DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2010, n. 190

Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.

 

 

 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, della Costituzione;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, concernente disposizioni per
l'adempimento di obblighi dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, ed, in particolare,
l'articolo 1 e l'Allegato B;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per
la difesa del mare;
Vista la legge 2 dicembre 1994, n. 689, concernente la ratifica e
l'esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del
mare (UNCLOS - Montego Bay);
Vista la legge 25 gennaio 1979, n. 30, concernente la ratifica
della Convenzione sulla salvaguardia del Mar Mediterraneo
dall'inquinamento, con due protocolli e relativi allegati, adottata a
Barcellona il 16 febbraio 1976;
Vista la legge 27 maggio 1999, n. 175, concernente la ratifica ed
esecuzione dell'atto finale della Conferenza dei plenipotenziari
sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo
dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il
9 e 10 giugno 1995;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357, e successive modificazioni, recante Regolamento di attuazione
della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatiche;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 61, recante istituzione di zone
di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare
territoriale;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 luglio 2010;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 23 settembre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 ottobre 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con i Ministri della salute, dello sviluppo economico, delle
infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e
forestali, della difesa, della giustizia, degli affari esteri,
dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni e per
la coesione territoriale;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1


Principi e finalita'

1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2008/56/CE,
istituisce un quadro diretto all'elaborazione di strategie per
l'ambiente marino e all'adozione delle misure necessarie a conseguire
e a mantenere un buono stato ambientale entro il 2020.
2. Nell'ambiente marino, nel rispetto di quanto disposto al comma
1, deve essere garantito un uso sostenibile delle risorse, in
considerazione dell'interesse generale. A tal fine le strategie per
l'ambiente marino:
a) applicano un approccio ecosistemico alla gestione delle
attivita' umane per assicurare che la pressione complessiva di tali
attivita' sia mantenuta entro livelli compatibili con il
conseguimento di un buon stato ambientale;
b) salvaguardano la capacita' degli ecosistemi marini di reagire
ai cambiamenti indotti dall'uomo;
c) considerano gli effetti transfrontalieri sulla qualita'
dell'ambiente marino degli Stati terzi situati nella stessa regione o
sottoregione marina;
d) rafforzano la conservazione della biodiversita' dell'ambiente
marino, attraverso l'ampliamento e l'integrazione della rete delle
aree marine protette previste dalla vigente normativa e di tutte le
altre misure di protezione;
e) perseguono la progressiva eliminazione dell'inquinamento
dell'ambiente marino;
f) assicurano che le azioni di monitoraggio e la ricerca
scientifica sul mare siano orientate all'acquisizione delle
conoscenze necessarie per la razionale utilizzazione delle sue
risorse e potenzialita'.
3. Il presente decreto, per i fini previsti dal comma 1,
contribuisce alla coerenza tra le diverse politiche settoriali, gli
accordi, le misure legislative, gli strumenti di conoscenza e
monitoraggio, gli strumenti di pianificazione e programmazione che
hanno un impatto sull'ambiente marino e mira a garantire
l'integrazione delle implicazioni ambientali nelle stesse politiche
settoriali.


                               Art. 2 


Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle acque marine della regione
del Mare Mediterraneo, come definita all'articolo 3, comma 1, lettera
c).
2. Il presente decreto non si applica alle attivita' il cui unico
fine sia la difesa e la sicurezza militare dello Stato. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito
denominato Ministero dell'ambiente, individua, ove necessario, con
decreto adottato di concerto con i Ministeri della difesa, delle
infrastrutture e trasporti, dell'economia e finanze e con le altre
amministrazioni competenti, apposite modalita' per l'applicazione
delle disposizioni del presente decreto a tali attivita'.


                               Art. 3 


Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) acque marine:
1) acque, fondali e sottosuolo situati oltre la linea di base
che serve a misurare l'estensione delle acque territoriali, fino ai
confini della zona su cui lo Stato ha o esercita diritti
giurisdizionali, in conformita' al diritto internazionale del mare,
quali il mare territoriale, la zona economica esclusiva, zone di
pesca protette, la piattaforma continentale e, laddove istituite, le
zone di protezione ecologica;
2) acque costiere gia' definite nella parte terza del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, i loro
fondali e sottosuolo, per gli aspetti specifici dello stato
ambientale dell'ambiente marino non trattati nel decreto legislativo
n. 152/2006 o in altra normativa nazionale di settore;
b) regione marina: le seguenti regioni, individuate a livello
comunitario, tenuto conto dei fattori idrologici, oceanografici e
bio/geografici:
1) Mar Baltico;
2) Oceano Atlantico nordorientale;
3) Mare Mediterraneo;
4) Mar Nero;
c) regione del Mare Mediterraneo: le acque marine del Mare
Mediterraneo propriamente intese, inclusi i suoi golfi e mari, come
delimitate a ovest dal meridiano passante attraverso il faro di Capo
Spartel, all'entrata dello Stretto di Gibilterra ed a est dal limite
meridionale dello Stretto dei Dardanelli tra Mehmetcik e Kumkale,
secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della Convenzione
per la protezione dell'ambiente marino e la regione costiera del
Mediterraneo (Convenzione di Barcellona);
d) sottoregioni marine del Mare Mediterraneo:
1) il Mare Mediterraneo occidentale;
2) il Mare Adriatico;
3) il Mar Ionio e il Mare Mediterraneo centrale;
e) strategia per l'ambiente marino: strategia da sviluppare ed
attuare per ciascuna regione o sottoregione marina interessata
conformemente all'articolo 7;
f) stato ambientale: stato generale dell'ambiente nelle acque
marine, tenuto conto della struttura, della funzione e dei processi
degli ecosistemi marini che lo compongono, nonche' dei fattori
fisiografici, geografici, biologici, geologici e climatici naturali e
delle condizioni fisiche, acustiche e chimiche, comprese quelle
risultanti dalle attivita' umane all'interno o all'esterno della zona
considerata;
g) buono stato ambientale: stato ambientale delle acque marine
tale per cui le stesse preservano la diversita' ecologica e la
vitalita' di mari ed oceani puliti, sani e produttivi nelle proprie
condizioni intrinseche e tale per cui l'utilizzo dell'ambiente marino
si svolge in modo sostenibile, salvaguardandone le potenzialita' per
gli usi e le attivita' delle generazioni presenti e future. Il buono
stato ambientale e' definito in relazione a ciascuna regione o
sottoregione marina, sulla base dei descrittori qualitativi
dell'allegato I;
h) traguardo ambientale: determinazione qualitativa o
quantitativa delle condizioni da conseguire per le diverse componenti
delle acque marine, agendo sulle pressioni e al fine di ridurre gli
impatti, in relazione a ciascuna regione o sottoregione marina;
i) criteri: caratteristiche tecniche distintive, anche
individuate dalla Commissione europea, strettamente collegate ai
descrittori qualitativi;
l) inquinamento: introduzione diretta o indiretta, conseguente
alle attivita' umane, di sostanze o energia nell'ambiente marino,
compreso il rumore sottomarino prodotto dall'uomo, che provoca o che
puo' provocare effetti negativi come danni alle risorse biologiche e
agli ecosistemi marini, inclusa la perdita di biodiversita', pericoli
per la salute umana, limitazioni alle attivita' marittime, compresi
la pesca, il turismo, l'uso ricreativo e altri utilizzi legittimi del
mare, alterazioni della qualita' delle acque marine che ne
pregiudichino l'utilizzo e ne riducano la funzione ricreativa e o, in
generale, la compromissione dell'uso sostenibile dei beni e dei
servizi marini;
m) cooperazione regionale: cooperazione e coordinamento delle
attivita' tra gli Stati membri e, ove possibile, tra i Paesi terzi
che hanno in comune la stessa regione o sottoregione marina, ai fini
dello sviluppo e dell'attuazione di strategie per l'ambiente marino;
n) convenzioni marittime regionali: convenzioni o accordi
internazionali e rispettivi organi direttivi, finalizzati alla
protezione dell'ambiente marino della regione o delle sottoregioni
marine e, in particolare, la Convenzione per la protezione
dell'ambiente marino e la regione costiera del Mediterraneo del 1995.


