrivere le appropriate modalita' di  stoccaggio  e
di  movimentazione,  insieme  con  gli  effetti  di  degradazione   e
reattivita' chimica durante lo stoccaggio, e dovrebbe essere  incluso
nelle istruzioni fornite dal fabbricante. 
 
7.2.2 Documentazione di pericolosita' o il (M)SDS  dovrebbero  essere
conformi al UN  Globally  Harmonized  System  of  Classification  and
Labelling of Chemicals (GHS) ed alle relative regole (e.g. il  Codice
IMDG) e linee-guida (e.g.  il  GESAMP  Hazard  Evaluation  Procedure)
dell'IMO. Quando  questa  procedura  non  e'  applicabile  dovrebbero
essere seguiti le relative procedure nazionali o regionali. 
 
7.3 Procedure ed utilizzo 
 
7.3.1  Dovrebbero  essere   sviluppate   e   fornite   procedure   ed
informazioni dettagliate circa l'utilizzo sicuro di Sostanze Attive e
Preparazioni a bordo, tenuto conto delle Convenzioni. Codici e  guide
IMO  esistenti.  Le  procedure  dovrebbero   essere   conformi   alle
condizioni di approvazione quali la eventuale massima  concentrazione
ammissibile e la eventuale massima concentrazione nella discarica. 
 
8 APPROVAZIONE 
 
8.1 Approvazione di base 
 
8.1.1 Tutti i dati di proprieta' del  richiedente  dovrebbero  essere
trattati in modo confidenziale dall'Organizzazione e dal  suo  Gruppo
Tecnico, dalle  Autorita'  Competenti  coinvolte  e  dagli  eventuali
evaluating  regulatoty  scientist.  Tuttavia  tutte  le  informazioni
relative  alla  sicurezza  e  protezione  dell'ambiente,  incluse  le
proprieta'  fisiche/chimiche,  la  destinazione   ambientale   e   la
tossicita', dovrebbero essere trattate in modo non confidenziale. 
 
8.1.2 Procedura da seguire: 
 
.1  11  fabbricante  dovrebbe  valutare  le  Sostanze  Attive  o   le
Preparazioni e la potenziale discarica in conformita' con  i  criteri
di approvazione specificati in questa procedura. 
 
.2 Completato cio' il fabbricante dovrebbe  preparare  una  Richiesta
per le Sostanze Attive e le Preparazioni e  sottometterla  al  Membro
dell'Organizzazione interessato. Una richiesta dovrebbe essere  fatta
solamente quando il sistema di trattamento dell'acqua di zavorra,  la
Sostanza  Attiva  o  la  Preparazione  sono  stati   sufficientemente
progettati,  sviluppati  e  provati  per  fornire  i  dati   completi
necessari per un'Approvazione di Base. 
 
.3 L'Amministrazione che  ha  ricevuto  una  richiesta  soddisfacente
dovrebbe proporne al piu' presto 1' approvazione all'Organizzazione. 
 
.4 I membri dell'Organizzazione possono proporre un'approvazione. 
 
.5 L'Organizzazione dovrebbe comunicare e fissare il  tempo  previsto
per la valutazione delle Sostanze Attive e Preparazioni. 
 
.6 I Firmatari, i Membri dell'Organizzazione, le Nazioni Unite  e  le
sue Agenzie specializzate,  le  organizzazioni  intergovernative  che
hanno  accordi  con  l'Organizzazione   e   le   organizzazioni   non
governative che hanno rapporti  di  consulenza  con  l'Organizzazione
possono sottomettere informazioni relative alla valutazione. 
 
.7  L'Organizzazione  dovrebbe  stabilire  un   Gruppo   Tecnico   in
conformita' con le sue norme procedurali assicurando che  i  dati  di
proprieta' del richiedente siano trattati confidenzialmente. 
 
.8 11 Gruppo  Tecnico  dovrebbe  esaminare  la  proposta  complessiva
assieme  a  tutti   i   dati   addizionali   forniti   e   rapportare
all'Organizzazione se la proposta ha dimostrato  la  possibilita'  di
rischi irragionevoli per l'ambiente, la salute umana, le proprieta' e
le risorse in accordo con i criteri specificati in questa procedura. 
 
.9 II rapporto del Gruppo Tecnico dovrebbe essere in forma scritta  e
circolato ai Firmatari, ai Membri dell'Organizzazione,  alle  Nazioni
Unite  ed  alle  sue  Agenzie  specializzate,   alle   organizzazioni
intergovernative che  hanno  accordi  con  l'Organizzazione  ed  alle
organizzazioni non governative che hanno rapporti di  consulenza  con
l'Organizzazione  prima  del  suo  esame  da   parte   del   Comitato
competente. 
 
.10 H Comitato dell'Organizzazione dovrebbe decidere, sulla base  del
rapporto del Gruppo Tecnico, se approvare la  proposta,  introducendo
in essa qualunque modifica, se appropriata. 
 
.11 11 Membro dell'Organizzazione  che  ha  sottomesso  la  richiesta
all'Organizzazione dovrebbe informare in forma scritta il richiedente
circa le decisioni prese in merito alla relativa  Sostanza  Attiva  o
Preparazione ed il suo sistema applicativo. 
 
.12 Le Sostanze Attive e Preparazioni che ricevono l'Approvazione  di
base dall'Organizzazione possono essere utilizzate per  le  prove  di
prototipo o di approvazione del tipo sulla  base  delle  linee  guida
sviluppate dall'Organizzazione 4. 
 
4 Guidelines for approvai and oversight of  prototype  ballasi  water
treatment technologies (G10) and Guidelines for approvai  of  Ballast
Water Management Systems (G8). 
 
