Cass. Sez. III n. 17545 del 7 maggio 2010 (Ud. 25 mar. 2010)
Pres.De Maio Est. Lombardi Ric. Amerio
Alimenti. Revisione delle analisi e inserimento dei verbali nel fascicolo del dibattimento

L'utilizzabilità a fini di prova, in caso di revisione delle analisi su campioni di prodotti alimentari, è limitata ai soli verbali di revisione e non anche a quelli relativi alle analisi precedentemente eseguite poiché, a norma dell'art. 223, comma terzo, disp. att. cod. proc. pen., solo i verbali delle analisi non ripetibili e quelli di revisione delle analisi devono essere inseriti nel fascicolo del dibattimento.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 25/03/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 646
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 37905/2009
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Ercoli Ennio, difensore di fiducia di Amerio Massimo, n. a Alessandria il 29.6.1963;
avverso la sentenza in data 9.3.2009 del Tribunale di Lodi, con la quale venne condannato alla pena di Euro 4.000,00 di ammenda, quale colpevole del reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5 lett. d). Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Passacantando Guglielmo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Lodi ha affermato la colpevolezza di Amerio Massimo in ordine al reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. d), a lui ascritto per avere, in qualità di amministratore unico della società Risi Zibra S.p.A., prodotto e confezionato "Riso Fine Ribe Parboiled" insudiciato e comunque in stato di alterazione per la presenza di frammenti di calcinaccio e feci di topo.
È stato accertato in punto di fatto dal giudice di merito che, a seguito di analisi eseguite da personale della ASL su un campione di riso prelevato da una partita esistente presso la cucina del Policlinico Umberto I di Roma, era emersa la presenza di corpi estranei ed in particolare frammenti di calcinaccio e feci di topo. A seguito della revisione delle analisi, eseguita su richiesta dell'imputato, era stata confermata la presenza di corpi estranei ed in particolare cinque frammenti minerali, un frammento vegetale e un frammento di insetto.
Sulla base delle citate risultanze il giudice di merito ha ritenuto integrato il reato di cui alla contestazione, osservando, tra l'altro, che l'Istituto Superiore di Sanità aveva espresso parere non favorevole in ordine al campione esaminato.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione del diritto di difesa con riferimento all'art. 223 disp. att. e coord. c.p.p..
Si deduce che il giudice di merito avrebbe dovuto tener conto, ai fini della valutazione del fatto ascritto all'Amerio, esclusivamente delle risultanze delle analisi eseguite in sede di revisione richiesta dalla difesa dell'imputato.
Si osserva che le prime analisi sono state eseguite in assenza di contraddittorio e, peraltro, su un campione prelevato da una confezione già aperta, senza, perciò, nessuna garanzia circa la genuinità del prodotto che poteva essere stato inquinato da fattori esterni.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia violazione ed errata interpretazione di legge. Si osserva che l'imputato deve rispondere, in relazione al reato ascrittogli, esclusivamente della presenza nel riso di alcuni frammenti di minerale, di un frammento vegetale e di un frammento di insetto, non rilevabili ad occhio nudo, ma solo all'analisi microscopica.
Si deduce, quindi, che ai sensi del DM prodotto dinanzi al giudice di merito, i frammenti di minerale rientrano nella tolleranza prevista dalla normativa vigente; che il parere non favorevole espresso dall'Istituto Superiore di Sanità costituisce una valutazione circa la non purezza del prodotto, ma non attesta l'esistenza degli elementi richiesti (l'insudiciamento) perché risulti integrato il reato di cui alla contestazione; che il giudice di merito, per pervenire alla affermazione della colpevolezza dell'imputato, ha sostanzialmente utilizzato tutte le risultanze delle analisi eseguite.
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. Ai sensi dell'art. 223, disp. coord. c.p.p., comma 3, sono inseriti nel fascicolo del dibattimento i verbali delle analisi non ripetibili ed i verbali di revisione delle analisi, sempre che siano state rispettate le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
Dalla norma si evince chiaramente che, nel caso di revisione delle analisi, sono inseriti nel fascicolo del dibattimento solo i verbali di queste ultime e, quindi, solo queste ultime sono utilizzabili dal giudice di merito ai fini dell'accertamento della colpevolezza dell'imputato.
Orbene, emerge in modo palese dalla motivazione dell'impugnata sentenza che il giudice di merito ha fondato l'affermazione di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato ascrittogli e, cioè, alla produzione e vendita di sostanze alimentari insudiciate soprattutto sul rilievo che nel riso prodotto dalla Risi Zibra S.p.A. erano presenti frammenti di calcinacci e feci di topo, risultati, invece, assenti in sede di revisione delle analisi.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio affinché il giudice di merito valuti l'esistenza degli elementi costitutivi del reato, anche alla luce dei rilievi della difesa dell'imputato in ordine ai limiti di tolleranza stabiliti in materia, tenendo conto esclusivamente dei risultati della revisione delle analisi.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Lodi.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 25 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010