                               Art. 4 


Autorita' competente

1. Il Ministero dell'ambiente esercita la funzione di Autorita'
competente per il coordinamento delle attivita' previste dal presente
decreto.
2. Per l'esercizio dell'attivita' di coordinamento di cui al comma
1, l'Autorita' competente si avvale di un apposito Comitato tecnico,
di seguito denominato Comitato, di cui all'articolo 5, istituito
presso il Ministero dell'ambiente con apposito decreto, che opera
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


                               Art. 5 


Comitato tecnico

1. Il Comitato e' composto da:
a) tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente, di cui uno con
funzioni di presidente;
b) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
c) un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero della
salute, Ministero della difesa, Ministero degli affari esteri,
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
Ministero per i beni e le attivita' culturali, Ministero dello
sviluppo economico e Dipartimento per gli affari regionali;
d) un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma;
e) un rappresentante dell'Unione Province d'Italia;
f) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani.
2. Alla nomina dei componenti del Comitato provvede il Ministero
dell'ambiente previa designazione da parte di ciascuna delle
amministrazioni e associazioni di cui al comma 1; tali designazioni
devono pervenire entro 30 giorni dalla richiesta da parte
dell'autorita' competente. Decorso tale termine il Ministero
dell'ambiente provvede comunque all'istituzione del Comitato.
3. La segreteria del Comitato e' organizzata presso la competente
Direzione generale del Ministero dell'ambiente, nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione
vigente.
4. Ai componenti del Comitato non e' dovuto alcun compenso o
gettone di presenza ovvero altro tipo di emolumento per tale
partecipazione.
5. Il Comitato concorre alla definizione degli atti inerenti la
strategia dell'ambiente marino di cui all'articolo 7.
6. Il Comitato, prima di avviare i lavori, adotta, a maggioranza
dei due terzi dei componenti designati, il proprio regolamento
interno di funzionamento.
7. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno, su
convocazione del Presidente.
8. Il Comitato puo' avvalersi, ai fini dello svolgimento dei
compiti attribuiti, del supporto tecnico scientifico di esperti
indicati dalle amministrazioni e associazioni che compongono il
Comitato medesimo. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati
a partecipare rappresentanti di enti ed istituti di ricerca, di
associazioni ambientaliste riconosciute e di associazioni di
categoria. Agli esperti ed ai rappresentanti degli enti, degli
istituti di ricerca e delle associazioni di cui al presente comma non
e' dovuto alcun compenso o rimborso spese, ovvero altro tipo di
emolumento per tale partecipazione.
9. Il Comitato riferisce al Parlamento, con cadenza semestrale,
sulla attivita' svolta, nonche' sulle risorse utilizzate per il
conseguimento delle finalita' di cui al presente decreto.


                               Art. 6 


Cooperazione regionale

1. Il Ministero dell'ambiente individua, ove necessario d'intesa
con il Ministero degli affari esteri, le procedure finalizzate ad
assicurare la cooperazione con gli Stati membri che hanno in comune
con l'Italia una regione o sottoregione marina al fine di consentire
che gli adempimenti previsti dagli articoli da 8 a 12 siano posti in
essere in modo coerente e coordinato presso l'intera regione o
sottoregione.
2. Ai fini previsti dal comma 1 si utilizzano anche, ove opportuno,
le sedi istituzionali esistenti in materia di cooperazione regionale,
incluse quelle previste nel quadro delle convenzioni marittime
regionali. Per gli adempimenti previsti dagli articoli da 8 a 12, si
deve fare riferimento anche ai programmi, alle valutazioni ed alle
attivita' condotti nell'ambito di accordi internazionali.
3. Ai fini previsti dal comma 1, le procedure di cooperazione sono
estese, per quanto possibile, ai Paesi terzi che esercitano la
propria giurisdizione sulle acque di una regione o sottoregione
marina di cui all'articolo 2 ed all'articolo 8, comma 6, in modo da
coordinare i rispettivi interventi.


