MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 13 dicembre 2005
Recepimento della direttiva 2004/43/CE della Commissione del 13 aprile 2004, che
modifica la direttiva 98/53/CE e la direttiva 2002/26/CE, per quanto riguarda i
metodi di prelievo di campioni ed i metodi d'analisi per il controllo ufficiale
dei tenori di aflatossina e di ocratossina A nei prodotti alimentari per
lattanti e prima infanzia.
Gazzetta Ufficiale N. 41 del 18 Febbraio 2006
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la direttiva 2004/43/CE della Commissione del 13 aprile 2004,
che modifica la direttiva 98/53/CE e la direttiva 2002/26/CE per
quanto riguarda i metodi di prelievo di campioni ed i metodi
d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori di aflatossina e di
ocratossina A nei prodotti alimentari per lattanti e prima infanzia;
Visto il regolamento CE n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo
2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti
nelle derrate alimentari;
Visto il regolamento CE n. 683/2004 della Commissione del 13 aprile
2004, che modifica il regolamento CE n. 466/2001 per quanto riguarda
le aflatossine e l'ocratossina A negli alimenti per lattanti e prima
infanzia;
Visto il regolamento CE n. 123/2005 della Commissione del
26 gennaio 2005, che modifica il regolamento CE n. 466/2001 per
quanto riguarda l'ocratossina A;
Visto il decreto 23 dicembre 2000, concernente il recepimento della
direttiva 98/53/CE della Commissione che fissa i metodi per il
prelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale
dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2001;
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2003, concernente il
recepimento della direttiva 2002/26/CE della Commissione del 13 marzo
2002, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il
controllo ufficiale del tenore di ocratossina A nei prodotti
alimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio
2003;
Visto il decreto ministeriale 17 novembre 2004, concernente il
recepimento della direttiva 2003/121/CE della Commissione del
15 dicembre 2003, che modifica la direttiva 98/53/CE che fissa i
metodi per il prelievo di campioni e metodi d'analisi per il
controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei
prodotti alimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del
13 gennaio 2005;
Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.
327 ed in particolare l'art. 9;
Visto il parere della Commissione per la determinazione dei metodi
ufficiali di analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962,
n. 283, espresso nella seduta del 12 settembre 2005;
Decreta:
Art. 1.
1. Il decreto ministeriale 23 dicembre 2000, modificato da ultimo
con il decreto ministeriale del 17 novembre 2004, e' modificato come
segue:
a) nell'allegato I, dopo il punto 5.6, e' aggiunto il seguente
punto 5.7
«5.7. Prodotti alimentari per lattanti e prima infanzia
5.7.1. Modalita' di prelievo
Si applica il sistema di campionamento indicato per il latte, i
prodotti derivati e i prodotti alimentari composti da piu'
ingredienti di cui ai punti 5.4, 5.5 e 5.6.
5.7.2. Accettazione di una partita
Accettazione, se il campione globale e' conforme al limite
massimo stabilito dal regolamento CE 683/2004, tenuto conto
dell'incertezza di misura e del fattore di recupero
Rifiuto, se il campione globale supera il limite massimo oltre
ogni ragionevole dubbio, tenuto conto dell'incertezza di misura e del
fattore di recupero»;
b) nell'allegato II al punto 2 Trattamento del campione ricevuto
in laboratorio e' aggiunto, in fine, il seguente paragrafo:
«Nel caso in cui si applichi il tenore massimo alla materia
secca, il contenuto di materia secca e' determinato in base
all'analisi di una parte del campione omogeneizzato, utilizzando una
procedura che sia stata dimostrata affidabile per determinare con
precisione il contenuto di materia secca.».
Art. 2.
1. Il decreto ministeriale 31 maggio 2003, concernente il
recepimento della direttiva 2002/26/CE della Commissione del 13 marzo
2002 e' modificato come segue:
a) l'allegato I e' modificato come segue:
1) il punto 4.6 e' sostituito dal seguente:
«4.6. Modalita' di prelievo per i prodotti alimentari destinati a
lattanti e prima infanzia
Si applica il sistema di campionamento per i cereali e i prodotti
derivati di cui al punto 4.5 del presente allegato. Quindi il numero
di campioni elementari da prelevare dipende dal peso della partita ed
e' compreso tra un minimo di 10 e un massimo di 100, conformemente
alla tabella 2 di cui al punto 4.5.
Il peso del campione elementare e' di circa 100 grammi. Nel caso di
partite che si presentano in confezioni al dettaglio, il peso del
campione elementare dipende dal peso della confezione stessa.
Peso del campione globale = 1-10 kg sufficientemente mescolato.»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente punto 4.7
«4.7. Campionatura nella fase della commercializzazione al
dettaglio
Il prelievo di campioni nella fase della commercializzazione al
dettaglio deve essere conforme, se possibile, alle disposizioni di
campionamento di cui sopra. Ove cio' non sia possibile si potranno
usare altre procedure di prelievo efficaci nella fase di
commercializzazione al dettaglio, purche' garantiscano una
sufficiente rappresentativita' della partita oggetto di
campionamento.».
3) il punto 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Accettazione di una partita o sottopartita
Accettazione, se il campione globale e' conforme al limite
massimo stabilito dal regolamento CE 123/2005, tenuto conto
dell'incertezza di misura e del fattore di recupero.
Rifiuto, se il campione globale supera il limite massimo
stabilito dal regolamento CE 123/2005 oltre ogni ragionevole dubbio,
tenuto conto dell'incertezza di misura e del fattore di recupero.».
b) l'allegato II e' modificato come segue:
1) al punto 2 Trattamento del campione ricevuto in laboratorio
e' aggiunto, in fine, il seguente paragrafo:
«Nel caso in cui si applichi il tenore massimo alla materia
secca, il contenuto di materia secca e' determinato in base
all'analisi di una parte del campione omogeneizzato, utilizzando una
procedura che sia stata dimostrata affidabile per determinare con
precisione il contenuto di materia secca.».
2) il punto 4.4 e' sostituito come segue:
«4.4. Calcolo del fattore di recupero e registrazione dei
risultati
Il risultato analitico sul rapporto di prova e' riportato in forma
corretta o non corretta per il fattore di recupero. Devono essere,
comunque, indicati il modo in cui e' stato espresso il risultato
analitico e il fattore di recupero.
Il risultato analitico corretto per il fattore di recupero e'
utilizzato per la verifica della conformita' (cfr. allegato I, punto
5).
Il risultato analitico deve essere riportato come x +/- U, dove x
e' il risultato analitico e U e' l'incertezza di misura.
U e' l'incertezza estesa che, applicando un fattore di sicurezza di
2 ad un livello di confidenza del 95% circa.».
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 dicembre 2005
Il Ministro: Storace
Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2006
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 71