L’omessa o incompleta compilazione dei formulari d’identificazione dei rifiuti. Profili di responsabilità del produttore e del destinatario

di Gaetano ALBORINO

In riferimento all’omessa o incompleta compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti - per la parte relativa alla casella di competenza del destinatario - in quali casi risponde, in concorso, anche il produttore dei rifiuti delle violazioni di cui all’art. 258 del D. Lgs n. 152/2006?

L’articolo 193 del D. Lgs. n. 152/2006, nella vigente formulazione, recentemente modificata dal D. Lgs. n. 116/2020, limitatamente ai primi quattro commi, stabilisce:

«1. Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:

  1. nome ed indirizzo del produttore e del detentore;

  2. origine, tipologia e quantità del rifiuto;

  3. impianto di destinazione;

  4. data e percorso dell’istradamento;

  5. nome ed indirizzo del destinatario.

2. Con il decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1, sono disciplinati il modello del formulario di identificazione del rifiuto e le modalità di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro elettronico nazionale, con possibilità di scaricare dal medesimo Registro elettronico il formato cartaceo. Possono essere adottati modelli di formulario per particolari tipologie di rifiuti ovvero per particolari forme di raccolta.

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1, continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dagli uffici dell’Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti. La vidimazione dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

4. Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1, il formulario in formato cartaceo è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore; una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore. La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall’invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all’invio dello stesso al produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni » .

Non essendo ancora stato emanato il decreto attuativo di cui all’art. 188-bis, deve ritenersi, allo stato, ancora vigente il Decreto del Ministero dell'Ambiente 1 aprile 1998, n. 145, recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti.

Il modello, riportato nell’Allegato B, si articola in cinque sezioni, contenenti 11 caselle.

Le caselle da uno a dieci, che compongono le prime quattro sezioni, devono essere compilate dal produttore o detentore dei rifiuti e dal vettore e recano le indicazioni identificative del produttore o detentore dei rifiuti, i dati relativi ai rifiuti, le indicazioni concernenti il vettore, nonché (casella 10) il nome del conducente del mezzo di trasporto, i dati identificativi del mezzo, la data e l'ora di partenza. La casella 9 contiene la firma del produttore o del detentore e quella del vettore "per l'assunzione della responsabilità delle informazioni riportate nel formulario". La sezione quinta, con la casella 11, è riservata al destinatario ed è da lui sottoscritta. Il destinatario vi deve indicare se il carico di rifiuti è stato accettato o respinto e, nel primo caso, la quantità di rifiuti ricevuta, nonché la data e l'ora del ricevimento.

L'art. 258 del D. Lgs. n. 152/2006 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari), alla luce delle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 116/2020, stabilisce:

«4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.600,00 a €. 10.000,00.

5. Ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 260,00 a €. 1.550,00 ».

Le predette disposizioni delineano due distinti illeciti amministrativi: il primo è quello di effettuazione di trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario; il secondo è quello di indicazione nel formulario di dati incompleti o inesatti.

L'incompletezza relativa alla casella 11 del formulario è imputabile al destinatario dei rifiuti, posto che la stessa è espressamente riservata al destinatario e deve essere da lui compilata al termine del trasporto.

[11] - Riservato al destinatario -

Si dichiara che il carico è

stato: (-) accettato per intero

(-) accettato per la seguente

quantità (kg o litri): __________________

(-) respinto per le seguenti

motivazioni:

__________________________________________________________________________________________________________

Data ____________________ FIRMA DEL

DESTINATARIO: ________________________________________________

_________________________________________________

Il produttore dei rifiuti, invece, è obbligato a redigere le caselle da uno a dieci ed è responsabile, in prima persona, solo della completezza di queste caselle.

L'art. 5 della legge n. 689/81, che contempla il concorso di persone, dispone: « Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge » .

Esso recepisce i principi fissati in materia dal codice penale e, in forza di esso, l'applicazione della sanzione si estende dall'autore dell'infrazione a coloro che abbiano comunque dato un contributo causale, pure se esclusivamente sul piano psichico, alla realizzazione della infrazione (Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13134 del 24/06/2015).

Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione – Sez. V, Ordinanza 15 dicembre 2020, n. 28569 - delinea nuovi profili di responsabilità, per omessa o incompleta compilazione dei formulari d’identificazione dei rifiuti, a carico del produttore e del destinatario dei rifiuti.