                               Art. 7 


Azioni e fasi della strategia
per l'ambiente marino

1. All'attuazione del presente decreto si procede sulla base delle
seguenti fasi:
a) la valutazione iniziale dello stato ambientale delle acque
marine ai sensi dell'articolo 8;
b) la determinazione dei requisiti del buono stato ambientale ai
sensi dell'articolo 9;
c) la definizione dei traguardi ambientali ai sensi dell'articolo
10;
d) l'elaborazione dei programmi di monitoraggio, ai sensi
dell'articolo 11;
e) l'elaborazione dei programmi di misure per il conseguimento e
il mantenimento del buono stato ambientale ai sensi dell'articolo 12.
2. La valutazione iniziale di cui all'articolo 8, la determinazione
del buono stato ambientale di cui all'articolo 9, la definizione dei
traguardi ambientali di cui all'articolo 10, l'elaborazione dei
programmi di monitoraggio di cui all'articolo 11 e l'elaborazione dei
programmi di misure di cui all'articolo 12 sono aggiornate,
successivamente all'elaborazione iniziale, ogni sei anni per ciascuna
regione o sottoregione marina, sulla base delle procedure previste da
tali articoli.
3. Il Ministero dell'ambiente comunica, in forma completa e
dettagliata, gli aggiornamenti di cui al comma 2 alla Commissione
europea, agli organi direttivi delle convenzioni marittime regionali
ed agli altri Stati membri che condividono con l'Italia una regione o
sottoregione marina, entro tre mesi dalla pubblicazione di cui
all'articolo 16, comma 2.


                               Art. 8 


Valutazione iniziale

1. Il Ministero dell'ambiente promuove e coordina, avvalendosi del
Comitato, la valutazione iniziale dello stato ambientale attuale e
dell'impatto delle attivita' antropiche sull'ambiente marino, sulla
base dei dati e delle informazioni esistenti, inclusi quelli
derivanti dall'attuazione della parte terza del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
2. Le amministrazioni dello Stato, i soggetti pubblici e privati
che, nell'esercizio delle proprie attivita', producono o detengono
dati e informazioni utili ai fini della valutazione di cui al comma 1
sono tenuti, su richiesta del Ministero dell'ambiente, a metterli a
disposizione. Restano ferme le vigenti disposizioni che prevedono
l'invio o la messa a disposizione di tali dati e informazioni.
3. La valutazione iniziale deve includere:
a) un'analisi degli elementi, delle caratteristiche essenziali e
dello stato ambientale attuale della regione marina, sulla base
dell'elenco indicativo degli elementi riportati nella tabella 1
dell'allegato III;
b) un'analisi dei principali impatti e delle pressioni che
influiscono sullo stato ambientale della regione o sottoregione
marina, sulla base dell'elenco indicativo degli elementi di cui alla
tabella 2 dell'allegato III, la quale tenga conto delle tendenze
rilevabili e consideri i principali effetti cumulativi e sinergici,
nonche' delle valutazioni pertinenti, effettuate in base alla vigente
legislazione comunitaria;
c) un'analisi degli aspetti socio-economici dell'utilizzo
dell'ambiente marino e dei costi del suo degrado.
4. Il Ministero dell'ambiente assicura, ove necessario d'intesa con
il Ministero degli affari esteri, le opportune azioni nel contesto
delle vigenti convenzioni marittime regionali, affinche' ulteriori
dati e informazioni utili ai fini della valutazione di cui al comma 1
possano essere ottenuti in sede di attuazione di tali convenzioni.
5. La valutazione e' effettuata in tempo utile per la
determinazione del buono stato ambientale di cui all'articolo 9 e per
la definizione dei traguardi ambientali di cui all'articolo 10.
6. A seguito della valutazione di cui al comma 1, il Ministero
dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con
apposito decreto, se, al fine di tenere conto delle specificita' di
zone particolari, le strategie previste dal presente decreto devono
essere definite e adottate con riferimento ad una o piu'
sottodivisioni territoriali, da individuare in coerenza con l'elenco
delle sottoregioni marine del Mare Mediterraneo. Il Ministero
dell'ambiente comunica tempestivamente tale decreto alla Commissione
europea.


                               Art. 9 


Determinazione del buon stato ambientale

1. Il buono stato ambientale e' determinato sulla base dei
descrittori qualitativi di cui all'allegato 1, ed e' identificato
quando:
a) la struttura, la funzione ed i processi degli ecosistemi che
compongono l'ambiente marino, unitamente ai fattori fisiografici,
geografici, geologici e climatici, consentano a tali ecosistemi di
funzionare pienamente e di mantenere la loro resilienza ad un
cambiamento ambientale dovuto all'attivita' umana;
b) le specie e gli habitat marini siano protetti in modo tale da
evitare la perdita di biodiversita' dovuta all'attivita' umana e da
consentire che le diverse componenti biologiche funzionino in modo
equilibrato;
c) le caratteristiche idromorfologiche e fisico-chimiche degli
ecosistemi, incluse le modifiche alle stesse causate dalle attivita'
umane nella zona interessata, siano compatibili con le condizioni
indicate nelle lettere a) e b);
d) gli apporti di sostanze ed energia, compreso il rumore,
nell'ambiente marino, dovuti ad attivita' umane, non causino effetti
inquinanti.
2. Per conseguire un buono stato ambientale delle acque marine si
applica la gestione adattativa basata sull'approccio ecosistemico.
3. Il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, determina,
con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata i requisiti del
buono stato ambientale per le acque marine sulla base dei descrittori
qualitativi di cui all'allegato I e tenuto conto delle pressioni e
degli impatti di cui all'allegato III.
4. Ai fini della determinazione dei requisiti del buono stato
ambientale si applicano anche i criteri e gli standard metodologici
allo scopo adottati dalla Commissione europea.
5. La determinazione dei requisiti del buono stato ambientale e'
effettuata entro il 15 luglio 2012.
6. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea gli
esiti della valutazione di cui all'articolo 8 e della determinazione
del buono stato ambientale di cui al presente articolo entro il 15
ottobre 2012.


                               Art. 10 


Definizione dei traguardi ambientali

1. Sulla base della valutazione iniziale di cui all'articolo 8, il
Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, definisce, con
apposito decreto, sentita la Conferenza unificata, i traguardi
ambientali e gli indicatori ad essi associati, al fine di conseguire
il buon stato ambientale, tenendo conto delle pressioni e degli
impatti di cui alla tabella 2 dell'allegato III e dell'elenco
indicativo delle caratteristiche riportate nell'allegato IV.
2. Il Ministero dell'ambiente procede ad una ricognizione dei
traguardi ambientali definiti in relazione alle acque marine dai
vigenti strumenti normativi o di pianificazione e di programmazione
esistenti a livello regionale, nazionale, comunitario o
internazionale, al fine di individuare i traguardi di cui al comma 1
in modo compatibile e integrato con gli altri traguardi ambientali
vigenti.
3. La definizione dei traguardi ambientali e' effettuata entro il
15 luglio 2012.
4. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea gli
esiti della definizione dei traguardi di cui al comma 1 entro il 15
ottobre 2012.