.13 Un richiedente che vuole usufruire dell'Approvazione di  Base  di
Sostanze Attive o Preparazioni dovrebbe fornire nella  sua  richiesta
un  consenso  scritto  del  richiedente  la  cui  Sostanza  Attiva  o
Preparazione abbia ottenuto  l'Approvazione  di  Base  iniziale.  8.2
Approvazione finale 
 
8.2.1 In  accordo  con  la  regola  D-3.2,  un  sistema  di  gestione
dell'acqua di  zavorra  che  utilizza  una  Sostanza  Attiva  od  una
Preparazione (che ha ricevuto l'Approvazione di 
 
Base)  per  ottemperare  alla  Convenzione  deve   essere   approvato
dall'Organizzazione. A tal fine il Membro dell'organizzazione che  ha
sottomesso una richiesta dovrebbe effettuare  le  Prove  di  Tipo  in
conformita' con le Linee Guida per i sistemi di  gestione  dell'acqua
di   zavorra   (G8).   I   risultati   dovrebbero   essere    inviati
all'Organizzazione per ricevere la conferma che la tossicita' residua
della discarica e' conforme alla valutazione fatta per l'Approvazione
di Base. Cio' dovrebbe risultare nell'Approvazione Finale del sistema
di gestione dell'acqua di zavorra in conformita' alla  regola  D-3.2.
Le  Sostanze  Attive   e   le   Preparazione   che   hanno   ricevuto
l'Approvazione di Base dall'Organizzazione possono essere  utilizzate
per la valutazione dei sistemi per la gestione dell'acqua di  zavorra
che   utilizzano   Sostanze   Attive   o   Preparazioni,   ai    fini
dell'Approvazione Finale. 
 
8.2.2 Deve essere notato che, sulla base delle prove  a  terra  delle
Linee Guida (G8), solamente i risultati  delle  prove  di  tossicita'
residua dovrebbero essere  incluse  nella  proposta  di  Approvazione
Finale in accordo con la Procedura (G9).  Tutte  le  rimanenti  prove
delle Linee-Guida (G8) sono soggette alla valutazione  ed  attenzione
dell'Amministrazione. Sebbene l'Approvazione di Base in  accordo  con
la Procedura G(9) non dovrebbe essere un prerequisito delle prove  di
Approvazione di Tipo, poiche' un'Amministrazione  puo'  regolamentare
le discariche dalle sue navi nella sua giurisdizione,  l'Approvazione
di Base sarebbe  ancora  richiesta  e  la  tecnologia  specifica  non
potrebbe essere utilizzata su navi in  un'altra  giurisdizione  senza
l'Approvazione di Base. 
 
8.2.3 Dovrebbe essere  notato  che  quando  un  sistema  ha  ottenuto
l'Approvazione Finale in accordo con questa  Procedura,  il  relativo
richiedente non dovrebbe sottomettere a posteriori nuovi dati in caso
di  cambio  nella  Metodologia  approvata  dall'Organizzazione.   8.3
Notifica dell'approvazione 
 
8.3.1 L'Organizzazione registrera' le Approvazioni di Base  e  Finale
di Sostanze Attive e  di  Preparazioni  e  dei  sistemi  di  gestione
dell'acqua di zavorra che utilizzano Sostanze Attive  e  circoleranno
una volta all'anno l'elenco contenente le seguenti informazioni: 
 
   • Nome del sistema di gestione dell'acqua di zavorra che  utilizza
Sostanze Attive e Preparazioni; 
 
   • Data di approvazione; 
 
   • Nome del fabbricante; e 
 
   • Ogni altra indicazione, se necessaria. 
 
8.4 Modifiche 
 
8.4.1    I    fabbricanti    dovrebbero    comunicare    al    Membro
dell'Organizzazione qualunque modifica  dei  nomi,  inclusi  il  nome
commerciale ed il nome tecnico, della composizione o dell'utilizzo di
Sostanze Attive e Preparazioni nel sistema di gestione dell'acqua  di
zavorra che e' stato approvato dall'Organizzazione. 
 
Il  Membro  dell'Organizzazione  dovrebbe  di  conseguenza  informare
l'Organizzazione.  8.4.2  I  fabbricanti   che   intendono   cambiare
significativamente qualsiasi parte del sistema di gestione dell'acqua
di zavorra che e' stato approvato dall'Organizzazione o  le  Sostanze
Attive e Preparazioni utilizzate in esso dovrebbero inviare una nuova
richiesta. 8.5 Ritiro dell'approvazione 
 
8.5.1  L'Organizzazione  puo'  ritirare  qualsiasi  approvazione  nei
seguenti casi: 
 
.1 Se le Sostanze Attive e le Preparazioni od il sistema di  gestione
dell'acqua di zavorra non sono piu' conformi ai requisiti a causa  di
modifiche della Convenzione. 
 
.2 Se qualsiasi dato o rapporto di prova differisce sensibilmente dai
dati ai quali si e' fatto riferimento al tempo  dell'approvazione  ed
e' ritenuto non conforme alle condizioni di approvazione. 
 
.3  Se  una  richiesta  di  ritiro  viene   presentata   dal   Membro
dell'Organizzazione a nome del Fabbricante. 
 
.4 Se viene dimostrato da  qualsiasi  Membro  dell'Organizzazione  od
osservatore che un irragionevole pericolo per l'ambiente,  la  salute
umana, le proprieta' o le risorse e'  stato  causato  da  un  sistema
approvato di gestione dell'acqua di  zavorra  che  utilizza  Sostanze
Attive o Preparazioni. 

         Parte di provvedimento in formato grafico