Il giudizio di legittimità muove da un’ordinanza d’ingiunzione, emessa dall’allora Provincia di Venezia (oggi Città metropolitana di Venezia) a carico del produttore, in concorso con il destinatario e con il vettore nell'illecito di cui all'art. 52, comma 3, del d.lgs. 5 gennaio 1997, n.22 (norma applicabile ratione temporis), per formulari inerenti al trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, in cui erano omessi i dati obbligatori della casella 11, riservata al destinatario.

L’eccezione proposta dal produttore dei rifiuti, per affermare la riferibilità dell’illecito amministrativo in via esclusiva al destinatario dei rifiuti, viene ritenuta infondata prima dal Tribunale di Venezia, poi anche dai giudici di secondo grado, che sostengono l’insussistenza dei presupposti del concorso, ai sensi degli artt. 15 e 52 del D. Lgs. n. 22/97 e dell’art. 5 della Legge n. 689/1981.

La Suprema Corte, di contro, ritenendo non prospettabile il concorso materiale in un'omissione commessa dal destinatario all'arrivo dei carichi, in luogo diverso ed in tempo successivo rispetto a quelli in cui ha operato il produttore alla partenza dei carichi, ha statuito che l'applicazione degli artt. 193 e 258 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 5 della Legge n. 689/81, non fosse giustificata e si sarebbe posta altresì in contrasto con il principio per cui "in tema di illeciti amministrativi, posto che è configurabile un apporto esterno alla consumazione dell'illecito anche mediante azioni od omissioni, che, pur senza integrare la condotta tipica di esso, ne rendano possibile o ne agevolino la consumazione, la condotta omissiva può assumere rilevanza quale elemento concorrente nell'illecito altrui solo nel caso in cui si ponga in violazione di uno specifico obbligo di garanzia" (Corte di Cassazione, Sez. 2, 27/12/2011, n. 28929).

In conclusione, va affermato il principio per cui l'omessa o incompleta compilazione dei formulari di accompagnamento di cui all'art. 193 del D. Lgs. n. 152/2006 e al D.M. n. 145/1998, per la parte relativa alla casella di competenza del destinatario, non dà luogo a responsabilità del produttore ai sensi dell'art. 258 del D. Lgs. n. 152/2006, salva l'eventualità di suo specifico concorso.

La causa è stata, quindi, decisa nel merito con l’accoglimento dell'originaria opposizione, proposta dal produttore dei rifiuti in proprio e per la società, all’ordinanza ingiunzione emessa dalla Provincia di Venezia.

Per completezza, merita aggiungere che il caso scrutinato è del tutto diverso rispetto a quelli, in riferimento ai quali la Corte di Cassazione è intervenuta pure recentemente e che riguardano, per lo più, incompletezze dei formulari "all'atto della partenza", come tali imputabili al produttore in quanto soggetto tenuto a redigere e sottoscrivere i documenti "a quell'atto" e quindi direttamente sanzionabile per dette incompletezze. Ex multis:

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza 19/12/2019, n. 34031

Compilazione del formulario di accompagnamento - Soggetti obbligati - Individuazione.

In tema di trasporto di rifiuti non pericolosi integra gli estremi della condotta tipica dell'illecito commesso in violazione dell'art. 193 del d.lgs. n. 152/2006, e sanzionato dall'art. 258 del medesimo decreto, l'omissione, da parte del produttore e del trasportatore, dell'obbligo posto a loro carico di compilare e sottoscrivere il formulario di trasporto, assumendosene onere e responsabilità diretti, atteso che in tema di sanzioni amministrative, l'art. 5 della l. n. 689/81, che contempla il concorso di persone, rende applicabile la pena pecuniaria, non soltanto all'autore o ai coautori dell'infrazione, ma anche a coloro che abbiano comunque dato un contributo causale.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza 19/12/2019, n. 34038

Formulari d’identificazione dei rifiuti e omessa indicazione peso.

L'omessa indicazione, imputabile al produttore, del peso dei rifiuti poi verificato a destino, "con conseguente elusione del rigore formale della normativa, che ha la funzione di consentire un esatto controllo sulla natura e sulla quantità dei rifiuti trasportati, e cosi di garantire una completa tracciabilità di tale attività, non può intendersi supplita per relationem dall'avvenuta accettazione per intero del carico da parte del destinatario", inidonea al fine di ritenere comunque ricostruibile l'informazione omessa.