                               Art. 11 


Programmi di monitoraggio

1. Sulla base della valutazione iniziale di cui all'articolo 8, il
Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, definisce, con
apposito decreto, sentita la Conferenza unificata, programmi di
monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato
ambientale delle acque marine, in funzione dei traguardi ambientali
previsti dall'articolo 10, nonche' per l'aggiornamento di tali
traguardi.
2. I programmi previsti dal comma 1 sono definiti tenendo conto:
a) degli elementi riportati negli elenchi degli allegati III e V;
b) delle attivita' di monitoraggio effettuate dal Ministero per
le politiche agricole alimentari e forestali, della salute, delle
infrastrutture e trasporti, dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, nonche' dalle altre amministrazioni competenti.
3. Il Ministero dell'ambiente, per la definizione dei programmi di
cui al comma 1, procede inoltre ad una ricognizione degli attuali
programmi di monitoraggio ambientale esistenti a livello regionale,
nazionale, comunitario o internazionale in relazione alle acque
marine, al fine di elaborare i programmi di monitoraggio anche
attraverso l'integrazione ed il coordinamento dei risultati degli
altri programmi di monitoraggio esistenti e, comunque, in modo
compatibile e integrato con gli stessi.
4. L'elaborazione e l'avvio dei programmi di monitoraggio sono
effettuati entro il 15 luglio 2014.
5. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea i
programmi di monitoraggio di cui al comma 1 entro il 15 ottobre 2014.


                               Art. 12 


Programmi di misure

1. A seguito della definizione dei traguardi ambientali di cui
all'articolo 10, il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del
Comitato, elabora uno o piu' programmi di misure finalizzati a
conseguire o mantenere un buon stato ambientale. A tal fine, tiene
conto delle tipologie di misure riportate all'allegato VI.
2. Ai fini dell'elaborazione dei programmi di cui al comma 1, il
Ministero dell'ambiente:
a) procede ad una ricognizione dei programmi di misure, anche
aventi finalita' diverse da quelle ambientali, esistenti a livello
regionale, nazionale, comunitario o internazionale in relazione alle
acque marine, nonche' delle autorita' competenti alla relativa
elaborazione ed attuazione, tenendo conto, in particolare, degli
strumenti di pianificazione e di programmazione aventi rilievo per le
acque marine previsti dalla parte terza del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152;
b) comunica al Comitato l'esito della ricognizione di cui alla
lettera a) e promuove la partecipazione dei soggetti cui alla stessa
lettera a) alle riunioni del Comitato, affinche' i programmi di
misure di cui al comma 1 possano essere elaborati anche attraverso il
coordinamento con gli altri programmi di misure esistenti e,
comunque, in modo compatibile e integrato con gli stessi.
3. I programmi di misure di cui al comma 1, elaborati nel rispetto
delle competenze istituzionali previste dalla legge, sono approvati
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la
Conferenza unificata.
4. Il Ministero dell'ambiente assicura che i programmi di misure di
cui al comma 1 siano conformi ai principi di precauzione, azione
preventiva, limitazione del danno ambientale e «chi inquina paga».
5. Nell'istruttoria diretta all'elaborazione dei programmi di
misure di cui al comma 1 si deve tenere in debita considerazione il
principio dello sviluppo sostenibile ed, in particolare, agli impatti
socio-economici delle misure. I programmi devono individuare misure
efficaci rispetto ai costi e tecnicamente fattibili, alla luce di
un'analisi di impatto che comprenda la valutazione del rapporto
costi/benefici di ciascuna misura.
6. I programmi di cui al comma 1 indicano le modalita' attraverso
cui si prevede che le misure contribuiscano al rispetto dei traguardi
ambientali di cui all'articolo 10.
7. Nell'istruttoria diretta all'elaborazione dei programmi di
misure di cui al comma 1 si deve valutare anche l'incidenza prodotta
sulle acque situate oltre le acque marine soggette alla giurisdizione
nazionale, al fine di minimizzare il rischio di danni e di produrre,
se possibile, un effetto positivo su tali acque.
8. All'elaborazione dei programmi di misure di cui al comma 1 si
procede entro il 31 dicembre 2015. All'avvio dell'attuazione si
provvede entro un anno da tale data.
9. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea ed
agli Stati membri che condividono con l'Italia la stessa regione o
sottoregione marina, i programmi di misure di cui al comma 1 entro il
31 marzo 2016. Si procede, ove necessario, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri.
10. I programmi di cui al comma 1, ove necessario, includono anche
le seguenti misure:
a) salvaguardia, risanamento, restauro ambientale, ripopolamento
e monitoraggio in relazione alle acque marine; tutela degli habitat e
della biodiversita';
b) condizioni, limiti e divieti per l'esercizio di attivita'
aventi incidenza sull'ambiente marino, da inserire negli strumenti di
pianificazione, gestione e sviluppo territoriale di competenza di
autorita' nazionali, regionali o locali. Le autorita' che elaborano
tali strumenti devono in tutti i casi prendere in considerazione le
misure previste dai programmi di cui al comma 1;
c) condizioni, limiti e divieti da inserire negli atti di
autorizzazione, di concessione, di assenso o di nulla osta previsti
dalla vigente normativa per l'esercizio di attivita' aventi incidenza
sull'ambiente marino, di competenza di autorita' nazionali, regionali
o locali. Le autorita' che rilasciano tali atti devono in tutti i
casi prendere in considerazione le misure previste dai programmi di
cui al comma 1;
d) condizioni, limiti e divieti da inserire nelle ordinanze,
anche urgenti, previste dalla vigente normativa per l'esercizio di
attivita' aventi incidenza sull'ambiente marino, di competenza di
autorita' nazionali, regionali o locali;
e) indicazione di misure atte a prevenire, eliminare e porre
rimedio ai danni causati all'ambiente marino dall'inquinamento
tellurico, prioritariamente causato dallo sversamento in mare di
reflui urbani non adeguatamente trattati a causa, in particolare,
dell'assenza, del malfunzionamento o del fermo degli impianti di
depurazione;
f) indicazione di misure di gestione volte a rendere
economicamente conveniente per gli utilizzatori degli ecosistemi
marini l'adozione di comportamenti finalizzati al conseguimento
dell'obiettivo del buon stato ambientale.
11. I programmi di cui al comma 1 prevedono anche misure di
protezione spaziale che contribuiscano ad organizzare reti coerenti e
rappresentative di aree marine protette, previste dalla legislazione
comunitaria o nazionale o dagli accordi internazionali, anche situate
oltre il confine delle acque territoriali. Le reti devono essere tali
da riflettere in modo idoneo la diversita' degli ecosistemi.
12. Nel caso in cui, alla luce della valutazione iniziale di cui
all'articolo 8 e dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo
11, risulti che la gestione delle attivita' umane a livello
comunitario o internazionale possa avere un impatto significativo
sull'ambiente marino ed in particolare sulle zone previste dal comma
11, il Ministero dell'ambiente, ove necessario d'intesa con il
Ministero degli affari esteri, promuove le opportune iniziative
presso i competenti organismi internazionali al fine di valutare e,
se opportuno, adottare le misure necessarie al rispetto delle
finalita' del presente decreto. Tali misure devono consentire, in
funzione dei casi, il mantenimento od il ripristino dell'integrita',
della struttura e del funzionamento degli ecosistemi.
13. Tutte le informazioni utili in merito alle zone di cui ai commi
11 e 12, in relazione a ciascuna regione o sottoregione marina, sono
messe a disposizione del pubblico, nei modi previsti dall'articolo
16, entro il 2013.


                               Art. 13 


Interventi urgenti

1. Nel caso in cui risulti che, in una regione o sottoregione
condivisa dall'Italia con altri Stati membri, lo stato del mare sia
interessato da una criticita' che richiede un intervento urgente,
deve essere elaborato, nei modi previsti dall'articolo 6, in accordo
con tali Stati, un piano d'azione in cui si preveda l'attuazione
anticipata degli adempimenti disciplinati dagli articoli da 8 a 11 e
l'avvio anticipato dei programmi di misure, nonche' l'introduzione di
misure piu' restrittive di quelle individuabili ai sensi
dell'articolo 12. Tale piano non deve impedire il conseguimento o il
mantenimento di un buono stato ambientale in un'altra regione o
sottoregione marina. Il Ministero dell'ambiente provvede ad informare
la Commissione europea in merito al piano d'azione adottato.


                               Art. 14 


Eccezioni

1. Costituiscono cause di eccezione, per il non raggiungimento di
un traguardo ambientale o di un buono stato ambientale:
a) un'azione o un'omissione non imputabile all'Italia;
b) le cause naturali;
c) la forza maggiore;
d) le modifiche o le alterazioni delle caratteristiche fisiche
delle acque marine causate da provvedimenti adottati per motivi
imperativi di interesse generale aventi rilevanza superiore rispetto
alla tutela contro gli effetti negativi sull'ambiente, incluso
qualsiasi impatto transfrontaliero;
e) le condizioni naturali che non consentano miglioramenti dello
stato delle acque marine nei tempi previsti dal presente decreto.
2. Alla luce della valutazione iniziale di cui all'articolo 8 e dei
programmi di monitoraggio di cui all'articolo 11, i programmi di
misure di cui all'articolo 12 possono individuare, presso la regione
o le sottoregioni marine, situazioni nelle quali, ricorrendo una
causa di eccezione del comma 1, i traguardi ambientali dell'articolo
10 ed il buono stato ambientale delle acque marine non possono essere
conseguiti in tutto o in parte oppure, ricorrendo la causa del comma
1, lettera e), non possono essere conseguiti entro le scadenze
previste. Nell'individuare tali situazioni devono essere prese in
considerazione anche le conseguenze per gli Stati membri della
regione o sottoregione marina interessata.
3. I programmi di misure di cui all'articolo 12 devono indicare in
modo specifico, fornendo un'adeguata motivazione, se sussistono
situazioni previste dal comma 2. In tali casi, devono comunque essere
individuate, nei modi previsti dall'articolo 12, specifiche misure
volte ad assicurare il continuo perseguimento dei traguardi
ambientali e ad impedire l'ulteriore degrado dello stato delle acque
marine, ove ricorra una causa del comma 1, lettera b), c) o d),
nonche' volte ad attenuare l'impatto negativo nella regione o
sottoregione marina interessata o nelle acque marine di altri Stati
membri. Tali misure sono integrate, ove possibile, nei programmi di
misure. Ove ricorra la causa del comma 1, lettera d), tali misure
devono permettere che le modifiche o le alterazioni non precludano o
compromettano definitivamente il conseguimento di un buono stato
ambientale nella regione o sottoregione marina interessata o nelle
acque marine di altri Stati membri.
4. Nei casi in cui, alla luce della valutazione iniziale di cui
all'articolo 8, risulti che non sussistono rischi significativi per
l'ambiente marino o nei casi eccezionali in cui risulti che le misure
sono tali da implicare costi sproporzionati, alla luce dei rischi per
l'ambiente marino, il Ministero dell'ambiente puo' decidere di non
adottare specifiche misure, purche' questa decisione non causi un
ulteriore deterioramento. In tali casi, il Ministero dell'ambiente
informa la Commissione europea circa la decisione, fornendo la
necessaria motivazione e dimostrando che cio' non precludera' in modo
definitivo l'eventuale successivo avvio di un processo di
conseguimento di un buono stato ambientale delle acque marine.


                               Art. 15 


Casi che richiedono un'azione comunitaria

1. Nel caso in cui risulti che, presso una regione o sottoregione
marina, lo stato ambientale delle acque marine e' influenzato da uno
o piu' fattori che non possono essere adeguatamente gestiti a livello
nazionale o la cui presenza e' legata all'attuazione di politiche
comunitarie o di accordi internazionali, il Ministero dell'ambiente
informa la Commissione europea, motivando le ragioni della richiesta
di intervento.
2. Nei casi previsti dal comma 1, possono essere altresi'
sottoposte alla Commissione europea ed al Consiglio europeo apposite
raccomandazioni ove vi sia la necessita' di attivare un'azione delle
istituzioni comunitarie.


                               Art. 16 


Consultazione e informazione del pubblico

1. Il Ministero dell'ambiente assicura idonei strumenti e procedure
affinche' tutti i soggetti interessati possano partecipare in modo
effettivo e tempestivo all'esame degli aspetti rilevanti per
l'attuazione del presente decreto. A tal fine possono essere previste
forme di diffusione delle informazioni, sedi di confronto o inchieste
pubbliche e possono essere promosse, ove possibile, forme di raccordo
tra autorita', enti e strutture interessati, inclusi i comitati
consultivi scientifici e gli organi direttivi delle convenzioni
marittime regionali.
2. Il Ministero dell'ambiente assicura, con adeguate modalita'
operative, incluso l'uso del proprio sito internet, che siano
tempestivamente redatte, pubblicate e sottoposte alle osservazioni
del pubblico, anche in forma sintetica, informazioni relative a:
a) valutazione iniziale e determinazione del buon stato
ambientale;
b) traguardi ambientali;
c) programmi di monitoraggio;
d) programmi di misure;
e) aggiornamenti di cui all'articolo 7, comma 2.
3. Ai fini dell'accesso del pubblico alle informazioni ambientali
previste dal presente decreto si applica il decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 195.


                               Art. 17 


Comunicazioni alla Commissione europea

1. Il Ministero dell'ambiente, entro il 15 gennaio 2011, comunica
alla Commissione europea il nominativo dell'autorita' competente,
individuata nell'articolo 4, comma 1, unitamente alle informazioni di
cui all'allegato II; le eventuali modifiche sono comunicate entro sei
mesi dalla loro applicazione.
2. A seguito delle comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 3,
articolo 9, comma 6, articolo 10, comma 4, articolo 11, comma 5, e
articolo 12, comma 9, il Ministero dell'ambiente trasmette alla
Commissione europea le ulteriori informazioni richieste e che
risultino disponibili. Se la Commissione europea comunica indirizzi
circa eventuali modifiche da apportare, il Ministero dell'ambiente
cura i conseguenti adempimenti con le procedure e le modalita'
previste dal presente decreto.
3. Entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun programma di
misure o del relativo aggiornamento, ai sensi dell'articolo 16, comma
2, il Ministero dell'ambiente redige, avvalendosi del Comitato, ed
invia alla Commissione europea una breve relazione intermedia nella
quale si illustrano i progressi realizzati nell'attuazione di tale
programma.
4. Il Ministero dell'ambiente assicura alla Commissione europea,
nel rispetto delle modalita' previste dal decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 32, l'accesso e l'utilizzo dei dati e delle
informazioni risultanti dalla valutazione iniziale di cui
all'articolo 8 e dai programmi di monitoraggio di cui all'articolo
11.


                               Art. 18 


Disposizioni finali

1. Alla modifica degli allegati del presente decreto si provvede
mediante regolamenti da adottare sulla base dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero
dell'ambiente, di concerto con i Ministeri competenti per materia,
sentita la Conferenza unificata. In caso di attuazione di successive
direttive comunitarie che modificano le modalita' esecutive e le
caratteristiche di ordine tecnico previste in tali allegati, alla
modifica si provvede mediante appositi decreti da adottare in base
all'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.


                               Art. 19 


Disposizioni finanziarie

1. All'onere di cui all'articolo 8, pari ad euro 9.187.578 per il
2011 e ad euro 9.000.000 per il 2012 si fa fronte, mediante utilizzo
delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
e riassegnate ai pertinenti capitoli del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 11, pari ad
euro 16.087.578 annui, a decorrere dall'anno 2014, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
alla legge n. 979/1982, come determinata ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. All'attuazione dei programmi di misure di cui all'articolo 12,
ciascuna Amministrazione competente provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
4. Ad eccezione degli articoli 8 e 11, dall'attuazione del presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
di rispettiva competenza, con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 13 ottobre 2010

NAPOLITANO


Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del
mare
Fazio, Ministro della salute
Romani, Ministro dello sviluppo
economico
Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Galan, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
La Russa, Ministro della difesa
Alfano, Ministro della giustizia
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione
territoriale

Visto, il Guardasigilli: Alfano



                                                           Allegato I 

Descrittori qualitativi per la determinazione del buon stato
ambientale

1. La biodiversita' e' mantenuta. La qualita' e la presenza di
habitat nonche' la distribuzione e l'abbondanza delle specie sono in
linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e
climatiche.
2. Le specie non indigene introdotte dalle attivita' umane restano a
livelli che non alterano negativamente gli ecosistemi.
3. Le popolazioni di tutti i pesci e molluschi sfruttati a fini
commerciali restano entro limiti biologicamente sicuri, presentando
una composizione per eta' e dimensioni della popolazione indicativa
della buona salute dello stock.
4. Tutti gli elementi della rete trofica marina, nella misura in cui
siano noti, sono presenti con normale abbondanza e diversita', e con
livelli in grado di assicurare l'abbondanza a lungo termine delle
specie e la conservazione della loro piena capacita' riproduttiva.
5. E' ridotta al minimo l'eutrofizzazione di origine umana, in
particolare i suoi effetti negativi, come perdite di biodiversita',
degrado dell'ecosistema, proliferazione dannosa di alghe e carenza di
ossigeno nelle acque di fondo.
6. L'integrita' del fondale marino e' ad un livello tale da garantire
che le strutture e le funzioni degli ecosistemi siano salvaguardate e
gli ecosistemi bentonici, in particolare, non subiscano danni.
7. La modifica permanente delle condizioni idrografiche non influisce
negativamente sugli ecosistemi marini.
8. Le concentrazioni dei contaminanti presentano livelli che non
danno origine a effetti inquinanti.
9. I contaminanti presenti nei pesci e in altri frutti di mare
destinati al consumo umano non eccedono i livelli stabiliti dalla
legislazione comunitaria o da altre norme pertinenti.
10. Le proprieta' e le quantita' di rifiuti marini non provocano
danni all'ambiente costiero e marino.
11. L'introduzione di energia, comprese le fonti sonore sottomarine,
e' a livelli che non hanno effetti negativi sull'ambiente marino.




                                                          Allegato II 

Autorita' Competenti

1. Nome e indirizzo della o delle autorita' competenti -
denominazione ufficiale e indirizzo della o delle autorita'
competenti identificate.

2. Forma giuridica della o delle autorita' competenti - breve
descrizione della forma giuridica della o delle autorita' competenti.

3. Responsabilita' - breve descrizione delle competenze giuridiche e
amministrative della o delle autorita' competenti e del ruolo della/e
stessa/e in relazione alle acque marine interessate.

4. Partecipazione - quando la o le autorita' competenti fungono da
organo di coordinamento per le autorita' competenti sono necessari un
elenco di tali soggetti e una sintesi dei rapporti istituzionali
creati per garantire il coordinamento.

5. Coordinamento regionale o subregionale - e' richiesta una sintesi
dei meccanismi istituiti per garantire il coordinamento tra gli Stati
membri le cui acque marine appartengono alla stessa regione o
sottoregione marina.




                                                         Allegato III 

Elenchi indicativi di caratteristiche, pressioni ed impatti

Tabella 1 - Caratteristiche

Caratteristiche fisico-chimiche
- Topografia e batimetria del fondo marino;
- Regime annuo e stagionale delle temperature e copertura di
ghiaccio, velocita' della corrente, risalita di acque profonde,
esposizione alle onde, caratteristiche di mescolamento, torbidita',
tempo di residenza;
- Distribuzione spaziale e temporale della salinita';
- Distribuzione spaziale e temporale dei nutrienti (DIN, TN, DIP,
TP, TOC) e dell'ossigeno;
- Profilo di pH e di pCO2 , o informazioni equivalenti utilizzate
per misurare l'acidificazione marina

Tipi di habitat
- Tipo/i di habitat predominante/i sul fondo marino e nella colonna
d'acqua con descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche
tipiche, quali profondita', regime delle temperature dell'acqua,
correnti e altri movimenti delle masse d'acqua, salinita', struttura
e composizione dei substrati del fondo marino.
- Identificazione e mappatura di tipi di habitat particolari,
segnatamente quelli riconosciuti o identificati nell'ambito della
legislazione comunitaria (direttive Habitat e Uccelli selvatici) o
delle convenzioni internazionali come habitat di particolare
interesse sotto il profilo scientifico o della biodiversita'.
- Habitat in zone che, per le loro caratteristiche, ubicazione o
importanza strategica, meritano una menzione particolare. Tra queste
possono figurare aree soggette a pressioni intense o specifiche
oppure aree che meritano un regime di protezione specifico.

Caratteristiche biologiche
- Descrizione delle comunita' biologiche associate agli habitat
predominanti sul fondo marino e nella colonna d'acqua. Sono comprese
informazioni sulle comunita' di fitoplancton e zooplancton, comprese
le specie e la variabilita' stagionale e geografica.
- Informazioni su angiosperme, macrofite e invertebrati del fondo
marino, in particolare la composizione delle specie, la biomassa e la
variabilita' annuale/stagionale.
- Informazioni sulla struttura delle popolazioni ittiche, compresa
l'abbondanza, la distribuzione e la struttura per eta'/dimensione
delle popolazioni.
- Descrizione della dinamica delle popolazioni, dell'area di
distribuzione naturale ed effettiva e dello status delle specie di
mammiferi e rettili marini presenti nella regione o sottoregione
marina.
- Descrizione della dinamica delle popolazioni, dell'area di
distribuzione naturale ed effettiva e dello stato delle specie di
uccelli marini presenti nella regione o sottoregione marina.
- Descrizione della dinamica delle popolazioni, dell'area di
distribuzione naturale ed effettiva e dello stato delle altre specie
presenti nella regione o sottoregione marina e contemplate dalla
legislazione comunitaria o da accordi internazionali.
- Inventario relativo alla presenza, all'abbondanza e alla
distribuzione territoriale di specie esotiche, non indigene o, se del
caso, di varieta' geneticamente distinte di specie indigene, presenti
nella regione o sottoregione marina.

Altre caratteristiche
- Descrizione della situazione riguardo alle sostanze chimiche,
comprendente sostanze chimiche problematiche, contaminazione dei
sedimenti, aree fortemente inquinate, aspetti riguardanti la salute e
contaminazione del biota (in particolare il biota destinato al
consumo umano)
- Descrizione di altri aspetti o caratteristiche tipici o specifici
della regione o sottoregione marina

Tabella 2 - Pressioni e impatti

Perdita fisica
- Soffocamento (ad esempio con strutture antropiche o attraverso lo
smaltimento di materiali di dragaggio)
- Isolamento (ad esempio con costruzioni permanenti)

Danni fisici
- Cambiamenti dei tassi sedimetari (dovuti, ad esempio, a scarichi,
aumento del dilavamento, dragaggio/smaltimento di materiali di
dragaggio)
- Abrasione (dovuti, ad esempio all'impatto sul fondo marino causato
da pesca commerciale, navigazione, ancoraggio)
- Estrazione selettiva (come esplorazione e sfruttamento delle
risorse biologiche e non, sul fondo marino e nel sottosuolo)

Altre perturbazioni fisiche
- Rumore sottomarino (ad esempio causato da trasporti marittimi,
impiego di strumenti di acustica sottomarina)
- Rifiuti marini

Interferenze con processi idrologici
- Cambiamenti importanti del regime termico (ad esempio scarichi
delle centrali elettriche)
- Cambiamenti importanti del regime di salinita' (ad esempio
costruzioni che ostacolano la circolazione dell'acqua, estrazione di
acqua)

Contaminazione da sostanze pericolose
- Introduzione di composti di sintesi (come sostanze prioritarie di
cui alla direttiva 2000/60/CE che hanno pertinenza con l'ambiente
marino, come pesticidi, agenti antivegetativi, prodotti farmaceutici,
provenienti ad esempio da perdite da fonti diffuse, inquinamento
provocato da navi, deposizione atmosferica e sostanze biologicamente
attive)
- Introduzione di sostanze e composti non di sintesi (come metalli
pesanti, idrocarburi, provenienti ad esempio da inquinamento
provocato da navi nonche' da esplorazione e sfruttamento di
giacimenti di petrolio, gas e minerali, deposizione atmosferica,
apporti fluviali)
- Introduzione di radio-nuclidi

Emissione sistematica e/o intenzionale di sostanze
- Introduzione di altre sostanze, siano esse solide, liquide o
gassose, nelle acque marine, derivante dalla loro emissione
sistematica e/o intenzionale nell'ambiente marino, consentita in
conformita' di altra legislazione comunitaria e/o di convenzioni
internazionali

Arricchimento di nutrienti e sostanze organiche
- Apporti di fertilizzanti e altre sostanze ricche di azoto e
fosforo (ad esempio provenienti da fonti puntuali e diffuse anche di
origine agricola, acquacoltura, deposizione atmosferica)
- Apporti di materiale organico (ad esempio fognature, maricoltura,
apporti fluviali)

Perturbazioni biologiche
- Introduzione di patogeni microbici
- Introduzione di specie non indigene e traslocazioni
- Estrazione selettiva di specie, comprese le catture accidentali
non bersaglio (come quella derivante da attivita' di pesca
commerciale e ricreativa)




                                                          Allegato IV 

Elenco indicativo di caratteristiche di cui tener conto per definire
i traguardi ambientali

1. Adeguata copertura degli elementi che caratterizzano le acque
marine soggette alla sovranita' o alla giurisdizione degli Stati
Membri all'interno di una regione o sottoregione marina.
2. Necessita' di definire: a) traguardi volti a conseguire le
condizioni auspicate in base alla determinazione di buon stato
ambientale; b) quantificabili e indicatori ad essi associati che ne
consentano il monitoraggio e la valutazione; c) traguardi operativi
riguardanti misure concrete di attuazione che contribuiscano al
conseguimento degli stessi.
3. Indicazione dello stato ecologico da conseguire o mantenere e
formulazione di tale stato in termini di proprieta' quantificabili
degli elementi che caratterizzano le acque marine di uno Stato membro
all'interno di una regione o sottoregione marina.
4. Coerenza della serie di ; assenza di conflitti tra gli stessi.
5. Indicazione delle risorse necessarie per conseguire i traguardi.
6. Formulazione dei traguardi, compresi possibili traguardi
intermedi, e indicazione dei tempi per il loro conseguimento.
7. Definizione degli indicatori finalizzati a monitorare i progressi
e a orientare le decisioni di gestione per il conseguimento dei
traguardi.
8. Se necessario, indicazione dei punti di riferimento (punti di
riferimento, traguardo e limite ).
9. Adeguata considerazione degli aspetti socio-economici nella
definizione dei traguardi.
10. Esame della serie di traguardi ambientali, dei relativi
indicatori e dei punti di riferimento limite e traguardo, definiti in
funzione degli obiettivi ambientali, al fine di valutare se il
raggiungimento dei detti traguardi possa consentire alle acque marine
soggette alla sovranita' o alla giurisdizione degli Stati Membri
all'interno di una regione o sottoregione marina di pervenire ad uno
stato ad essi conforme.
11. Compatibilita' tra i traguardi e gli obiettivi che la Comunita' e
i suoi Stati Membri si sono impegnati a rispettare nell'ambito di
pertinenti accordi internazionali e regionali, utilizzando quelli
piu' pertinenti per la regione o sottoregione marina interessata al
fine di conseguire gli obiettivi ambientali definiti all'articolo 1.
12. Una volta fissata la serie dei traguardi e degli indicatori,
questi devono essere esaminati rispetto agli obiettivi ambientali
definiti all'articolo 1 per valutare se il raggiungimento dei
traguardi possa consentire all'ambiente marino di pervenire ad uno
stato ad essi conforme.




                                                           Allegato V 

Elementi da considerare nella definizione dei programmi di
monitoraggio

1. Necessita' di fornire informazioni che consentano di valutare lo
stato ambientale e di stimarne il divario rispetto al buono stato
ambientalee i progressi al fine del conseguimento di tale stato,
conformemente alle tabelle 1 e 2 e ai criteri e alle norme
metodologiche.
2. Necessita' di garantire la produzione di informazioni che
consentano di individuare gli indicatori piu' adeguati per i
traguardi ambientali.
3. Necessita' di garantire la produzione di informazioni che
consentano di valutare l'impatto delle misure.
4. Necessita' di inserire attivita' volte a individuare le cause di
eventuali cambiamenti e le misure di correzione che possono essere
adottate per ripristinare il buon stato ambientale, qualora siano
state rilevate deviazioni dall'intervallo di valori che definisce lo
stato auspicato.
5. Necessita' di fornire informazioni sui contaminanti chimici nelle
specie destinate al consumo umano provenienti dalle zone di pesca
commerciale.
6. Necessita' di includere attivita' in grado di confermare che le
misure correttive producano i cambiamenti auspicati, senza effetti
collaterali indesiderati.
7. Necessita' di aggregare le informazioni in base alle regioni o
sottoregioni marine.
8. Necessita' di garantire la comparabilita' degli approcci e dei
metodi di valutazione nelle e fra le regioni e/o sottoregioni marine.
9. Necessita' di formulare specifiche tecniche e metodi
standardizzati di monitoraggio a livello comunitario in modo da
favorire la comparazione delle informazioni.
10. Necessita' di garantire il piu' possibile compatibilita' con i
programmi esistenti predisposti a livello regionale e internazionale
per incentivare la coerenza tra i programmi in questione ed evitare
duplicazioni di sforzi, utilizzando le linee guida di monitoraggio
piu' pertinenti per la regione o sottoregione marina interessata.
11. Necessita' di includere, nell'ambito della valutazione iniziale,
una valutazione dei principali cambiamenti delle condizioni
ambientali e, se necessario, di aspetti nuovi ed emergenti.
12. Necessita' di trattare, nell'ambito della valutazione iniziale,
gli elementi pertinenti (tab. 1 e 2) compresa la relativa
variabilita' naturale e di valutare i progressi fatti per il
raggiungimento dei traguardi ambientali, facendo ricorso, dove
opportuno, agli indicatori definiti e ai relativi punti di
riferimento limite o traguardo.




                                                          Allegato VI 

Tipologie di misure

1. Controlli input: misure di gestione che influenzano l'entita'
consentita di un'attivita' umana.
2. Controlli output: misure di gestione che influenzano il grado di
perturbazione consentito di un elemento di un ecosistema.
3. Controlli della distribuzione spaziale e temporale: misure di
gestione che influenzano il luogo e il momento di conduzione di
un'attivita'.
4. Misure di coordinamento della gestione: strumenti volti a
garantire il coordinamento della gestione.
5. Misure atte a migliorare la tracciabilita', ove possibile,
dell'inquinamento marino.
6. Incentivi economici: misure di gestione che rendano economicamente
interessante per gli utilizzatori degli ecosistemi marini agire in
modo da contribuire al conseguimento dell'obiettivo di buon stato
ambientale.
7. Strumenti di mitigazione e bonifica: strumenti di gestione che
orientano le attivita' umane a bonificare i componenti danneggiati
degli ecosistemi marini.
8. Comunicazione, coinvolgimento degli interlocutori privilegiati e
sensibilizzazione.